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lunedì 16 ottobre 2023

Consiglio di Stato 20'23-Il Ministero dell'Interno chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione prima stralcio, n. 3614 del 24 marzo 2021 che ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS per il riconoscimento della qualifica di ispettore superiore SUPS della Polizia di Stato con decorrenza dall'1.1.2001 anziché dal 5.7.2002, oltre al conseguente trattamento economico ed alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento del grado di sostituto commissario.

 Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 26/09/2023) 09-10-2023, n. 8815 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9077 del 2021, proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro 

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n. 03614/2021; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per la parte appellata l'avv. Maria Isabella Stoppani; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Il Ministero dell'Interno chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione prima stralcio, n. 3614 del 24 marzo 2021 che ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS per il riconoscimento della qualifica di ispettore superiore SUPS della Polizia di Stato con decorrenza dall'1.1.2001 anziché dal 5.7.2002, oltre al conseguente trattamento economico ed alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento del grado di sostituto commissario. 

1.1 Il TAR ha accolto il ricorso in ragione della specifica posizione del ricorrente che, promosso per meriti straordinari con decorrenza dal verificarsi dell'evento che ne ha determinato la promozione, è stato penalizzato dalla retrodatazione in ruolo dei pari grado promossi all'esito del concorso bandito in data 18 marzo 2003. Il giudice adito ha, in particolare, ritenuto applicabili al caso di specie i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 224 del 27.10.2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. n. 335 del 1982 nella parte in cui prevede lo "scavalcamento" nella decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente conseguita per meriti straordinari da parte di coloro che l'abbiano conseguita all'esito di una selezione o di un concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti che hanno determinato la promozione per merito straordinario. 

2. Con un unico motivo di appello il Ministero chiede la riforma della sentenza impugnata in quanto, nel ritenere applicabile al caso di specie la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, riferita ai soli sovrintendenti, sarebbe viziata da un errore di interpretazione della normativa di riferimento e da un'inesatta valutazione dei fatti. 

3. Si è costituito l'appellato che ha depositato successiva memoria, insistendo per la reiezione del gravame. 

4. All'udienza del 26 settembre 2023, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione. 

5. Osserva il Collegio che, come rilevato nell'avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a., il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile per mancata tempestiva impugnazione dell'atto di inquadramento, circostanza che determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello proposto dal Ministero. 

6. Con il ricorso di primo grado il ricorrente si è limitato a chiedere l'accertamento del diritto a conseguire la qualifica di ispettore superiore S. e la conseguente immissione in ruolo con la stessa decorrenza giuridica dei vincitori del concorso bandito in data 18 marzo 2003, in posizione preminente rispetto ad essi. 

6.1. Tuttavia, la promozione del ricorrente per meriti straordinari è avvenuta con decreto del Capo della Polizia dell'8 aprile 2003 che ne ha disposto la decorrenza giuridica al 5 luglio 2002, decreto non impugnato dall'interessato. 

7. La posizione soggettiva del pubblico dipendente a fronte degli atti di inquadramento non è qualificabile come diritto soggettivo, bensì come interesse legittimo, con conseguente inammissibilità di un'azione, quale quella proposta dall'odierno appellato, di mero accertamento del diritto ad una diversa decorrenza giuridica poiché chiaramente elusiva del termine decadenziale di impugnazione. 

7.1 Per costante giurisprudenza (recentemente riaffermata da questa Sezione con decisione n. 10794 del 9.12.2022, n.4859 del 14.6.2022 e n.5750 del 11.7.2022) non può essere fatta valere in giudizio la richiesta di retrodatazione giuridica nonostante l'acquiescenza ai precedenti provvedimenti di inquadramento. La materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza, infatti, per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse (ex multis: Consiglio di Stato sez. II, 4/2/2020, n. 917; 16/12/2019, n. 8495; sez. VI, 18/8/2010, n. 5869; sez. V, 10/8/2010, n. 5568). Gli atti di nomina, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica, e devono, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente. 

8. A diverse conclusioni non conduce la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 D.P.R. n. 335 del 1982 nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della nomina nella qualifica di vice sovrintendente per il personale promosso per meriti straordinari con quella dei vincitori del concorso bandito in epoca successiva ai fatti che hanno determinato la promozione. 

8.1 Osta all'estensione degli effetti sopra richiamati il limite dei rapporti esauriti ossia quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili. 

8.2. Questo Consiglio di Stato, con parere n. 1984 del 28 dicembre 2021, nell'esaminate gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 ha precisato, tra l'altro, che nel diritto amministrativo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia; Conseguentemente le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell'ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale. 

Tale regola, oltre che scaturire dai principi prima esposti, ha un fondamento logico perché evita che si rimettano in discussione assetti amministrativi consolidati risalenti anche a venti anni precedenti e riferibili pure a soggetti che non hanno mai preso parte a giudizi; iv) l'atto amministrativo emanato sulla base di una legge successivamente dichiarata incostituzionale, anche se invalido, è produttivo dei suoi effetti sino alla sua formale rimozione a mezzo dell'annullamento (purché non sia già divenuto definitivo e/o non si sia formato il giudicato sulla relativa controversia). 

9. Come sopra osservato, l'appellato non ha impugnato tempestivamente il decreto di nomina, ma si è limitato a proporre un'azione di mero accertamento del proprio diritto alla retrodatazione allorché la decorrenza giuridica non poteva più essere messa in discussione, in considerazione dell'inoppugnabilità del provvedimento, nemmeno a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2020. 

10. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e, conseguentemente, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello proposto dal Ministero. 

11. Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e, conseguentemente, improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Oberdan Forlenza, Presidente 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Francesco Guarracino, Consigliere 

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore 

Ugo De Carlo, Consigliere 


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