Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13/09/2023) 09-10-2023, n. 40846
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -
Dott. RICCI Anna Lucia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 31 gennaio 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna, ex art. 442 c.p.p., nei confronti di OMISSIS in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, artt. 81 c.p., 186, comma 7, e 187 comma 8, commesso in (Omissis), ha ridotto la pena a mesi 4 e giorni 15 di arresto e Euro 1050 di ammenda.
OMISSIS è stato ritenuto responsabile dei reati su indicati in quanto, fermato dalle forze dell'ordine alla guida di un'autovettura e trovato in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e/o psicotrope (desunto da alito fortemente vinoso, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale, occhi lucidi, stato confusionale, equilibrio precario e difficoltà di coordinamento dei movimenti), aveva rifiutato di sottoporsi ad accertamenti in tal senso.
2. L'imputato ha proposto ricorsoia mezzo di proprio difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nel caso di specie l'imputato avesse posto in essere due distinte fattispecie di reato. Il difensore osserva che la sintomatologia presentata dal ricorrente era quella tipica della ebbrezza alcolica e non già quella della alterazione da stupefacenti. Il rifiuto opposto da OMISSIS era stato unico ed era riferito alla rilevazione dello stato di ebbrezza.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 20 bis c.p. e 56 bis.
3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Silvia Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente in data 28 agosto 2023 ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha affermato la responsabilità dell'imputato, rilevando che OMISSIS era stato richiesto di sottoporsi ad accertamenti per verificare sia il tasso alcolemico, sia l'assunzione di sostanze stupefacenti e che questi aveva opposto un doppio rifiuto, richiamando, a tale fine, il tenore letterale del verbale di accertamento e dei due verbali di contestazione elevati a suo carico. Ne discende che la ricostruzione per cui egli aveva opposto un doppio rifiuto non appare sindacabile in questa sede, a fronte, peraltro, di una censura del tutto generica che non si è confrontata in maniera puntuale con il percorso argomentativo dei giudici di merito.
Il rilievo per cui la sintomatologia descritta dagli operanti sarebbe stata riferibile solo alla ebbrezza alcolica e non anche alla alterazione da stupefacenti, con la conseguenza che la richiesta riferita agli accertamenti per la verifica della pregressa assunzione di droga sarebbe stata illegittima, è destituito di fondamento. Invero la Corte di Appello ha dato atto, in maniera non manifestamente illogica, che i sintomi rilevati dagli operanti erano, in parte, riconducibili anche alla alterazione da stupefacenti. In ogni caso si deve ribadire che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dal comma 8 dell'art. 187 C.d.S., è configurabile quando si rifiuti uno tra gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo. Secondo le menzionate previsioni è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici da sottoporre agli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Tale accompagnamento è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Pertanto, per gli accertamenti non invasivi non vi è alcuna necessità che il soggetto cui viene indirizzata la richiesta presenti una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti. Tale sintomatologia è richiesta - e soltanto in alternativa all'assenza del diverso presupposto della positività dell'accertamento non invasivo - unicamente per procedere al prelievo di campione biologico presso struttura sanitaria (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Russo Rv. 276363).
7.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Il motivo non si confronta con la struttura argomentativa della decisione, correttamente argomentata nell'escludere la possibilità di formulare una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni inerenti le sanzioni sostitutive, secondo i parametri di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 58, in ragione delle condotte poste in essere e dei precedenti penali e nel rilevare, quanto al lavoro sostitutivo previsto dagli artt. 20 bis cod. pen e L. n. 689 del 1981, 56 bis, la mancata predisposizione dell'apposito programma.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2023
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