T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., (ud. 25/07/2023) 11-10-2023, n. 5551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3574 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. (...) del 27 febbraio 2020 adottato dal Questore di Napoli e notificato al ricorrente in data 23 giugno 2020 con il quale non veniva rinnovata la licenza di porto di arma per uso sportivo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato a questo impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il nominato in epigrafe ha impugnato, domandandone l'annullamento, il provvedimento con cui l'Amministrazione resistente ha denegato il rilascio del rinnovo del porto d'armi ad uso sportivo di cui, da tempo risalente, il ricorrente era titolare.
1.1 La ragione sottesa al gravato provvedimento risiede nell'asserito venir meno di quei requisiti di buona condotta e affidabilità imprescindibilmente richiesti dalla vigente normativa in materia di armi a causa della riscontrata sussistenza di un decreto penale di condanna, risalente al 2004, in capo al ricorrente.
1.2 Avverso tale atto l'istante ha proposto il ricorso all'odierno esame in cui deduce, in due articolati motivi, la illegittimità dello stesso per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere, stigmatizzando, in particolare, una palese carenza istruttoria e difetto di motivazione, ritenendo non sufficiente a fondare il gravato diniego, ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., la sola presenza di un risalente precedente penale, peraltro risalente nel tempo, e da questa sola circostanza ha emesso il diniego al rinnovo del porto d'armi ad uso sportivo, senza fornire alcuna motivazione alla base di questa determinazione e senza considerare la sua complessiva personalità desunta anche dalla condotta di vita successiva a detto evento.
2. Si è costituito il Ministero dell'Interno con mera memoria di stile.
3. All'udienza del 25 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Ritiene il Collegio che le ragioni poste a fondamento degli atti gravati non siano idonee a supportare la regolare applicazione della normativa invocata e ad escludere i censurati vizi di violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione che, data la comunanza delle relative argomentazioni, possono essere esaminati insieme.
5.1 In limine gioverà richiamare in premessa un costante orientamento giurisprudenziale, più volte ribadito anche da questa Sezione, secondo cui non esiste nell'ordinamento un diritto soggettivo ad ottenere la licenza di porto armi, rappresentando la concessione della stessa da parte della PA, piuttosto, un'eccezione al normale divieto di detenere armi sancito dall'art. 699 cod. pen.; tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo le quali sussista compiuta sicurezza circa il "buon uso" nel governo delle armi stesse in modo tale da scongiurare qualsiasi rischio di abusi a danno dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (ex multis C.d.S., sez. III, 21 aprile 2020, n. 2544).
5.2 Si è anche chiarito che "nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti" (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 30 giugno 2016, n. 222).
5.3 A questo riguardo va soggiunto che l'elevata discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione nell'adozione del provvedimento di diniego o revoca dei titoli di polizia, allorquando trattasi di esercizio di potere discrezionale ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., va declinata nel pieno rispetto dei principi di adeguata e puntuale istruttoria, di cui deve essere data intellegibile contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità.
A tal fine, si richiede non solo che il pericolo di abuso delle armi sia comprovato da elementi oggettivi, ma occorre altresì che la l'Autorità di Pubblica Sicurezza svolga un'adeguata valutazione circa la personalità del soggetto sospettato al fine di giustificare il giudizio prognostico in ordine alla sua paventata inaffidabilità (ex multis TAR Campania, Salerno, Sez. II, 1 giugno 2017 n. 994).
Tale prognosi deve fondarsi su elementi significativi dedotti dalle condotte del soggetto interessato che devono essere tali da denotare, nel loro complesso - per la loro gravità, reiterazione nel tempo, inserimento in un contesto familiare, sociale e di relazione malavitoso -, l'inidoneità morale di chi aspira al rilascio o al mantenimento della licenza di polizia (cfr., in termini, Cons. di Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2907).
Per tale ragione, non si può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, del quale esito occorre dar conto in motivazione, volta ed evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere che il soggetto richiedente, all'attualità, sia pericoloso o comunque capace di abusi.
5.4 Come sancito da costante giurisprudenza, inoltre, soprattutto riguardo all'ipotesi di rinnovo della licenza di porto d'armi nei casi in cui l'Amministrazione opti per una diversa determinazione rispetto alle precedenti, occorre che si dia adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di diniego, dell'eventuale mutamento delle condizioni e dei presupposti di fatto e soggettivi che avevano dato luogo all'originario rilascio della licenza medesima specificando perché gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a rilasciare il titolo non lo sono più (cfr. Tar Veneto, Sezione I, n. 811/2019).
6. In applicazione dei condivisibili principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Collegio che il provvedimento gravato non superi le plurime censure di illegittimità formulate in ricorso, segnatamente per illogicità e contraddittorietà dell'istruttoria e della motivazione, poste a suo fondamento.
6.1 A ben vedere, infatti, la riferita circostanza ostativa al rilascio del titolo in esame, compendiatasi nella sussistenza di un risalente decreto penale di condanna, non risulta da sola idonea ad incanalare l'esercizio del potere amministrativo verso il diniego oggetto di impugnativa, non emergendo il compimento, da parte dell'Amministrazione, di una esauriente valutazione dei requisiti di affidabilità del soggetto istante richiesta dagli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.
6.2 Invero, il provvedimento prefettizio di diniego è motivato unicamente in ragione della sussistenza di un decreto penale di condanna gravante sul ricorrente per il reato di rissa (art. 588 c.p.) da lui commesso nel 2002.
Nel 2013 il sig. -OMISSIS-è stato, tuttavia, reputato idoneo al rilascio della licenza d'armi ad uso sportivo senza che il precedente decreto penale di condanna risultasse quale elemento significativo dal quale trarre un giudizio prognostico di inaffidabilità nel buon uso dell'arma.
Ne deriva che la motivazione dell'attuale provvedimento di diniego incentratasi unicamente sulla valorizzazione di un precedente penale già noto all'Autorità di Pubblica Sicurezza al momento del rilascio del primo titolo appare, all'esame del Collegio, contraddittoria e non idonea a sorreggere congruamente l'esercizio della discrezionalità amministrativa.
Il riesame da parte dell'Autorità di PS delle determinazioni precedentemente adottate è sì ammesso su base discrezionale, ma è necessario, al fine di evitare che la discrezionalità venga esercitata nel mancato rispetto dei principi sanciti dalla legge, che il discostamento dalla precedente decisione sia motivato, da parte della PA, valorizzando le eventuali circostanze sopravvenute incidenti sul giudizio di affidabilità del soggetto istante.
Nel caso di cui ci si occupa, invece, il provvedimento prefettizio ha valorizzato in negativo la personalità del ricorrente tenendo conto unicamente di un risalente precedente penale senza alcuna rivalutazione complessiva della personalità del ricorrente, così omettendo di procedere ad un verosimile giudizio prognostico circa la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e senza minimamente giustificare il proprio mutato orientamento rispetto a quello osservato per circa 16 anni, nonostante, nel predetto arco di tempo, alcun elemento nuovo sia stato fondatamente dedotto per avvalorare l'inaffidabilità dell'istante.
Il diniego impugnato, dunque, evidenzia chiare lacune istruttorie su punti qualificanti della decisione rimessa all'Autorità di P.S. che si ritiene integri, per tutte le ragioni suesposte, i vizi di illegittimità denunciati dal ricorrente.
7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato, e va dunque accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
8. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
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