T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., (ud. 03/10/2023) 09-10-2023, n. 1393
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2014, proposto da C.B.T. S.r.l. ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Bettiol, con domicilio eletto presso il suo studio, in Mestre, via Rampa Cavalcavia, 1;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, domiciliatari in Venezia, S. Marco, 4091; Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio eletto presso Roberta Brusegan, in Mestre Venezia, via Forte Marghera, 191;
per l'annullamento
- della disposizione direttoriale della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia provvedimento Prot. n. (...) del 19.5.2014, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia dal 21 maggio 2014 al 5.6.2014, entrata in vigore il 1 luglio 2014, con periodo di adeguamento per trasportatori di cose per conto terzi, in conto proprio e di noleggio senza conducente di 180 giorni dall'entrata in vigore, avente ad oggetto "Sistema di localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in navigazione nella L.V. a mezzo G. - Sistema "L." - istituzione e norme di funzionamento"; dell'art. 36, comma 2 e 3, del Regolamento del Comune di Venezia in attuazione alla L.R. 30 dicembre 1993, n. 63;
- dell'ordinanza n. 402 del 14.6.2013 del dirigente della Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, recante "Circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano - Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 310/2006", nella parte in cui introduce un nuovo art. 5-septies della precedente ordinanza n. 310/2006;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia del 28 maggio 2014 e pubblicata nell'Albo pretorio a partire dal 18 giugno 2014, di modifica del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, in particolare nella parte in cui introduce un nuovo art. 9-bis dello stesso, rubricato "Localizzazione e monitoraggio delle imbarcazioni";
- dell'art. 66 del Regolamento della Provincia di Venezia per il Coordinamento della Navigazione Locale nella L.V., nella sua formulazione antecedente alla deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Venezia, di modifica della suddetta disposizione, n. 39 del 24 giugno 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La società ricorrente domanda l'annullamento del provvedimento emanato dal Comune di Venezia che ha istituito un "Sistema di localizzazione e monitoraggio delle unità lagunari in navigazione nella L.V. a mezzo G.", denominato L.V.T.S. - L..
1.1. La ricorrente propone i seguenti motivi:
I. "Violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 118 Cost. Violazione dell'art. 66 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta; Violazione dell'art .66 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta (nella formulazione modificata approvata dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 24 giugno 2014). Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e per violazione dei principi di sussidiarietà";
II. "Eccesso di potere. Sviamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento".
III. "Violazione degli artt. 3, 97 e 41 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, disparità di trattamento, per violazione dei principi e dei parametri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell'azione amministrativa"
IV. "Violazione degli artt. 4, 18 e 19 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Violazione degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Eccesso di potere per violazione dei principi e dei parametri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione alla tutela dei dati personali".
2. Il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia hanno argomentato per il rigetto del ricorso.
3. Da ultimo, con memoria del 31.08.2023, tutte le parti hanno chiesto congiuntamente la cancellazione della causa dal ruolo, per essere in via di superamento il sistema tecnologico disciplinato dagli atti impugnati per effetto del PON METRO 2014/2020 - Piano Operativo Città di Venezia e in particolare del Progetto VE 2.2.1.a (Smart Control Room del Comune di Venezia).
4. All'udienza straordinaria del 3 ottobre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater, disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Deve essere disattesa, preliminarmente, l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo.
5.1. L'adozione di una simile determinazione - in passato rimessa alla discrezionalità esclusiva dell'organo giudicante (cfr. Cons. St., sez. III, 07 luglio 2021, n. 5170) - è oggi preclusa per effetto dell'art. 73, comma 1-bis del c.p.a. (inserito dall'art. 17, comma 7, lett. a), L. n. 113 del 2021), a norma del quale "non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo".
5.2. Né si ravvisano, al contempo, i presupposti per il rinvio della trattazione che, secondo il citato articolo, "è disposto solo per casi eccezionali". Il presente contenzioso risale, infatti, al 2014 ed è già stato rinviato una prima volta con ordinanza dell'8 novembre 2022. Le circostanze addotte ai fini del differimento non consentono poi di operare un rinvio della trattazione a data certa, giacché "la previsione e attuazione del sistema tecnologico sta richiedendo tempi non definiti, né definibili".
6. Ciò premesso, si osserva che l'atto impugnato in principalità - id est la disposizione direttoriale prot. n. (...) del 19 maggio 2014 - è già stato annullato per effetto della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 140 del 12 febbraio 2016, avverso la quale sono stati proposti due appelli (R.G. n. 5484 e 7462/2016), attualmente pendenti (circostanza che fa permanere, in mancanza di un giudicato sull'atto generale, suscettibile di estensione erga omnes, l'interesse della ricorrente alla definizione del giudizio).
6.1. Nel merito, il Tribunale ritiene fondato il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta l'incompetenza del Comune di Venezia ad adottare la determinazione impugnata - per le ragioni già evidenziate, in accoglimento di analoga doglianza, nella sentenza 140 del 2016, che di seguito si riportano:
"Nel merito, i gravami, così riuniti, sono suscettibili di essere accolti con riferimento al prospettato ed assorbente vizio di incompetenza e carenza di potere. Ritiene, invero, il Collegio, che non possa condividersi la prospettazione di parte resistente secondo cui l'imposizione di installare il sistema G. a bordo dei natanti esercenti servizio di taxi e n.c.c. acquei, troverebbe il proprio fondamento normativo nell'art. 36, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63 del 1993, nella parte in cui dispone che "l'Amministrazione Comunale individuerà entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un sistema per il controllo della velocità. I natanti adibiti ai servizi di cui al presente Regolamento dovranno dotarsi delle apparecchiature necessarie ed integrate al succitato sistema. I costi relativi all'acquisto ed all'installazione delle apparecchiature di cui al comma precedente, saranno a totale carico del titolare della licenza o autorizzazione".
Ad avviso del Collegio, detta disposizione regolamentare appare violativa dell'ambito delle attribuzioni spettanti all'Amministrazione comunale e, quindi, l'Amministrazione stessa non potrebbe, sulla base della medesima disposizione, introdurre un sistema di controllo della velocità, quale quello in contestazione, che si pone in evidente contrasto con la normativa primaria di cui alla L.R. n. 63 del 1993. Nell'individuare i poteri in materia di funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto non di linea, la citata legge regionale limita, infatti, le competenze comunali, in ordine ai "criteri riguardanti le caratteristiche dei natanti in relazione al servizio svolto, quali: anzianità massima del mezzo, dimensioni e caratteristiche della scritta che individua in servizio, interno dei natanti, posizione del tassametro, potenza dei motori installati, conformazione degli scafi e stazza" (cfr, art. 12 L. n. 63 del 1992), ovvero all'introduzione per i natanti a motore di "prescrizioni particolari relative alla potenza dei mezzi di propulsione installati, alla conformazione degli scafi e ad ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla riduzione dei livelli d'inquinamento del moto ondoso" (art. 9, comma 3), ossia in ordine ad elementi che riguardano specificatamente il servizio di trasporto e le caratteristiche tecniche dei natanti, e non è pertanto idonea a fornire copertura normativa ad un meccanismo di controllo della velocità che, come quello in questione, è stato adottato al fine di garantire un maggior livello di sicurezza della navigazione, da attuarsi attraverso il controllo in tempo reale della velocità delle imbarcazioni e del loro percorso e inerisce pertanto i poteri di polizia e di sicurezza di cui all'art. 517 del Regolamento attuativo del Codice della navigazione e all'art. 11 del D.Lgs. n. 422 del 1997".
6.2. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso, il cui esame, dopo il rilievo del vizio di competenza, porterebbe il Giudice ad invadere l'ambito proprio di un potere amministrativo non ancora esercitato dalle autorità preposte (cfr. art. 34, comma 2, c.p.a., nonché Cons. St., A.P., 27 aprile 2015, n. 5).
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
7.1. La particolarità processuale della vicenda in esame giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, per l'effetto annullando l'atto comunale impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater, disp. att. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
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