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lunedì 16 ottobre 2023

Cassazione 2023-. Nel 2016 OMISSIS e OMISSIS convennero dinanzi al Giudice di Pace di Montepulciano la società Equitalia Centro Spa (che in seguito sarà fusa per incorporazione nella Equitalia Spa poi disciolta ope legis con trasferimento delle relative attribuzioni ed obbligazioni alla Agenzia delle Entrate - Riscossione; d'ora innanzi, per brevità, "la AdER"), il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Modena e il Comune de L'Aquila, esponendo che: -) il (Omissis) i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano avevano multato OMISSIS, per avere circolato alla guida di un veicolo - di proprietà di OMISSIS - sottoposto a fermo amministrativo; -) sia il conducente, sia il proprietario, ignoravano l'esistenza del fermo;

 Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/09/2023) 09-10-2023, n. 28305 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. RUBINO Lina - Presidente - 

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere - 

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere - 

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere - 

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso n. 3883/22 proposto da: 

-) OMISSIS, anche quale erede di OMISSIS, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato   

- ricorrente - 

contro 

-) Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ministero dell'interno, Prefettura di Siena; Prefettura di Modena, Compagnia dei Carabinieri di Montepulciano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato, da cui sono difesi ope legis; 

- controricorrenti - nonchè -) Comune de L'Aquila; 

- intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Siena 16 settembre 2021 n. 687; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti. 

Svolgimento del processo 

1. Nel 2016 OMISSIS e OMISSIS convennero dinanzi al Giudice di Pace di Montepulciano la società Equitalia Centro Spa (che in seguito sarà fusa per incorporazione nella Equitalia Spa poi disciolta ope legis con trasferimento delle relative attribuzioni ed obbligazioni alla Agenzia delle Entrate - Riscossione; d'ora innanzi, per brevità, "la AdER"), il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Modena e il Comune de L'Aquila, esponendo che: 

-) il (Omissis) i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano avevano multato OMISSIS, per avere circolato alla guida di un veicolo - di proprietà di OMISSIS - sottoposto a fermo amministrativo; 

-) sia il conducente, sia il proprietario, ignoravano l'esistenza del fermo; 

-) compiuti gli opportuni accertamenti, era emerso che il fermo amministrativo del veicolo era stato disposto dall'agente della riscossione a garanzia del pagamento di tre cartelle esattoriali, due delle quali emesse a carico di OMISSIS per la riscossione di altrettante sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia stradale di Modena nel (Omissis) (cartelle nn. (Omissis) e (Omissis)), e la terza sempre a carico di OMISSIS per la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti per l'anno (Omissis) (cartella n. (Omissis)); 

-) sia i verbali di contestazione delle suddette infrazioni, sia le conseguenti cartelle esattoriali, erano stati irritualmente notificati a OMISSIS; la notificazione infatti risultava effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo nel quale la destinataria non abitava più, in quanto distrutto dal terremoto che colpì la città de L'Aquila nel 2009. 

Gli attori conclusero pertanto chiedendo l'annullamento sia del verbale di accertamento dell'infrazione contestata dai Carabinieri di Montepulciano, sia del fermo amministrativo, sia delle tre cartelle esattoriali sopra indicate. 

Precisarono che la loro domanda doveva qualificarsi sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sia come "ricorso ex art. 204 bis C.d.S.". La citazione fu notificata anche alla "Compagnia dei Carabinieri di Montepulciano", che non figura tra i soggetti cui è rivolta l'editio actionis, elencati a p. 10 dell'atto di citazione in primo grado. 

2. Il Giudice di pace di Montepulciano, dopo avere elencato tra le parti in causa anche la "Prefettura di Siena" (e dato atto in motivazione che essa si era "costituita ribadendo la legittimità del proprio operato"), con sentenza 11.7.2019 n. 153: 

-) negò la propria giurisdizione in merito alle contestazioni concernenti la valida notificazione della cartella esattoriale n. (Omissis), ritenendo la giurisdizione del giudice tributario; 

-) negò la propria competenza ratione loci in merito alle contestazioni concernenti la valida notificazione delle cartelle esattoriali nn. (Omissis) e (Omissis)2007(Omissis), in favore della competenza del Giudice di pace di Modena; 

-) nel resto rigettò l'opposizione, ritenendo che gli attori non avessero dato prova "di non essere venuti a conoscenza del provvedimento di fermo amministrativo", ed aggiungendo che comunque l'ente di riscossione aveva dato prova di avere ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., "le cartelle impugnate". 

La sentenza fu appellata dai soccombenti. 

3. Con sentenza 16.9.2021 n. 687 il Tribunale di Siena rigettò il gravame. Il Tribunale ha così motivato: 

a) le cartelle esattoriali a garanzia delle quali fu iscritto il fermo amministrativo erano quattro (e non tre come indicato nella citazione in primo grado e nella sentenza del Giudice di pace); il fermo amministrativo infatti fu iscritto anche a garanzia del credito tributario portato dalla cartella esattoriale n. (Omissis)); 

b) di queste quattro cartelle esattoriali soltanto tre erano state medio tempore annullate dall'autorità giudiziaria o dalla stessa amministrazione in via di autotutela; permanevano, dunque, le ragioni di credito erariali poste a fondamento del fermo amministrativo; 

c) gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non avevano svolto alcuna contestazione circa la ritualità della notifica della suddetta cartella esattoriale n. (Omissis), ovvero l'unica cartella che, posta a fondamento del fermo amministrativo, non era stata annullata nè pagata; 

d) pertanto "nessuna contestazione ulteriore (poteva) essere sollevata in questa sede sul punto e, quindi, la notificazione di tale cartella (doveva) ritenersi corretta. 

3.1. Ciò posto quanto alla rituale notificazione delle cartelle esattoriali poste a fondamento del fermo amministrativo, il Tribunale è passato ad esaminare la legittimità di quest'ultimo, ritenendo che: 

-) correttamente il preavviso di fermo era stato notificato ex art. 140 c.p.c. nella casa comunale; OMISSIS, infatti, che aveva abbandonato la propria residenza perchè danneggiata da un terremoto, trasferendosi in altra località del medesimo comune, non aveva mai provveduto all'aggiornamento della propria residenza; l'amministrazione pertanto, una volta consultati gli atti dello stato civile, e rilevato che da essi risultava ancora la residenza nell'immobile distrutto dal terremoto, legittimamente eseguì la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., "non essendo tenuta ad un'opera di investigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici"; 

-) la mancata notifica dell'intimazione a pagare D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 era irrilevante, in quanto la suddetta notifica è propedeutica all'inizio dell'esecuzione forzata, ma non all'iscrizione del fermo amministrativo, che non è atto dell'esecuzione forzata; 

-) la mancata notifica dell'iscrizione del fermo era irrilevante, in quanto non più richiesta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 nel testo applicabile ratione temporis. 

-) pertanto, poichè il fermo fu legittimamente iscritto, altrettanto legittimamente i Carabinieri di Montepulciano avevano sanzionato OMISSIS. 

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da OMISSIS e OMISSIS con ricorso fondato su due motivi. 

L'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Siena, la Prefettura di Modena e la Compagnia dei Carabinieri di Montepulciano hanno resistito con controricorso unitario. 

6. Il Presidente di sezione delegato, con provvedimento del 5 aprile 2023, ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto inammissibile per difetto di specificità. 

OMISSIS - anche nella veste di erede di OMISSIS, deceduta nelle more del giudizio - ha depositato istanza di decisione del ricorso, corredata di procura ed illustrata da memoria. 

Motivi della decisione 

1. Col primo motivo i ricorrenti prospettano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. 

L'illustrazione di questa censura può così riassumersi: 

a) il Tribunale ha ritenuto validamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il preavviso del fermo amministrativo, ritenendo che l'ente impositore avesse diligentemente ricercato la nuova residenza del destinatario; 

b) nel compiere tale valutazione il Tribunale aveva tuttavia trascurato di considerare che il preavviso di fermo amministrativo era stato notificato il 29 luglio 2014, mentre le ricerche anagrafiche presso il Comune de L'Aquila erano avvenute oltre sei mesi prima, e furono propedeutiche alla notifica non del preavviso di fermo, ma delle cartelle esattoriali che ne furono il presupposto; 

c) se tale circostanza fosse stata considerata, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere "diligentemente effettuate" le ricerche anagrafiche, e di conseguenza valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. 

La prima ragione è che, sul punto della validità della notificazione del preavviso di fermo vi è stata una doppia decisione conforme in primo ed in secondo grado, il che preclude la possibilità di proporre come motivo di ricorso per Cassazione il vizio di omesso esame del fatto decisivo. 

Non condivisibile è l'affermazione, svolta nella memoria dal ricorrente, secondo cui sulla questione in esame vi sarebbe stata una motivazione "totalmente diversa" da parte del Tribunale, rispetto a quella adottata dal Giudice di pace. 

In primo grado, infatti, il giudice di pace ritenne che "l'ente di riscossione nel presente giudizio ha dato prova di avere regolarmente notificato le cartelle impugnate ex art. 140 c.p.c., previa visura anagrafica dei destinatari". 

Il "fatto materiale" rappresentato dal compimento degli accertamenti propedeutici alla scelta di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stato dunque esaminato tanto in primo, quanto in secondo grado. La circostanza, poi, che il giudice di appello abbia motivato più diffusamente, e quello di primo grado meno, ovviamente non basta per escludere la ricorrenza di una doppia decisione conforme. 

1.2. Il motivo è altresì inammissibile in quanto il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo in tanto può portare alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto sia possibile ritenere che il fatto non considerato dal giudice di merito avrebbe potuto condurre, se preso in esame, ad una diversa decisione (diffusamente, sul punto, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 

Nel caso di specie i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha mancato di considerare che l'ente impositore, dopo aver eseguito le verifiche anagrafiche a gennaio, notificò il preavviso di fermo a luglio. 

Il ricorso, tuttavia, non precisa se e quale diverso esito avrebbero avuto le ricerche anagrafiche se compiute in epoca meno remota rispetto al momento della notificazione; nè se a tale data i destinatari di essa avevano già provveduto a far aggiornare le proprie risultanze anagrafiche. Ed infatti, se tale aggiornamento comunque non fu compiuto, una ulteriore consultazione dei pubblici registri da parte dell'agente della riscossione non avrebbe dato alcun risultato diverso rispetto alle precedenti consultazioni. 

Nè ha rilievo la circostanza - sottolineata dai ricorrenti - per cui il Comune de L'Aquila sapeva bene quale fosse la nuova residenza di OMISSIS. Il giudice di merito infatti ha accertato - con valutazione non censurata - che il fermo fu iscritto a garanzia della cartella n. (Omissis), emessa per riscuotere il mancato pagamento dell'IRPEF: per tale cartella e per il susseguente fermo, pertanto, l'ente creditore non era il Comune de L'Aquila, e non rileva la conoscenza che l'ente locale potesse avere della nuova residenza di OMISSIS. 

Il "fatto decisivo" che si assume essere stato trascurato dal giudice di merito non appare, dunque, decisivo, nè i ricorrenti spiegano adeguatamente perchè dovrebbe esserlo. 

2. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell'art. 360 n. 3, la violazione degli artt. 140 c.p.c. e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60. 

Il motivo non contiene altra illustrazione che la seguente: il Tribunale, nell'omettere di considerare il fato decisivo di cui si è detto in precedenza, "e ritenendo valida la notifica (...), è incorso altresì nella violazione ed errata applicazione" delle norme suddette. 

2.1. Il motivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4. 

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. 

3.1. La circostanza che il ricorso sia stato rigettato per ragioni diverse da quelle suggerite nella proposta di cui all'art. 380 bis c.p.c. esclude che il ricorrente possa essere condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 

P.Q.M. 

la Corte di cassazione: 

(-) dichiara inammissibile il ricorso; 

(-) condanna OMISSIS, anche quale erede di OMISSIS, alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate, Ministero dell'interno, Prefettura di Siena, Prefettura di Modena, Compagnia dei Carabinieri di Montepulciano, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 680, oltre spese prenotate a debito; 

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 19 settembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2023 


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