Consiglio di Stato 2024- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di esclusione e la graduatoria finale del concorso, quest’ultima in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00247/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05838/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5838 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del “verbale di notifica” del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, consegnato il-OMISSIS-, che ha riconosciuto il ricorrente non idoneo al servizio di polizia in esito agli accertamenti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129, del conforme verbale-OMISSIS-della Commissione medica, degli atti a esso presupposti e connessi, tra cui il bando di concorso per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato e la direttiva tecnica per l'attuazione del regolamento di cui al D.P.R. 207/2015, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il giudizio di idoneità e a partecipare alle ulteriori prove concorsuali, e per il risarcimento del danno;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8.8.2017:
della graduatoria di merito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un totale di 614 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicata nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/15 del 27 giugno 2017, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" in data 27 giugno 2017;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 4.4.2018:
del decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/14 bis del 16 febbraio 2018, del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 14 febbraio 2018, di integrazione e rettifica del decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 16 febbraio 2018; del decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/5, del 5 gennaio 2018, del Direttore Centrale per le Risorse Umane di integrazione e rettifica del decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 5 gennaio 2018; della graduatoria di merito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un totale di 614 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicata nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/15 del 27 giugno 2017, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" in data 27 giugno 2017; di tutti gli atti già impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, che aveva presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2016, ha impugnato il verbale n. 1 della Commissione Medica del concorso del-OMISSIS-, che ha dichiarato il ricorrente non idoneo all'arruolamento in qualità di allievo agente di P.S. e lo ha, conseguentemente, escluso dal concorso.
Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso; in corso di causa ha depositato documentazione unitamente a una relazione sui fatti di causa.
Con ordinanza n. 3535/2017 è stata disposta una verificazione in ordine alla sussistenza o meno della causa di inidoneità oggetto del provvedimento impugnato.
Con motivi aggiunti notificati il 4 luglio 2017-3 agosto 2017 e depositati l’8 agosto 2017 il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, nelle more approvata e pubblicata in data 27 giugno 2017, nella parte in cui non lo contemplava tra i vincitori.
In data 10 agosto 2017 l’organo verificatore ha depositato agli atti la relazione di verificazione da cui risulta accertata una -OMISSIS- e il conseguente giudizio di idoneità. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, all’esito della verificazione, è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura e poste le spese di verificazione a carico dell’Amministrazione.
Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 5 marzo e depositati il 4 aprile 2018 l’odierno esponente ha impugnato la graduatoria rettificata, pubblicata in data 16 febbraio 2018, che non lo contemplava tra i vincitori.
Il 14 luglio 2022 il ricorrente ha depositato il foglio matricolare e una nota di compiacimento, specificando, con successiva memoria del 25 luglio 2022, di essere stato, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- della Sezione, riammesso alla prosecuzione dell’iter concorsuale e di avere quindi partecipato al primo corso di formazione svoltosi presso la scuola di Polizia nella città di -OMISSIS- e, in data 18 ottobre 2018, di aver prestato giuramento. Assegnato alla -OMISSIS- ha continuato come effettivo a svolgere la propria attività lavorativa nel Corpo di Polizia.
Ha chiesto dunque la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, “in quanto l’amministrazione con un comportamento consapevole e volontario posto in contrapposizione con gli atti originariamente impugnati, che appaiano superati da un nuovo assetto
di interessi, ha consentito l’avanzamento del ricorrente nell’iter concorsuale in assenza di ogni riferimento ad eventuale ammissione con riserva”; in subordine, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-la Sezione ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati rispetto agli atti impugnati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione intimata; in data 26.7.2023 il ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta esecuzione dell’incombente.
In vista della pubblica udienza il ricorrente, con memoria del 10.10.1023 ha reiterato le richieste di cui alla memoria del 25.7.2022; con istanza del 9.11.2023 ha chiesto il rinvio all’Udienza Pubblica calendarizzata per il giorno 5 novembre 2024, al fine della trattazione congiunta della causa con altre, patrocinate dalla stessa difesa e relative allo stesso concorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, come rappresentato al difensore della parte ricorrente durante la discussione orale del ricorso, ritiene il gravame maturo per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, il ricorrente contesta il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva de qua, nei suoi confronti adottato in quanto i parametri fisici correlati alla composizione corporea sono stati ritenuti non rientrare nei valori limite.
In particolare è stata riscontrata, nei suoi confronti, una “Alterazione della composizione corporea (-OMISSIS-) ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”.
La determinazione risulta censurata per errata applicazione dell’art. 3 del d.P.R. 207/2015, allegato A) – 30 giugno 2003, n. 198 (recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”), oltre che per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta nonché per violazione del bando, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, sviamento di interesse, sostenendo il ricorrente di possedere un indice di massa grassa inferiore a quella rilevata, indice che rientrerebbe perfettamente nel range previsto dalla Tabella A, allegata al Regolamento di cui al D.P.R. 207 del 17 dicembre 2015.
Tali censure sono meritevoli di positivo riscontro.
In proposito appare opportuno ricordare che detta Tabella, di cui all’allegato A, prevede che, nell’ambito della composizione corporea dell’uomo, la massa grassa (P.B.F.) deve essere “≥ 7 e ≤22”. L’art. 3 del citato D.P.R. n. 207/2017, nel disciplinare i “parametri fisici” dispone che “I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1”.
Il valore massimo tollerato dalla richiamata normativa è, pertanto, pari a 24,20%.
La verificazione disposta dal Tar ha accertato, a seguito di appositi esami, che il ricorrente presentava un indice di massa grassa pari al-OMISSIS-, compatibile con i parametri previsti dalla disciplina a lui applicabile.
Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di esclusione.
La verificata fondatezza del ricorso comporta pure l’accoglimento dei motivi aggiunti proposti avverso la graduatoria finale del concorso, in quanto viziata da illegittimità derivata laddove tra i vincitori non contempla il ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di esclusione e la graduatoria finale del concorso, quest’ultima in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosa Perna
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento