Tribunale Venezia Sez. lavoro, Sent., 16-11-2023
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dr.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1161/2021 RG promossa con ricorso
ex art. 414 c.p.c. depositato l’ 8.7.2021
da
col proc. dom. in Venezia avv.to
- ricorrente -
contro
con avv.ti
- resistente -
con la chiamata in causa di
con avv.to
- terza chiamata -
in punto: malattia professionale - risarcimento danni;
decisa all’ udienza del 16.11.2023
Svolgimento del processo
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio
quale dipendente dal 1972 fino al giugno 1989 presso la M.T. s.p.a., poi fusa
nella P., come da estratto conto previdenziale, libretto di lavoro e
curriculum, deducendo:
- di avere in data 5.6.1995 transatto con P. avanti all’
allora Pretura del Lavoro di Venezia un danno da rinite cronica per lesioni da
inalazione di cromo (verbale di conciliazione causa RG n 1545/1994 ) ;
- di avere poi appreso il 5.11.2019, a seguito di controllo
Inail presso la Medicina del Lavoro di Padova, di essere affetto da postumi
pneumologici tecnopatici, segnatamente placche pleuriche bilaterali e fibrosi
polmonare in atto almeno dal giugno 2011, tali da deporre per un quadro di
broncopneumopatia cronica ostruttiva per il quale l'Inail in un primo tempo
aveva erogato la rendita, poi revocata;
- di avere contratto tali patologie, ed altresì
"asbestosi in stabilità radiologica" come da visita pneumologica
28.6.2021, in quanto esposto dal 1972 al giugno 1989 presso la M.T. s.p.a., poi
fusa nella P., all’ inalazione di polveri di amianto quale addetto alla
lavorazione di semilavorati ferrosi e alla produzione di acciaio nei forni,
inizialmente come gruista per il caricamento del forno, e poi come aiutante al
primo addetto al forno.
Ha dunque agito chiedendo l’ accertamento della situazione
di invalidità tecnopatica conseguente a BPCO ostruttiva, placche pleuriche,
noduli polmonari ed asbestosi, salve sopravvenienze in corso di causa, e la
condanna di P. s.p.a. a risarcirgli il danno derivato da tali affezioni
polmonari con interessi e rivalutazioni dalle singole manifestazioni cliniche e
vittoria di spese.
L.P. SPA si è costituita:
- confermando di essere nata nel 1990 dalla fusione delle
società P. e M. S.p.A. e M.T. S.p.A. e precisando di essere azienda leader
nella produzione e immissione nel mercato per svariati utilizzi, di polveri
metalliche, e di operare con due stabilimenti, uno a Marghera, prima gestito
dalla P. e M. S.p.A., ed un altro a Maerne, prima gestito dalla M.T. S.p.A.,
presso cui ha lavorato il ricorrente;
- eccependo in via preliminare nullità del ricorso per
difetto di allegazione e infondatezza in radice della pretesa per maturata
prescrizione del diritto azionato attesa la conoscenza da parte del ricorrente
delle patologie lamentate sin dal marzo 2009 e/o al più tardi dall'aprile 2010
come da relazione doc 2 all al ricorso (riferimento a "…le indagini
radiologiche a partire dal 2009 hanno documentato placche pleuriche
bilaterali" + indicazione di radiografia toracica del 11.3.2009 e Tac toracica
del 15.4.2010);
- contestando la pretesa in punto an debeatur attesa la
presenza presso lo lo stabilimento di Maerne di idonei aspiratori ed impianti
di abbattimento polveri, l’ uso da parte dei dipendenti ivi operanti di
mascherine munite di filtro e l’ assoggettamento del personale ad accertamenti
sanitari periodici;
- contestando la pretesa anche in punto quantum.
Si è costituita, a seguito di chiamata in causa in manleva
da parte di P. sulla base di polizza n. (...), anche la G.I. SPA eccependo a
sua volta la nullità del ricorso per carenti allegazioni in fatto e in diritto,
e maturata prescrizione della pretesa; eccependo inoltre da un lato l’
inammissibilità della domanda attorea stante l'intervenuta transazione
5.6.1995, dall’ altro l’ insussistenza di copertura assicurativa in ragione
dell’ epoca di insorgenza delle patologie; evidenziando infine la previsione da
parte della polizza ( = n. (...)) fin dalla stipulazione di coassicurazione ex
art. 1911 c.c. per il medesimo rischio, con le compagnie, succedutesi nel
tempo, Z., C., Z.I., A., U., con riparto tra imprese assicuratrici al 50% e
senza vincolo solidale.
La causa è stata istruita con acquisizione della
documentazione offerta, testi e ctu medico legale, depositata il 15.5.2023.
Sono state depositate note finali autorizzate, seguite da
richiesta di chiarimenti al ctu, depositati il 18.8.2023
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione a
seguito di discussione orale in udienza da remoto via teams
Motivi della decisione
A) IN VIA PRELIMINARE
Le eccezioni preliminari sollevate da convenuta e terza
chiamata sono infondate, per i seguenti motivi: 1) Il rilievo di nullità del
ricorso va disatteso in quanto il fondamento della pretesa è stato fin dal
ricorso indicato - in modo non del tutto puntuale, ma sufficientemente chiaro -
nella responsabilità di P. ex art. 2087 c.c. per riconducibilità della
patologie lamentate ad esposizione del ricorrente in ambiente lavorativo dal
1972 al 1989 presso la M.T., poi fusa in P., ad inalazione di polveri di amianto
quale addetto alla lavorazione di semilavorati ferrosi e alla produzione di
acciaio nei forni, inzialmente come gruista per il caricamento del forno, poi
come aiutante al primo addetto al forno.
2) Le eccezioni di prescrizione, e di inammissibilità del
ricorso stante l'intervenuta transazione 5.6.1995, avente ad oggetto la rinite
cronica da inalazione di cromo ma estesa ad ogni pretesa relativa al rapporto
di lavoro ( v. punto 3 del verbale di conciliazione doc 1 ric), vanno superate
poiché non consta che all’ epoca di tale conciliazione e prima dei controlli
del 5.11.2019 presso la Medicina del Lavoro di Padova il ricorrente fosse a
conoscenza dell’ origine professionale di placche pleuriche bilaterali e
fibrosi polmonare tali da deporre per un quadro di broncopneumopatia cronica
ostruttiva come azionato in causa, né tanto meno che potesse sapere di essere
affetto da "asbestosi in stabilità radiologica", che gli è stata
diagnosticata all’ esito di visita pneumologica 28.6.2021.
E’ ben vero, qaunto alla prescrizione, che dalla relazione
medica dimessa sub doc. (...) ric emerge che il C. era a conoscenza di placche
e ispessimenti fibrotici sin dal marzo 2009 e/o al più tardi dall'aprile 2010
(v. "…le indagini radiologiche a partire dal 2009 hanno documentato
placche pleuriche bilaterali" + riferimento a "irregolari
ispessimenti fibrotici della pleura apicale e lungo le parastemali … piccolo
addensamento pseudonodulare di tipo fibrotico" evidenziati da radiografia
toracica dell’ 11.3.2009 e Tac toracica del 15.4.2010).
Non consta però appunto la conoscenza in capo al medesimo C.
della relativa natura tecnopatica in epoca antecedente al decennio rispetto al
deposito del ricorso (avvenuto in data 8.7.2021), risultando piuttosto che l’
origine professionale è stata messa in luce per la prima volta dall’ esito dei
controlli Inail del 2019 presso la Medicina del Lavoro dell’ Università di
Padova (v. referto 5.11.2019 doc 5 ric).
Quanto alla broncopatia cronica la prima diagnosi agli atti
risale, d’ altro canto, al 2013, costituita da esito di visita pneumologica in
data 14.5.2013 - doc 4 ric..
3) L’ assenza di copertura assicurativa eccepita da G.I.
verso P. va esclusa in quanto la polizza azionata, n. (...), è rimasta in
vigore sino al 31 dicembre 2016 a copertura delle malattie professionali
manifestatesi entro ventiquattro mesi dalla cessazione della garanzia (cfr.
art. 30 della polizza come modificato dall'appendice dichiarativa dell'11
dicembre 2007 sub doc. (...) P.), da cui dunque, attese le tempistiche di
manifestazione delle patologie come da punto 2) che precede, ovvero anni 2009 e
2010, l’ operatività della copertura.
B) MERITO
Come noto, secondo consolidati principi giurisprudenziali l'
art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto
la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto
contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell'
obbligo di adottare, nell' esercizio dell' impresa, le misure che secondo la
particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l' integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti: va quindi collegata
alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte
legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento.
La responsabilità in questione non è basata su un criterio
puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio
inerente l' attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di
lavoro può fornire la prova dell' avvenuto adempimento dell' obbligo previsto
dall' art. 2087 c.c. e cioè di avere adottato tutte le misure e le cautele
necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.
La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza
comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati
dalle ss.uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e già in precedenza
applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento
consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il
danno e il nesso causale; spetta poi all' imprenditore provare di avere fatto
tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l'
effettiva interruzione del nesso di causalità tra malattia (o infortunio) e un
comportamento colpevole dell' imprenditore esclude la responsabilità di costui
non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per
condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui
condotta dolosa (o quantomeno assolutamente anomala) ovvero la presenza di un
rischio effettivo generato da un' attività non avente rapporto con lo
svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.
Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo
quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta
di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da
parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l' imprenditore l'
eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di
responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del
dipendente presenti i caratteri dell' abnormità e dell' assoluta inopinabilità,
da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo
lavoratore La prova c.d. liberatoria, gravante sul datore di lavoro, nel caso
di specie non è stata fornita.
Al contrario la pretesa risarcitoria avanzata dal C. risulta
fondata essendo il nesso causale tra attività lavorativa e malattia pienamente
riscontrato.
Tale riscontro - gravante, come detto, sul lavoratore - è
fornito dalle deposizioni testimoniali assunte unitamente all’ acquisita
relazione Contarp e all’ espletata c.t.u. medico legale affidata al dr D.D..
I testi hanno confermato l’ esposizione ad amianto
affermando che :
- C.V., dipendente P. dal 14.9.1973 al 31.7.2015 con
mansioni di operaio e per un periodo altresì componente del Consiglio di
Fabbrica: " C. è sempre stato in Fonderia a parte l’ ultimo suo anno di
lavoro in cu è stato al reparto acciaio seconde lavorazioni e in falegnameria,
io invece ero al reparto graniglie e giravo anche un po’ in tutti reparti a
periodi anche in Fonderia e nell’ ultimo periodo nel reparto polveri di ferro.
Il reparto graniglie era comunque aggregato alla Fonderia ossia erano concomitanti
in spazi aperti; solo nel 1990 è stata collocata una parete divisoria
fonoassorbente ; anche polveri di ferro era contiguo alla Fonderia,
inizialmente nella stesso capannone poi separato, ma comunque collegato. Dal
1972 in avanti C. in Fonderia si è occupato nel tempo di tutte le fasi della
lavorazione che erano nell’ ordine: pesatura delle delle ceste di rottami,
predisposizione al refrattario dei contenitori per fare l’ atomizzazione e
colatura dell’ acciaio, carico del rottame nel forno, trasformazione del
rottame, affinazione ( = eliminazione impurità), collocazione del materiale
fuso in un secchio (siviere) e trasporto con il carro ponte, in caso di
produzione di graniglie, nella vasche di granulazione, e in caso di polvere di
ferro direttamente atomizzazione, prelievo del materiale con cocle, asciugatura
e separazione, trattamento termico delle graniglie, in alcuni casi temperate e
macinate . C. si è occupato nel tempo di queste operazioni fino all’
atomizzazione; nel primo periodo per circa sei mesi si è occupato di carico
delle ceste, poi per circa 1 anno/1 anno e mezzo è stato refrattarista e
colatore, quindi gruista credo circa per due anni e fonditore (primo al forno);
in tale ultimo operazione nella fase di affinazione, che durava circa 40 minuti,
tutta la squadra collaborava con il primo al forno. L’ amianto era presente
nella tenda davanti alla bocca del forno: la tenda stessa era infatti formata
da corde di amianto; inoltre amianto era presente sui parafiamma del forno (che
era elettrico a diffusione) per evitare che la fiamma uscisse in eccesso, in
particolare le parti flessibili erano collegate alla fissa con manichette di
gomma rivestite di amianto; l’ operazione di applicazione e rimozione di tale
rivestimento di amianto era di competenza del personale addetto al forno, che
si occupava altresì della rimozione e ricostruzione del crogiolo del forno dove
c'era l’ infusione del materiale ; all’ interno del rivestimento della
struttura in ferro del crogiolo c'era un foglio di amianto a ridosso della
parete, poi c'erano i blocchi di dolomite (materiale refrattario) nel tempo
sostituite con mattoni di magnesite, ed altri materiali diversi da amianto; in
conclusione nel crogiolo l’ unico componente di amianto era il foglio di
cartone amianto tra la struttura esterna e il refrattario; compito degli
addetti al forno era il rifacimento periodico dell’ intera struttura con
rimozione riapplicazione del foglio di amianto. Ulteriore contatto con l’
amianto avveniva nella sostituzione degli lettrodi : gli operatori usavano
infatti fogli di amianto come protezione della persona dal calore. Unulteriore
uso era costituito dall'utilizzo di fogli di amianto per proteggere dagli
schizzi il becco della siviera durante l’ operazione del carico del materiale
fuso dal forno alla siviera e comunque in tutte le operazioni che richiedevano
la protezione dell’ operatore dal calore. Tutto ciò fino al 1991 massimo, poi
l’ amianto è stato sostituito con altri materiali. Nel 1988 una verifica Spisal
aveva dato prescrizioni/diffide su come utilizzare i pannelli di amianto ;
della relativa relazione dovrebbero essere in possesso entrambe le parti in
causa avendone io fornita una copia all’ avv Cornelio per altre cause e dovendo
essere necessariamente agli atti della documentazione aziendale. Lo so in
quanto era nel consiglio di fabbrica".
- B.G., dipendente della ditta convenuta fino al 1.12.2021
con mansioni nel 1990 come di capo Fonderia a Mearne, poi direttore di
produzione: " "Sono entrato in P. nel 1990, C. non l’ ho nemmeno
conosciuto, quando sono entrato io l’ amianto non c'era piu’, a parte solo le
coperture in eternit. Quanto al periodo precedente, da informazioni raccolte ho
saputo che Fonderia si erano usati indumenti protettivi di amianto (grembiuli e
guanti per protezione dall’ elevata temperatura); erano inoltre usati, anche per
le lavorazioni ai forni e siviere, pannelli simili a cartoni contenenti amianto
posti dietro al refrattario (tra parete di acciaio e i blocchi di refrattario);
non so se pannelli di amianto fossero usati anche per la protezione dell’
operatore dal calore. Quanto a relazioni in merito alla presenza di amianto, in
occasione del precedente contenzioso promosso dal C., in veste all’ epoca di
Presidente della società ho fornito ai legali una relazione Contarp relativa al
rischio amianto presso lo stabilimento di Maerne, risalente, credo, agli anni
’90 ovvero piu’ o meno all’ epoca della mia assunzione"
- C.D., dipendente della ditta convenuta dal 11.11.1986 a
tutt’ oggi con mansioni di capo reparto attualmente F.F. e altro: " Non ho
mai lavorato con C.; fino al 1989 ero turnista nel reparto riduzione polveri
ferro (trattamento termochimico); C. era già in falegnameria dove contatto con
l’ amianto non c'era ; non so da quanto fosse lì , nè cosa avesse fatto prima.
Nel periodo 1989/1990 ho svolto mansioni di primo aiutante capo reparto del
collega M. presso il reparto produzione graniglie acciaio inox dove la
lavorazione avveniva tramite mulini e setacciatura, forni e amianto per quanto
a mia conoscenza lì non ce n’ erano".
Sulla base di tale materiale probatorio, del parere Contarp
acquisito agli atti e della corposa documentazione medica a disposizione, il
ctu dr D. - in linea con la valutazione già espressa nella causa Inail - ha
concluso per :
- la riconducibilità di placche pleuriche asbesto-correlate
e BPCO ad esposizione ad irritanti respiratori e polveri in ambito lavorativo,
segnatamente per la riconducibilità causale delle stesse con criterio
probabilistico all'esposizione professionale nel periodo in cui C. ha lavorato
alle dipendenze della ditta convenuta;
- la manifestazione della patologia pleurica all’ epoca
della denuncia della malattia professionale (agosto 2016), assenti elementi
atti a consentire la data di insorgenza della patologia;
- l’ insussistenza di invalidità temporanea lavorativa o
biologica;
- la sussistenza, quale postumo permanente, di un danno
biologico quantificabile complessivamente nella misura del 10% (dieci per
cento).
I chiarimenti del ctu, chiesti con ordinanza 13.7.2023 e
deposititi il 18.8.2023, consentono di escludere invece, e senza margini di
dubbio, la riconducibilità all’ esposizione ad amianto in ambito lavorativo
delle rilevate lesioni nodulari al lobo polmonare superiore destro: essendo
documentale che le stesse sono rimaste invariate nel tempo e mai oggetto di
approfondimento diagnostico, il ctu precisa che si tratta di esiti conseguenti
a patologia comune, molto probabilmente tubercolare, che non hanno alcun
rapporto causale con l'attività lavorativa svolta dal C. presso la ditta
convenuta.
Il ctu ha, d’ altro canto, pienamente tenuto conto dei
certificati medici attestanti asbestosi (v. referti 3.9.2020 e 28.6.2021) e al
riguardo, in sede di replica alle osservazioni del legale attoreo a pagg 26 e
27 dell’ elaborato, ha puntualmente evidenziato : " In replica alle
Osservazioni del Legale ricorrente, mi limito a replicare che neppure il Dott.
R.M., Consulente tecnico del ricorrente, ha sostenuto la tesi della sussistenza
di una asbestosi polmonare. Se da un lato e vero che in alcuni certificati si
fa riferimento ad una asbestosi, dall'altro e noto che sovente tale dicitura
viene utilizzata (impropriamente) per definire genericamente le patologie
polmonari asbesto-correlate, ed in particolare le placche pleuriche, patologia
dalla quale invece risulta effettivamente affetto il periziato".
Hanno dunque natura professionale e sono riconducibili all’
attività lavoraiva di cui è causa unicamente le placche pleuriche
asbesto-correlate e la BPCO con un’ invalidità complessiva in termini di solo
danno permanente del 10%.
Non avendo la convenuta dimostrato di avere adottato tutte
le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi
all' attività lavorativa, la domanda risarcitoria avanzata dal C. va, in tali
limiti, accolta.
Recepita dunque la stima del danno effettata dal ctu, sulla
base dell’ applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2021 il danno non
patrimoniale complessivo va quantificato in Euro 28.124,00, così determinato:
valore del punto per invalidità al 10% pari ad Euro 2.832,08 ( essendo il
ricorrente nato il (...) e la patologia manifestatasi nel marzo 2009, dunque
tenuto conto di 58 anni di età), di cui Euro euro 2247,68 per valore del punto
+ Euro 584,40 per incremento per sofferenza, da cui:
Età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico Euro 2.247,68
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) Euro 584,40
Punto danno non patrimoniale Euro 2.832,08
Danno biologico risarcibile Euro 16.071,00
Danno non patrimoniale risarcibile Euro 20.249,00
Con personalizzazione massima (max 49% del Euro 28.124,00
danno biologico)
TOTALE GENERALE: Euro 20.249,00
Totale con personalizzazione massima Euro 28.124,00
E’ a carico di P. quale cd danno differenziale il solo
residuo detratto quanto già erogato dall’ Inail per danno biologico, pari -
come da prospetto acquisito agli atti del fascicolo telematico il 19.9.2022 -
ad Euro 8.229,14, e dunque Euro 19.894,86 ( = Euro 28.124,00 - Euro 8.229,14),
oltre a interessi al tasso legale dalla data della prima rilevazione della
patologia nel marzo 2009 al saldo effettivo.
L’ esborso è nei confronti del ricorrente per intero a
carico di P., con obbligo di manleva da parte della terza chiamata G.I. nella
misura di 1/2 ( = Euro 9.947,43) in quanto sotto un profilo contrattuale l’
azionata polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di
Lavoro, n. (...) stipulata il 31.12.1996 con decorrenza dall’ 1.1.1997, è in
coassicurazione al 50 % senza vincolo solidale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così
provvede:
1. accertata la responsabilità della società resistente
nella causazione di placche pleuriche asbesto-correlate e BPCO, condanna la
medesima resistente a corripondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del
danno diffrenziale, l’ importo di Euro 19.894,86 oltre ad interessi al tasso
legale dal marzo 2009 al saldo effettivo, nonché a rifondere a suo favore le
spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi Euro
5.905,00; pone le spese di ctu in via definitiva a carico della medesima P.
quanto all’ elaborato depositato il 15.5.2023 come da decreto di liquidazione
17.5.2023 e del ricorrente quanto ai chiarimenti depositati il 18.8.2023 come
da decreto di liquidazione 12.9.2023;
2. condanna la terza chiamata G.I. spa a manlevare P. dall’
esborso di cui al capo 1) nella misura di 1/2 , e dunque per Euro 9.947,43
oltre interessi;
3. nel rapporto P./terza chiamata dichiara le spese di lite
integralmente compensate
Così deciso in Venezia, il 16 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2023.
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