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lunedì 8 gennaio 2024

Tar 2024- Con istanza dell’-OMISSIS- aveva chiesto la definizione del procedimento con il riconoscimento della dipendenza dell’aggravamento da causa di servizio e il conferimento dell’equo indennizzo; il Ministero della difesa, con nota prot. n. -OMISSIS- aveva comunicato che non avrebbe dato corso al procedimento, richiamando precedenti note interlocutorie in cui aveva rappresentato che l’equo indennizzo non era mai stato esplicitamente richiesto.

 Tar 2024- Con istanza dell’-OMISSIS- aveva chiesto la definizione del procedimento con il riconoscimento della dipendenza dell’aggravamento da causa di servizio e il conferimento dell’equo indennizzo; il Ministero della difesa, con nota prot. n. -OMISSIS- aveva comunicato che non avrebbe dato corso al procedimento, richiamando precedenti note interlocutorie in cui aveva rappresentato che l’equo indennizzo non era mai stato esplicitamente richiesto.



Pubblicato il 03/01/2024

N. 00013/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01680/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro

Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l’accertamento

- dell’illegittimità del silenzio sull’istanza dell’-OMISSIS-finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento dell’infermità “-OMISSIS-”;

per la condanna

del Ministero della difesa ad adottare un provvedimento;

e per l’annullamento

occorrendo, delle note del Ministero della difesa: del-OMISSIS-di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il-OMISSIS- successivo, il signor -OMISSIS--OMISSIS- esponeva che il Ministero della difesa, con decreto n-OMISSIS-

Con istanza dell’-OMISSIS- aveva chiesto la definizione del procedimento con il riconoscimento della dipendenza dell’aggravamento da causa di servizio e il conferimento dell’equo indennizzo; il Ministero della difesa, con nota prot. n. -OMISSIS- aveva comunicato che non avrebbe dato corso al procedimento, richiamando precedenti note interlocutorie in cui aveva rappresentato che l’equo indennizzo non era mai stato esplicitamente richiesto.

Esposti i fatti, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza succitata e la conseguente condanna del Ministero della difesa a concludere il procedimento, adottando un espresso provvedimento; nel caso in cui ritenuto necessario, ha chiesto anche l’annullamento della nota prot. n-OMISSIS- e di quelle ivi richiamate.

Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104 del 2010; degli artt. 2, 3, 5, 7, 11, 12 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001.

2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104 del 2010; degli artt. 2, 3, 5, 7, 11, 12 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001; dei principi di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Cost.; dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: del travisamento dei fatti; dell’insussistenza dei presupposti; del difetto di motivazione; del difetto d’istruttoria; dell’illogicità; della contraddittorietà e dell’ingiustizia manifesta.

Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’istanza con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento della propria patologia e il relativo equo indennizzo non è, infatti, stata riscontrata con conseguente violazione dell’obbligo generale gravante su tutte le pubbliche amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti (qual è quello in esame) che conseguono obbligatoriamente a un’istanza.

Non può, peraltro, attribuirsi rilevanza alla circostanza della “mancata esplicita richiesta” menzionata nelle note interlocutorie adottate dal Ministero che, in quanto soprassessorie, non hanno fatto venir meno l’inadempimento e l’obbligo di provvedere, né rendono necessario il loro annullamento (cfr. Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2021, n. 4803).

È, infatti, evidente che la richiesta avanzata dal ricorrente era proprio quella di ottenere il bene finale a cui ambiva, ovverosia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del contestato silenzio sull’istanza e ordinarsi al Ministero della difesa di provvedere (positivamente o negativamente) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia, su richiesta di parte, si nomina sin d’ora commissario ad acta, affinchè provveda in via sostitutiva nei successivi trenta giorni, il Direttore della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con facoltà di delega.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: dichiara l’illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza in epigrafe; ordina al Ministero della difesa di provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente, Estensore

Daniele Profili, Referendario

Francesco Fichera, Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Aurora Lento

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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