SENTENZA DEL 04/03/2024 N. 684/16 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA
Impiegati consolari e regime fiscale di favore
Il possesso della doppia nazionalità non esclude l’applicazione del regime convenzionale di favore per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere. Secondo l’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963, è disposta una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche e non è prevista la perdita del diritto all’esenzione nel caso di acquisizione di ulteriore cittadinanza. Nel caso in analisi i giudici milanesi hanno ritenuto non meritevole di accoglimento l’appello proposto dall’Ufficio, poiché la norma contenuta nell’art. 49 rappresenta una fonte normativa speciale in grado di derogare alla disciplina nazionale in tema di tassazione delle persone fisiche.
Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente
Testo:
La contribuente, T. R. D. S., impugnava avanti la CTP di Milano un avviso di accertamento con il quale la Direzione Provinciale II di Milano accertava, per l'anno 2013, ai sensi dell' art. 41 bis del d.P.R. 600/1973 , l'Irpef dovuta per euro 5.251,00, addizionale regionale per euro 350,00 e l'addizionale comunale per euro 52,00.
Nello specifico, secondo l'Ufficio la contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente erogati dal Consolato Generale del Brasile di Milano.
In ricorso la contribuente lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento stante l'esenzione da tassazione dei redditi consolari e, in subordine, chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.
Propone gravame l'amministrazione lamentando che l'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari prevede "un'esenzione da imposizione legata alla cittadinanza estera del funzionario" mentre la contribuente avrebbe la doppia cittadinanza.
Richiama il disposto di cui all' art. 4 d.P.R. 601/1973 per il quale, a condizione di reciprocità, sono esclusi dall'Irpef i redditi percepiti solo dai soggetti non cittadini italiani che svolgono l'attività di consoli, di agenti consolari, nonché di impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri.
Pertanto, avendo la contribuente anche la cittadinanza italiana avrebbe dovuto dichiarare i redditi in Italia, sia pure percepiti dallo Stato del Brasile.
Quanto alle sanzioni evidenzia che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna ipotesi di incertezza normativa, dato il tenore inequivoco della disposizione in materia di doppia imposizione.
La contribuente si è costituita in giudizio contestando compiutamente il gravame.
Evidenzia di essere stata dipendente come impiegata consolare del Consolato Generale del Brasile di Milano dal primo marzo 1977, come risulta dal contratto di lavoro e dalla comunicazione di cessazione e, pertanto, avrebbe diritto all'esenzione da tassazione prevista dall'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963.
Precisa, altresì, che all'articolo 49 della Convenzione non viene fatto alcun riferimento alla cittadinanza degli impiegati consolari quale condizione per beneficiare dell'esenzione da tassazione, con la conseguenza che detta disposizione sarebbe applicabile anche nei confronti degli impiegati consolari aventi anche la cittadinanza italiana, precisando comunque che la contribuente ha nazionalità brasiliana, essendo nata in Brasile, e che ha acquisito anche la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio.
In merito alle sanzioni, sottolinea che l'Ufficio le avrebbe annullate ad altri dipendenti dei Consolati, cittadini italiani e non, che avevano ricevuto analoghi avvisi di accertamento e che, inoltre, la stessa contribuente avrebbe ricevuto altro avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015 senza applicazioni di sanzioni.
La contribuente deposita memoria e, successivamente, ulteriore memoria con allegata sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'Ufficio violazione ed erronea applicazione dell'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, dell' art. 4, comma 1, del d.P.R. n 601/73 e dell'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Brasile.
Evidenzia che i giudici di prime cure avrebbero omesso di valutare che la contribuente aveva anche la cittadinanza italiana.
L'appello deve essere rigettato.
La Convenzione di Vienna all'articolo 49 prevede che: "I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tasse personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:
- Le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi; - Le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza;
- I diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza;
- Le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la Fonte nello Stato di residenza, e le imposte sul capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
- Le imposte e le tasse riscosse a rimunerazione di servizi particolari resi; - I diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che ricevono per i loro servizi".
L'esenzione da tassazione riguarda esclusivamente i redditi percepiti nello svolgimento dell'incarico di rappresentanza diplomatica e, nella fattispecie, la contribuente ha la nazionalità brasiliana, essendo nata in Brasile; ha acquisito l'ulteriore cittadinanza italiana per effetto di matrimonio e gli emolumenti sono stati corrisposti dallo Stato del Brasile esclusivamente per l'esercizio delle funzioni consolari.
La Convenzione di Vienna rappresenta una fonte normativa speciale che deroga alla disciplina nazionale in tema di tassazione delle persone fisiche e l'articolo 49 è applicabile anche ai cittadini stranieri aventi la doppia cittadinanza, posto che la norma dispone una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche e non prevede la perdita del diritto all'esenzione nel caso di acquisizione di ulteriore cittadinanza, non potendo il contemporaneo possesso della ulteriore cittadinanza italiana costituire causa idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 49 della Convenzione di Vienna.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2023.
Elenco Atti Normativi citati
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Articolo 41 bis
Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria.
In vigore dal 1 gennaio 2011
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 601
Disciplina delle agevolazioni tributarie.
Articolo 4
Rappresentanze estere.
In vigore dal 1 gennaio 1974
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati
Decreto del Presidente della Repubblica del 1973 n° 601 - Articolo 4-com1
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