La ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001403000,
notificata in data 20/07/2023, per la somma complessiva di € 8.113.642,06, conseguente al mancato
pagamento dei seguenti atti, (nessuno dei quali risulta impugnato autonomamente)
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In base a tale nuovo certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data19/2/2020 per quanto disposto
dal Piano delle Regole (P.d.R) e dal Piano dei Servizi (P.d.s.) del Piano di Governo del Territorio (P.G.T)
vigente integrato con lo Studio Geologico Comunale il terreno rientra, a far data dal 16 gennaio 2018,“in
parte in “dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale” ed in parte in “aree agricole”,
vincolato dal “limite radar altezza edifici” e dalla “fascia di rispetto stradale” e definita “area vulnerabile” sia
dal punto di vista idro geologico che da quello idraulico, con ultima indicazione di un ulteriore fascia di rispetto
in quanto in parte in “polizia idraulica”.
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E’ pacifico in giurisprudenza che in tema di avviso di rettifica da parte dell’amministrazione
finanziaria, la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni
contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, o di
altro Ufficio finanziario non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte
dell’Amministrazione degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio
stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto
riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun
pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio
https://t.me/newspertutti/17052
Inoltre irragionevole appare il mancato ricorso ad elementari strumenti di accertamento dell’effettiva presenza
di soggetti sul territorio, quali i reiterati accessi a mezzo della Polizia Municipale presso l’abitazione del
contribuente proprio al fine di eventualmente accertare la natura fittizia della residenza e l'assenza di abituale
dimora.
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Altra parte della giurisprudenza (ed in questo senso è oramai unanime la Corte di Cassazione), invece,
ritiene che l’art. 26 vada interpretato nel senso che la notifica della cartella esattoriale possa realizzarsi con
varie modalità, e così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti
della polizia municipale..), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento" ( cfr. tra le altre n. 3254/2016).
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