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domenica 24 ottobre 2010

Ministero dello sviluppo economico Circ. 15-10-2010 n. 23034 Sussidi a favore del personale - Anno 2010. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Ufficio per gli affari generali e per le risorse, Divisione I - Organizzazione e servizi sociali.

Ministero dello sviluppo economico
Circ. 15-10-2010 n. 23034
Sussidi a favore del personale - Anno 2010.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Ufficio per gli affari generali e per le risorse, Divisione I - Organizzazione e servizi sociali.
Circ. 15 ottobre 2010, n. 23034 (1).
Sussidi a favore del personale - Anno 2010.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Ufficio per gli affari generali e per le risorse, Divisione I - Organizzazione e servizi sociali.


 
Al
Gabinetto del ministro
 
Ai
Dipartimenti
 
Alle
Direzioni generali
 
Alle
Divisioni dell'ufficio per gli affari generali e per le risorse
   
Loro sedi
e, p.c.:
Alle
Organizzazioni Sindacali
   
Loro sedi






L'Amministrazione interviene annualmente con la concessione di sussidi al personale, per sostenere le situazioni di particolare disagio. A tal fine è indispensabile definire criteri che, tenendo conto della limitatezza delle risorse e dell'esperienza maturata negli anni precedenti, consentano ragionevolmente di intercettare le situazioni di maggiore rilevanza. In proposito, essendo venuta meno, nel 2010, la possibilità di finanziare i c.d. "interventi assistenziali e sociali" con risorse del Fondo unico di amministrazione, si è ritenuto di assicurare un sostegno a favore dei dipendenti affetti da gravi patologie utilizzando i fondi dell'Amministrazione destinati alle provvidenze sociali a favore del personale.
I sussidi saranno erogati con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, previa istruttoria della Divisione I, nei limiti della disponibilità finanziaria dei relativi capitoli di spesa.



1. Beneficiari
Possono beneficiare dei sussidi i dipendenti del Ministero in servizio presso l'Amministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, e quelli in quiescienza, per sé stessi e/o per componenti del nucleo familiare conviventi o fiscalmente a carico, purché risultanti nella dichiarazione sostitutiva unica - ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) - redditi 2009.



2. Tipologie di intervento
Sono previsti sussidi per una o più delle tipologie di seguito indicate:
a. gravi patologie: per venire incontro al disagio sopportato dalle persone affette da gravi patologie, potrà essere corrisposto un benefìcio forfettario, per nucleo familiare:
- fino a Euro 1.500,00, per coloro che presentino domanda per la prima volta, oppure che abbiano già ricevuto tale sussidio per 1 sola annualità;
- fino a Euro 1.000,00 per coloro che abbiano ricevuto tale sussidio in precedenza per più di 1 annualità.
b. Prestazioni mediche specialistiche, a fronte di spese documentate sostenute tra il 16 dicembre 2009 e il 31 ottobre 2010.
Il beneficio è relativo a visite mediche ed accertamenti diagnostici (ad es. esami di laboratorio, ecografie, radiografie, risonanze, TAC), fisioterapia (purché accompagnata da richiesta del medico curante o di specialista), protesi.
Possono essere accolte le domande relative a spese per acquisto di medicinali, presidi medico-chirurgici, occhiali e lenti esclusivamente se collegate a grave patologia ed accompagnate da prescrizione medica.
A fronte di tali spese potrà essere corrisposto un beneficio, per nucleo familiare, fino a Euro 3.000,00.
c. Spese funerarie effettuate tra il 16 dicembre 2009 e il 31 ottobre 2010.
A fronte di tali spese potrà essere corrisposto un beneficio fino a Euro 1.000,00 per decesso del dipendente e fino a Euro 600,00 per decesso di familiare.



3. Criteri di assegnazione
Al fine di tutelare adeguatamente le situazioni di maggiore disagio economico, non saranno ammissibili le istanze per i nuclei familiari con un valore della dichiarazione ISEE superiore a Euro 25.000,00.
L'entità del sussidio sarà calcolata in modo inversamente proporzionale al valore risultante dalla dichiarazione ISEE e direttamente proporzionale alla spesa sostenuta.
Per quanto concerne il sussidio per la tipologia "gravi patologie", l'importo del beneficio sarà parametrato anche in base alla percentuale di invalidità posseduta. In caso di certificazione di handicap grave ex lege n. 104/1992, la percentuale del beneficio sarà considerata equivalente al 100%.
Qualora le risorse non risultassero sufficienti alla copertura di tutte le istanze ammissibili, l'Amministrazione si riserva di ridurre il limite massimo del valore della dichiarazione ISEE previsto per l'ammissibilità al beneficio, in modo da tutelare comunque le situazioni di maggiore disagio economico.
Nell'eventualità che, a seguito della quantificazione complessiva dei sussidi da erogare, risultino economie, si procederà ad innalzare i tetti delle tipologie di beneficio previste.
Non si procederà all'assegnazione del sussidio qualora l'entità del contributo sia inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
Le istanze per spese che siano state oggetto di ulteriore domanda di sussidio, o di risarcimento danni, o di contributi comunque denominati, rivolte ad Amministrazioni pubbliche o a società assicuratrici o ad altri enti, saranno accolte soltanto per la quota non altrimenti coperta.



4. Presentazione delle istanze e documentazione
Le domande, redatte sul modello allegato, devono essere presentate dal dipendente o, in caso di decesso, da un componente maggiorenne del nucleo familiare o da chi esercita la potestà in caso di figli minori, alla Divisione I dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, inderogabilmente, pena esclusione, entro il 15 novembre 2010, alternativamente:
a. in via Molise 2, I piano, stanza n. 20, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Daniela Papalini (tel. 06 4705 3026) e Giuliana Spoletini (tel. 06 4705 2278);
b. in viale America 201, sesto piano, stanza n. 603 (segreteria del direttore generale), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Cinzia Trinca (tel. 06 5444 0437) e Carmela Cuomo (tel. 06 5444 0433);
c. inviandole con raccomandata A/R, in busta chiusa, sempre entro il 15 novembre 2010 (fa fede la data riportata sul timbro dell'ufficio postale accettante), a:

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio per gli affari generali e per le risorse
Divisione I - Organizzazione e servizi sociali
via Molise, 2
00187 - Roma


Alla domanda deve essere allegata documentazione completa, indispensabile ai fini dell'istruttoria, composta da:
per tutte le tipologie di sussidio
dichiarazione sostitutiva unica - modello ISEE - riferita ai redditi 2009, rilasciata dall'INPS o dal Comune competente per territorio o dai CAF o studi autorizzati, come previsto dal D.Lgs. n. 109/1998;
per la tipologia "gravi patologie":
- attestazione, in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti, che certifichi la sussistenza della grave patologia (malattia cronica e invalidante, malattia rara, ecc.) relativa, alternativamente, a:
- disabilità "grave" ai sensi della L. n. 104/1992;
- invalidità civile, pari o superiore al 50%.
per la tipologia "prestazioni mediche specialistiche":
- fotocopia dei giustificativi fiscali relativi alle spese effettuate;
- prescrizioni mediche, ove richiesto nel paragrafo 2 lettera b.;
per la tipologia "spese funerarie":
- fotocopia dei giustificativi fiscali relativi alle spese effettuate;
- dichiarazione sostituiva del certificato di morte.
L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e le verifiche necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori in caso di attestazioni mendaci, revocando altresì gli eventuali benefici già concessi.
Il trattamento dei dati sensibili contenuti nelle istanze presentate ai sensi di questa circolare sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Gli uffici in indirizzo avranno cura di portare tempestivamente la presente circolare a conoscenza di tutto il personale, compreso quello assente a qualsiasi titolo.
La circolare e il modello per la presentazione della domanda saranno pubblicati sulla intranet del Ministero, dandone comunicazione sul sito internet, sull'homepage della web-mail e mediante affissione nella bacheca dell'Ufficio.
Informazioni e chiarimenti relativi alla presente circolare potranno essere richiesti alla Divisione I, contattando Monica Bellisario (tel. 06 4705 2138), Daniela Papalini (tel. 06 4705 3026), Giuliana Spoletini (tel. 06 4705 2278).

Il Direttore generale
Roberto Massi



Allegato

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Ministero dello Sviluppo Economico
 
Ufficio per gli affari generali e per le risorse
 
Divisione I - Organizzazione e servizi sociali
 
via Molise, 2
 
00187 - Roma
 
Il/la sottoscritto/a
 
 
(cognome)
(nome)
 
nato/a a
 
il
 
 
dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico
 
 
(in servizio/in quiescenza)
codice fiscale
 
 
telefono ufficio (tel. casa, se in quiescenza):
 
 
in servizio presso (nel caso in cui il richiedente sia in quiescenza indicare l'ultima sede di servizio):
 
Gabinetto:
 
 
Dipartimento:
 
 
Direzione generale:
 
 
Divisione:
 
 
Si prega di compilare con la massima cura e in modo leggibile ogni rigo della sezione relativa ai propri dati identificativi, indispensabili ai fini dell'istruttoria della domanda
 
presenta istanza di sussidio a favore di:
 
 
se stesso;
 
 
componente/i del nucleo familiare convivente/i o fiscalmente a carico.
 
A tal fine allega, in busta chiusa ai fini della tutela dei dati personali e sensibili ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la seguente documentazione:
 
tipologia (a., b., c,: vedi circolare)
descrizione
   
   
   
   
   
   
   
   
Aggiungere altre righe, se necessario
 
Il/la sottoscritto/a dichiara che le spese la cui documentazione è stata allegata alla domanda di sussidio non sono state oggetto di domande di ulteriore sussidio, o di risarcimento danni, o di contributi comunque denominati, rivolte ad Amministrazioni pubbliche o a società assicuratrici o ad altri enti (nel caso contrario allegare copia delle domande rivolte ad altri Enti oppure autocertificare l'importo ricevuto e l'ente erogatore).
Il/la sottoscritto/a dichiara che le copie dei documenti attestanti le spese sostenute o lo stato di salute sono conformi agli originali in proprio possesso, che è pronto/a ad esibire, qualora richiesto/a.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, per le finalità connesse alla concessione dei benefici previsti dalla circolare "sussidi a favore del personale - Anno 2010", fatto comunque salvo il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo.
 
LUOGO E DATA
Firma
 


















L. 5 febbraio 1992, n. 104
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

sabato 23 ottobre 2010

SICUREZZA: CIRCOLARE PS, ARRIVA UFFICIO CONTROLLO TERRITORIO

IN TUTTI I COMMISSARIATI,PIU'EFFICIENZA PER POLIZIOTTO QUARTIERE
(ANSA) - ROMA, 23 OTT - In arrivo una riorganizzazione della
presenza della polizia sul territorio fondata sulla creazione in
tutti i commissariati dell'Ufficio Controllo del territorio
(Uct). Lo prevede una circolare del capo della Criminalpol,
Francesco Gratteri, che a breve dovrebbe arrivare sul tavolo di
tutti i questori. L'obiettivo, si legge nella bozza del
documento, e' ''creare maggiore uniformita', evitare discrasie,
sviluppare nuove sinergie anche attraverso la razionalizzazione
delle risorse disponibili, per un'azione di prevenzione e
controllo del territorio sempre piu' dinamica e flessibile''.
Perno del progetto e' dunque l'Uct, che svolgera' il ruolo di
cabina di regia in modo da incrementare l'efficacia dell'azione
di controllo del territorio attraverso lo sviluppo delle
necessarie sinergie tra tutte le risorse disponibili.
Quanto al servizio polizia di quartiere, esso verra' unificato
nell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e
calibrato sulla base delle singole realta' locali, tenendo conto
della ''generale diminuzione delle risorse'' e del ''venir meno
delle unita' di riserva''. Questa riorganizzazione, sottolinea
la circolare, ''non deve determinare 'migrazioni' logistiche di
strutture e di risorse umane tali da inficiare l'efficacia
del'azione delle pattuglie''. (ANSA).

NE
23-OTT-10 17:28 NNNN

La Lombardia boccia la "guerra" nelle scuole

Link all'articolo
"Chiara Cremonesi, consigliera lombarda di Sinistra Ecologia Libertà (Sel) manifesta invece la propria soddisfazione: "Apprendiamo con soddisfazione che il corso di armi, tiro e cultura militare promosso per le scuole superiori della nostra regione dall'Ufficio scolastico regionale e dal Comando militare dell'esercito della Lombardia, con il benestare dei ministeri della Difesa e dell'Istruzione, è stato sospeso"."

Lezioni degli ex militari ai liceali, l'Unuci: «Sospendiamo, troppe polemiche» 


scuola. Stop ai corsi di 'cultura militare'? 

Scuola/ Ununci: Ritirato corso militare dalle superiori lombarde. “A cause di strumentalizzazioni”. Sel: Soddisfatti, ora chiarire 

un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Presidente -
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere -
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere -
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) ############### ############### N. IL 00/00/0000
- avverso la sentenza n. 3057/2008 begin_of_the_skype_highlighting              3057/2008      end_of_the_skype_highlighting CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/03/2009
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott. Montagne Alfredo che ha concluso per I'inammissibilità del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
- Udito il difensore Avv. Maccari Loriano.
############### ############### propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dell'imputato inflitta dal tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 192 co. 1 e 256 co 1 e 2 d.LGS 152/06 contestato per avere in più occasioni, nella qualità di legale rappresentante della ############### S.r.l., abbandonato e depositato incontrollatamente rifiuti pericolosi - camion completo di serbatoio carburante, batteria condensatore oli, camion incidentato completo con rimorchio ferraglia, camion con motrice incendiata con motore, completi di liquidi con fuoriuscita di olii, camion incidentato con impianto di aria condizionata completa di filtri liquidi, e non pericolosi - quattro autovetture con targa in evidente stato di abbandono e sei cabine di camion, su suolo dell'area di pertinenza della società.
Eccepisce in questa sede il ricorrente:
1) violazione dell'ari 183 del DLvo 152/06, in relazione all'art. 1 c.p., agli arti. 3, 13 del DLvo n. 209/03, all'art 6 DLvo 22/97, con riferimento all'art 14 del DLvo 138/02 sul rilievo che gli automezzi rinvenuti nel piazzale dell'autocarrozzeria non possono essere considerati rifiuti potendosi considerare tali solo gli oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi mentre, nella specie, i mezzi, targati e con proprietari, erano destinati ad un prossimo futuro riutilizzo dopo le riparazioni necessarie. E si aggiunge anche che solo il decreto del Ministero dell'Interno n. 22/1999 disciplina l'iter formale propedeutico per trasformare il veicolo da entità circolante a rifiuto.
2) violazione dell'art. 256 DLvo 152/06 in relazione all'art 192 co 1 e 2 , all'art 1 c.p. ed all'art. 255 con riferimento agli artt 1, 3,13 del DLvo 209/03 sul rilievo che la disposizione in esame sanziona l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e che si riferisce pertanto a quei soggetti che effettuano le attività di gestione in modo professionale e non può essere applicata quindi all'attività della carrozzeria. Si evidenzia inoltre che alla corte fiorentina sarebbe sfuggita anche la distinzione fra deposito temporaneo occasionale accidentale ed attività organizzata per il trattamento alla gestione di veicolo fuori uso o di altri rifiuti.
3) violazione dell'art.184 del DLvo 152/06 con riferimento all'articolo 231 dovendosi escludere che nella specie si trattasse di rifiuti pericolosi.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ordine al primo motivo occorre rilevare come, anche di recente, questa Sezione abbia affermato che in tema di rifiuti, la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504).
Tale orientamento va ribadito nella specie non apparendo decisivi i rilievi del ricorrente.
L'art. 3 comma 1 lett. b) del decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", richiamato dall'art. 231 del DLvo 152/06, definisce infatti «veicolo fuori uso», un veicolo .... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche".
Il successivo comma 2 recita: " Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono". Ora se è vero che alla lettera a) si precisa che è considerato rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA, appare ingiustificatamente riduttivo limitare a questo solo caso l'ipotesi in cui il veicolo fuori uso debba essere considerato rifiuto atteso che il decreto legislativo in questione persegue l'obiettivo di attuare la direttiva 2000/53 CE che tale limitazione non opera.
Ed invero all'art. 2 n. 2) la citata direttiva prevede che debba intendersi per "veicolo fuori uso", un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee.
Pertanto, tenuto conto di quanto sancito alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 DLvo 309/03 , deve essere considerato "fuori uso" sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (sul punto Cass. Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005 Rv. 232480).
Di qui la considerazione della correttezza del ragionamento della corte di merito che non ha ritenuto di doversi soffermare sulla mancata riconsegna delle targhe al PRA ritenendo evidentemente tale accertamento non decisivo e che piuttosto si è concentrata sulla individuazione degli elementi sintomatici dello stato e della volontà di abbandono degli automezzi.
In questo senso appaiono logicamente valorizzate le condizioni in cui le motrici ed i veicoli si trovavano.
E' appena il caso di rilevare infine che la spiegazione fornita dal ricorrente che ha giustificato la presenza dei veicoli in funzione con la necessità di riparazione, in quanto correttamente e logicamente esclusa dalla corte di merito, non può formare oggetto di esame in questa sede, essendo notoriamente preclusa nel giudizio di legittimità la verifica di merito delle conclusioni della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo questa Sezione ha già precisato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004 Rv. 227570).
Tali considerazioni non possono che essere ribadite per l'art. 256 del DLvo 152/06 che riproduce l'art. 51 co. 2 nella più recente formulazione.
In ordine al terzo motivo, infine, correttamente si è fatto riferimento da parte dei giudici di appello alle componenti pericolose dei veicoli e si è evidenziato come i veicoli fuori uso abbiano come codice di riferimento CER 16 01 06* (art. 184 co. 5). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.4.2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 10 Giu. 2010

Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe

Ministero delle Infrastrutte e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e l Sistemi lnformativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 58422
8 luglio 2010
Oggetto: Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 4 c. 3 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002 e successive modifiche, afferma testualmente che i dispositivi, utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285(1992).
Ciò premesso, al riguardo l'art. 192 cc. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) chiarisce la differenza di procedura tra omologazione ed approvazione, ricorrendo quest'ultima quando non esistano norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali e le particolari prescrizioni, nel qual caso esse sono stabilite, caso per caso, per ogni singolo dispositivo, avvalendosi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Nel caso del sistema TUTOR SicVe, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3999 del 24.12.2004, non esistendo specifiche norme di riferimento, le prescrizioni di installazione, di funzionamento e di impiego sono state stabilite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V^ Sezione, con voto n. 71 reso nell'adunanza del 28.04 .2004, richiamato, unitamente al DL n. 121/2002, nel preambolo del decreto di approvazione.
Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti, come esplicitamente affermato dal legislatore nella formulazione dell'art. 4 c. 3 del citato DL n. 121/2002; pertanto l'affermazione della S.V. circa il fatto che il legislatore ammetta unicamente sistemi omologati è fondamentalmente erronea.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 83160/08.03
Roma, 15 ottobre 2010
OGGETTO: Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'oggetto, inteso a dettare disposizioni applicative alle modifiche apportate all'articolo 115 del codice della strada dall'articolo 16, co. 1, lett. b) e c), della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Tali modifiche sono intese ad:
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•prescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medico locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Con la presente circolare si offrono istruzioni operative e chiarimenti, la cui necessità si è palesata in fase di prima applicazione del provvedimento in commento.
L'art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t.
Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola - ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada nonché dell'articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE") - abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20 t.
Con riferimento allo "specifico attestato sui requisiti fisici e psichici" previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell'articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.
Per quanto concerne l'art. 3 del DM in esame, si sottolinea che le disposizioni in esso contenute, come chiaramente indica la rubrica, disciplinano la validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni: ed infatti la disciplina del predetto rinnovo, per conducenti già ottantenni, è posta dall'articolo 115, co. 2-bis, del codice della strada, come di recente modificato.
Tuttavia, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 3 del DM, si è diffuso tra i medici delle commissioni mediche locali il convincimento che le disposizioni del medesimo articolo precludessero la possibilità per conducente ultraottantenne di ottenere successivi rinnovi del titolo abilitativo alla guida posseduto oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età.
Evidentemente tale convincimento è erroneo, e non tiene conto del combinato disposto delle disposizioni di cui ai predetti articoli 115, co. 2-bis, del codice della strada e 3 del DM 8 settembre 2010.
Pertanto, al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo che possa comportare, in definitiva, pregiudizio per l'utenza si chiarisce che:
1. l'articolo 3 del DM disciplina, a far data dal 15 settembre 2010 (data di entrata in vigore del DM 8 settembre 2010) la validità temporale delle certificazioni mediche rilasciate a soggetti che, non avendo ancora compiuto gli ottanta anni, possono acquisire un certificato della validità massima di tre anni (cfr. art. 126, co. 1, CdS).
2. Tuttavia, stante la nuova prescrizione che, al compimento dell'ottantesimo anno di età, occorre che l'idoneità psico-fisica alla guida sia accertata da CML con visita biennale (cfr. 115 co. 2-bis, CdS), si prevede che quando il soggetto acquisisca - prima degli ottanta anni - una certificazione medica collegiale, la stessa abbia la durata che le è propria che comunque non può andare oltre l'ottantaduesimo, giacché al compimento di tale età ricorre nuovamente l'obbligo della visita biennale.
3. Per converso, qualora un soggetto di età inferiore agli ottanta anni acquisisca una certificazione di medico monocratico, evidentemente la stessa non potrà avere validità oltre la data del compimento dell'ottantesimo anno, nella quale ricorre l'obbligo di visita collegiale biennale (cfr. 115, co. 2-bis, CdS).
4. Per tutti i rinnovi di validità che conseguono a precedente rinnovo secondo le modalità su indicate sub lett. b) e c), ovvero per quelli a cui debba procedere il conducente che abbia compiuto gli ottanta anni dalla data del 15 settembre 2010 si applicano le disposizioni dell'art. 115, co. 2-bis, del codice della strada.
Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta,senza alcun limite di età, finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
Si sottolinea infine che, sebbene la validità del titolo abilitativo alla guida per soggetti che abbiano compiuto settanta anni non sia stata modificata nell'ambito dell'articolo 126, co. 1, del codice della strada, c'è motivo di ritenere che la visita biennale prescritta dall'art. 115, co. 2-bis, CdS si risolva in un rinnovo di validità dei predetti titoli abilitativi.
Pertanto, l'attestato di cui al citato art. 115, co. 2-bis, deve essere redatto nella forma di un certificato di rinnovo di validità e trasmesso dalla commissione medica locale all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ai fini del rinnovo di validità dei documenti abilitativi posseduti.
Infine si precisa che, sebbene nell'ambito del comma 1 dell'articolo 3 del DM 8 settembre 2010 (che disciplina la validità temporale di certificazioni di idoneità psicofisica alla guida nei riguardi di soggetti che abbiano compiuto settantasette anni ma non ancora ottanta, rilasciata da medico monocratico), sia menzionata anche la patente di categoria C, è evidente che i predetti soggetti già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età devono procedere al rinnovo della patente C posseduta presso una commissione medica locale (cfr. art. 119, co. 4, lett. b).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

venerdì 22 ottobre 2010

ricevo e pubblico " Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo l'approvazione del "Collegato lavoro"."

Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo
l'approvazione del "Collegato lavoro".

Salute
Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma



Alle 19,15 di oggi la Camera dei Deputati con 310 voti a favore e 204
contrari, stante la compattezza della maggioranza (incluso il gruppo
FLI) e con il voto favorevole dell’UDC sull’art. 31 (quello relativo
all’arbitrato), ha definitivamente approvato il Collegato Lavoro. Al
di là delle norme sull’arbitrato —che giocoforza impiegheranno qualche
tempo a scardinare il processo del lavoro— la nuova legge piomba
subito su tutte le controversie presenti e future di precariato, non
solo limitando il danno massimo risarcibile (anche retroattivamente) a
prescindere da quale esso realmente sia, ma introducendo un meccanismo
di doppia decadenza per l’azione giudiziaria che renderà pressoché
impossibile rivendicare i propri diritti. Entro 60 giorni dalla
scadenza di qualsiasi contratto precario, infatti, a prescindere se il
lavoratore sia nell’attesa di una nuova chiamata in servizio (e anche
se tale nuova chiamata dovesse giungere e venire accettata entro il
tale termine), scatterà un onere di impugnare con lettera
l’illegittimità del contratto stesso e poi vi saranno solo altri 270
giorni per iniziare la controversia giudiziaria. In caso contrario,
qualsiasi illegalità, anche la più grave, sarà automaticamente
condonata. Il punto è che per qualsiasi controversia in materia
contrattuale la prescrizione è decennale e non c’è alcuna decadenza,
non esistendo nel nostro ordinamento nessun diritto contrattuale —al
di fuori di quello dei precari in particolare e dei lavoratori in
generale— che sia limitato da tale straordinario regime di doppia
decadenza. Il diritto italiano (ed europeo più in generale) già
effettivamente conosceva strumenti di denegata giustizia per gestire
“gli altri da sé” per ragioni di età, di sesso (almeno fino ad anni
recenti), di malattia mentale, di indigenza, di comportamento
criminoso (o stimato tale) oppure eversivo, di estraneità al
territorio e alla cittadinanza. La novità clamorosa del collegato
lavoro è che in tale elenco di “fuori diritto” ora rientrano tutti i
casi disciplinati dall’art. 32 ed oggetto di tale doppia decadenza,
cioè: 1) i lavoratori licenziati; 2) i collaboratori coordinati e
continuativi o a progetto, nel caso in cui il datore receda dal
contratto; 3) i lavoratori “falsi autonomi” a cui viene interrotto
l’incarico; 4) i lavoratori trasferiti di sede; 5) tutti i lavoratori
assunti a termine; 6) i lavoratori a cui è stato fraudolentemente
ceduto il contratto di lavoro simulando una falsa cessione di ramo
d’azienda; 7) i lavoratori somministrati; 8) i lavoratori vittima del
caporalato che vogliano chiedere la sussistenza di un rapporto con il
reale utilizzatore e denunciare la speculazione sulla loro forza
lavoro. Il lavoro è da oggi posto ufficialmente “fuori” dallo spazio
pubblico, è “altro” rispetto al gioco repubblicano. È quindi da questo
“fuori”, da questa “alterità”, che dobbiamo ripartire, per l’intanto
accettando l’ingaggio. È indispensabile che tutti i precari vengano
informati che hanno 60 giorni di tempo a partire dall’entrata in
vigore della legge (presumibilmente attorno al 5 novembre) per
impugnare tutti i contratti a termine già scaduti sino a oggi
intercorsi. Se la prima finalità della legge è ridurre le controversie
di lavoro abbiamo la possibilità di stravolgerla subito!

Carlo Guglielmi

Art. 19. (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. 2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

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UE, ai neo papà garantite due settimane di congedo



Cassazione "...La casa è umida? Il proprietario paga i danni anche se l'inquilino non ha versato l'affitto. Risarciti i mobili deteriorati, nonostante lo sfratto: sì al ricorso al "fatto notorio", è nozione di comune esperienza che le infiltrazioni d'acqua rovinano l'arredamento. Non conta che risultino decisive solo le testimonianze di amici del locatario..."

Collegamento al link. Chiedici come ottenere la password

Personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia -Agevolazione per l'acquisto della prima casa

Nerozzi: interpellanza sulle mancate assunzioni nella Pubblica amministrazione

Link all'interrogazione

"...Nel richiederle, signor Sottosegretario, quali iniziative il Governo intenda assumere in via urgente per porre fine a questa grave situazione che costringe migliaia di cittadini italiani a vivere nella totale incertezza circa il loro futuro lavorativo (e ci risulta che questo riguarda anche settori importanti come quelli della Polizia e dei Vigili del fuoco), chiediamo al Governo di dare corso alle assunzioni di coloro che sono risultati vincitori di concorsi pubblici, dando così finalmente una risposta ai titolari di un diritto; più in generale, riteniamo indispensabile che il Parlamento sia messo a conoscenza dei costi economici che tali procedure concorsuali hanno determinato per la pubblica amministrazione..."

DIFESA: MINISTERO, UN ERRORE L'ABROGAZIONE DEL DECRETO SU DIVIETO DI ASSOCIAZIONI MILITARI

 =

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "L'abrogazione, ad opera del
Codice dell'ordinamento militare, del decreto legislativo concernente
il divieto di associazioni di carattere militare e' ricompresa tra le
1.085 abrogazioni previste dal decreto". E' quanto tiene a precisare
il ministero della Difesa, ricordando che "il testo e' stato
predisposto, a partire dalla fine del 2007, da un apposito comitato
scientifico insieme ad esperti appartenenti all'amministrazione, di
intesa con le Forze armate e il segretariato generale della Difesa ed
e' stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 12
marzo scorso".

Inoltre, prosegue il dicastero di Palazzo Baracchini, "si e'
trattato di un inserimento erroneo, peraltro non rilevato ne' nella
lunga concertazione interministeriale ne' nella fase di acquisizione
dei previsti pareri del Consiglio di Stato e parlamentare, in quanto
concernente la materia della sicurezza pubblica, quindi di competenza
del ministero dell'Interno, come riconosciuto dal decreto legislativo
c.d. 'salvaleggi' che ne ha previsto la salvezza dall'automatica
abrogazione, altrimenti prevista dalla legge per tutte le fonti
legislative anteriori al 1970".

"citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha fortemente ridotto la spesa del personale delle Forze armate e di polizia ed ha modificato i criteri di contabilizzazione delle forniture militari pluriennali, iscritte nel conto economico delle "

 
 
 
 


"con la storica riforma di cui alla legge n. 121 del 1º aprile 1981, la Polizia diveniva a tutti gli effetti un corpo civile, aperto a uomini e donne e con la possibilità di costituire sindacati interni, avvicinando il Corpo della Polizia di Stato ai cittadini ed alla società civile e gettando le basi per la costruzione di una Polizia democratica e soprattutto più efficiente ed efficace;"










""" risulta palese, a giudizio degli interroganti, la violazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto i posti disponibili nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, non vengono assegnati tramite concorso pubblico, ma vengono riservati in toto ad una categoria precisa, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione;"""

Approvazione “Collegato lavoro”: ecco cosa cambia per la Pubblica Amministrazione.




In nome di una maggiore sicurezza si chiude un altro importante presidio di polizia sul territorio nazionale

 
 

La polizia resta senza soldi "Fate benzina con i buoni"

E la chiamano sicurezza!!!


La Direzione provinciale del lavoro di Modena, pensando di fare cosa utile, pubblica il Decreto Legislativo n. 276/2003 con le modifiche apportate dal Collegato Lavoro, approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010.

Il nuovo D.L.vo 276/03 (link diretto al sito dell'autore)


Parlamento: approvato, in via definitiva, il Collegato Lavoro (link diretto al sito dell'autore)  


“Collegato lavoro” - primi chiarimenti operativi (link diretto al sito dell'autore) 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CAMBI TURNO E DELLE REPERIBILITA’ (ART. 11 E ART. 18 A.N.Q.) - 2° INCONTRO AL DIPARTIMENTO -

Anno Zero puntata del 21 ottobre 2010







giovedì 21 ottobre 2010

COMUNICATO - CONTRO IL COLLEGATO LAVORO, LA LOTTA CONTINUA

Il collegato lavoro è legge. Uno dei più grandi attacchi di sempre ai diritti dei lavoratori viene così portato a termine, nonostante i rilievi già formulati dal Presidente della Repubblica, recepiti solo in apparenza. In questo quadro, colpisce la grave complicità delle ormai ineffabili Cisl e Uil. Come Giuristi Democratici, continueremo a batterci contro questo provvedimento in tutte le forme che riterremo adeguate ed efficaci, con tutte e tutti coloro che hanno a cuore la Costituzione repubblicana.

Avv. Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma
Esecutivo Ass. nazionale Giuristi Democratici
 fonte
Giuristi Democratici Roma 
Ricevo e pubblico  

Cassazione "...Una mosca nel piatto servito in tavola costa 2.582 euro al gestore della mensa. Condannato all'ammenda il legale rappresentante dell'azienda che eroga il servizio di refezione scolastica: basta la presenza dell'insetto nel contenitore di plastica a inficiare l'integrità della pietanza configurando il pericolo per la salute pubblica..."




Cassazione "...Web: e’ stalking anche via Facebook ..."    
  
Consiglio di Stato "...Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica...."

Cassazione "...Truffa esclusa per chi circola con un permesso-invalidi altrui in corsie preferenziali e Ztl. Scatta solo la multa se il titolare del contrassegno non è a bordo del veicolo: per integrare il reato ex articolo 640 Cp servono l'artificio, l'induzione in errore e il profitto. Mentre l'automobilista "furbo" non sottrae risorse economiche al Comune ..."

Cassazione "...Una mosca nel piatto servito in tavola costa 2.582 euro al gestore della mensa. Condannato all'ammenda il legale rappresentante dell'azienda che eroga il servizio di refezione scolastica: basta la presenza dell'insetto nel contenitore di plastica a inficiare l'integrità della pietanza configurando il pericolo per la salute pubblica..."

Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.

IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor ###############, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie (relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.

Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l'art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall'art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95 (mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell'impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle ferie.

Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello va respinto.

L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.

Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Osserva il Collegio (conformemente alla più recente giurisprudenza della Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, non è persuasiva.

Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).

Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009).Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell' art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado (donde l'inconsistenza degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi costituzionali).

Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..

In difetto di costituzione dell'appellato, non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.