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venerdì 22 ottobre 2010

ricevo e pubblico " Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo l'approvazione del "Collegato lavoro"."

Trasmetto una nota di Carlo Guglielmi, redatta subito dopo
l'approvazione del "Collegato lavoro".

Salute
Cesare Antetomaso
Portavoce Ass. Giuristi Democratici di Roma



Alle 19,15 di oggi la Camera dei Deputati con 310 voti a favore e 204
contrari, stante la compattezza della maggioranza (incluso il gruppo
FLI) e con il voto favorevole dell’UDC sull’art. 31 (quello relativo
all’arbitrato), ha definitivamente approvato il Collegato Lavoro. Al
di là delle norme sull’arbitrato —che giocoforza impiegheranno qualche
tempo a scardinare il processo del lavoro— la nuova legge piomba
subito su tutte le controversie presenti e future di precariato, non
solo limitando il danno massimo risarcibile (anche retroattivamente) a
prescindere da quale esso realmente sia, ma introducendo un meccanismo
di doppia decadenza per l’azione giudiziaria che renderà pressoché
impossibile rivendicare i propri diritti. Entro 60 giorni dalla
scadenza di qualsiasi contratto precario, infatti, a prescindere se il
lavoratore sia nell’attesa di una nuova chiamata in servizio (e anche
se tale nuova chiamata dovesse giungere e venire accettata entro il
tale termine), scatterà un onere di impugnare con lettera
l’illegittimità del contratto stesso e poi vi saranno solo altri 270
giorni per iniziare la controversia giudiziaria. In caso contrario,
qualsiasi illegalità, anche la più grave, sarà automaticamente
condonata. Il punto è che per qualsiasi controversia in materia
contrattuale la prescrizione è decennale e non c’è alcuna decadenza,
non esistendo nel nostro ordinamento nessun diritto contrattuale —al
di fuori di quello dei precari in particolare e dei lavoratori in
generale— che sia limitato da tale straordinario regime di doppia
decadenza. Il diritto italiano (ed europeo più in generale) già
effettivamente conosceva strumenti di denegata giustizia per gestire
“gli altri da sé” per ragioni di età, di sesso (almeno fino ad anni
recenti), di malattia mentale, di indigenza, di comportamento
criminoso (o stimato tale) oppure eversivo, di estraneità al
territorio e alla cittadinanza. La novità clamorosa del collegato
lavoro è che in tale elenco di “fuori diritto” ora rientrano tutti i
casi disciplinati dall’art. 32 ed oggetto di tale doppia decadenza,
cioè: 1) i lavoratori licenziati; 2) i collaboratori coordinati e
continuativi o a progetto, nel caso in cui il datore receda dal
contratto; 3) i lavoratori “falsi autonomi” a cui viene interrotto
l’incarico; 4) i lavoratori trasferiti di sede; 5) tutti i lavoratori
assunti a termine; 6) i lavoratori a cui è stato fraudolentemente
ceduto il contratto di lavoro simulando una falsa cessione di ramo
d’azienda; 7) i lavoratori somministrati; 8) i lavoratori vittima del
caporalato che vogliano chiedere la sussistenza di un rapporto con il
reale utilizzatore e denunciare la speculazione sulla loro forza
lavoro. Il lavoro è da oggi posto ufficialmente “fuori” dallo spazio
pubblico, è “altro” rispetto al gioco repubblicano. È quindi da questo
“fuori”, da questa “alterità”, che dobbiamo ripartire, per l’intanto
accettando l’ingaggio. È indispensabile che tutti i precari vengano
informati che hanno 60 giorni di tempo a partire dall’entrata in
vigore della legge (presumibilmente attorno al 5 novembre) per
impugnare tutti i contratti a termine già scaduti sino a oggi
intercorsi. Se la prima finalità della legge è ridurre le controversie
di lavoro abbiamo la possibilità di stravolgerla subito!

Carlo Guglielmi

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