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sabato 23 ottobre 2010

Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 83160/08.03
Roma, 15 ottobre 2010
OGGETTO: Decreto 8 settembre 2010recante "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120" - pubblicato nella GU n. 216 del 15 settembre 2010.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'oggetto, inteso a dettare disposizioni applicative alle modifiche apportate all'articolo 115 del codice della strada dall'articolo 16, co. 1, lett. b) e c), della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Tali modifiche sono intese ad:
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•elevare a 68 anni il limite di età per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale;
•prescrivere che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso articolo 115, il conducente che abbia superato ottanta anni possa continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medico locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.
Con la presente circolare si offrono istruzioni operative e chiarimenti, la cui necessità si è palesata in fase di prima applicazione del provvedimento in commento.
L'art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t.
Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola - ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada nonché dell'articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE") - abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20 t.
Con riferimento allo "specifico attestato sui requisiti fisici e psichici" previsto dall'articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell'articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.
Per quanto concerne l'art. 3 del DM in esame, si sottolinea che le disposizioni in esso contenute, come chiaramente indica la rubrica, disciplinano la validità temporale della certificazione medica utile al rinnovo del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di soggetti che ancora non abbiano compiuto ottanta anni: ed infatti la disciplina del predetto rinnovo, per conducenti già ottantenni, è posta dall'articolo 115, co. 2-bis, del codice della strada, come di recente modificato.
Tuttavia, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 3 del DM, si è diffuso tra i medici delle commissioni mediche locali il convincimento che le disposizioni del medesimo articolo precludessero la possibilità per conducente ultraottantenne di ottenere successivi rinnovi del titolo abilitativo alla guida posseduto oltre il compimento dell'ottantaduesimo anno di età.
Evidentemente tale convincimento è erroneo, e non tiene conto del combinato disposto delle disposizioni di cui ai predetti articoli 115, co. 2-bis, del codice della strada e 3 del DM 8 settembre 2010.
Pertanto, al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo che possa comportare, in definitiva, pregiudizio per l'utenza si chiarisce che:
1. l'articolo 3 del DM disciplina, a far data dal 15 settembre 2010 (data di entrata in vigore del DM 8 settembre 2010) la validità temporale delle certificazioni mediche rilasciate a soggetti che, non avendo ancora compiuto gli ottanta anni, possono acquisire un certificato della validità massima di tre anni (cfr. art. 126, co. 1, CdS).
2. Tuttavia, stante la nuova prescrizione che, al compimento dell'ottantesimo anno di età, occorre che l'idoneità psico-fisica alla guida sia accertata da CML con visita biennale (cfr. 115 co. 2-bis, CdS), si prevede che quando il soggetto acquisisca - prima degli ottanta anni - una certificazione medica collegiale, la stessa abbia la durata che le è propria che comunque non può andare oltre l'ottantaduesimo, giacché al compimento di tale età ricorre nuovamente l'obbligo della visita biennale.
3. Per converso, qualora un soggetto di età inferiore agli ottanta anni acquisisca una certificazione di medico monocratico, evidentemente la stessa non potrà avere validità oltre la data del compimento dell'ottantesimo anno, nella quale ricorre l'obbligo di visita collegiale biennale (cfr. 115, co. 2-bis, CdS).
4. Per tutti i rinnovi di validità che conseguono a precedente rinnovo secondo le modalità su indicate sub lett. b) e c), ovvero per quelli a cui debba procedere il conducente che abbia compiuto gli ottanta anni dalla data del 15 settembre 2010 si applicano le disposizioni dell'art. 115, co. 2-bis, del codice della strada.
Non vi è pertanto alcun dubbio che l'abilitazione alla guida di ciclomotori o veicoli possa essere mantenuta,senza alcun limite di età, finché sussistano i requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
Si sottolinea infine che, sebbene la validità del titolo abilitativo alla guida per soggetti che abbiano compiuto settanta anni non sia stata modificata nell'ambito dell'articolo 126, co. 1, del codice della strada, c'è motivo di ritenere che la visita biennale prescritta dall'art. 115, co. 2-bis, CdS si risolva in un rinnovo di validità dei predetti titoli abilitativi.
Pertanto, l'attestato di cui al citato art. 115, co. 2-bis, deve essere redatto nella forma di un certificato di rinnovo di validità e trasmesso dalla commissione medica locale all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ai fini del rinnovo di validità dei documenti abilitativi posseduti.
Infine si precisa che, sebbene nell'ambito del comma 1 dell'articolo 3 del DM 8 settembre 2010 (che disciplina la validità temporale di certificazioni di idoneità psicofisica alla guida nei riguardi di soggetti che abbiano compiuto settantasette anni ma non ancora ottanta, rilasciata da medico monocratico), sia menzionata anche la patente di categoria C, è evidente che i predetti soggetti già dal compimento del sessantacinquesimo anno di età devono procedere al rinnovo della patente C posseduta presso una commissione medica locale (cfr. art. 119, co. 4, lett. b).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

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