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sabato 23 ottobre 2010

Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe

Ministero delle Infrastrutte e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e l Sistemi lnformativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 58422
8 luglio 2010
Oggetto: Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità TUTOR SICVe.

Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che l'art. 4 c. 3 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002 e successive modifiche, afferma testualmente che i dispositivi, utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285(1992).
Ciò premesso, al riguardo l'art. 192 cc. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) chiarisce la differenza di procedura tra omologazione ed approvazione, ricorrendo quest'ultima quando non esistano norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali e le particolari prescrizioni, nel qual caso esse sono stabilite, caso per caso, per ogni singolo dispositivo, avvalendosi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
Nel caso del sistema TUTOR SicVe, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3999 del 24.12.2004, non esistendo specifiche norme di riferimento, le prescrizioni di installazione, di funzionamento e di impiego sono state stabilite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, V^ Sezione, con voto n. 71 reso nell'adunanza del 28.04 .2004, richiamato, unitamente al DL n. 121/2002, nel preambolo del decreto di approvazione.
Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti, come esplicitamente affermato dal legislatore nella formulazione dell'art. 4 c. 3 del citato DL n. 121/2002; pertanto l'affermazione della S.V. circa il fatto che il legislatore ammetta unicamente sistemi omologati è fondamentalmente erronea.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini

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