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mercoledì 30 marzo 2011

salute: golosi di caramelle e cioccolato piu' magri e con meno rischi cuore




SALUTE: GOLOSI DI CARAMELLE E CIOCCOLATO PIU' MAGRI E CON MENO RISCHI CUORE
L'INDAGINE, SANNO BILANCIARE PECCATI DI GOLA CON ATTIVITA'
FISICA

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Buone notizie per
gli amanti di cioccolato e caramelle: a conti fatti tendono a pesare
meno, hanno un piu' basso indice di massa corporea (Bmi) e una
circonferenza della vita ridotta. E oltretutto presentano meno rischi
di malattie cardiovascolari e di sindrome metabolica. Lo rivela, un
po' a sorpresa, un maxi-studio americano, pubblicato su 'Nutrition
Research'.

I risultati dell'indagine sono positivi, anche se Carol O'Neil
del Louisiana State University Agricultural Center, responsabile della
ricerca, invita gli appassionati di caramelle alla moderazione.
"Certamente non vogliamo che questi risultati siano letti come un via
libera a mangiare caramelle per perdere peso", puntualizza. Lo studio
ha esaminato l'associazione tra le caramelle (divise in tre categorie:
caramelle, cioccolatini e zuccheri), il consumo totale di energia
(calorie), l'assunzione di nutrienti, la qualita' della dieta, il peso
e i fattori di rischio cardiovascolare e di sindrome metabolica in
oltre 15.000 adulti americani con piu' di 19 anni.

I risultati dello studio hanno mostrato che, se questi dolcini
contribiscono in modo modesto all'apporto calorico giornaliero, non
c'e' associazione tra il consumo totale di caramelle e l'aumento di
peso o di indice di massa corporea. Cosa che suggerisce come, nel
tempo, i golosi siano in grado di bilanciare l'apporto calorico da
caramelle. Insomma, sanno regolarsi e fare attivita' fisica in modo da
'bruciare' le calorie da bon-bon. Non solo. Sembra proprio che i
consumatori di caramelle e cioccolato rispetto agli altri presentino
valori migliori di colesterolo buono, e siano meno a rischio di
malattie cardiovascolari e sindrome metabolica.

(Mal/Gs/Adnkronos)
30-MAR-11 16:29

NNNN

salute: meta' disturbi ritmo cuore evitabili con stile vita basta mantenere peso e pressione sotto controllo e non fumare



SALUTE: META' DISTURBI RITMO CUORE EVITABILI CON STILE VITA
BASTA MANTENERE PESO E PRESSIONE SOTTO CONTROLLO E NON FUMARE
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Oltre la meta' di tutti i casi di
disturbo del battito cardiaco potrebbero essere evitati
semplicemente con stili di vita piu' sani, evitando di fumare e
mangiando in maniera piu' salutare. Lo sostiene uno studio
pubblicato sulla rivista 'Circulation', condotto su circa 15mila
pazienti.
Se si riuscisse a mantenere un peso e una pressione sanguigna
normale, e astenersi dal tabacco, il 57% dei casi di
fibrillazione atriale potrebbero essere evitati. Eppure molte
persone non sanno di avere questi problemi, perche' spesso hanno
pochi sintomi. Il disturbo puo' essere trattato con farmaci per
rallentare il battito cardiaco irregolare e anticoagulanti per
ridurre il rischio di infarti, ma le ultime ricerche mostrano
quante di queste malattie potrebbero essere evitate
semplicemente con gli stili di vita.
''Se un individuo mantiene sotto controllo la pressione
sanguigna - commenta Alvaro Alonso, coordinatore dello studio -
il peso e non fuma, non solo riduce il rischio di altre malattie
cardiovascolari, ma anche quello di fibrillazione atriale''.
Solo il 5% delle persone studiate aveva uno stile di vita sano
tale da ridurre il rischio di fibrillazione.
(ANSA).

Y85-MRB
30-MAR-11 15:48 NNNN

Retribuzioni - Vignetta

martedì 29 marzo 2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (11G0068) (GU n. 72 del 29-3-2011 )

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 25 del 29-3-2011 Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2011.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


CONCORSO   (scad. 28 aprile 2011)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2011.  

Pag. 1
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO   (scad. 28 aprile 2011)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di quattordici sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di cinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.  

Pag. 33


AVVISO

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli, per il transito di quaranta ufficiali piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina militare (di cui trentadue nel Corpo di stato maggiore e otto nel Corpo delle capitanerie di porto).  

Pag. 78
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


AVVISO

Avviso relativo all'assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento all'Amministrazione provinciale, servizio collocamento obbligatorio di competenza.

Agenzia delle dogane Circ. 25-3-2011 n. 11/D Det. 16 marzo 2011, n. 12128. Timbri a calendario bistemma. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio servizi di coordinamento e di supporto. Circ. 25 marzo 2011, n. 11/D (1). Det. 16 marzo 2011, n. 12128. Timbri a calendario bistemma.


(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio servizi di coordinamento e di supporto.


 
Alle
Direzioni interregionali delle dogane
   
Loro sedi
 
Alle
Direzioni regionali delle dogane
   
Loro sedi
 
Alle
Direzioni provinciali delle dogane di Bolzano e Trento
   
Bolzano
   
Trento
 
Ai
Laboratori chimici
   
Loro sedi
e, p.c.:
Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli
   
Sede
 
Alla
Direzione centrale amministrazione e finanza
   
Sede
 
Alla
Direzione centrale personale e organizzazione
   
Sede
 
All'
Ufficio centrale audit interno
   
Sede
 
Agli
Uffici delle dogane
   
Loro sedi
 
Al
Comando generale della guardia di finanza
   
Viale XXI Aprile, 55
   
Roma






Si rende noto che sul sito Internet dell'Agenzia ( www.agenziadogane.gov.it  ) è stata pubblicata la Det. 16 marzo 2011, n. 12128 con la quale sono state definite le caratteristiche dell'impronta dei timbri a calendario bistemma (tipo conalbi) in dotazione alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle dogane e ai Laboratori chimici, la cui legenda è corrispondente alla nuova denominazione ad essi attribuita in conformità dell'intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo di questa Agenzia.
In dipendenza di quanto sopra, le Strutture interessate sono pregate di assumere le opportune iniziative necessarie ai fini della dotazione dei nuovi timbri a calendario di cui trattasi, inoltrando le relative richieste alla Direzione centrale amministrazione e finanza, competente per materia.
Sarà cura delle medesime Strutture trasmettere, per il tramite della citata Direzione centrale amministrazione e finanza, alla Zecca dello Stato, i timbri sostituiti per la loro deformazione.
La Direzione centrale accertamenti e controlli che legge per conoscenza provvedere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad informare i competenti Servizi comunitari e ad avviare le ulteriori iniziative ritenute opportune.

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis



Allegato

Det. 16 marzo 2011, n. 12128
Caratteristiche dell’impronta dei timbri a calendario bistemma (tipo conalbi) in dotazione alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali e ai Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane (Pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 23 marzo 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

Il Direttore
della direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57 con cui è stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle Dogane;
Visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che stabilisce, all'art. 74, comma 1, lett. a), il ridimensionamento degli assetti organizzativi secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli Uffici dirigenziali a livello generale e non generale nonché la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 intitolato "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
Viste la Det. n. 22945/R.I. del 13 agosto 2010, la Det. 23 dicembre 2010, n. 36644 e la Det. 23 dicembre 2010, n. 36709 con le quali sono state attivate le nuove Strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane;
Considerata la necessità di dotare le nuove Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle dogane, nonché i Laboratori chimici di un timbro a calendario la cui legenda sia corrispondente alla nuova denominazione;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1
Dotazione per le nuove Strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane di un timbro a calendario

1. Le Direzioni interregionali delle dogane, le Direzioni regionali delle dogane, le Direzioni provinciali delle dogane e i Laboratori chimici dovranno provvedere a dotarsi di nuovi timbri a calendario aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.
2. Per le restanti Strutture territoriali (Uffici delle dogane, Sezioni operative territoriali) restano validi gli specimen dei timbri attualmente in uso, le cui caratteristiche sono indicate nella Det. 25 febbraio 2004, n. (299/4200/AGTU/I).

Art. 2
Caratteristiche del timbro

Il nuovo timbro a calendario, conforme ai fac-simile di seguito riportati, terrà conto della necessità di rendere l'impronta di facile individuazione anche in ambito internazionale, mantenendo alto il livello di difficoltà di contraffazione.

Fac- simile dell'impronta
Caratteristiche
Direzione interregionale
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
delle dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione della Direzione interregionale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Interreg. Dog.", con il nome delle Regioni in maiuscolo.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione della Direzione interregionale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
Direzione regionale delle
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione della Direzione regionale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Reg. Dog.", con il nome della Regione in maiuscolo.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione della Direzione regionale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
Direzione provinciale
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
delle dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione della Direzione provinciale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Provinciale Dog.", con il nome della Provincia in maiuscolo.
- La dicitura "Dir. Provinciale Dog." può essere ulteriormente abbreviata in "Dir. Prov. Dog." ove esigenze di spazio e di leggibilità lo richiedano.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione della Direzione provinciale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
- Per la Direzione provinciale delle dogane di Bolzano è prevista l'indicazione della denominazione anche in lingua tedesca.
Laboratorio Chimico
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
delle Dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione del Laboratorio chimico posta tra le due corone in basso, composta dalla dicitura "Laboratorio Chimico" seguita dal nome della Provincia in maiuscolo.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione del Laboratorio chimico può variare in lunghezza e dimensione del carattere.



La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.it. ai sensi dell'art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.



Det. 16 marzo 2011, n. 12128

tumori: 1 melanoma su 4 in 'under 30', nasce primo registro italiano




TUMORI: 1 MELANOMA SU 4 IN 'UNDER 30', NASCE PRIMO REGISTRO ITALIANO =
RACCOGLIERA' DATI SU INCIDENZA E SU TRATTAMENTO

Roma, 29 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il melanoma
colpisce sempre piu' i giovani italiani. L'eta' media delle persone
che si vedono diagnosticare il piu' aggressivo fra i tumori della
pelle si sta infatti abbassando progressivamente: oggi un nuovo caso
su 4 nel nostro Paese riguarda giovani al di sotto dei 30 anni, mentre
10 anni fa questa percentuale era esigua, intorno al 5%. Ma si tratta
di stime, perche' finora e' mancato uno strumento in grado di indicare
dati epidemiologici certi. Una lacuna che viene colmata grazie alla
nascita del registro melanoma, un progetto dell'Intergruppo melanoma
italiano (Imi), realizzato con il sostegno di Bristol-Myers Squibb e
presentato oggi a Roma.

"Si tratta della prima banca dati relativa a questa neoplasia in
Italia - ha spiegato Carlo Riccardo Rossi, presidente dell'Imi e
direttore dell'Unita' operativa Melanoma e sarcomi dell'Istituto
oncologico veneto di Padova - l'unica esperienza simile in Europa e'
quella avviata in Germania dall'Associazione dei dermatologi. E' un
vero e proprio database per raccogliere il numero di casi e scattare
una fotografia del territorio, un quadro completo per documentare
l'incidenza e l'evoluzione di questo tumore nel tempo e nelle diverse
aree geografiche".

L'obiettivo, prosegue, "e' quello di capire come viene curato il
melanoma nel nostro Paese, individuando eventuali zone d'ombra e
intervenendo perche' le strategie diagnostiche e terapeutiche per
questo tumore siano uniformi su tutto il territorio". Entro l'estate
2011 il registro funzionera' a pieno regime, con l'adesione prevista
di 45 centri sul territorio nazionale. (segue)

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 13:55

TUMORI: 1 MELANOMA SU 4 IN 'UNDER 30', NASCE PRIMO REGISTRO ITALIANO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Imi ha creato un network di
centri di eccellenza in grado di confrontarsi con quelli piu' avanzati
degli Stati Uniti e degli altri Paesi europei. Il registro melanoma si
inserisce infatti in una rete consolidata di rapporti internazionali.
E' collegato con il Melanoma Molecular Map Project (Mmmp), il database
piu' utilizzato dai ricercatori di tutto il mondo.

Nel Mmmp, che finora ha raccolto soprattutto informazioni di
tipo scientifico relative alla malattia, nei prossimi mesi
confluiranno anche i dati clinici dei pazienti provenienti dal
registro italiano. In questo modo, su un'unica piattaforma, saranno
consultabili sia le informazioni cliniche che quelle logistiche sul
materiale biologico disponibile, con evidenti vantaggi per la
pianificazione degli studi traslazionali.

Il Targeted Therapy Database e' un'altra iniziativa realizzata
dall'Imi in collaborazione con l'Universita' di Stanford (Usa) nel
quadro del Mmmp: rappresentera' una fonte da cui il registro ricavera'
informazioni utili, perche' consentira' di identificare i trattamenti
piu' adatti al profilo molecolare del paziente.

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 13:56

NNNN
MELANOMA:AUMENTA TRA GIOVANI,NATO REGISTRO NAZIONALE MALATI (2)
SCHEDERA'PAZIENTI PER CAPIRE TUMORE E DARE CURE MIGLIORI A TUTTI
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il problema, secondo gli esperti,
sono le scottature prese in passato quando si stava ore e ore al
mare senza protezione ignari dei rischi, e poi le lampade
abbronzanti: queste, se usate sotto i 30 anni, aumentano il
rischio melanoma del 75% (quasi il doppio).
Il registro si pone due scopi cruciali: verificare sul
territorio nazionale l'incidenza del tumore e monitorare le
modalita' di trattamento per renderle omogenee in tutta Italia.
E' importante, afferma Alessandro Testori dell'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano, capire come e dove colpisce il
melanoma, quali e quanti tipi diversi di melanoma esistono; solo
cosi' si potra' arrivare a terapie sempre piu' mirate. E'
altresi' importante incentivare la diagnosi precoce (si pensa a
progetti che coinvolgano i medici di base dotandoli di
macchinette per fotografare la pelle) e trattare i malati nei
centri di eccellenza dove gli outcome sono migliori che non nei
piccoli ospedali.(ANSA).

Y27-MRB
29-MAR-11 14:28 NNNN
TUMORI: ESPERTI, TROPPE ASPORTAZIONI MELANOMA DA 'CORREGGERE' =
ALMENO 1 CASO AL MESE, APPELLO A PICCOLI OSPEDALI, MANDATE
PAZIENTI DA NOI

Roma, 29 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Almeno un caso di
asportazione di melanoma mal eseguita e dunque da 'correggere' giunge
nei centri di eccellenza per la cura di questo tumore della pelle del
nostro Paese. E' l'allarme lanciato dagli esperti dell'Intergruppo
melanoma italiano (Imi), oggi a Roma alla presentazione del primo
registro per il monitoraggio della patologia.

Gli specialisti lanciano dunque un appello ai piccoli ospedali e
alle strutture che non si occupano costantemente di melanoma:
"indirizzate i pazienti agli Istituti di riferimento - ha sottolineato
Alessandro Testori, direttore della divisione Melanomi e sarcomi
muscolo cutanei dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano -
dove ci sono gruppi di professionisti che si coordinano fra loro per
decidere quale sia la migliore terapia per ogni singolo paziente: da
noi dermatologi, oncologi, chirurghi e ricercatori si riuniscono due
volte a settimana per analizzare i vari casi. Ci si cura meglio dove
si fa ricerca - ribadisce l'esperto - soprattutto nel caso di melanoma
metastatico, che ha caratteristiche differenti dal punto di vista
terapeutico dagli altri tumori". (segue)

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:31

NNNN
TUMORI: ESPERTI, TROPPE ASPORTAZIONI MELANOMA DA 'CORREGGERE' (2) =

(Adnkronos) - "La soluzione migliore per un paziente colpito da
questo tipo di neoplasia - evidenzia Testori - e' di entrare in un
protocollo sperimentale, visto che non e' ancora definito un paradigma
terapeutico consolidato da seguire in via preliminare. L'ostacolo e'
rappresentato dal fatto che le sperimentazioni cliniche possono essere
condotte spesso solo in prima linea terapeutica, quindi un paziente
che ha gia' iniziato una chemioterapia classica convenzionale, come
spesso accade in un centro periferico, non potra' piu' essere incluso
in un protocollo sperimentale. La chemio classica potra' essere fatta
in una fase successiva, in caso di fallimento della sperimentazione
clinica''.

''L'Imi - conclude - ha creato un network di centri di
eccellenza italiani in grado di confrontarsi con i centri piu'
avanzati in Europa, Stati Uniti e resto del mondo per quanto riguarda
l'aggiornamento delle proposte terapeutiche legate alla
sperimentazione clinica".

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:35

NNNNTUMORI: NASCE REGISTRO MELANOMA SU DATI CLINICI ED EPIDEMIOLOGICI =
(AGI) - Roma, 29 mar. - Un tumore aggressivo e sempre piu'
diffuso nella popolazione, anche quella con meno di 30 anni. E'
il melanoma, una neoplasia facilmente curabile e guaribile
grazie alla diagnosi precoce ma che miete ancora troppe vittime
a causa della scarsa informazione dei cittadini. Per informare
meglio e piu' capillarmente i cittadini, per raccogliere dati
epidemiologici certi, per mettere in rete tutti i centri
d'eccellenza che curano questo tumore, nasce il Registro del
melanoma, presentato questa mattina a Roma e creato su
iniziativa dell'Intergruppo melanoma italiano (Imi) con il
sostegno di Bristol-Myers Squibb. "Si tratta della prima banca
dati relativa a questa neoplasia in Italia -ha spiegato il
professor Carlo Riccardo Rossi, presidente dell'Imi e direttore
dell'Unita' operativa melanoma e sarcomi dell'Istituto
oncologico veneto di Padova- l'unica esperienza simile in
Europa e' quella avviata in Germania dall'associazione dei
dermatologi". Il registro e' un vero e proprio database per
raccogliere il numero di casi e scattare una fotografia del
territorio, un quadro completo per documentare l'incidenza e
l'evoluzione di questo tumore nel tempo e nelle diverse aree
geografiche. "L'obiettivo -ha aggiunto Rossi- e' capire come
viene curato il melanoma nel nostro Paese, individuando
eventuali zone d'ombra e intervenendo perche' le strategie
diagnostiche e terapeutiche per questo tumore siano uniformi su
tutto il territorio". Quarantacinque in tutto i centri, sparsi
su tutto il territorio nazionale, che aderiranno al registro
che entrera' il cui funzionamento entrera' a pieno regime entro
l'estate 2011. L'Imi ha inoltre creato un network di centri
d'eccellenza in grado di confrontarsi con quelili piu' avanzati
degli Stati Uniti e di altri paesi europei. Per questo, dunque,
il registro, si inserira' in una rete consolidata di rapporti
internazionali e sara' collegato con il Melanoma molecular map
project (Mmmp), il database piu' utilizzato dai ricercatori di
tutto il mondo che finora ha raccolto informazioni scientifiche
riguardanti il melanoma e che in futuro raccogliera' anche dati
clinici. (AGI)
Rm9/Eli
291442 MAR 11

NNNNTUMORI: SCENDE ETA' MALATI DI MELANOMA, 1 SU 4 HA MENO DI 30 ANNI =
(AGI) - Roma, 29 mar. - Si abbassa di anno in anno l'eta' delle
persone colpite dal melanoma, un tumore della pelle molto
aggressivo, che sviluppa anche metastasi. Il 25% dei settemila
nuovi casi diagnosticati in Italia, infatti, riguarda giovani
sotto i trent'anni (una percentuale che dieci anni fa si
aggirava intorno al 5%). I dati sono stati resi noti questa
mattina dall'Intergruppo melanoma italiano (Imi) che,
realizzato con il sostegno di Brustol-Myers Squibb, ha
presentato questa mattina a Roma il registro del melanoma.
Ogni anno, inoltre, sono 1.500 i decessi causati dalla
malattia la cui incidenza e' maggiore nelle regioni
settentrionali con 10/12 casi ogni 100mila abitanti. Nel centro
Italia si registrano 8/10 casi ogni 100mila persone, tasso che
scende a 6/10 casi al sud. L'incidenza di questa neoplasia, ha
spiegato il professor Paolo Ascierto, responsabile scientifico
del registro e direttore dell'Unita' oncologica mediaca e
terapie innovative dell'istituto Pascale di Napoli, e'
cresciuta
a un ritmo superiore a qualsiasi altra, se si pensa che negli
ultimi dieci anni si e' registrato un incremento del 30%.
Errata esposizione al sole e conseguenti scottature soprattutto
durante l'infanzia, uso delle lampade abbronzanti (che
aumentano il rischio di tumore del 75%), scarsa abitudine
a controllarsi la pelle e a verificarne le modificazioni almeno
ogni quattro mesi.
"L'aggressivita' della malattia -ha sottolineato il
professor Alessandro Testori, direttore della Divisione
melanomi e sarcomi muscolo cutanei dell'Ieo di Milano- impone
la necessita' di una diagnosi tempestiva che permette di
evidenziare un melanoma molto sottile, che puo' essere
asportato con un semplice intervento chirurgico, guaribile nel
90% dei casi. E' importante -ha concluso Testori- promuovere
campagne informative e di sensibilizzazione perche' i cittadini
comprendano l'importanza di sottoporsi a esame della cute,
un'indagine che deve essere condotta da esperti. (AGI)
Rm9/Eli
291443 MAR 11

NNNN

Corte Costituzionale: pacchi in ritardo: la Posta deve pagare i danni

SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-           Ugo                             DE SIERVO                      Presidente
-           Paolo                           MADDALENA                 Giudice
-           Alfio                            FINOCCHIARO                      "
-           Alfonso                       QUARANTA                           "
-           Franco                         GALLO                                    "
-           Luigi                            MAZZELLA                            "
-           Gaetano                       SILVESTRI                              "
-           Sabino                         CASSESE                                 "
-           Giuseppe                     TESAURO                               "
-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                        "
-           Giuseppe                     FRIGO                                      "
-           Alessandro                  CRISCUOLO                           "
-           Paolo                           GROSSI                                   "
-           Giorgio                        LATTANZI                              "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
            Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
            udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
            1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
            1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
            1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
            Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
            1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
            Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
            1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.
Considerato in diritto
            1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
            Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
            Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
            3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
            4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
            5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
            6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
            6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
            6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
            Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
            7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
            dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Salute: 50% italiani si scotta al sole, cresce allarme melanoma nei bimbi



SALUTE: 50% ITALIANI SI SCOTTA AL SOLE, CRESCE ALLARME MELANOMA NEI BIMBI =
PICCOLI 'INCREMATI' MA SENZA MAGLIETTA, OGNI ANNO +3% TUMORI

Milano, 29 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sotto il sole
ancora troppi italiani 'rischiano la pelle'. Oltre uno su 10 (12%) si
espone senza filtri di nessun genere; uno su 4 (24%) non usa creme
protettive e chi lo fa le sceglie troppo 'soft' (53%), col risultato
che la meta' si scotta (51%).

Ma i piu' indifesi sono i bambini, quasi sempre 'incremati'
(96%) e tuttavia lasciati spesso senza cappello (56%), maglietta (89%)
e occhiali (83%), quindi vittime di eritemi e bolle in 2 casi su 5
(41%). Bruciori e arrossamenti, dunque, ma non solo.

Secondo i dati del National Cancer Institute americano, tra i
piccoli aumentano del 3% circa all'anno (+2,9%) anche i casi di
melanoma: il tumore della pelle piu' mortale, un tempo rarissimo in
eta' pediatrica. Colpa di nei congeniti non controllati, ma anche
delle cattive abitudini sotto i raggi della 'stella madre'. (segue)

(Opa/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:16

NNNN
SALUTE: 50% ITALIANI SI SCOTTA AL SOLE, CRESCE ALLARME MELANOMA NEI BIMBI (2) =

(Adnkronos) - A lanciare l'allarme sono gli esperti dell'Adoi
(Associazione dermatologi ospedalieri italiani), che con La
Roche-Posay promuovono per il terzo anno il progetto di
sensibilizzazione 'Myskincheck', presentato oggi a Milano.

In tutta la Penisola materiale informativo e 5 mila visite
dermatologiche gratuite, iniziative che quest'anno passeranno
attraverso la rete capillare delle farmacie. L'Sos arriva dai dati
raccolti nell'edizione 2010 della campagna: 2.925 italiani visitati di
cui 2.578 adulti (eta' media 44 anni) e 347 bambini (8 anni in media),
e neoplasie diagnosticate nel 5% degli adulti (uno su 20) e in 9 bimbi
su 339 (2,6%). Non solo: tra gli italiani visitati l'anno scorso,
oltre la meta' degli adulti (52%) e la stragrande maggioranza dei
bambini (82%) non era mai entrato prima nell'ambulatorio del
dermatologo. (segue)

(Opa/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:20

NNNN

Ministero dell'interno Circ. 25-3-2011 n. F.L.4/2011 Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.

Circ. 25 marzo 2011, n. F.L.4/2011 (1).

Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.



Ai
   

Sigg. Prefetti
     

Loro sedi
     

(esclusi Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Enna, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trento, Trieste, Udine)
   



1. Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della L. 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni.

Sono comunque a carico dello Stato:

1. talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, L. n. 136/1976);

2. gli oneri derivanti dall’art. 5 della L. 16 aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).



2. Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.


A norma del citato articolo 17 della L. n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (31 marzo 2011) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 29 maggio 2011 (data del ballottaggio).

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’art. 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62:


- Seggi ordinari


- Presidenti: euro 150,00 (di cui euro 30,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)

- Scrutatori e Segretari: euro 120,00 (di cui euro 24,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)


Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di euro 37,00 e euro 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata L. n. 62/2002, esulano dal rimborso statale.


- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: euro 90,00 (di cui euro 18,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)

- Scrutatori: euro 61,00 (di cui euro 12,00 a carico dello Stato - art. 5, L. n. 62/2002)


Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).


2.2 - Disciplina dei riparti - Rendiconti dei comuni


Elezioni provinciali

Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni dovranno presentare apposito documentato rendiconto alla relativa Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, comma 8, L. n. 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.

In ordine al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della menzionata L. n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.


Elezioni comunali

Relativamente al rimborso delle spese derivanti dall’applicazione della cennata L. n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.


Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli provinciali con l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, i rendiconti dei comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l’indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alla consultazione, ivi compresa quella a carico dello Stato per quanto attiene la predetta L. n. 62/2002. Il prospetto dovrà essere redatto in numero di copie sufficienti per essere poi trasmesso, a cura del comune, alla Provincia e alla locale Prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza.


Relativamente ai termini di presentazione dei predetti rendiconti si rappresenta quanto segue:

1) i rendiconti delle spese derivanti dalla L. n. 62/2002, dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura entro il termine di sei mesi dalla consultazione (art. 15, comma 3, D.L. n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011;

2) i rendiconti delle restanti spese dovranno essere trasmessi alla rispettiva Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, L. n. 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.



3. Spese delle Prefetture - Uffici Teritoriali del Governo

3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

La Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, sta provvedendo ad impartire, alle dipendenti filiali, le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero e delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune.

Al pagamento delle relative spese provvederanno direttamente codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dalle locali filiali di Poste Italiane, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 - PG 3 - del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi. Sul medesimo capitolo saranno imputate anche le spese di cui alla cennata L. n. 62/2002.


Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, quanto prima, il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle spese dovute ai comuni (L. n. 62/2002) nonché a Poste italiane per le agevolazioni postali concesse.


Il Direttore centrale

Verde



L. 23 aprile 1976, n. 136, art. 17
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 5
L. 16 aprile 2002, n. 62, art. 3

Ministero della salute Nota 25-3-2011 n. DGPREV/7470/P Indirizzi procedurali per l'assistenza da parte dei centri ospedalieri di riferimento a soggetti provenienti dal Giappone potenzialmente esposti a radiazioni ionizzanti. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Nota 25 marzo 2011, n. DGPREV/7470/P (1).

Indirizzi procedurali per l'assistenza da parte dei centri ospedalieri di riferimento a soggetti provenienti dal Giappone potenzialmente esposti a radiazioni ionizzanti.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria.



A
   

Tutti gli assessorati alla Sanità
     

Loro sedi
   



Al fine di armonizzare e razionalizzare le procedure da mettere in atto in risposta alle richieste di cittadini provenienti da aree del Giappone interessate dall'incidente della centrale nucleare di Fukushima, che su base volontaria si rivolgessero ai vari centri ospedalieri di riferimento individuati dalle Regioni in indirizzo per essere rassicurati in merito alle loro condizioni di salute, la scrivente Direzione Generale ha elaboralo i seguenti indirizzi procedurali, da ritenersi validi sino a eventuali modifiche sfavorevoli rispetto al livello di rischio attualmente segnalato nella centrale di Fukushima e nel Giappone.

I dati disponibili, provenienti da un articolato sistema di monitoraggio e vigilanza ambientale che vede coinvolte e coordinate le autorità giapponesi e numerosi organismi nazionali ed internazionali di protezione ambientale e radiologica, permettono allo stato attuale di escludere la possibilità di significativa (cioè rilevante rispetto all'esposizione dovuta alla radioattività naturale) radioesposizione per quei viaggiatori provenienti da zone del territorio giapponese distanti più di 80 km dalla centrale, corrispondente alla maggiore distanza presa a riferimento per interventi precauzionali da parte di diversi Paesi e organizzazioni internazionali.

Si tenga inoltre in considerazione il fatto che le raccomandazioni dell'OMS, allo stato, prevedono la necessità di controlli al rientro dal Giappone esclusivamente per coloro che hanno operato in prossimità della centrale, e comunque all'interno della zona di evacuazione (20 km).

Tanto premesso, si rappresentano i seguenti indirizzi procedurali, che prendono in considerazione tre tipologie di casi:

a) persone che provengano da aree situate in un raggio superiore ad 80 km rispetto alla centrale di Fukushima;

b) persone che abbiano soggiornato in aree ad una distanza inferiore ad 80 km dalla centrale di Fukushima;

c) persone che abbiano soggiornato o si siano recate nelle vicinanze della centrale di Fukushima. Nei casi di cui al punto a) non sussistono i presupposti per procedere ad indagini di tipo radiometrico o dosimetrico sul soggetto. Il centro di riferimento dovrebbe limitarsi a fornire informazioni e adeguato sostegno psicologico, ove necessario, teso a rimuovere stati di tensione e di ansia attraverso una corretta comunicazione sull'assenza di esposizione rilevante rispetto a quella dovuta alla radioattività naturale, e conseguentemente di rischio sanitario.

Nelle tipologie di cui al punto b), fermo restando che livelli significativi di contaminazione sono attesi esclusivamente per coloro che hanno operato in prossimità della centrale, su richiesta dell'interessato si prevede una raccolta di informazioni ed una valutazione strumentale dell'eventuale esposizione, con le seguenti azioni da intraprendere:

- presa in carico presso la struttura individuata dalla Direzione Sanitaria (es. Medicina nucleare, Pronto Soccorso, ecc.);

- raccolta di informazioni su: area di provenienza (escludere se superiore a 80 km dalla centrale di Fukushima): durata di soggiorno nell'area, periodo trascorso dal rientro in Italia (escludere se superiore a 30 giorni), eventuali dati sulla funzione tiroidea e renale, abitudini alimentari, eventuale assunzione di iodio o farmaci per patologia tiroidea, eventuali recenti trattamenti medici con somministrazione di radionuclidi:

- esecuzione delle seguenti indagini strumentali: 1) misura di captazione della tiroide con sonda esterna a scintillazione; 2) spettrometria gamma ad alta risoluzione delle urine delle 24 ore dopo un minimo di quattro giorni dalla presunta esposizione (solo dopo il quarto giorno dall'esposizione si hanno condizioni di stabilizzazione dell'escrezione di iodio e risultati affidabili alla spettrometria gamma).

Si precisa in merito che la spettrometria gamma delle urine, considerato il breve tempo di decadimento dello Iodio 131, risulterebbe a priori non significativa passati 30 giorni dall'esposizione, perché questo sarebbe in gran parte decaduto o escreto. Per i soggetti ove l'intervallo temporale dalla potenziale esposizione fosse superiore ai 30 giorni andrebbe fornita opportuna informazione e supporto psicologico come nei casi a), senza effettuare indagini strumentali.

I risultati, nonché una descrizione adeguata delle modalità di effettuazione delle suddette indagini strumentali, dovranno essere comunicati all'ISS tramite apposita scheda, in via di predisposizione, per la costituzione di un archivio informativo nazionale utile a fini istituzionali del Ministero. È previsto inoltre il rilascio a richiesta dell'utente di dichiarazione attestante i risultati dell'esame, nonché la registrazione dei risultati degli esami che dovranno essere conservati dalla struttura.

Nei casi di cui al punto c), fermo restando che tali soggetti dovrebbero già essere stati presi in carico dalle autorità locali, valgono gli stessi indirizzi che nei casi b), con raccolta di informazioni più dettagliate su luogo, durata e modalità di permanenza nelle vicinanze della centrale, e di quanto avvenuto tra tale permanenza e la richiesta di controlli presso la struttura ospedaliera. Potranno essere disposti eventuali altri esami e indagini strumentali. Qualora i risultati degli esami e delle indagini strumentali fossero tali da far ipotizzare un rischio per la salute si avrebbe la presa in carico sanitaria del soggetto per le azioni del caso.


Il Capo dipartimento

Dott. Fabrizio Oleari



D.P.C.M. 19 marzo 2010