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giovedì 31 marzo 2011

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farmaci: taglio prezzi generici, grido d'allarme aziende, lasceremo italia = foresti, dall'attuale 10%, gia' un 'flop', si scendera' a 7-8% quota mercato

FARMACI: TAGLIO PREZZI GENERICI, GRIDO D'ALLARME AZIENDE, LASCEREMO ITALIA =
FORESTI, DALL'ATTUALE 10%, GIA' UN 'FLOP', SI SCENDERA' A 7-8%
QUOTA MERCATO

Roma, 31 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il taglio dei
prezzi dei farmaci a brevetto scaduto, che entrera' in vigore da meta'
aprile come deciso ieri dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) in applicazione della manovra estiva 2010,
"non potra' che far calare ulteriormente la quota di mercato di questi
medicinali dall'attuale 10%, gia' un 'flop', al 7-8%, e spingere
alcune industrie, soprattutto quelle piu' piccole, ad andare via
dall'Italia". E' un desolato Giorgio Foresti, presidente di
Assogenerici, l'associazione delle imprese che producono medicinali
equivalenti, a commentare la misura che dispone il taglio fino al 40%
del prezzo di alcuni prodotti non coperti da brevetto, oggi a Roma a
margine della presentazione della campagna educazionale 'Equivalente -
conosci e scegli i farmaci equivalenti'.

In tutto sono 4.188 i farmaci coinvolti dai nuovi ribassi, che
serviranno a far risparmiare allo Stato 830 milioni di euro all'anno.
"Una misura - evidenzia Foresti - che penalizza ancora una volta le
industrie di generici a favore di quelle branded. Ogni occasione e'
buona per procedere con la ghettizzazione del settore. Erano previste
risorse, mentre invece arrivano solo tagli. In questo modo, molte
industrie potranno contare su margini troppo bassi e saranno costrette
a disinvestire dal nostro Paese. Cosa che portera' anche a una
diminuzione dell'offerta ai cittadini. Forse la campagna di oggi sara'
l'ultima iniziativa di comunicazione che sara' possibile fare".
8segue)

(Bdc/Zn/Adnkronos)
31-MAR-11 15:06

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Cassazione: sempre condanna a medico che firma ricette in bianco

CASSAZIONE: SEMPRE CONDANNA A MEDICO CHE FIRMA RICETTE IN BIANCO =
(AGI) - Roma, 31 mar. - Un medico va sempre incontro a una
condanna per falsita' ideologica se firma ricette in bianco. Lo
sottolinea la sesta sezione penale della Cassazione nella
sentenza n.13315, con la quale ha dichiarato prescritti i reati
contestati a un medico convenzionato con la Asl di Frosinone e
ai titolari di due farmacie, condannati dalla Corte d'appello
di Roma per falsita' ideologica in certificazioni
amministrative e abusivo esercizio della professione. Il
medico, in particolare, aveva consegnati ai due farmacisti
alcuni ricettari a lui intestati, firmati e timbrati in ogni
foglio in bianco: i titolari delle farmacie, a loro volta,
riempivano le ricette (il primo oltre 5mila, il secondo piu' di
8.400) in ogni loro parte e con l'indicazione dei farmaci a
carico del servizio sanitario nazionale.
La Suprema Corte ricorda che "deve essere dunque il medico,
e solo il medico, acquisiti tutti gli elementi necessari per
una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se
prescrivere o meno il farmaco, ovvero, se del caso, mutare una
precedente prescrizione farmacologica" ed e' "significativo -
si legge nella sentenza - che la legge affidi al solo medico
convenzionato la materiale redazione della ricetta in tutte le
sue parti". Nella prescrizione di medicinali da parte del
medico convenzionato, scrivono gli 'ermellini', "vengono in
gioco interessi costituzionalmente protetti", da un lato, "la
tutela della salute degli assistiti", dall'altro "il
contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse finanziarie
disponibili dal Servizio nazionale". Pertanto, secondo la
Cassazione, "l'attivita' prescrittiva non solo deve tendere al
miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, ma
deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato,
incongruo o sproporzionato, in funzione di criteri di
economicita' e di riduzione degli sprechi". La necessita' che
la somministrazione di farmaci a carico del Ssn sia
costantemente monitorato dal medico prescrittore "e' ribadita
dal legislatore - conclude la Suprema Corte - anche nel caso di
pazienti portatori di patologie croniche": anche per essi,
infatti, "lo schema seguito dal legislatore impone al medico,
dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione
farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti,
prima di emettere le prescrizioni ripetute". (AGI)
Oll
311510 MAR 11

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salute:la dieta? solo medico puo' prescriverla,no a biologi lo stabilisce sentenza tribunale roma



SALUTE:LA DIETA? SOLO MEDICO PUO' PRESCRIVERLA,NO A BIOLOGI
LO STABILISCE SENTENZA TRIBUNALE ROMA
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La dieta? Puo' prescriverla
esclusivamente il medico, e non il biologo. A stabilirlo e' una
recente sentenza del Tribunale di Roma, resa nota dall'Ordine
dei medici della Capitale.
Il tribunale ribadisce dunque la centralit… ed esclusivit…
del medico respingendo la tesi contraria dei biologi, avanzata
in una causa per diffamazione.
Il Tribunale ha infatti respinto l'istanza, con la sentenza
n. 3527 del 18 febbraio 2011, e affermato che "il biologo pu•
solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al
miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, pu•
prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre
un'attribuzione esclusiva del medico". (ANSA).

CR
31-MAR-11 16:13 NNNN
SALUTE: TRIBUNALE ROMA, SOLO MEDICO PUO' PRESCRIVERE DIETA =
(AGI) - Roma, 31 mar. - Solo un medico puo' prescrivere una
dieta. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Roma, che
ha respinto un'istanza dell'Ordine Nazionale dei Biologi che
chiedeva proprio di attribuire anche ai biologi la facolta' di
prescrizione di diete. Lo rende noto l'Ordine provinciale dei
Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, che denuncia "le
numerose invasioni di campo da parte di profili professionali
non medici che determinano incertezze nei cittadini, con
rischio di minore tutela della salute e anche di notevole
incremento di costi economici". "Di fatto - avverte il
Presidente dell'Ordine, Mario Falconi - sta saltando
definitivamente quel modello di assistenza che ha sempre
individuato nel medico l'unico legittimo protagonista dell'atto
medico. Continuiamo a pensare che i numerosi profili
professionali non medici siano una ricchezza per l'intero
sistema sanitario, ma ognuno deve esercitare nell'ambito delle
proprie competenze". Anche l'Ordine Nazionale dei Biologi ha
tentato di ottenere in un'Aula di Giustizia un pronunciamento
che potesse attribuire - seppur indirettamente - alla categoria
professionale dei biologi, competenze esclusive del medico,
nella fattispecie inerenti la prescrizione di diete. Il
Tribunale della Capitale pero' ha respinto, con la sentenza n.
3527 del 18 febbraio 2011, l'istanza e affermato che "il
biologo puo' solo suggerire o consigliare profili nutrizionali
finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in
nessun caso, puo' prescrivere una dieta come atto curativo, che
rimane sempre un'attribuzione esclusiva del medico". La
controversia era nata dalla citazione in giudizio del prof.
Eugenio Del Toma che sulle pagine di un quotidiano dedicate
alla salute aveva replicato all'affermazione di una lettrice,
la quale sosteneva che "un biologo nutrizionista puo' svolgere
la sua professione in totale autonomia senza la presenza del
medico". Per l'accademico chiamato in causa invece tale
affermazione contrastava "con il buon senso, ancor prima che
con altre fondamentali leggi sulla professione medica e quindi
sull'esercizio abusivo della professione". Per la parte
promotrice del giudizio cio' era bastato per ritenere
gravemente diffamata la categoria dei biologi: da qui la
richiesta di risarcimento del danno all'onore e al decoro
professionale. Nella causa era intervenuto l'Ordine provinciale
dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, sostenendo,
appunto, la centralita' dell'atto medico anche in merito alla
prescrizione della dieta per un paziente. (AGI)
Red/Pgi
311510 MAR 11

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INPS: aggiornato l'indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni - anno 2011

INPS: assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni

Min.Lavoro: proroga del congedo per maternità, parere medico della ASL e provvedimento di interdizione

Inpdap 15/2011 - Aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento per il calcolo di quiescenza



INPDAP: aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento per il calcolo di quiescenza
 
L'INPDAP, con nota operativa n. 15 del 29 marzo 2011, informa che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010, è pari al 1,6 per cento.
Pertanto, le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative, sono le seguenti:
 
A) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO

Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l’anno 2011, ad € 43.042,00.
Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le seguenti fasce retributive:
 
Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2011
Retribuzione
Aliquota pensionistica
fino ad Euro 43.042,00
2 %
oltre ad Euro 43.042,00
fino ad Euro 57.245,86
1,60 %
(abbattimento del 20 %)
oltre ad Euro 57.245,86
fino ad Euro 71.449,72
1,35 %
(abbattimento del 32,5 %)
oltre ad Euro 71.449,72
fino ad Euro 81.779,80
1,10 %
(abbattimento del 45 %)
oltre ad Euro 81.779,80
0,90 %
(abbattimento del 55 %)
 
B) MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38. Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95
Anno
Importo Euro
Anno
Importo Euro
1996
68.172,31
2004
82.400,54
1997
70.881,03
2005
84.048,55
1998
72.035,41
2006
85.477,37
1999
73.332,23
2007
87.186,91
2000
74.505,62
2008
88.669,08
2001
76.442,85
2009
91.506,49
2002
78.506,61
2010
92.147,03
2003
80.390,77
2011
93.621,38
 

Salute: Francia, per tumore da fumo passivo condannato datore lavoro impiegato si era ammalato di cancro polmone, indennizzo solo simbolico




SALUTE: FRANCIA, PER TUMORE DA FUMO PASSIVO CONDANNATO DATORE LAVORO
IMPIEGATO SI ERA AMMALATO DI CANCRO POLMONE, INDENNIZZO SOLO
SIMBOLICO

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un tribunale
francese ha condannato un datore di lavoro per aver permesso che un
impiegato fosse esposto al fumo passivo per anni, ammalandosi poi di
un cancro al polmone che lo ha costretto ad un intervento per
l'asportazione della parte malata.

Per la prima volta nel Paese si e' riconosciuto, quindi, un
legame tra l'esposizione alla 'sigaretta degli altri' e il tumore
polmonare. Una vittoria, secondo l'associazione d'oltralpe "Diritti
dei non fumatori", soddisfatta pero' a meta', visto che l'indennizzo
deciso e' simbolico, lontanissimo dai risarcimenti milionari 'made in
Usa': 3.500 euro per il danno subito e 500 euro per spese legali.

La sentenza, emessa nei giorni scorsi dal tribunale
amministrativo di Tolosa, riguardava un insegnante, oggi in pensione,
impiegato alla Scuola nazionale di Architettura di Tolosa (Ensa),
struttura che ha dovuto pagare il mini risarcimento. "Sono contento -
ha spiegato l'insegnante - che sia stato riconosciuto il legame della
malattia con il fumo passivo. Ma l'indennizzo stabilito e'
vergognosamente ridicolo", dice ricordando di aver lavorato 30 anni
nell'edificio dove, a volte, l'allarme antincendio si attivava per il
troppo fumo di sigaretta.

(Ram/Gs/Adnkronos)
31-MAR-11 11:56

stupefacenti – cessione di stupefacenti - sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' - sussistenza delle condizioni per l'applicazione - obbligo del giudice – esclusione (link diretto al sito dell’autore)

STUPEFACENTI – CESSIONE DI STUPEFACENTI - SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE Con la decisione in esame la Corte ha affermato che la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice pur in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

reato - circostanze - aggravanti comuni - minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.) - modifiche di cui alla l. n. 94 del 2009 - effett(LINK DIRETTO AL SITO DELL'AUTORE)

SENTENZA N. 35997 UD. 23 SETTEMBRE 2010 - DEPOSITO DEL 7 OTTOBRE 2010 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATA DIFESA (ART. 61 N. 5 C.P.) - MODIFICHE DI CUI ALLA L. N. 94 DEL 2009 - EFFETTI In una delle prime applicazioni riguardanti le modifiche al codice penale introdotte con la l. n. 94 del 2009, la Corte di cassazione, premesso che la ratio della modifica dell’art. 61 n. 5 c.p. (consistita nell’espresso riferimento, tra le condizioni di minorata difesa, all’età senile della persona offesa dal reato) va individuata nella volontà di tutelare le persone anziane contro i pericoli dello sfruttamento, a fini illeciti, dell’età senile, ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in oggetto, il giudice deve verificare in concreto se, agli occhi dell’aggressore, la capacità di percezione e di reazione a condotte antigiuridiche della vittima anziana fosse concretamente menomata a cagione dell’età avanzata, ovvero, con giudizio controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se posta in essere in danno di persona non anziana, o se essa sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità delle vittime di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti.

sicurezza pubblica – immigrazione clandestina - direttiva 2008/115/ce - interpretazione - rimessione alla corte di giustizia dell'unione europea (link diretto al sito dell'autore)

La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

Immigrazione:Silp,condizioni lavoro inaccettabili per agenti

IMMIGRAZIONE:SILP,CONDIZIONI LAVORO INACCETTABILI PER AGENTI
POLIZIOTTI IMPEGNATI A LAMPEDUSA SENZA CAMBIO DA 48 ORE
(ANSA) - ROMA, 31 MAR - I poliziotti impegnati a Lampedusa e
nelle operazioni di trasporto dei migranti ''stanno lavorando in
condizioni inaccettabili'' e diversi reparti ''da 48 ore non
ricevono il cambio''.
Lo denuncia il segretario del Silp-Cgil Claudio Giardullo
secondo il quale alcuni trasferimenti sulle navi ''sono stati
effettuati con un numero esiguo di operatori di polizia'' e cio'
''potrebbe determinare seri problemi di sicurezza''. Inoltre,
''le condizioni igienico-sanitarie a Lampedusa, come Š noto,
sono a rischio e alcuni operatori non hanno avuto neanche un
posto letto per dormire''.
''Nonostante le suggestive promesse del Presidente del
Consiglio - conclude Giardullo - nulla fa pensare che
l'emergenza sia di breve durata. I poliziotti stanno facendo la
loro parte, il governo no''. (ANSA).

GUI
31-MAR-11 17:37 NNNN

mercoledì 30 marzo 2011

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 29 marzo 2011 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo della regione Sardegna dal titolo «Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?», indetto nella regione Sardegna per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 81/11/CSP). (11A04360) (GU n. 73 del 30-3-2011 )



L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2011; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Regione Sardegna, e successive modificazioni; Vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante "Norme sul referendum popolare", e successive integrazioni e modificazioni; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 30 gennaio 2011, n. 1/E, recante "Referendum consultivo popolare regionale", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna dell'8 febbraio 2011, n. 4; Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 21 marzo 2011, n. 36, recante "Referendum consultivo popolare regionale. Revoca decreto n. 1/E del 30 gennaio 2011. Fissazione nuova data di svolgimento", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 21 marzo 2011, n. 9; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera Articolo unico 1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum consultivo popolare della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto "Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?", fissato per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005". 2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 maggio 2011. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it. Roma, 29 marzo 2011 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Lauria - Martusciello

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 marzo 2011 Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. (11A04186) (GU n. 73 del 30-3-2011 )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1 marzo 2011 Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalita'. (11A04187) (GU n. 73 del 30-3-2011 )

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 28-3-2011 n. 10/2011 Verbale unico di accertamento - Illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - Effetti notificazione illeciti. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Circ. 28 marzo 2011, n. 10/2011 (1).

Verbale unico di accertamento - Illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - Effetti notificazione illeciti.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



 

Alle


Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 

All'


INPS
   

Direzione centrale vigilanza sulle entrate ed economia sommersa
 

All'


INAIL
   

Direzione centrale rischi
 

Al


Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
 

Al


Comando generale della Guardia di Finanza
   

Loro sedi

e, p.c.:


All’


Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
 

All’


Ispettorato regionale dei lavoro di Catania
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
 

Alla


Provincia autonoma di Bolzano
   

Loro sedi




Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento degli Uffici nonché di uniformare l'attività di accertamento sia delle Direzioni del lavoro che degli altri soggetti che svolgono vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del cosiddetto verbale unico.

In particolare occorre chiarire come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16, legge n. 689/1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.

Sul punto va evidenziato che il Legislatore, all'art. 33, comma 5, della legge n. 183/2010, ha stabilito che «ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico (...) produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato alla efficacia della notificazione».

In altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 16 della legge n. 689/1981 decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini della ottemperanza della diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la cosiddetta diffida ora per allora).

Del resto, già la circolare 9 dicembre 2010, n. 41/2010 di questo Ministero aveva chiarito che, nelle ipotesi indicate, anche i termini di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004) decorre necessariamente dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico, così come il termine di 30 giorni per presentare "scritti difensivi e documenti" ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 689/1981.

Ciò in quanto il Legislatore, con il richiamato art. 33, comma 5, ha inteso produrre «gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido» solo dopo lo spirare del termine utile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo.

Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla cosiddetta conciliazione amministrativa di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.


Il Direttore generale

Dott. Paolo Pennesi



D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 17
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 33

medicina: italiani scoprono nuovo cancro orbita occhio

MEDICINA: ITALIANI SCOPRONO NUOVO CANCRO ORBITA OCCHIO =

Roma, 30 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Scoperto un nuovo
tumore dell'orbita oculare. Una forma subdola e molto aggressiva, che
si presenta con sintomi come abbassamento della palpebra (ptosi),
visione doppia (diplopia) e dolori oculari. Si tratta di una forma
tumorale alla ghiandola lacrimale, mai diagnosticata in precedenza,
descritta per la prima volta in letteratura da Francesco Bernardini,
chirurgo oculoplastico di Genova, con la collaborazione di Oscar
Croxatto, patologo oculare di Buenos Aires (Argentina). La scoperta e'
in pubblicazione su 'Ophthalmology'.

Bernardini descrive il caso di tumore della ghiandola lacrimale
trattato e curato nel suo studio di Genova: "Si tratta di un paziente
di 60 anni, arrivato da me dopo mesi di visite a vuoto - afferma il
chirurgo oculoplastica - Alla fine lo abbiamo trattato con un
intervento chirurgico di asportazione totale, seguito da chemio e
radioterapia con remissione della malattia. Se non diagnosticato e
trattato in tempi rapidi, con questo tipo di tumore si rischia la
metastasi e poi la morte".

Il tumore era localizzato nell'orbita oculare, "quello spazio
che sta dietro il bulbo oculare ma prima del cervello, dove abbiamo la
cabina di regia delle funzioni oculari: ci sono - spiega il medico - i
muscoli che fanno muovere l'occhio (muscoli extra-oculari), il nervo
che porta la vista (nervo ottico) e la ghiandola che produce le
lacrime (ghiandola lacrimale)". Proprio a Genova e' stato descritto il
primo caso di un tumore maligno indifferenziato della ghiandola
lacrimale e il primo caso di carcinoma oncocitico della stessa
ghiandola lacrimale: "Questi tumori non erano mai stati descritti
prima nella ghiandola lacrimale, mentre erano conosciuti a livello
delle ghiandole salivari maggiori (parotide soprattutto). In base alle
conoscenze attuali, e' noto che la ghiandola lacrimale e' una speciale
ghiandola salivare della stessa origine della parotide. Quindi anche i
tumori che hanno origine dalla ghiandola lacrimale sono della stessa
natura e dello stesso tipo". (segue)

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:43

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MEDICINA: ITALIANI SCOPRONO NUOVO CANCRO ORBITA OCCHIO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Queste pubblicazioni - prosegue
- permettono di allargare lo spettro dei tumori conosciuti a livello
della ghiandola lacrimale". Si tratta di lesioni "ad alto grado di
malignita', ed e' molto importante che gli oculisti siano in grado di
riconoscerli: una diagnosi precoce - dice Bernardini in una nota -
puo' a volte salvare la vita del paziente".

Nella pubblicazione, oltre a descrivere il nuovo tumore, gli
specialisti consigliano una terapia chirurgica e medica
multidisciplinare che comprende oculista, radiologo, patologo,
oncologo, e radioterapista. I pazienti con problemi all'orbita
presentano segni oculari che vanno dalla perdita della vista, alla
visione doppia, all'esoftalmo. Lo specialista adatto per curare questo
tipo di disturbo e' il chirurgo oculoplastico, un'oculista esperto
nella chirurgia dell'orbita, conclude Bernardini.

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:49

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salute: aborto e contraccezione, religione che vai regole che trovi/ scheda



SALUTE: ABORTO E CONTRACCEZIONE, RELIGIONE CHE VAI REGOLE CHE TROVI/ SCHEDA =
(RIF.: 'ABORTO: SIGO, 1 IMMIGRATA SU 3 LO USA COME
CONTRACCETTIVO')

Roma, 30 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Ogni religione ha
un approccio differente nei confronti della contraccezione e
dell'aborto. E anche sulla base del proprio culto, le donne immigrate
fanno le loro scelte una volta giunte in Italia. Dai dati diffusi oggi
al convegno 'Immigrate e contraccezione: diritti negati' organizzato
dalla Societa' italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) emerge che
il 33% ha effettuato un'interruzione volontaria di gravidanza. Ecco i
diversi orientamenti della varie religioni di appartenenza, che
possono aiutare nel valutare l'atteggiamento delle donne.

1) Chiesa cattolica: la Chiesa di Roma non approva i metodi
contraccettivi cosi' come l'aborto. Gli unici sistemi riconosciuti
dalle autorita' vaticane sono quelli naturali (come l'Ogino Knaus o il
Billings).

2) Chiese Protestanti: storicamente il mondo protestante e'
considerato piu' progressista e liberale nelle tematiche sessuali. Tra
i vari gruppi e sette, i valdesi sono fra coloro che piu' si sono
schierati a favore della contraccezione, tanto da intitolare una loro
campagna del 2007 'Un pozzo per l'acqua, un profilattico contro
l'Aids, un sorriso per la vita'. Sono contrari all'aborto.

3) Chiesa Ortodossa: all'interno del cristianesimo gli ortodossi
sono gli unici che riconoscono la piena liberta' di coscienza
sessuale. Il patriarcato di Costantinopoli non ha mai condannato
l'utilizzo di metodi contraccettivi, ogni singolo fedele e' libero di
prendere le sue scelte e decisioni. E' contraria all'aborto. (segue)

(Bdc/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 14:01

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SALUTE: ABORTO E CONTRACCEZIONE, RELIGIONE CHE VAI REGOLE CHE TROVI/ SCHEDA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - E ancora:

4) Islam: l'atteggiamento e' contraddittorio, non c'e' un
esplicito invito all'utilizzo di metodi contraccettivi. A differenza
del cattolicesimo, secondo i musulmani il sesso non ha uno scopo
meramente procreativo, ma anche il piacere ha la sua importanza.
L'islam e' contrario all'aborto.

5) Ebraismo: per gli ebrei la contraccezione non deve essere
incoraggiata. L'unica eccezione e' quando ha la funzione preservare la
salute delle donne sposate. In tal caso, i metodi contraccettivi sono
tollerati da parte delle istituzioni religiose. L'ebraismo e'
contrario all'aborto.

6) Induismo: in India la gigantesca crescita demografica e' una
vera emergenza. Per questo l'induismo, che in questo stato rappresenta
la principale fede religiosa, incoraggia il ricorso alla
contraccezione per evitare il piu' possibile gravidanze indesiderate.

7) Buddismo: i buddisti non vietano ai loro fedeli l'utilizzo di
sistemi contraccettivi a patto che non comportino atti di crudelta'
nei confronti di altri esseri viventi. Sono contrari all'aborto.

8) Testimoni di Geova: nessun divieto e nessuna condanna per la
contraccezione per i seguaci della dottrina fondata da Charles Taze
Russell. Sono contrari all'aborto.

(Bdc/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 14:01

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salute: 'sindrome da primavera' per 2 mln italiani, irritabili e ansiosi mencacci, variante del disturbo affettivo stagionale, donne 6 volte piu' colpite



SALUTE: 'SINDROME DA PRIMAVERA' PER 2 MLN ITALIANI, IRRITABILI E ANSIOSI
MENCACCI, VARIANTE DEL DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE, DONNE 6
VOLTE PIU' COLPITE

Roma, 30 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il clima
primaverile e le giornate piu' lunghe non hanno solo effetti positivi
per la salute psicofisica. Specie per quella delle donne: sono sei
volte piu' spesso dei compagni vittime di disturbi legati all'attivo
della bella stagione.

"In generale circa due milioni di italiani risentono del cambio
di stagione", una sorta di 'sindrome da primavera' "che regala
irritabilita', aggressivita', rende piu' ansiosi e meno concentrati".
Lo rivela Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di neuroscienze
all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Una primavera 'maledetta' per colpa della luce. "Sono tutti
disturbi legati alla modificazione della quantita' di luce, che induce
cambiamenti a livello cerebrale - spiega lo psichiatra all'Adnkronos
Salute - E se in molti risentono in generale dei cambi di stagione,
quelli piu' 'pesanti' da superare sono proprio i passaggi dall'autunno
all'inverno e dall'inverno alla primavera". (segue)

(Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:48

NNNNSALUTE: 'SINDROME DA PRIMAVERA' PER 2 MLN ITALIANI, IRRITABILI E ANSIOSI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per l'esperto, "nel primo caso i
segnali rivelatori sono stanchezza, sonnolenza, perdita di
concentrazione e aumento del consumo di carboidrati. Mentre con
l'arrivo della primavera oltre alla stanchezza c'e' proprio
l'irritabilita', l'aggressivita' e il fatto di essere piu' ansiosi e
meno concentrati". Le donne, prosegue, risulterebbero ben sei volte
piu' colpite degli uomini.

"Si tratta di disturbi affettivi che, in realta', ci mostrano
come siamo in collegamento con i ritmi della natura piu' di quanto non
crediamo", aggiunge Mencacci. (segue)

(Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:54

NNNNSALUTE: 'SINDROME DA PRIMAVERA' PER 2 MLN ITALIANI, IRRITABILI E ANSIOSI (3) =

(Adnkronos/Adnkronos salute) - E se in queste settimane le
piante sono in fermento, "in pratica, lo siamo anche noi". Non solo.
L'arrivo della primavera e i fastidi tipici di questa stagione pesano
in modo particolare "anche su quel 10% della popolazione afflitto da
disturbi dell'umore, circa 5-6 milioni di persone, di cui il 40%
soffre in modo particolare proprio i 'passaggi' stagionali, con
manifestazioni che vengono considerate un peggioramento".

Cosa fare allora, oltre ad armarsi di pazienza, aspettando che
il peggio passi? "Per chi e' in cura - conclude - suggerisco un
perfezionamento del trattamento farmacologico sulla base dei sintomi.
Mentre, in generale, invito ad aumentare in questo periodo l'attivita'
fisica, per favorire il processo di adattamento dell'organismo".

(Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:58

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salute: golosi di caramelle e cioccolato piu' magri e con meno rischi cuore




SALUTE: GOLOSI DI CARAMELLE E CIOCCOLATO PIU' MAGRI E CON MENO RISCHI CUORE
L'INDAGINE, SANNO BILANCIARE PECCATI DI GOLA CON ATTIVITA'
FISICA

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Buone notizie per
gli amanti di cioccolato e caramelle: a conti fatti tendono a pesare
meno, hanno un piu' basso indice di massa corporea (Bmi) e una
circonferenza della vita ridotta. E oltretutto presentano meno rischi
di malattie cardiovascolari e di sindrome metabolica. Lo rivela, un
po' a sorpresa, un maxi-studio americano, pubblicato su 'Nutrition
Research'.

I risultati dell'indagine sono positivi, anche se Carol O'Neil
del Louisiana State University Agricultural Center, responsabile della
ricerca, invita gli appassionati di caramelle alla moderazione.
"Certamente non vogliamo che questi risultati siano letti come un via
libera a mangiare caramelle per perdere peso", puntualizza. Lo studio
ha esaminato l'associazione tra le caramelle (divise in tre categorie:
caramelle, cioccolatini e zuccheri), il consumo totale di energia
(calorie), l'assunzione di nutrienti, la qualita' della dieta, il peso
e i fattori di rischio cardiovascolare e di sindrome metabolica in
oltre 15.000 adulti americani con piu' di 19 anni.

I risultati dello studio hanno mostrato che, se questi dolcini
contribiscono in modo modesto all'apporto calorico giornaliero, non
c'e' associazione tra il consumo totale di caramelle e l'aumento di
peso o di indice di massa corporea. Cosa che suggerisce come, nel
tempo, i golosi siano in grado di bilanciare l'apporto calorico da
caramelle. Insomma, sanno regolarsi e fare attivita' fisica in modo da
'bruciare' le calorie da bon-bon. Non solo. Sembra proprio che i
consumatori di caramelle e cioccolato rispetto agli altri presentino
valori migliori di colesterolo buono, e siano meno a rischio di
malattie cardiovascolari e sindrome metabolica.

(Mal/Gs/Adnkronos)
30-MAR-11 16:29

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salute: meta' disturbi ritmo cuore evitabili con stile vita basta mantenere peso e pressione sotto controllo e non fumare



SALUTE: META' DISTURBI RITMO CUORE EVITABILI CON STILE VITA
BASTA MANTENERE PESO E PRESSIONE SOTTO CONTROLLO E NON FUMARE
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Oltre la meta' di tutti i casi di
disturbo del battito cardiaco potrebbero essere evitati
semplicemente con stili di vita piu' sani, evitando di fumare e
mangiando in maniera piu' salutare. Lo sostiene uno studio
pubblicato sulla rivista 'Circulation', condotto su circa 15mila
pazienti.
Se si riuscisse a mantenere un peso e una pressione sanguigna
normale, e astenersi dal tabacco, il 57% dei casi di
fibrillazione atriale potrebbero essere evitati. Eppure molte
persone non sanno di avere questi problemi, perche' spesso hanno
pochi sintomi. Il disturbo puo' essere trattato con farmaci per
rallentare il battito cardiaco irregolare e anticoagulanti per
ridurre il rischio di infarti, ma le ultime ricerche mostrano
quante di queste malattie potrebbero essere evitate
semplicemente con gli stili di vita.
''Se un individuo mantiene sotto controllo la pressione
sanguigna - commenta Alvaro Alonso, coordinatore dello studio -
il peso e non fuma, non solo riduce il rischio di altre malattie
cardiovascolari, ma anche quello di fibrillazione atriale''.
Solo il 5% delle persone studiate aveva uno stile di vita sano
tale da ridurre il rischio di fibrillazione.
(ANSA).

Y85-MRB
30-MAR-11 15:48 NNNN

Retribuzioni - Vignetta

martedì 29 marzo 2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (11G0068) (GU n. 72 del 29-3-2011 )

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 25 del 29-3-2011 Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2011.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


CONCORSO   (scad. 28 aprile 2011)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2011.  

Pag. 1
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO   (scad. 28 aprile 2011)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di quattordici sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di cinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.  

Pag. 33


AVVISO

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli, per il transito di quaranta ufficiali piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina militare (di cui trentadue nel Corpo di stato maggiore e otto nel Corpo delle capitanerie di porto).  

Pag. 78
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


AVVISO

Avviso relativo all'assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento all'Amministrazione provinciale, servizio collocamento obbligatorio di competenza.