TUMORI: ESPERTI, PER CANCRO PROSTATA PIU' SORVEGLIANZA ATTIVA E CURE IN TEAM =
PSA SOLO A PAZIENTI A RISCHIO O SINTOMATICI, LINEE GUIDA PER
MEDICI
Roma, 26 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Test del Psa solo
ai pazienti a rischio, piu' sorveglianza attiva sui malati senza
sintomi, linee guida per i medici, equipe multidisciplinari per
un'assistenza 'in team' agli uomini colpiti dal tumore alla prostata.
Questa la 'ricetta' di Giario Conti, presidente dell'Associazione
urologi italiani (Auro.it) e presidente incoming della Societa'
italiana di urologia oncologica (Siuro), e di Giacomo Carteni',
direttore dell'Unita' operativa di oncologia medica del Cardarelli di
Napoli, che oggi hanno partecipato a Roma al media tutorial 'Il tumore
della prostata tra diagnosi precoce, certezze scientifiche e
innovative prospettive di cura', promosso da Sanofi.
"La sorveglianza attiva - spiega Conti - consiste nel tenere
sotto controllo quegli uomini con tumore indolente (ovvero cosi' lento
che non dara' mai problemi al paziente e che non lo portera' alla
morte), piuttosto che sottoporli all'asportazione chirurgica del
tumore o alla radioterapia". Un approccio efficace e che "costa poco -
osserva l'esperto - Il fatto che da noi non prenda piede e' un
problema culturale, e non tanto economico. Pensiamo, infatti, che nel
2007 in Italia sono state eseguite 30 mila Tac alla prostata inutili,
per un costo di circa 30 mila euro. Queste risorse potrebbero essere
spostate su programmi molto meno dispendiosi e piu' utili. Il Psa,
test di screening per il tumore della prostata, invece - continua
Conti - va suggerito a pazienti a rischio per familiarita' o al
paziente sintomatico. Il medico e' tenuto a dare una corretta
informazione su possibili vantaggi e svantaggi di una diagnosi
precoce". (segue)
(Sav/Ct/Adnkronos)
26-MAG-11 16:52
NNNNTUMORI: ESPERTI, PER CANCRO PROSTATA PIU' SORVEGLIANZA ATTIVA E CURE IN TEAM (2) =
(Adnkronos) - Carteni' punta l'accento anche sull'importanza
della comunicazione tra medico e paziente: "Bisogna far capire al
malato per quale motivo vengono prese determinate decisioni e non
altre, perche' le opzioni sono diverse. Ci sono il trattamento
chirurgico e quello radiante. Poi ci sono anche trattamenti adiuvanti,
come quello ormonale. Noi medici dobbiamo valutare sia gli effetti
della malattia che gli effetti collaterali a lungo termine del
trattamento ormonale. Fino al 2004 con i farmaci a disposizione si
riusciva a ridurre il dolore, ma non si allungava la sopravvivenza del
paziente. Dopo il 2004 con i nuovi farmaci si e' riusciti a guadagnare
mesi di vita, se non anni, in buona salute", conclude.
(Sav/Ct/Adnkronos)
26-MAG-11 17:10
TUMORI: ESPERTI, ALLA PROSTATA PER 1 ITALIANO SU 7 NEL CORSO DELLA VITA =
CASI IN AUMENTO PER INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE, 70% CASI E' A
BASSO RISCHIO
Roma, 26 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Tumore alla
prostata 'tallone d'Achille' dei maschi italiani. Si tratta infatti
della forma di cancro piu' frequente tra gli uomini del nostro Paese.
Circa uno su 7 sviluppera' una neoplasia prostatica clinicamente
evidente nel corso della vita, e uno su 33 morira' proprio di questa
malattia. A scattare la fotografia sono gli esperti riuniti oggi a
Roma in occasione dell'incontro 'Il tumore della prostata tra diagnosi
precoce, certezze scientifiche e innovative prospettive di cura',
promosso da Sanofi.
"Ogni anno in Italia si registrano tra i 45 mila e i 50 mila
nuovi casi di tumore alla prostata, con circa 9 mila decessi - spiega
Giario Conti, presidente dell'Associazione urologi italiani (Auro.it)
e presidente 'incoming' della Societa' italiana di urologia oncologica
(Siuro) - Di questi nuovi casi, il 70% e' a basso rischio, mentre il
30% e' a rischio intermedio o alto". L'incidenza e la prevalenza di
questa forma patologica, pero', sono in costante aumento anche per
l'incremento dell'eta' media della popolazione, che e' proprio uno dei
principali fattori di rischio conosciuti.
Per quanto riguarda le stime mondiali, il carcinoma della
prostata e' il terzo tumore piu' frequente e il secondo per mortalita'
nell'uomo dopo quello del polmone. Nel mondo l'incidenza della
neoplasia non appare costante; in termini generali e' stata confermata
la minor predisposizione delle popolazioni orientali, Cina in testa,
ad ammalarsi. In ogni caso, il cancro prostatico e' il tumore maschile
piu' frequentemente diagnosticato.
(Sav/Ct/Adnkronos)
26-MAG-11 15:08
NNNN
NNNN
Translate
giovedì 26 maggio 2011
Ministero della salute Nota 12-5-2011 n. 15844-P Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
Nota 12 maggio 2011, n. 15844-P (1).
Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
Agli
Usmaf
Loro sedi
All'
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 - Roma
Agli
Istituti zooprofilattici sperimentali
Loro sedi
Al
Comando carabinieri per la tutela della salute
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 - Roma
Al
Ministero dello Sviluppo economico
Via Molise n. 2
00187 - Roma
Alla
Federchimica
Via Giovanni da Procida 11
20149 - Milano
Alla
Federalimentare
Viale Pasteur, 10
00144 - Roma
Alla
Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 - Milano
Agli
Uffici II, III, IV, V, VIII DGSAN
Sede
Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir. 2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n. 174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette modifiche, di cui la Dir. 2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n. 220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n. 735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n. 572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n. 91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n. 210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n. 123/2003);
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n. 220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n. 735/1994 e D.M. n. 338/1998);
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. n. 220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:
- Campo di applicazione;
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;
- Prove di conformità.
Campo di applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di materiali di cui almeno uno di plastica.
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale, sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi), macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel Reg. (CE) n. 1935/2004.
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg di alimento (art. 11).
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008 e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).
Prove di conformità
Il Reg. (UE) n. 10/2011 fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V (modalità di prova e condizioni di contatto).
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).
Abrogazioni ed applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21) la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982) che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.
Da ultimo si informa che a livello comunitario è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more, a fare riferimento.
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n. 87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita con D.M. 16 febbraio 2011).
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006 D.M. 16 febbraio 2011
Reg. (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
Agli
Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
Agli
Usmaf
Loro sedi
All'
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 - Roma
Agli
Istituti zooprofilattici sperimentali
Loro sedi
Al
Comando carabinieri per la tutela della salute
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 - Roma
Al
Ministero dello Sviluppo economico
Via Molise n. 2
00187 - Roma
Alla
Federchimica
Via Giovanni da Procida 11
20149 - Milano
Alla
Federalimentare
Viale Pasteur, 10
00144 - Roma
Alla
Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 - Milano
Agli
Uffici II, III, IV, V, VIII DGSAN
Sede
Si comunica che a decorrere dal 1° maggio 2011 è applicabile il Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.
Tale Regolamento (detto anche "Reg. P.I.M." - "Plastic Implementation Measure") costituisce una misura specifica ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e stabilisce norme per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari oppure già a contatto con i prodotti alimentari o di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.
In particolare il Reg. (UE) in oggetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso l'armonizzazione della normativa europea in quanto ingloba le disposizioni comunitarie finora adottate nel settore e di seguito riportate:
- Dir. 2002/72/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (che viene abrogata) ed i suoi sei emendamenti (Dir. 2004/1 e Dir. 2004/19/CE, recepite con D.M. n. 227/2006; Dir. 2005/79/CE, recepita con D.M. n. 82/2007; Dir. 2007/19/CE, recepita con D.M. n. 174/2008; Dir. 2008/39/CE, recepita con D.M. 23 aprile 2009; Reg. (CE) n. 975/2009).
Al riguardo si rammenta come la Dir. 2002/72/CE avesse a sua volta abrogato la Dir. 90/128/CEE e le sue sette modifiche, di cui la Dir. 2002/72/CE costituiva un testo consolidato (la Dir. 90/128/CEE e la sua prima modifica ad opera della Dir. 92/39/CEE erano state recepite con il D.M. n. 220/1993; le successive modifiche erano state apportate dalle direttive di seguito riportate: Dir. 93/9/CEE, recepita con D.M. n. 735/1994; Dir. 95/3/CE, recepita con D.M. n. 572/1996; Dir. 96/11/CE, recepita con D.M. n. 91/1997; Dir. 1999/91/CE, recepita con D.M. n. 210/2000; Dir. 2001/62/CE e Dir. 2002/17/CE, recepite con D.M. n. 123/2003);
- Dir. 82/711/CEE che fissa norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come modificata dalla Dir. 93/8/CEE e dalla Dir. 97/48/CE (direttive recepite con D.M. n. 220/1993 - all. III, che ha sostituito l'allegato IV sez. 1 del D.M. 21 marzo 1973 -, D.M. n. 735/1994 e D.M. n. 338/1998);
- Dir. 85/572/CEE, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare e la classificazione convenzionale degli alimenti per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. n. 220/1993 - all. II, che ha sostituito l'allegato III del D.M. 21 marzo 1973);
- Dir. 78/142/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (recepita con D.M. 2 dicembre 1980).
La nuova disciplina del settore introduce novità su diversi argomenti riguardanti soprattutto:
- Campo di applicazione;
- Elenco comunitario di sostanze autorizzate per la preparazione di plastica destinata al contatto con alimenti;
- Prove di conformità.
Campo di applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica ai materiali ed oggetti di plastica (stampati o non e/o rivestiti o non), ai multistrato di plastica tenuti insieme da adesivi o altri mezzi, agli strati o rivestimenti in plastica che formano guarnizioni di coperchi e chiusure e, per la prima volta a livello europeo, agli strati di materia plastica presenti nei materiali e oggetti multistrato multimateriali; invece non si applica alle resine a scambio ionico, alle gomme ed ai siliconi. Inoltre, pur rientrando nel campo di applicazione del regolamento in oggetto le plastiche stampate, rivestite o tenute insieme da adesivi, non sono oggetto di disciplina da parte dello stesso gli inchiostri di stampa, gli adesivi ed i rivestimenti (art. 2).
Pertanto, nei limiti in cui non contrastano con quanto stabilito a livello comunitario, rimangono applicabili le norme nazionali che disciplinano le gomme (D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche), i siliconi, le resine epossidiche, i rivestimenti superficiali (applicati su materiali diversi dalla plastica) e (fatto salvo quanto previsto dal Reg. P.I.M. per i multistrato multimateriali di cui si dirà in seguito) i materiali e oggetti composti di due o più strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari è di plastica e almeno uno strato non è di plastica (art. 9 del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Inoltre per quanto concerne gli adesivi e i coloranti per materie plastiche resta applicabile quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche.
Con particolare riferimento ai multistrato si evidenzia quale novità prevista dal Reg. (UE) in oggetto l'estensione delle disposizioni comunitarie oltre che ai materiali ed oggetti multistrato di plastica (cd. "multistrato omogenei"), già disciplinati a livello europeo dalla Dir. 2002/72/CE, anche ai materiali multistrato multimateriali ovvero composti da due o più strati di differenti tipi di materiali di cui almeno uno di plastica.
Per i multistrato di plastica l'art. 13 del Reg. P.I.M. stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso. Tuttavia viene fatta salva la possibilità di impiegare, dietro una barriera funzionale, sostanze non presenti nell'elenco comunitario o non conformi alle specifiche previste, eccetto il cloruro di vinile monomero, purché la migrazione non sia superiore a 0,01 mg/kg. Tali sostanze non devono in ogni caso essere sostanze classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione né sostanze in nanoforma. (art. 13, comma 2, Reg. P.I.M.).
I multistrato multimateriali sono invece per la prima volta oggetto di applicazione della disciplina europea che regolamenta i requisiti di composizione dello strato di plastica. In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 10/2011 stabilisce che la composizione di ogni strato di materia plastica deve essere conforme al regolamento stesso e quindi lo stesso deve essere fabbricato con le sostanze riportate nell'elenco comunitario di cui al suo allegato I. Tuttavia è fatta salva la possibilità, anche per i multistrato multimateriali, di impiegare sostanze non presenti nell'elenco dell'Unione dietro una barriera funzionale. Valgono anche per gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali le restrizioni relative al cloruro di vinile monomero contenute nell'allegato I del Reg. P.I.M..
Per contro non si devono applicare ai multistrato multimateriali i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del Reg. (UE) in oggetto. Infatti poiché altri materiali sono combinati agli strati di materia plastica e per tali materiali non sono ancora state adottate misure specifiche a livello comunitario il Reg. P.I.M. non ha fissato i requisiti applicabili ai materiali e agli oggetti multistrato multimateriali finali (cons. 28, Reg. P.I.M.).
Pertanto, in assenza di misure specifiche comunitarie per i materiali o agli oggetti multistrato multimateriali nel loro insieme, restano applicabili i limiti di migrazione specifica e globale previsti dalla normativa nazionale, quindi per il lato di plastica a diretto contatto con gli alimenti dei multistrato eterogenei i limiti di migrazione globale di 60 mg/kg o 10 mg/dm2 (art. 9-bis, comma 4, del D.M. 21 marzo 1973 come modificato da ultimo dal D.M. 24 settembre 2008, n. 174).
Elenco comunitario di sostanze autorizzate, requisiti generali, restrizioni e specifiche
Il Reg. (UE) n. 10/2011 riporta nell'allegato I un unico elenco comunitario di sostanze autorizzate per la produzione di materie plastiche destinate al contatto alimentare comprendente: monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi (esclusi i coloranti), sostanze ausiliarie della polimerizzazione (ad esclusione dei solventi), macromolecole ottenute per fermentazione microbica (art. 5 ed allegato I, Reg. P.I.M.).
Le sostanze della lista sopra citata devono rispettare le restrizioni e le specifiche ivi previste e, precisamente, su una sola riga della tabella sono contenute tutte le informazioni relative alla sostanza in questione. Detta lista può essere aggiornata secondo la procedura fissata nel Reg. (CE) n. 1935/2004.
Il Reg. P.I.M. stabilisce poi, all'art. 6, deroghe per sostanze non incluse nella lista comunitaria. Ad esempio possono essere utilizzati, anche se non presenti nell'elenco dell'UE, i coloranti, i solventi, sostanze ausiliarie della polimerizzazione purché in accordo con le norme nazionali (artt. 10 e 12 del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche).
Le sostanze usate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 10/2011, essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all'uso previsto e prevedibile del materiale o dell'oggetto. Al riguardo si evidenzia che l'articolo sopra citato pone lo specifico obbligo per il fabbricante di rendere disponibile alle autorità di controllo, su richiesta, la composizione della sostanze stesse.
I limiti di migrazione specifica riportati nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento in oggetto sono espressi in mg/kg di alimento e, se non è indicato un limite o altra restrizione, si applica il limite di migrazione specifica generico di 60 mg/kg di alimento (art. 11).
Il nuovo regolamento comunitario fissa inoltre, al comma 3 dell'art. 11, regole per gli additivi a doppio uso ovvero gli additivi impiegati nelle plastiche ed al tempo stesso autorizzati quali additivi alimentari o aromi dal Reg. (CE) n. 1333/2008 e dal Reg. (CE) n. 1334/2008.
I materiali e gli oggetti di plastica devono poi rispettare il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 mentre per le plastiche destinate ad alimenti per lattanti e bambini il limite è di 60 mg/kg di alimento (art. 12 Reg. P.I.M. e cons. 26).
Prove di conformità
Il Reg. (UE) n. 10/2011 fissa le norme di base per le prove di migrazione globale e specifica (art. 18).
In particolare per i materiali già a contatto con gli alimenti la conformità deve essere accertata secondo le regole stabilite dall'allegato V del regolamento stesso.
Per i materiali non ancora a contatto con gli alimenti la conformità può essere accertata negli alimenti o nei simulanti alimentari secondo le regole stabilite dagli allegati III (simulanti alimentari e classificazione convenzionale degli alimenti) e V (modalità di prova e condizioni di contatto).
Al riguardo si segnala che il Reg. (UE) n. 10/2011, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche, ha modificato le norme relative alle prove di migrazione. Ad esempio per tali prove vengono introdotti nuovi simulanti (il simulante E per la simulazione del contatto negli alimenti secchi, sinora esclusi, e per il simulante A è previsto l'etanolo al 10% in luogo dell'acqua distillata). L'art. 20 del regolamento in oggetto sostituisce infatti l'allegato della Dir. 85/572/CEE e pertanto i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione sono quelli definiti nell'allegato III, punto 3 dello stesso Reg. (UE). In particolare quest'ultimo allegato riporta una tabella ove è designato specificamente il simulante per ciascuna categoria di prodotti alimentari.
Inoltre in merito alle modalità di prova stabilite all'allegato V si segnala quale novità la previsione della possibilità, per materiali ed articoli non ancora in contatto con gli alimenti, di utilizzare approcci di screening per determinare la conformità ai limiti di migrazione.
Le nuove disposizioni sulle prove per la verifica dei limiti di migrazione e i simulanti da impiegare si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2012 (art. 23, ultimo paragrafo, del Reg. P.I.M.).
Per essere immessi sul mercato i materiali e gli oggetti di materia plastica devono rispettare i requisiti di cui agli articoli 3, 15 e 17 del Reg. (CE) n. 1935/2004 e devono essere fabbricati secondo il Reg. (CE) n. 2023/2006. Devono inoltre essere conformi ai requisiti di cui ai capi II e III (composizione) nonché IV (dichiarazione di conformità e documentazione) del Reg. (UE) n. 10/2011 (art. 4, Reg. P.I.M.).
Con riferimento alla dichiarazione di conformità la disciplina è contenuta nell'art. 15 e nell'allegato IV del Reg. P.I.M. e riprende gli stessi principi di quella previgente.
Per quanto riguarda in particolare la documentazione a supporto della conformità dei materiali, vista la modifica delle norme relative alle prove di migrazione, il Reg. P.I.M. ha previsto disposizioni transitorie al fine di consentire l'adeguamento, da parte delle Autorità di controllo e dell'Industria, del sistema previgente in materia di prove di migrazione alle norme del nuovo regolamento in materia (art. 23, Reg. (UE) n. 10/2011).
In particolare tale documentazione fino al 31 dicembre 2012 dovrà basarsi ancora sulle previgenti norme relative alla verifica della migrazione globale e specifica, mentre a partire dal 1° gennaio 2013 potrà basarsi sia sulle norme previgenti che sulle nuove disposizioni del regolamento PIM relative alle prove di migrazione. Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016, la documentazione a supporto sopra citata dovrà invece basarsi esclusivamente sulle nuove norme comunitarie (art. 22, Reg. P.I.M.).
Abrogazioni ed applicazione
Il Reg. (UE) n. 10/2011 si applica a partire dal 1° maggio 2011 (art. 23) e con effetto da tale data abroga (art. 21) la Dir. 80/766/CEE e la Dir. 81/432/CEE (recepite con il D.M. 2 dicembre 1980 e con il D.M. 2 giugno 1982) che stabilivano i metodi analitici - ormai obsoleti - di verifica della migrazione e del contenuto residuo del cloruro di vinile monomero ed abroga inoltre la Dir. 2002/72/CE (relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) di cui riprende, al suo interno, i contenuti.
Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate o accorpate nel settore in argomento (contenute nel D.M. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Reg. (UE) n. 10/2011 , a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest'ultimo previsto.
Da ultimo si informa che a livello comunitario è in esame un provvedimento volto alla rettifica della versione italiana del Reg. (UE) n. 10/2011 a seguito di talune discordanze rispetto al testo inglese a cui nel caso di dubbi si invita, nelle more, a fare riferimento.
Si comunica inoltre che il Reg. (UE) n. 10/2011 è stato oggetto di modifica da parte del Reg. (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011 (pubblicato sulla GUUE, serie L, n. 87 del 2 aprile 2011) che ha compreso in esso le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica poste dalla Dir. 2011/8/UE (recepita con D.M. 16 febbraio 2011).
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
Reg. (CE) 14 gennaio 2011, n. 10/2011
Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004
Dec. 21 gennaio 2002, n. 2002/72/CE
Dir. 18 ottobre 1982, n. 82/711/CEE
Dir. 19 dicembre 1985, n. 85/572/CEE
Dir. 30 gennaio 1978, n. 78/142/CEE
D.M. 21 marzo 1973
Reg. (CE) 1 aprile 2011, n. 321/2011
Reg. (CE) 22 dicembre 2006, n. 2023/2006 D.M. 16 febbraio 2011
Ris. 25-5-2011 n. 59/E Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
Agenzia delle Entrate
Ris. 25-5-2011 n. 59/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
Ris. 25 maggio 2011, n. 59/E (1).
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
L'art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti, prevede al comma 2 che "A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento".
Il comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che "La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.... ".
Con Provv. 7 aprile 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione della predetta disposizione normativa, sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca, per il periodo d'imposta 2011 e per i periodi successivi.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'imposta sostitutiva in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1840" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO PRIMA RATA";
- "1841" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE";
- "1842" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO";
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo "1842" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".
Per i codici tributo "1840" e "1842" in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3
Provv. 7 aprile 2011
Ris. 25-5-2011 n. 59/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
Ris. 25 maggio 2011, n. 59/E (1).
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
L'art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti, prevede al comma 2 che "A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento".
Il comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che "La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.... ".
Con Provv. 7 aprile 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione della predetta disposizione normativa, sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca, per il periodo d'imposta 2011 e per i periodi successivi.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'imposta sostitutiva in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1840" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO PRIMA RATA";
- "1841" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE";
- "1842" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO";
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo "1842" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".
Per i codici tributo "1840" e "1842" in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3
Provv. 7 aprile 2011
REFERENDUM: WWF SCRIVE A NAPOLITANO, CON DL CALPESTATA SOVRANITA' POPOLARE
REFERENDUM: WWF SCRIVE A NAPOLITANO, CON DL CALPESTATA SOVRANITA' POPOLARE =
Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Il referendum sul nucleare e' stato
disattivato in modo strumentale". La denuncia del presidente di Wwf
Italia, Stefano Leoni, e' contenuta in una lettera inviata al
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Il Governo - si legge
in una nota - che ha posto la fiducia sul decreto legge Omnibus,
approvato dall'Aula di Montecitorio, dimostra che in materia di
nucleare non solo non si fida degli italiani, ma neanche del
Parlamento: la sovranita' popolare (diretta e indiretta) e'
definitivamente calpestata dall'Esecutivo".
Nella lettera il presidente dell'associazione ambientalista
solleva due questioni di fondo: ''il Governo con un proprio
emendamento presentato nel corso dell'iter di conversione del decreto
legge - aggirando il preventivo esame del presidente della Repubblica
in sede di emanazione - e definitivamente approvato dal Parlamento con
il voto di fiducia posto dall'Esecutivo, puo' impedire agli italiani
di pronunciarsi sul referendum? E ancora, questa modalita' di operare
del Governo e' costituzionalmente compatibile con l'istituto
referendario quale tipico mezzo di esercizio della sovranita'
popolare?''. (segue)
(Vim/Col/Adnkronos)
26-MAG-11 12:51
REFERENDUM: WWF SCRIVE A NAPOLITANO, CON DL CALPESTATA SOVRANITA' POPOLARE (2) =
(Adnkronos) - La Corte Costituzionale - osserva ancora Leoni
nella missiva a Napolitano - ha posto la sua attenzione sulle leggi
che modificano norme sottoposte a referendum, rilevando come, da un
lato, si debbano rispettare i 'principi ispiratori' dei promotori dei
quesiti e, dall'altro, si debbano valutare le reali 'intenzioni del
legislatore', che non possono essere finalizzate solo a bloccare
l'esercizio della sovranita' popolare''.
''Per il Wwf - conclude la nota - con la questione di fiducia
sulla conversione del decreto legge, a meno di due settimane dalla
consultazione referendaria, l'esecutivo ha definitivamente alterato il
normale confronto parlamentare e impedito agli italiani di
pronunciarsi con il proprio voto''.
(Vim/Col/Adnkronos)
26-MAG-11 12:55
Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Il referendum sul nucleare e' stato
disattivato in modo strumentale". La denuncia del presidente di Wwf
Italia, Stefano Leoni, e' contenuta in una lettera inviata al
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Il Governo - si legge
in una nota - che ha posto la fiducia sul decreto legge Omnibus,
approvato dall'Aula di Montecitorio, dimostra che in materia di
nucleare non solo non si fida degli italiani, ma neanche del
Parlamento: la sovranita' popolare (diretta e indiretta) e'
definitivamente calpestata dall'Esecutivo".
Nella lettera il presidente dell'associazione ambientalista
solleva due questioni di fondo: ''il Governo con un proprio
emendamento presentato nel corso dell'iter di conversione del decreto
legge - aggirando il preventivo esame del presidente della Repubblica
in sede di emanazione - e definitivamente approvato dal Parlamento con
il voto di fiducia posto dall'Esecutivo, puo' impedire agli italiani
di pronunciarsi sul referendum? E ancora, questa modalita' di operare
del Governo e' costituzionalmente compatibile con l'istituto
referendario quale tipico mezzo di esercizio della sovranita'
popolare?''. (segue)
(Vim/Col/Adnkronos)
26-MAG-11 12:51
REFERENDUM: WWF SCRIVE A NAPOLITANO, CON DL CALPESTATA SOVRANITA' POPOLARE (2) =
(Adnkronos) - La Corte Costituzionale - osserva ancora Leoni
nella missiva a Napolitano - ha posto la sua attenzione sulle leggi
che modificano norme sottoposte a referendum, rilevando come, da un
lato, si debbano rispettare i 'principi ispiratori' dei promotori dei
quesiti e, dall'altro, si debbano valutare le reali 'intenzioni del
legislatore', che non possono essere finalizzate solo a bloccare
l'esercizio della sovranita' popolare''.
''Per il Wwf - conclude la nota - con la questione di fiducia
sulla conversione del decreto legge, a meno di due settimane dalla
consultazione referendaria, l'esecutivo ha definitivamente alterato il
normale confronto parlamentare e impedito agli italiani di
pronunciarsi con il proprio voto''.
(Vim/Col/Adnkronos)
26-MAG-11 12:55
REFERENDUM: CELENTANO, E' QUESTIONE DI VITA O DI MORTE - NUCLEARE: WWF SI APPELLA A NAPOLITANO PER REFERENDUM - REFERENDUM: LOMBARDO, SI' NUCLEARE, ACQUA E LEGITTIMO IMPEDIMENTO
REFERENDUM: CELENTANO, E' QUESTIONE DI VITA O DI MORTE
(V. 'BALLOTTAGGI: CELENTANO A GRILLO...' DELLE 11.35)
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - ''Potrebbe sembrare un'esagerazione,
ma e' una questione di vita o di morte. Il 12 e 13 giugno
bisogna assolutamente andare a votare contro l'assurdita' delle
centrali nucleari e quindi contro l'ottusita' di quei governi
che, come il nostro, sono invece favorevoli a dar vita a delle
macchine infernali che prima o poi ci uccideranno''. Adriano
Celentano ribadisce in questi termini la sua posizione sui
referendum del 12 e 13 giugno in un'intervista all'Espresso, in
edicola domani. (ANSA).
MAJ
26-MAG-11 11:37 NNNN
NUCLEARE: WWF SI APPELLA A NAPOLITANO PER REFERENDUM =
(AGI) - Roma, 26 mag. - Il presidente del WWF Italia, Stefano
Leoni, in una lettera al Capo dello Stato denuncia
"la disattivazione strumentale del referendum sul nucleare
attraverso un emendamento e il voto di fiducia del Governo,
eludendo cosi' il vaglio preventivo del Quirinale".
Secondo il WWF, il governo "prima con un proprio
emendamento all'originario decreto legge, ha trasformato
l'iniziale sospensione del programma in materia di energia
nucleare in una abrogazione di facciata delle norme oggetto del
referendum del 12 e 13 giugno: tutto cio' con il solo obiettivo
di non permettere agli italiani di esprimersi sul quesito
referendario, mantenendo pero' l'obiettivo del rilancio della
strategia nucleare. E poi, ponendo la questione di fiducia
sulla conversione del decreto legge, a meno di due settimane
dalla consultazione referendaria, ha definitivamente alterato
il normale confronto parlamentare e impedito agli italiani di
pronunciarsi con il proprio voto". (AGI)
Cav
261224 MAG 11
NNNN
REFERENDUM: LOMBARDO, SI' NUCLEARE, ACQUA E LEGITTIMO IMPEDIMENTO =
(AGI) - Palermo, 26 mag. - "Sono contro il legittimo
impedimento, a favore dell'acqua pubblica e contro il nucleare.
Andro' a votare e cerchero' di convincere mia moglie e i miei
figli". Lo ha detto il presidente della Regione Raffaele
Lombardo a margine del Forum Mediterraneo in Sanita' a Palermo.
(AGI)
Pa5/Rap/Mzu
261203 MAG 11
NNNN
(V. 'BALLOTTAGGI: CELENTANO A GRILLO...' DELLE 11.35)
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - ''Potrebbe sembrare un'esagerazione,
ma e' una questione di vita o di morte. Il 12 e 13 giugno
bisogna assolutamente andare a votare contro l'assurdita' delle
centrali nucleari e quindi contro l'ottusita' di quei governi
che, come il nostro, sono invece favorevoli a dar vita a delle
macchine infernali che prima o poi ci uccideranno''. Adriano
Celentano ribadisce in questi termini la sua posizione sui
referendum del 12 e 13 giugno in un'intervista all'Espresso, in
edicola domani. (ANSA).
MAJ
26-MAG-11 11:37 NNNN
NUCLEARE: WWF SI APPELLA A NAPOLITANO PER REFERENDUM =
(AGI) - Roma, 26 mag. - Il presidente del WWF Italia, Stefano
Leoni, in una lettera al Capo dello Stato denuncia
"la disattivazione strumentale del referendum sul nucleare
attraverso un emendamento e il voto di fiducia del Governo,
eludendo cosi' il vaglio preventivo del Quirinale".
Secondo il WWF, il governo "prima con un proprio
emendamento all'originario decreto legge, ha trasformato
l'iniziale sospensione del programma in materia di energia
nucleare in una abrogazione di facciata delle norme oggetto del
referendum del 12 e 13 giugno: tutto cio' con il solo obiettivo
di non permettere agli italiani di esprimersi sul quesito
referendario, mantenendo pero' l'obiettivo del rilancio della
strategia nucleare. E poi, ponendo la questione di fiducia
sulla conversione del decreto legge, a meno di due settimane
dalla consultazione referendaria, ha definitivamente alterato
il normale confronto parlamentare e impedito agli italiani di
pronunciarsi con il proprio voto". (AGI)
Cav
261224 MAG 11
NNNN
REFERENDUM: LOMBARDO, SI' NUCLEARE, ACQUA E LEGITTIMO IMPEDIMENTO =
(AGI) - Palermo, 26 mag. - "Sono contro il legittimo
impedimento, a favore dell'acqua pubblica e contro il nucleare.
Andro' a votare e cerchero' di convincere mia moglie e i miei
figli". Lo ha detto il presidente della Regione Raffaele
Lombardo a margine del Forum Mediterraneo in Sanita' a Palermo.
(AGI)
Pa5/Rap/Mzu
261203 MAG 11
NNNN
“NIENTE TRUCCHI: FERMIAMO IL NUCLEARE CON IL REFERENDUM” di Alfiero Grandi*
l'unità 25 maggio 2011
“NIENTE TRUCCHI: FERMIAMO IL NUCLEARE CON IL REFERENDUM”
di Alfiero Grandi*
da L’Unità del 25 maggio 2011IL DIRITTO DI VOTARE
Governo in fuga dal nucleare: ha fatto cancellare con voto di fiducia le stessenormeche aveva fatto approvare, sempre con voto di fiducia, nel 2009. La retorica sulla nuova era nucleare in Italia lascia il posto alla paura del voto degli italiani. Del resto la Sardegna (votanti 60 %, contrari al nucleare 97%)ha ulteriormente spinto il Governo ad una retromarcia clamorosa. Il Governo tenta di nascondere la ritirata. Le sparate di Berlusconi sul nucleare, presente Sarkozy, i commi che accompagnano l’abrogazione delle norme di legge oggetto di referendum ne sono la conferma. Il Governo ha affrontato la crisi nucleare con doppiezza e strumentalità, preoccupato solo di impedire agli italiani di votare per sottrarsi ad una sconfitta e per tagliare la strada ai referendum sull’acqua e sul legittimo impedimento. Eppure il Governo ha voluto ad ogni costo la legge per tornare al nucleare, fregandosene dei referendum del 1987, tentando di ignorare le Regioni, tacitando gli Enti locali e le popolazioni interessate, prevedendo la militarizzazione dei siti delle centrali per sottrarli al controllo democratico. La grande torta degli affari legati al nucleare (30 miliardi di euro solo per i primi quattro reattori) era già pronta per il taglio delle fette. L’opinione pubblica italiana era contraria al nucleare prima di Fukyshima. Dopo l’incidente i contrari sono molto aumentati e il Governo ha capito che poteva perdere il referendum e che anche gli altri potevano arrivare al quorum, ma non ha avuto ripensamenti sul nucleare. Il Governo ha avuto solo paura del quorum e della sconfitta politica. Di fronte al tentativo di riprovarci era meglio votare il 12 e 13 giugno per cancellare le norme sul nucleare e togliere di mezzo le doppiezze che il Governo ha cercato di disseminare e – ancora di più – di dichiarare. Ora la parola sul referendum è alla Corte di Cassazione. Non è il Governo che può decidere se il referendum si terrà oppure no. In ogni caso il Governo si illude se pensa di tornare al nucleare come se nulla fosse. le conseguenze di Fukushima purtroppo dureranno anni. Solo ora sappiamo che dopo la fusione del nocciolo del primo reattore anche il secondo e il terzo sono fusi. Non si può fare un bilancio di Fukushima solo perché l’incidente non è risolto. Il ripensamento sul nucleare nel mondo è profondo, ma non mancano tentativi trasformisti come ridurre gli stress test a un controllo burocratico. Il Governo italiano, trasformista ed insipiente, non ha compreso la gravità dell’incidente in Giappone e continua a sottovalutare l’opinione pubblica italiana, ma si illude. Non ci saranno tempi migliori per il nucleare in Italia, che si voti oppure no il 12 e 13 giugno. In attesa della Corte la campagna elettorale sul nucleare deve continuare, senza tentennamenti, per aiutare il quorum di tutti i referendum e la vittoria dei Sì.
*PORTAVOCE COMITATO VOTA SI
Pensioni: Crescimbeni, sistema obbligatorio in sicurezza
PENSIONI: CRESCIMBENI, SISTEMA OBBLIGATORIO E' IN SICUREZZA
(ANSA) - ROMA, 25 MAG - ''Il sistema di previdenza
obbligatorio e' in sicurezza: lo dicono gli esperti e lo dicono
i numeri''. Lo ha detto il presidente dell'Inpdap, Paolo
Crescimbeni, nel corso dell'incontro organizzato dall'Istituto
su ''Previdenza Obbligatoria e Complementare'', a Roma, in
occasione della ''Giornata per il Futuro'', indetta dal
Ministero del Lavoro.
A seguito delle diverse riforme apportate al sistema, ha
osservato, ''era inevitabile che si riducesse la spesa
pensionistica e quindi i conti tornassero in ordine''. Il
sistema ''e' sostenibile, ma le pensioni non sono adeguate'', ha
aggiunto. ''In effetti, il meccanismo di calcolo contributivo ha
restituito al sistema una modalita' tipica delle assicurazioni,
che prevede accantonamenti annuali rivalutati secondo
coefficienti legati alle dinamiche di sviluppo dell'economia''.
In sostanza ''nell'arco di due anni , tra il 1993 e il 1995,
si e' creato sia un nuovo modello di sistema previdenziale, ma
anche gli strumenti per contemperarne gli effetti negativi. Da
quelle basi, sono poi partiti tutti gli altri correttivi e
integrazioni, sia alla previdenza obbligatoria che al decreto
124 per la previdenza complementare. Tra questi, anche il
perfezionamento delle regole per la previdenza complementare del
pubblico impiego''. Nel settore pubblico, la situazione e' meno
rosea che nel privato: il divario tra la popolazione
potenzialmente interessata ai Fondi pensione pubblici ed il
numero degli effettivi aderenti e' comunque significativo.
''Attendiamo ora di vedere cosa succedera' con la partenza del
nuovo Fondo Perseo - ha spiegato - che riguarda oltre 1.300.000
dipendenti della Sanita' e degli Enti locali''. (ANSA).
COM-CLA
25-MAG-11 12:24 NNNN
PENSIONI: CRESCIMBENI (INPDAP), SISTEMA OBBLIGATORIO IN SICUREZZA =
Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "Il sistema di previdenza
obbligatorio e' in sicurezza: lo dicono gli esperti e lo dicono i
numeri". E' quanto ha ribadito il presidente dell'Inpdap, Paolo
Crescimbeni, durante l'incontro organizzato dall'Istituto su
"Previdenza Obbligatoria e Complementare", a Roma, in occasione della
"Giornata per il Futuro", indetta dal Ministero del Lavoro.
A seguito delle diverse riforme apportate al sistema, ha
osservato, "era inevitabile che si riducesse la spesa pensionistica e
quindi i conti tornassero in ordine". Il sistema "e' sostenibile, ma
le pensioni non sono adeguate", ha aggiunto. "In effetti, il
meccanismo di calcolo contributivo ha restituito al sistema una
modalita' tipica delle assicurazioni, che prevede accantonamenti
annuali rivalutati secondo coefficienti legati alle dinamiche di
sviluppo dell'economia''.
In sostanza "nell' arco di due anni , tra il 1993 e il 1995, si
e' creato sia un nuovo modello di sistema previdenziale, ma anche gli
strumenti per contemperarne gli effetti negativi. Da quelle basi, sono
poi partiti tutti gli altri correttivi e integrazioni, sia alla
previdenza obbligatoria che al decreto 124 per la previdenza
complementare. Tra questi, anche il perfezionamento delle regole per
la previdenza complementare del pubblico impiego". Nel settore
pubblico, la situazione e' meno rosea che nel privato: il divario tra
la popolazione potenzialmente interessata ai Fondi pensione pubblici
ed il numero degli effettivi aderenti e' comunque significativo.
"Attendiamo ora di vedere cosa succedera' con la partenza del nuovo
Fondo Perseo - ha spiegato - che riguarda oltre 1.300.000 dipendenti
della Sanita' e degli Enti locali".
(Sec-Cim/Col/Adnkronos)
25-MAG-11 11:51
NNNN
(ANSA) - ROMA, 25 MAG - ''Il sistema di previdenza
obbligatorio e' in sicurezza: lo dicono gli esperti e lo dicono
i numeri''. Lo ha detto il presidente dell'Inpdap, Paolo
Crescimbeni, nel corso dell'incontro organizzato dall'Istituto
su ''Previdenza Obbligatoria e Complementare'', a Roma, in
occasione della ''Giornata per il Futuro'', indetta dal
Ministero del Lavoro.
A seguito delle diverse riforme apportate al sistema, ha
osservato, ''era inevitabile che si riducesse la spesa
pensionistica e quindi i conti tornassero in ordine''. Il
sistema ''e' sostenibile, ma le pensioni non sono adeguate'', ha
aggiunto. ''In effetti, il meccanismo di calcolo contributivo ha
restituito al sistema una modalita' tipica delle assicurazioni,
che prevede accantonamenti annuali rivalutati secondo
coefficienti legati alle dinamiche di sviluppo dell'economia''.
In sostanza ''nell'arco di due anni , tra il 1993 e il 1995,
si e' creato sia un nuovo modello di sistema previdenziale, ma
anche gli strumenti per contemperarne gli effetti negativi. Da
quelle basi, sono poi partiti tutti gli altri correttivi e
integrazioni, sia alla previdenza obbligatoria che al decreto
124 per la previdenza complementare. Tra questi, anche il
perfezionamento delle regole per la previdenza complementare del
pubblico impiego''. Nel settore pubblico, la situazione e' meno
rosea che nel privato: il divario tra la popolazione
potenzialmente interessata ai Fondi pensione pubblici ed il
numero degli effettivi aderenti e' comunque significativo.
''Attendiamo ora di vedere cosa succedera' con la partenza del
nuovo Fondo Perseo - ha spiegato - che riguarda oltre 1.300.000
dipendenti della Sanita' e degli Enti locali''. (ANSA).
COM-CLA
25-MAG-11 12:24 NNNN
PENSIONI: CRESCIMBENI (INPDAP), SISTEMA OBBLIGATORIO IN SICUREZZA =
Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "Il sistema di previdenza
obbligatorio e' in sicurezza: lo dicono gli esperti e lo dicono i
numeri". E' quanto ha ribadito il presidente dell'Inpdap, Paolo
Crescimbeni, durante l'incontro organizzato dall'Istituto su
"Previdenza Obbligatoria e Complementare", a Roma, in occasione della
"Giornata per il Futuro", indetta dal Ministero del Lavoro.
A seguito delle diverse riforme apportate al sistema, ha
osservato, "era inevitabile che si riducesse la spesa pensionistica e
quindi i conti tornassero in ordine". Il sistema "e' sostenibile, ma
le pensioni non sono adeguate", ha aggiunto. "In effetti, il
meccanismo di calcolo contributivo ha restituito al sistema una
modalita' tipica delle assicurazioni, che prevede accantonamenti
annuali rivalutati secondo coefficienti legati alle dinamiche di
sviluppo dell'economia''.
In sostanza "nell' arco di due anni , tra il 1993 e il 1995, si
e' creato sia un nuovo modello di sistema previdenziale, ma anche gli
strumenti per contemperarne gli effetti negativi. Da quelle basi, sono
poi partiti tutti gli altri correttivi e integrazioni, sia alla
previdenza obbligatoria che al decreto 124 per la previdenza
complementare. Tra questi, anche il perfezionamento delle regole per
la previdenza complementare del pubblico impiego". Nel settore
pubblico, la situazione e' meno rosea che nel privato: il divario tra
la popolazione potenzialmente interessata ai Fondi pensione pubblici
ed il numero degli effettivi aderenti e' comunque significativo.
"Attendiamo ora di vedere cosa succedera' con la partenza del nuovo
Fondo Perseo - ha spiegato - che riguarda oltre 1.300.000 dipendenti
della Sanita' e degli Enti locali".
(Sec-Cim/Col/Adnkronos)
25-MAG-11 11:51
NNNN
Cassazione: immigrazione Sì alla sanatoria degli irregolari renitenti all'espulsione
>Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 18586/11; depositata l'11 maggio)
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8/11; depositata il 10 maggio)Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 11-05-2011, n. 18586Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con sentenza, deliberata il 22 maggio 2009 e depositata il 21 luglio 2009, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede, 26 luglio 2005, di condanna alla pena della reclusione in mesi sei, a carico di M. S. e di G.T., imputati del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per non aver ottemperato i decreti di allontanamento dal territorio dello Stato emessi dal Questore di Perugia il 19 aprile 2005, essendosi trattenuti in Italia fino al 21 luglio 2005.
La Corte territoriale ha motivato, in relazione alle censure degli appellanti: le prospettate difficoltà economiche dei giudicabili non costituiscono giustificato motivo di inadempimento dell'ordine del Questore, laddove l'assunto non è dimostrato e laddove gli appellanti neppure hanno presentato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è irrilevante la circostanza che i provvedimenti della Autorità amministrativa fossero passibili di impugnazione, in quanto i decreti sono esecutivi; la pena è stata contenuta nel minimo edittale, con la massima riduzioni e consentita dalle elargite attenuanti generiche.
2. - Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, col ministero del difensore di ufficio, avvocata Silvia Egidi, mediante atto recante la data del 19 ottobre 2009, depositato il 20 ottobre 2009, col quale sviluppano quattro motivi.
2.1 - Col primo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192 c.p.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando l'omesso esame delle "questioni inerenti il diritto intertemporale", proposte col gravame con riferimento al D.L. n. 241 del 2004. 2.2 - Col secondo motivo il difensore, ai sensi delle succitate lettere dell'art. 606 c.p.p., osserva che i provvedimenti del Questore di Perugia "non avevano l'autorità di cosa giudicata". 2.3 - Col terzo motivo il difensore ripropone la tesi della ricorrenza del giustificato motivo,
facendo riferimento alle "precarie attività lavorative" dei ricorrenti, alla mancanza di disponibilità economiche, alle disagiate condizioni; e obiettando, in relazione al rilievo della Corte territoriale circa la mancata richiesta del patrocinio a spese dello Stato, che i giudicabili erano assistiti (non - come opina la Corte di appello - da difensore di fiducia, bensì) da legale nominato di ufficio.
2.4 - Col quarto motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis, 63, 118, 132 e 133 c.p. e D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio del quale la Corte - secondo i ricorrenti - non avrebbe dato conto.
3. - Il ricorso è infondato, in quanto non ricorrono nè la denunziate violazioni di legge (alla stregua del diritto vigente al momento della deliberazione della sentenza), nè vizio alcuno della motivazione, rilevante nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4. - Tuttavia, successivamente alla proposizione del ricorso, il 25 dicembre 2010, essendo infruttuosamente spiratoci giorno precedente) il termine stabilito per l'attuazione e/o per il recepimento, hanno acquisito efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E, in proposito, è, testè sopravvenuto il recentissimo arresto della
Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2001, nel procedimento C-61/11 PPU, sulla pregiudiziale interpretativa circa le disposizioni della suddetta direttiva, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter.
La Corte della Unione ha stabilito: "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, etc..., in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".
E, conseguentemente, ha affermato che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri" (p. 61).
La Corte di Kirchberg ha motivato: "gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo conformemente all'art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale" (p. 58), in quanto la pena detentiva "segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare", ostacolando l'applicazione delle misure di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardar(dando) l'esecuzione della decisione di rimpatrio" (p. 59).
4.3 - Il principio di diritto stabilito dal Giudice della Unione implica la disapplicazione della norma incriminatrice, contestata al giudicabile nel presente giudizio e, per l'effetto, impone l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata colla formula più favorevole per i giudicabili "perche il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Si tratta, infatti, della formula che, secondo un arresto di questa Corte suprema, si attaglia al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la "normativa comunitaria", stabilita dalla Corte di giustizia della Unione europea (Sez. 7, 6 marzo 2008, n. 21579, Boujlaib, massima n. 239960).P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8/11; depositata il 10 maggio)Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 11-05-2011, n. 18586Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con sentenza, deliberata il 22 maggio 2009 e depositata il 21 luglio 2009, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di quella stessa sede, 26 luglio 2005, di condanna alla pena della reclusione in mesi sei, a carico di M. S. e di G.T., imputati del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, per non aver ottemperato i decreti di allontanamento dal territorio dello Stato emessi dal Questore di Perugia il 19 aprile 2005, essendosi trattenuti in Italia fino al 21 luglio 2005.
La Corte territoriale ha motivato, in relazione alle censure degli appellanti: le prospettate difficoltà economiche dei giudicabili non costituiscono giustificato motivo di inadempimento dell'ordine del Questore, laddove l'assunto non è dimostrato e laddove gli appellanti neppure hanno presentato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è irrilevante la circostanza che i provvedimenti della Autorità amministrativa fossero passibili di impugnazione, in quanto i decreti sono esecutivi; la pena è stata contenuta nel minimo edittale, con la massima riduzioni e consentita dalle elargite attenuanti generiche.
2. - Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati, col ministero del difensore di ufficio, avvocata Silvia Egidi, mediante atto recante la data del 19 ottobre 2009, depositato il 20 ottobre 2009, col quale sviluppano quattro motivi.
2.1 - Col primo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 192 c.p.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando l'omesso esame delle "questioni inerenti il diritto intertemporale", proposte col gravame con riferimento al D.L. n. 241 del 2004. 2.2 - Col secondo motivo il difensore, ai sensi delle succitate lettere dell'art. 606 c.p.p., osserva che i provvedimenti del Questore di Perugia "non avevano l'autorità di cosa giudicata". 2.3 - Col terzo motivo il difensore ripropone la tesi della ricorrenza del giustificato motivo,
facendo riferimento alle "precarie attività lavorative" dei ricorrenti, alla mancanza di disponibilità economiche, alle disagiate condizioni; e obiettando, in relazione al rilievo della Corte territoriale circa la mancata richiesta del patrocinio a spese dello Stato, che i giudicabili erano assistiti (non - come opina la Corte di appello - da difensore di fiducia, bensì) da legale nominato di ufficio.
2.4 - Col quarto motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 bis, 63, 118, 132 e 133 c.p. e D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio del quale la Corte - secondo i ricorrenti - non avrebbe dato conto.
3. - Il ricorso è infondato, in quanto non ricorrono nè la denunziate violazioni di legge (alla stregua del diritto vigente al momento della deliberazione della sentenza), nè vizio alcuno della motivazione, rilevante nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4. - Tuttavia, successivamente alla proposizione del ricorso, il 25 dicembre 2010, essendo infruttuosamente spiratoci giorno precedente) il termine stabilito per l'attuazione e/o per il recepimento, hanno acquisito efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E, in proposito, è, testè sopravvenuto il recentissimo arresto della
Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2001, nel procedimento C-61/11 PPU, sulla pregiudiziale interpretativa circa le disposizioni della suddetta direttiva, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter.
La Corte della Unione ha stabilito: "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, etc..., in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".
E, conseguentemente, ha affermato che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri" (p. 61).
La Corte di Kirchberg ha motivato: "gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo conformemente all'art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale" (p. 58), in quanto la pena detentiva "segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell'obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l'instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare", ostacolando l'applicazione delle misure di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardar(dando) l'esecuzione della decisione di rimpatrio" (p. 59).
4.3 - Il principio di diritto stabilito dal Giudice della Unione implica la disapplicazione della norma incriminatrice, contestata al giudicabile nel presente giudizio e, per l'effetto, impone l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata colla formula più favorevole per i giudicabili "perche il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Si tratta, infatti, della formula che, secondo un arresto di questa Corte suprema, si attaglia al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la "normativa comunitaria", stabilita dalla Corte di giustizia della Unione europea (Sez. 7, 6 marzo 2008, n. 21579, Boujlaib, massima n. 239960).P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
sanzioni amministrative Multe notturne: bollettini postali con importi separati Vanno indicati nei bollettini postali sia la sanzione ordinaria prevista per l'infrazione commessa sia l'aggravio di un terzo di tale importo, dovuto quando la violazione è stata commessa di notte. (D.M. 30 marzo 2011; G.U. 16 maggio 2010, n. 112)
Cassazione: "Ancora una conferma dalla Cassazione: il medico convenzionato non paga l'Irap
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - TRIBUTI LOCALI
Cass. civ. Sez. V, Ord., 10-05-2011, n. 10295
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con l'impugnata sentenza la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, adita con appello dell'agenzia delle entrate nella controversia insorta tra R.M., medico convenzionato col SSN, e l'agenzia medesima, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di istanze di rimborso per Irap 1998, 1999, 2000 e 2001, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Bologna, n. 62/04/2006, favorevole al contribuente.
Ha motivato la decisione ritenendo esser stata dimostrata in giudizio l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, atteso (1) che i beni strumentali utilizzati (un'autovettura, un pc, un telefono GSM e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo) erano da ritenere rispondenti a quelli minimi indispensabili all'esercizio della professione; (2) che il contribuente non possedeva un proprio studio; (3) che il medesimo non aveva dipendenti; (4) che infine scarsa rispetto al fatturato era stata l'incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3.
Il motivo, sorretto da idoneo quesito di diritto, appare manifestamente infondato, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile se sorretta da congrua motivazione), sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività autorganizzata col solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (tra le più recenti Cass. 2010/15110; Cass. 2009/13038). E i dati di fatto accertati in sede di merito non appaiono contraddire l'affermata mancanza del suddetto requisito. Sulla base
delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza";
- che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;
- che nulla va disposto in tema di spese processuali, non essendovi stata attività difensiva dell'intimata in questa sede.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cass. civ. Sez. V, Ord., 10-05-2011, n. 10295
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con l'impugnata sentenza la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, adita con appello dell'agenzia delle entrate nella controversia insorta tra R.M., medico convenzionato col SSN, e l'agenzia medesima, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di istanze di rimborso per Irap 1998, 1999, 2000 e 2001, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Bologna, n. 62/04/2006, favorevole al contribuente.
Ha motivato la decisione ritenendo esser stata dimostrata in giudizio l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, atteso (1) che i beni strumentali utilizzati (un'autovettura, un pc, un telefono GSM e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo) erano da ritenere rispondenti a quelli minimi indispensabili all'esercizio della professione; (2) che il contribuente non possedeva un proprio studio; (3) che il medesimo non aveva dipendenti; (4) che infine scarsa rispetto al fatturato era stata l'incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3.
Il motivo, sorretto da idoneo quesito di diritto, appare manifestamente infondato, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile se sorretta da congrua motivazione), sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività autorganizzata col solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (tra le più recenti Cass. 2010/15110; Cass. 2009/13038). E i dati di fatto accertati in sede di merito non appaiono contraddire l'affermata mancanza del suddetto requisito. Sulla base
delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza";
- che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;
- che nulla va disposto in tema di spese processuali, non essendovi stata attività difensiva dell'intimata in questa sede.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cassazione "...deducibilità Le sponsorizzazioni non sono pubblicità Le spese sostenute per la sponsorizzazione di alcune società sportive, in quanto idonee ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa facente parte di un consorzio, vanno qualificate come spese di rappresentanza...."
(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 8679/11; depositata il 15 aprile)
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8679
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Ravenna n. 408/01/97 che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. 6/96 con cui l'Ufficio delle II.DD. di Ravenna aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno 1990, riprendendo a tassazione costi ritenuti non inerenti o solo parzialmente deducibili.
La CTR riteneva che le spese sostenute dalla società, dirette a sponsorizzare altre società del Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l. e il Gruppo Ferruzzi, gruppo di cui l'Azienda Le Gallare faceva parte, dovessero considerarsi spese di pubblicità; ciò in quanto dirette a diffondere la conoscenza di un gruppo attraverso la diffusione del marchio. La CTR riteneva inoltre che ogni contestazione circa la inerenza dei costi, da un lato, avrebbe dovuto essere mossa al Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l., autonomo soggetto di imposta;
dall'altro che l'Ufficio non aveva fornito prova che "detti servizi fossero relativi ad illegittime richieste degli Amministratori dell'Azienda Agricola Le Gallare e dei loro familiari". 11 ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha partecipato al giudizio d'appello; si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Nel merito, con primo motivo la ricorrente assume la "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che le spese de quibus potessero essere qualificate come spese pubblicitarie; le società sportive sponsorizzate si erano obbligate a mostrare sulle rispettive divise di gara e sui cartelloni pubblicitari posti all'interno degli impianti sportivi il marchio di due ben individuate società del gruppo, e non anche della contribuente.
Fondata è la censura di violazione di legge. Questa sezione ha ripetutamente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 21270 del 07/08/2008;
Sentenza n. 17602 del 27/06/2008; Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 23/04/2007) che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita
di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali. Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.
Alla Luce di tale principio le spese di sponsorizzazione in questione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa facente parte del Gruppo Ferruzzi, vanno ritenute spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 25, e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n.. Erroneamente la CTR avrebbe ritenuto sia che la contestazione circa la non inerenza dei costi avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del Consorzio - anzichè nei confronti dell'Azienda che tali costi aveva esposto nella propria dichiarazione dei redditi - sia che incombeva all'Ufficio la prova circa la non inerenza dei costi.
La censura di violazione di legge è fondata. In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'affidamento da parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune (pubblicità, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc.) con sopportazione della relativa spesa "prò quota", non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, nè attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, con la conseguenza che la parte di spesa affrontata da ciascuna impresa, in base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza, ai sensi ed ai fini dell'art. 75, comma 5, del D.P.R. cit., essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare, ai
fini della deducibilità, se ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca (anche) ad attività o beni propri (inerenza), da cui siano derivati ricavi od altri proventi che abbiano concorso a formarne il reddito ( Sez. 5, Sentenza n. 22790 del 28/10/2009.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione per difetto di autosufficienza.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti sovraesposti e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di accertamento n. 6/96. Alla pronuncia consegue la condanna della Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia, compensando le spese di giudizio; accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di accertamento n. 6/96.
Condanna l'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.
IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8679
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Ravenna n. 408/01/97 che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. 6/96 con cui l'Ufficio delle II.DD. di Ravenna aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l'anno 1990, riprendendo a tassazione costi ritenuti non inerenti o solo parzialmente deducibili.
La CTR riteneva che le spese sostenute dalla società, dirette a sponsorizzare altre società del Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l. e il Gruppo Ferruzzi, gruppo di cui l'Azienda Le Gallare faceva parte, dovessero considerarsi spese di pubblicità; ciò in quanto dirette a diffondere la conoscenza di un gruppo attraverso la diffusione del marchio. La CTR riteneva inoltre che ogni contestazione circa la inerenza dei costi, da un lato, avrebbe dovuto essere mossa al Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l., autonomo soggetto di imposta;
dall'altro che l'Ufficio non aveva fornito prova che "detti servizi fossero relativi ad illegittime richieste degli Amministratori dell'Azienda Agricola Le Gallare e dei loro familiari". 11 ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha partecipato al giudizio d'appello; si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
Nel merito, con primo motivo la ricorrente assume la "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che le spese de quibus potessero essere qualificate come spese pubblicitarie; le società sportive sponsorizzate si erano obbligate a mostrare sulle rispettive divise di gara e sui cartelloni pubblicitari posti all'interno degli impianti sportivi il marchio di due ben individuate società del gruppo, e non anche della contribuente.
Fondata è la censura di violazione di legge. Questa sezione ha ripetutamente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 21270 del 07/08/2008;
Sentenza n. 17602 del 27/06/2008; Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 23/04/2007) che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita
di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali. Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.
Alla Luce di tale principio le spese di sponsorizzazione in questione, in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa facente parte del Gruppo Ferruzzi, vanno ritenute spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 25, e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n.. Erroneamente la CTR avrebbe ritenuto sia che la contestazione circa la non inerenza dei costi avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del Consorzio - anzichè nei confronti dell'Azienda che tali costi aveva esposto nella propria dichiarazione dei redditi - sia che incombeva all'Ufficio la prova circa la non inerenza dei costi.
La censura di violazione di legge è fondata. In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'affidamento da parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune (pubblicità, rappresentanza, sicurezza, logistica, ecc.) con sopportazione della relativa spesa "prò quota", non spoglia l'impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, nè attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale, con la conseguenza che la parte di spesa affrontata da ciascuna impresa, in base al patto consortile, per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio, non ha in se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza, ai sensi ed ai fini dell'art. 75, comma 5, del D.P.R. cit., essendo invece ogni consorziata tenuta a dimostrare, ai
fini della deducibilità, se ed in quale misura, tale spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca (anche) ad attività o beni propri (inerenza), da cui siano derivati ricavi od altri proventi che abbiano concorso a formarne il reddito ( Sez. 5, Sentenza n. 22790 del 28/10/2009.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione per difetto di autosufficienza.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti sovraesposti e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di accertamento n. 6/96. Alla pronuncia consegue la condanna della Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia, compensando le spese di giudizio; accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di accertamento n. 6/96.
Condanna l'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. alle spese del merito, liquidate in complessivi Euro 300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate a debito.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 23-5-2011 n. 2800/RU/U Anagrafe nazionale alunni - Nuove funzionalità. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Uff. VII.
Nota 23 maggio 2011, n. 2800/RU/U (1).
Anagrafe nazionale alunni - Nuove funzionalità.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Uff. VII.
Ai
Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole statali e paritarie
e, p.c.:
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Ai
Dirigenti degli uffici scolastici territoriali
Ai
Referenti regionali dell’anagrafe degli studenti
Al
Sovrintendente scolastico per la regione Valle d’Aosta
Al
Sovrintendente scolastico per la provincia di Trento
Al
Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Loro sedi
Con riferimento alla nota 9 maggio 2011, n. 2505/RU/U si precisa che sarà possibile effettuare il controllo dei dati presenti in Anagrafe Nazionale Alunni entro il 9 giugno p.v.
Si ricorda inoltre che, a partire dalla data odierna, è possibile:
- censire gli alunni che frequentano la classe di appartenenza con 2 anni di anticipo rispetto all’età “regolare”;
- cancellare classi vuote che in precedenza non era possibile eliminare per la presenza di alunni trasferiti o di abbandoni;
- visualizzare la distribuzione degli alunni per classe e sezione utilizzando la funzione “Riepilogo dati”. Tale funzione permette di verificare la distribuzione degli alunni ed intervenire nei casi in cui questa non risulti corretta (es: classi con un numero eccessivo di alunni).
Nel caso in cui fosse necessario modificare dati anagrafici degli alunni con Stato Agenzia delle Entrate (AgE) “Dati esatti” occorrerà contattare il Servizio di statistica che provvederà a sbloccare la posizione così da consentire alla scuola di apportare le variazioni necessarie.
Per ogni ulteriore chiarimento può essere contattato il Servizio di Statistica mentre per problemi tecnici dell'applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
Anagrafe nazionale alunni - Nuove funzionalità.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Uff. VII.
Ai
Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole statali e paritarie
e, p.c.:
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Ai
Dirigenti degli uffici scolastici territoriali
Ai
Referenti regionali dell’anagrafe degli studenti
Al
Sovrintendente scolastico per la regione Valle d’Aosta
Al
Sovrintendente scolastico per la provincia di Trento
Al
Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Loro sedi
Con riferimento alla nota 9 maggio 2011, n. 2505/RU/U si precisa che sarà possibile effettuare il controllo dei dati presenti in Anagrafe Nazionale Alunni entro il 9 giugno p.v.
Si ricorda inoltre che, a partire dalla data odierna, è possibile:
- censire gli alunni che frequentano la classe di appartenenza con 2 anni di anticipo rispetto all’età “regolare”;
- cancellare classi vuote che in precedenza non era possibile eliminare per la presenza di alunni trasferiti o di abbandoni;
- visualizzare la distribuzione degli alunni per classe e sezione utilizzando la funzione “Riepilogo dati”. Tale funzione permette di verificare la distribuzione degli alunni ed intervenire nei casi in cui questa non risulti corretta (es: classi con un numero eccessivo di alunni).
Nel caso in cui fosse necessario modificare dati anagrafici degli alunni con Stato Agenzia delle Entrate (AgE) “Dati esatti” occorrerà contattare il Servizio di statistica che provvederà a sbloccare la posizione così da consentire alla scuola di apportare le variazioni necessarie.
Per ogni ulteriore chiarimento può essere contattato il Servizio di Statistica mentre per problemi tecnici dell'applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
Iscriviti a:
Post (Atom)