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giovedì 26 maggio 2011

Cassazione: "Ancora una conferma dalla Cassazione: il medico convenzionato non paga l'Irap

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE   -   TRIBUTI LOCALI
Cass. civ. Sez. V, Ord., 10-05-2011, n. 10295
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto   che  è  stata  depositata, dal  consigliere  appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con   l'impugnata  sentenza  la  commissione  tributaria   regionale dell'Emilia  Romagna,  adita con appello dell'agenzia  delle  entrate nella controversia insorta tra           R.M., medico convenzionato col  SSN,  e l'agenzia medesima, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di  istanze  di  rimborso  per  Irap 1998,  1999,  2000  e  2001,  ha confermato  la  sentenza di primo grado della commissione  tributaria provinciale di Bologna, n. 62/04/2006, favorevole al contribuente.
Ha motivato la decisione ritenendo esser stata dimostrata in giudizio l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, atteso  (1) che i beni strumentali utilizzati (un'autovettura, un pc, un telefono GSM  e  alcuni  mobili  e arredi di valore non  eccessivo)  erano  da ritenere  rispondenti  a  quelli minimi indispensabili  all'esercizio della  professione; (2) che il contribuente non possedeva un  proprio studio;  (3)  che il medesimo non  aveva dipendenti;  (4)  che  infine scarsa  rispetto  al  fatturato era  stata  l'incidenza  dei  compensi corrisposti   a   terzi   per  prestazioni   direttamente   afferenti l'attività  professionale.  Per la  cassazione  di  questa  sentenza ricorre  l'agenzia  delle entrate, articolando  un  motivo  inteso  a denunciare  violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt.  2  e  3,  e D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3.
Il   motivo,   sorretto  da  idoneo  quesito   di    diritto,   appare manifestamente  infondato, dal momento che, secondo  la giurisprudenza di  questa  Corte,  il  requisito  organizzativo  rilevante  ai  fini considerati,  il cui accertamento spetta al giudice  di  merito  (con valutazione   insindacabile  se  sorretta  da  congrua   motivazione), sussiste   quando   il   contribuente,  che   sia   il   responsabile dell'organizzazione,  eserciti l'attività  di  lavoro  autonomo  con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile  per lo   svolgimento  dell'attività  autorganizzata  col    solo   lavoro personale,  ovvero  si  avvalga in modo non  occasionale  del  lavoro altrui (tra le più recenti Cass. 2010/15110; Cass. 2009/13038). E  i dati  di  fatto accertati in sede di merito non appaiono  contraddire l'affermata mancanza del suddetto requisito. Sulla  base
delle esposte considerazioni,  il  ricorso  può  essere  trattato  in  camera   di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza";
-  che  il collegio integralmente condivide le considerazioni di  cui alla ripetuta relazione;
-  che  nulla va disposto in tema di spese processuali, non essendovi stata attività difensiva dell'intimata in questa sede.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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