IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - TRIBUTI LOCALI
Cass. civ. Sez. V, Ord., 10-05-2011, n. 10295
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con l'impugnata sentenza la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, adita con appello dell'agenzia delle entrate nella controversia insorta tra R.M., medico convenzionato col SSN, e l'agenzia medesima, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di istanze di rimborso per Irap 1998, 1999, 2000 e 2001, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Bologna, n. 62/04/2006, favorevole al contribuente.
Ha motivato la decisione ritenendo esser stata dimostrata in giudizio l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, atteso (1) che i beni strumentali utilizzati (un'autovettura, un pc, un telefono GSM e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo) erano da ritenere rispondenti a quelli minimi indispensabili all'esercizio della professione; (2) che il contribuente non possedeva un proprio studio; (3) che il medesimo non aveva dipendenti; (4) che infine scarsa rispetto al fatturato era stata l'incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3.
Il motivo, sorretto da idoneo quesito di diritto, appare manifestamente infondato, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile se sorretta da congrua motivazione), sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività autorganizzata col solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (tra le più recenti Cass. 2010/15110; Cass. 2009/13038). E i dati di fatto accertati in sede di merito non appaiono contraddire l'affermata mancanza del suddetto requisito. Sulla base
delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza";
- che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;
- che nulla va disposto in tema di spese processuali, non essendovi stata attività difensiva dell'intimata in questa sede.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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