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giovedì 26 maggio 2011

Ris. 25-5-2011 n. 59/E Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.

Agenzia delle Entrate
Ris. 25-5-2011  n. 59/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte  di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011,  n. 23.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.
Ris. 25 maggio 2011, n. 59/E (1).
 Istituzione dei codici tributo         per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta         sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle         imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti         aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate         congiuntamente all'abitazione - Art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.         23.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Settore gestione tributi, Ufficio gestione dichiarazioni.


L'art. 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,         recante disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti, prevede al         comma 2 che "A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai         contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze         locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla         decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare         secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle         relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto         di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di         bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone         di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in       
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata         anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di         registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli         articoli 2, comma 3, e 8 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad         abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),        del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21         febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa         individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,         l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è         ridotta al 19 per cento".      
Il comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,         stabilisce che "La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il         versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.... ".      
Con         Provv. 7 aprile 2011        del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione della predetta         disposizione normativa, sono stati stabiliti, tra l'altro, i termini e le         modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca, per il         periodo d'imposta 2011 e per i periodi successivi.      
Per consentire ai soggetti interessati il         versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per l'imposta sostitutiva         in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:      
- "1840" - denominato "Imposta sostitutiva         dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di         bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili         ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione         - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO PRIMA RATA";      
- "1841" - denominato "Imposta sostitutiva         dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di         bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili         ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione         - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA         SOLUZIONE";      
- "1842" - denominato "Imposta sostitutiva         dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di         bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili         ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione         - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011- SALDO";      
In sede di compilazione del modello di versamento         F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario" in         corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"         con evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce         il versamento, espresso nella forma "AAAA". Il codice tributo "1842" è         utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito         compensati".      
Per i codici tributo "1840" e "1842" in caso di         versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato         il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della         rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa         che, in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato         con "0101".      
        
      
Il Direttore centrale      
Aldo Polito    



D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art.       3
Provv. 7 aprile 2011

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