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giovedì 26 maggio 2011

Cassazione "...deducibilità Le sponsorizzazioni non sono pubblicità Le spese sostenute per la sponsorizzazione di alcune società sportive, in quanto idonee ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa facente parte di un consorzio, vanno qualificate come spese di rappresentanza...."

(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 8679/11; depositata il 15 aprile)





IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8679

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La   controversia promossa da Azienda Agricola Le Gallare  di  Attilio Vicentini  e  C.  s.a.s.  contro l'Agenzia  delle  Entrate  è  stata definita   con   la  decisione  in  epigrafe,  recante   il   rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la  sentenza della  CTP di Ravenna n. 408/01/97 che aveva accolto il ricorso della società  avverso l'avviso di accertamento n. 6/96 con cui  l'Ufficio delle  II.DD.  di  Ravenna  aveva rettificato  la  dichiarazione  dei redditi  presentata  dalla società per l'anno  1990,  riprendendo  a tassazione   costi   ritenuti  non  inerenti  o   solo   parzialmente deducibili.
La  CTR  riteneva  che le spese sostenute dalla società,  dirette  a sponsorizzare altre società del Consorzio Servizi di Gruppo s.r.l. e il  Gruppo Ferruzzi, gruppo di cui l'Azienda Le Gallare faceva parte, dovessero considerarsi spese di pubblicità; ciò in  quanto dirette a diffondere  la  conoscenza di un gruppo attraverso la diffusione  del marchio.  La  CTR  riteneva inoltre che ogni contestazione  circa  la inerenza  dei  costi,  da  un lato, avrebbe dovuto  essere  mossa  al Consorzio  Servizi  di Gruppo s.r.l., autonomo  soggetto  di  imposta;
dall'altro  che l'Ufficio non aveva fornito prova  che "detti  servizi fossero   relativi  ad  illegittime  richieste  degli  Amministratori dell'Azienda Agricola Le Gallare e dei loro familiari". 11   ricorso  proposto  si  articola  in  due  motivi.  Resiste   con controricorso la società.Motivi della decisione
Va   preliminarmente  dichiarata l'inammissibilità,  per  difetto  di legittimazione,  del ricorso proposto dal Ministero  dell'economia  e delle  finanze,  che  non  ha partecipato al giudizio  d'appello;  si ravvisa  la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le  parti le  spese del giudizio.
Nel  merito,  con primo motivo la ricorrente assume la "violazione  e falsa  applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2,  in relazione  all'art.  360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o  insufficiente  e/o contraddittoria  motivazione su un punto decisivo della  controversia in  relazione all'art. 360 c.p.c.,  n. 5". La CTR avrebbe erroneamente ritenuto  che  le  spese de quibus potessero essere qualificate  come spese  pubblicitarie;  le società sportive  sponsorizzate  si  erano obbligate a mostrare sulle rispettive  divise di gara e sui cartelloni pubblicitari posti all'interno degli impianti sportivi il marchio  di due   ben  individuate  società  del  gruppo,  e  non  anche   della contribuente.
Fondata  è  la  censura di violazione di legge.  Questa  sezione  ha ripetutamente  affermato (Sez. 5, Sentenza n. 21270  del  07/08/2008;
Sentenza  n.  17602  del 27/06/2008; Sez. 5,  Sentenza  n.  9567  del 23/04/2007)   che   costituiscono  spese  di  rappresentanza   quelle affrontate  per  iniziative  volte  ad  accrescere  il  prestigio   e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre  vanno  qualificate come spese pubblicitarie o  di  propaganda quelle   erogate   per  la  realizzazione  di  iniziative   tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti,  marchi  e  servizi, o  comunque dell'attività  svolta.  In definitiva,  si  ritiene  debbano  farsi  rientrare  nelle  spese  di rappresentanza  quelle  effettuate  senza  che  vi  sia  una  diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un  incremento,  più  o  meno immediato,  della  vendita
di  quanto realizzato  nei  vari  cicli produttivi ed in  certi  contesti,  anche temporali.  Il  criterio  discretivo va,  dunque,  individuato  nella diversità,  anche strategica, degli obiettivi che, per le  spese  di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita  d'immagine  ed il  maggior prestigio nonchè con il potenziamento delle possibilità di  sviluppo  della società; laddove, per le spese di pubblicità  o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e  di  incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto.
Alla  Luce  di  tale  principio  le  spese  di  sponsorizzazione   in questione,  in  quanto  idonee al più  ad  accrescere  il  prestigio dell'impresa facente parte del Gruppo Ferruzzi, vanno ritenute  spese di  rappresentanza, deducibili nei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2.
Con  secondo  motivo  la  ricorrente assume  la  violazione  e  falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 25, e art.  2697  c.c., in  relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria  motivazione su un punto decisivo della  controversia in  relazione  all'art. 360 c.p.c.,  n.. Erroneamente la  CTR  avrebbe ritenuto  sia  che la contestazione circa la non inerenza  dei  costi avrebbe  dovuto  essere  formulata  nei  confronti  del  Consorzio  - anzichè  nei  confronti dell'Azienda che tali  costi  aveva  esposto nella   propria  dichiarazione  dei  redditi  -  sia  che   incombeva all'Ufficio la prova circa la non inerenza dei costi.
La   censura  di  violazione  di  legge  è  fondata.  In   tema   di determinazione del reddito d'impresa, l'affidamento da parte di  più imprese  ad  un  consorzio  della gestione esclusiva  di  determinati affari  d'interesse  comune (pubblicità, rappresentanza,  sicurezza, logistica, ecc.) con sopportazione della relativa spesa "prò quota", non   spoglia   l'impresa  consorziata  della  propria  soggettività giuridica  e  fiscale,  nè  attribuisce  al  consorzio  una   natura puramente  neutrale,  con  la  conseguenza  che  la  parte  di  spesa affrontata  da  ciascuna impresa, in base al  patto  consortile,  per assicurarsi i vantaggi derivanti dall'istituzione del consorzio,  non ha  in  se stessa, indefettibilmente, la connotazione d'inerenza,  ai sensi  ed  ai   fini dell'art. 75, comma 5, del D.P.R.  cit.,  essendo invece   ogni  consorziata  tenuta  a  dimostrare,  ai
fini   della deducibilità,  se   ed  in  quale  misura,  tale  spesa   sia   stata effettivamente  sostenuta dal consorzio e  si  riferisca  (anche)  ad attività  o beni propri (inerenza), da cui siano derivati ricavi  od altri  proventi che abbiano concorso a formarne il reddito ( Sez.  5, Sentenza n. 22790 del 28/10/2009.
Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione per difetto di autosufficienza.
Il  ricorso deve essere pertanto accolto nei limiti sovraesposti e la sentenza   impugnata  deve  essere  cassata.  Non  essendo  necessari ulteriori  accertamenti  di  fatto, ai sensi  dell'art.  384  c.p.c.,  decidendo  nel merito, va rigettato il ricorso proposto  dall'Azienda Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e C. s.a.s. avverso l'avviso di   accertamento n. 6/96. Alla pronuncia consegue la  condanna  della Azienda  Agricola Le Gallare di Attilio Vicentini e  C.  s.a.s.  alle spese  del  merito,  liquidate  in complessivi  Euro  300,00  per  il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR ed Euro 1.000,00 per il giudizio di Cassazione, oltre spese prenotate  a debito.P.Q.M.
La   Corte  dichiara inammissibile il ricorso proposto  dal  Ministero dell'Economia, compensando le spese di giudizio; accoglie nei  limiti di  cui in motivazione il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa  la  sentenza  impugnata e decidendo  nel  merito,  rigetta  il ricorso   proposto  dall'Azienda  Agricola  Le  Gallare  di   Attilio Vicentini  e  C.  s.a.s.  avverso l'avviso di accertamento  n.  6/96.
Condanna  l'Azienda  Agricola Le Gallare di Attilio  Vicentini  e  C. s.a.s.  alle  spese del merito, liquidate in complessivi Euro  300,00 per il giudizio davanti alla CTP, Euro 500,00 per quello davanti alla CTR  ed  Euro  1.000,00  per il giudizio di Cassazione,  oltre  spese prenotate a debito.

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