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lunedì 18 luglio 2011
'Combattere la corruzione per sconfiggere la mafia'. (fonte: Polizia e Democrazia)
BORSELLINO: IL FRATELLO, CONTRO MAGISTRATI STESSO CLIMA DEL '92
BORSELLINO: IL FRATELLO, CONTRO MAGISTRATI STESSO CLIMA DEL '92
=
(AGI) - Palermo, 18 lug. - "Siamo qui per sostenere i
magistrati che cercano di arrivare alla verita' e alla
giustizia per quello che accaduto in via D'Amelio. Vengono
attaccati continuamente da chi non vuole che le indagini vadano
avanti. E sono attaccati anche per avere sostenuto noi
sovversivi delle Agende rosse, 'sovversivi' perche' non ci
rassegniamo ai silenzi e alle omissioni". Lo ha detto Salvatore
Borsellino, fratello di Paolo, nel corso del presidio a favore
dei magistrati davanti al palazzo di giustizia di Palermo, alla
vigilia del 19esimo anniversario della strage di via D'Amelio.
"Sento un clima molto vicino a quello che si avvertiva nel '92
- ha aggiunto - quando altri magistrati venivano attaccati: si
chiamavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, deferito al Csm
perche' aveva denunciato lo smantellamento del pool di Palermo.
Oggi questo pool si e' ricostituito e lavora senza tregua e
dobbiamo difenderlo. Non ci interessa commemorare, noi vogliamo
lottare e lotteremo fino in fondo per la verita' e la
giustizia". (AGI)
Mrg
181043 LUG 11
NNNN
(AGI) - Palermo, 18 lug. - "Siamo qui per sostenere i
magistrati che cercano di arrivare alla verita' e alla
giustizia per quello che accaduto in via D'Amelio. Vengono
attaccati continuamente da chi non vuole che le indagini vadano
avanti. E sono attaccati anche per avere sostenuto noi
sovversivi delle Agende rosse, 'sovversivi' perche' non ci
rassegniamo ai silenzi e alle omissioni". Lo ha detto Salvatore
Borsellino, fratello di Paolo, nel corso del presidio a favore
dei magistrati davanti al palazzo di giustizia di Palermo, alla
vigilia del 19esimo anniversario della strage di via D'Amelio.
"Sento un clima molto vicino a quello che si avvertiva nel '92
- ha aggiunto - quando altri magistrati venivano attaccati: si
chiamavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, deferito al Csm
perche' aveva denunciato lo smantellamento del pool di Palermo.
Oggi questo pool si e' ricostituito e lavora senza tregua e
dobbiamo difenderlo. Non ci interessa commemorare, noi vogliamo
lottare e lotteremo fino in fondo per la verita' e la
giustizia". (AGI)
Mrg
181043 LUG 11
NNNN
MALTEMPO:VENTO E GRANDINE A GORIZIA,CROLLA VOLTA SOTTOPASSO
MALTEMPO:VENTO E GRANDINE A GORIZIA,CROLLA VOLTA SOTTOPASSO
(ANSA) - GORIZIA, 18 LUG - Un violento temporale con grandine
e forti raffiche di vento si e' abbattuto nella notte
sull'Isontino.
Tra le richieste d'intervento ai Vigili del Fuoco il piu'
impegnativo, ancora in corso, riguarda un piccolo sottopasso
ferroviario in via delle Chiese antiche, nella frazione di
Lucinico. Le pietre di rivestimento della volta si sono
staccate, rendendo impossibile il transito dei veicoli e
danneggiando una cassetta elettrica.
Interventi anche a San Martino del Carso (Gorizia), per un
albero caduto sulla carreggiata e in alcune abitazioni del
capoluogo isontino, i cui scantinati sono stati invasi
dall'acqua. (ANSA).
Y3T-BUO
(ANSA) - GORIZIA, 18 LUG - Un violento temporale con grandine
e forti raffiche di vento si e' abbattuto nella notte
sull'Isontino.
Tra le richieste d'intervento ai Vigili del Fuoco il piu'
impegnativo, ancora in corso, riguarda un piccolo sottopasso
ferroviario in via delle Chiese antiche, nella frazione di
Lucinico. Le pietre di rivestimento della volta si sono
staccate, rendendo impossibile il transito dei veicoli e
danneggiando una cassetta elettrica.
Interventi anche a San Martino del Carso (Gorizia), per un
albero caduto sulla carreggiata e in alcune abitazioni del
capoluogo isontino, i cui scantinati sono stati invasi
dall'acqua. (ANSA).
Y3T-BUO
Incontro presso il Ministero del Lavoro sulla bozza di decreto relativo alle procedure per l'attuazione del decreto n.67 sui lavori usuranti del 21/4/2011
Si è svolto il 14/7/2011, presso il Ministero del
lavoro, l'incontro sulla bozza di decreto relativo alle procedure per
l'attuazione di quanto previsto dal decreto n.67 sui lavori usuranti del
21/4/2011. Nel corso dell'incontro la CGIL ha ribadito quanto già esposto nella
nota unitaria del 19/5/2011, e cioè la necessità di considerare neutri i periodi
di fruizione degli ammortizzatori sociali sia ai fini dell'individuazione dei 10
anni di lavoro da prendere a riferimento per l'individuazione del diritto sia ai
fini della verifica dell'anno di maturazione dei requisiti.
Inoltre abbiamo consegnato un documento dove sono
esposte richieste di modifica della bozza di decreto, chiarimenti e
osservazioni, elaborato unitariamente con CISL e UIL.
In allegato troverete la bozza del decreto e le
suddette osservazioni unitarie. Il ministero ha preso nota delle considerazioni
svolte nel corso dell'incontro e si è impegnato a dare risposta durante l'iter
di ulteriore definizione della bozza di decreto.
Sarà nostra cura tenervi costantemente
informati. (Fonte CGIL)
Agenzia delle Entrate - Registrazione dei contratti d’affitto
La registrazione dei contratti d’affitto diventa facile e on line, con Iris,
un software semplificato per i contratti di locazione degli immobili a uso
abitativo, con cui è possibile effettuare la richiesta di registrazione e il
pagamento delle imposte di registro e di bollo. La novità è contenuta in un
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2011, che approva il
modello semplificato da usare quando il locatore non sceglie la cedolare secca
e, quindi, è necessario il pagamento delle imposte di registro e di bollo.
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Tribunale "...Il gestore telefonico che ritarda ad attivare la linea subisce condanna ex art. 700 cpc..."
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
Sezione Civile
Sentenza 14 giugno 2011, n. 1292
REPUBBLICA ITALIANATribunale di Sant’Angelo dei Lombardi
Il Giudice dott. Luigi Levita letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 1 giugno 2011 OSSERVA L’istante #################### Srl ha chiesto ordinarsi ex art. 700 c.p.c. a #################### SpA di attivare il servizio di linea telefonica in uso a seguito del recesso da altro operatore telefonico (tel. ####################/#################### – #################### – #################### – #################### con ADSL; ####################/#################### – #################### con ADSL), deducendo sotto vari profili la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il tutto, con vittoria delle spese di lite e con condanna ex art. 614-bis c.p.c.
Si è costituita la società #################### SpA, evidenziando preliminarmente l’inammissibilità del ri-corso e, nel merito, deducendo l’insussistenza dei requisiti ex art. 700 c.p.c.; ha pertanto conclu-so per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Trattandosi di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., l’attenzione del Giudice deve concen-trarsi sulla verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nella presente vicenda, la domanda cautelare è stata proposta quale provvedimento di urgenza strumentale ed anticipatorio rispetto alla instauranda azione di merito (azione risarcito-ria da inadempimento contrattuale), volta ad ottenere il risarcimento del danno alla produttività aziendale arrecato all’istante e ricollegabile alla mancata attivazione delle linee telefoniche sin dal dicembre 2010, data in cui è avvenuto il distacco dal precedente operatore. Ciò conduce, pertanto, al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa specificazione della causa di merito. L’attenzione del Giudice deve quindi appuntarsi sulla verifica della sussistenza dei presup-posti di legge. Sussiste, in primo luogo, il fumus boni iuris.
Ed infatti la ricorrente, con analitica documentazione, ha dimostrato la propria qualifica imprenditoriale ed il proprio volume di affari (superiore ai dieci milioni di euro annui), eviden-ziando di essersi avvalsa dell’operato del funzionario #################### per la migrazione delle proprie linee te-lefoniche a #################### dopo un’infelice esperienza con ####################.
La ricorrente ha altresì depositato i “codici migrazione” ritualmente consegnatigli da #################### già nel gennaio 2011 onde consentire a #################### di effettuare correttamente l’operazione di rientro, il che tuttavia non è avvenuto nei tempi contrat-tualmente stabiliti (sette giorni lavorativi). Tali circostanze di fatto, peraltro tutte provate per tabulas, non sono state specificamente contestate dalla resistente, il che ha reso superflua l’escussione di informatori sul punto.
La resistente ha invece dedotto in comparsa una serie di eccezioni - presumibilmente di stile – non afferenti alla concreta vicenda, limitandosi nel merito ad evidenziare che #################### avrebbe opposto non meglio definiti ostacoli all’acquisizione delle utenze da parte di ####################; tale deduzione, tuttavia, risulta decisamente smentita dall’avvenuto rilascio dei “codici migrazione”, i quali abili-tano il contraente a richiedere la corretta e celere esecuzione della prestazione in capo all’esercente, a nulla rilevando eventuali disguidi intercorsi fra quest’ultimo e soggetti terzi. Sussiste altresì il periculum in mora.
Ed invero, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che normalmente il pericolo del veri-ficarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il dan-no patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento; è noto infatti il principio secondo cui il pregiudizio irreparabile previsto dall’art. 700 c.p.c. sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costitu-zionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicu-rarne la completa tutela (cfr. Trib. Modena, 9 luglio 2003).
Orbene, non vi è dubbio che nella presente vicenda la posizione soggettiva della ricorren-te rinvenga il proprio fondamento nel diritto di iniziativa economica privata, trovando un imme-diato addentellato costituzionale nell’art. 41 della Carta fondamentale, laddove la condotta illeci-ta della resistente costituisce un vulnus alla necessità della comunicazione – anche e soprattutto telematica – della ricorrente (la cui compiuta efficienza costituisce una ineludibile necessità degli odierni traffici commerciali; ne è riprova – ad abundantiam ed in via esemplificativa – la recente presentazione di un disegno di legge costituzionale – n. 2485 – dal seguente tenore: “Dopo l’articolo 21 della Costituzione è inserito il seguente: «Art. 21-bis. Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti a-deguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I.»”). L'impossibilità di comunicare telefonicamente incide quindi in maniera significativa sulle modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale della ricorrente (si pensi, ad esempio, all'impossibilità o quantomeno alla maggiore difficoltà di effettuare o di ricevere commesse, anche via Internet), la quale si trova esposta al rischio di perdita di clientela o comunque di ritardi e difficoltà nella gestione dei propri rapporti commerciali, con conseguente necessità di tutela giurisdizionale immediata. La ricorrente ha altresì domandato corredarsi la condanna giudiziale di un provvedimento di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 69/2009.
La richiesta – invero sottratta al potere officioso del giudice e rimessa all’impulso di parte – va accolta, dal momento che la condanna accessoria costituisce un indubbio stimolo per la re-sistente al sollecito adempimento del comando giurisdizionale, scongiurando altresì il rischio di un successivo contenzioso (in termini, Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009). Nel caso di specie, peraltro, tale istituto acquisisce un decisivo rilievo in quanto l’ordine giurisdizionale di riattivazione delle linee telefoniche non è suscettibile di esecuzione forzata, giacché l’attività di ripristino non può concretamente prescindere dal comportamento attivo del gestore del servizio telefonico. Né l’ampiezza della dizione normativa (“Con il provvedimento di condanna …”) consente di escludere dal proprio alveo applicativo i provvedimenti a natura cautelare anticipatoria, tanto più ove gli stessi racchiudano – come nella presente vicenda – un ordine di prestazione (cfr. Trib. Varese, 16 febbraio 2011). L’art. 614-bis c.p.c. fornisce altresì i parametri di riferimento per la quantificazione della somma dovuta: “Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o pre-vedibile e di ogni altra circostanza utile”. Orbene, alla luce di siffatti criteri e tenendo conto, soprattutto, del perdurante inadempi-mento della resistente, la quale non ha prestato esecuzione al decreto reso inaudita altera parte con ciò frustrando l’autorità delle decisioni giudiziarie (il che esclude qualsiasi iniquità), ritiene questo Giudice di quantificare in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’attivazione delle linee telefoniche la somma di denaro da corrispondersi dalla resistente in favore della ricorrente. Trattandosi di provvedimento reso ex art. 700 c.p.c., nessun termine va assegnato dal Giudice per l’instaurazione del giudizio di merito, in applicazione del comma 6 dell’art. 669-octies, come modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005. Ex art. 669-octies, comma 7, c.p.c., all’accoglimento dell’istanza consegue la necessità della statuizione sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, giusta la natura ed il valore della controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ed alla luce del principio di adeguatezza e proporzionali-tà (che impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito proces-suale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta, assegnando la prevalenza del deci-sum sul disputatum: Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014. Il principio è stato al-tresì ribadito da Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226, secondo cui ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell’effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum).
P. Q. M.
Il Giudice dott. Luigi Levita, decidendo sul ricorso, così provvede:• accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma il decreto reso il 20.4.2011;
• fissa a carico della resistente il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’attivazione delle linee telefoniche di cui al ricorso, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento;
• condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 600,00 per onorari ed euro 400,00 per diritti, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sant’Angelo dei Lombardi, 14 giugno 2011.
Il Giudice dott. Luigi Levita
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 201
Mansioni usuranti, comunicazioni al datore di lavoro, Prefazione a cura della Dr.ssa S.Toriello
Nel mentre è in corso di definizione il decreto ministeriale di attuazione del D. Lgs. 67/2011, le Direzioni Generali per l'Attività Ispettiva e le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato, in data 20 giugno 2011, la circolare n. 15/2011, con la quale forniscono chiarimenti in merito alla comunicazioneda parte del datore di lavoro di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, così come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
1. La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" disponibile - a partire dal 20 luglio 2011 - sul sito del Ministero del Lavoro. Mentre, per quanto riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011, la comunicazione andrà fatta entro il 31 marzo 2012.
Questa comunicazione attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici, dei lavoratori che:
a) svolgono lavoro a turni con almeno 6 ore in periodo notturno per non meno di 64 giorni all’anno per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009 (non meno di 78 giorni se i requisiti maturano fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
b) lavorano per almeno 3 ore fra la mezzanotte e le cinque del mattino nell’intero anno.
2. La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l'utilizzo del modello on-line "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l'Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si adempie all'invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza. La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni. Trattasi dunque di termine ordinatorio. La comunicazione può essere effettuata, anche per il tramite di consulenti del lavoro o associazioni di categoria
Il Ministero chiarisce che i datori di lavoro obbligati sono solo quelli la cui attivitàlavorativa soddisfa tutti i requisiti individuati dal legislatore, e precisamente:
a) applicano le voci di tariffa per l’assicurazione Inail per: dolci, bevande e alimenti; avorazione e trasformazione di resine e materie plastiche; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e rimagliare; costruzione di autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici; elettrodomestici; strumenti e apparecchi; confezione di abbigliamento; confezione di calzature;
b) organizzano il lavoro a cottimo con i criteri di cui all’art. 2100 c.c. secondo la disciplina del Ccnl applicato;
c) utilizzano un processo produttivo in serie con determinate caratteristiche: ritmo determinato da tempi di produzione misurati e mansioni in sequenze di postazioni; attività caratterizzate da ripetizione costante del ciclo lavorativo su parti di prodotto; spostamenti a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi.
Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. La circolare chiarisce che sono punibili soltanto le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero. In nessuna sanzione incorre,invece, chi effettua la comunicazione in ritardo e chi erra nell’indicare il numero dei lavoratori addetti.
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