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lunedì 18 luglio 2011
Mansioni usuranti, comunicazioni al datore di lavoro, Prefazione a cura della Dr.ssa S.Toriello
Nel mentre è in corso di definizione il decreto ministeriale di attuazione del D. Lgs. 67/2011, le Direzioni Generali per l'Attività Ispettiva e le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato, in data 20 giugno 2011, la circolare n. 15/2011, con la quale forniscono chiarimenti in merito alla comunicazioneda parte del datore di lavoro di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, così come previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
1. La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, che riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2010, andrà fatta (in sede di prima applicazione) entro il 30 settembre 2011, con l'utilizzo del modello "LAV-NOT" disponibile - a partire dal 20 luglio 2011 - sul sito del Ministero del Lavoro. Mentre, per quanto riguarda il lavoro notturno effettuato nel 2011, la comunicazione andrà fatta entro il 31 marzo 2012.
Questa comunicazione attiene al lavoro notturno, continuativo o in regolari turni periodici, dei lavoratori che:
a) svolgono lavoro a turni con almeno 6 ore in periodo notturno per non meno di 64 giorni all’anno per chi matura i requisiti dal 1° luglio 2009 (non meno di 78 giorni se i requisiti maturano fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
b) lavorano per almeno 3 ore fra la mezzanotte e le cinque del mattino nell’intero anno.
2. La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 2, andrà fatta entro il 25 giugno 2011 con l'utilizzo del modello on-line "LAV-US" disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il modello è stato impostato sulla falsariga delle comunicazioni obbligatorie online al Centro per l'Impiego (COT); infatti, è prevista la pluriefficacia della comunicazione, in quanto con la compilazione del modello al Ministero del Lavoro si adempie all'invio alla Direzione provinciale del lavoro ed agli istituti previdenziali di competenza. La comunicazione ritardata entro il 31 luglio 2011 non prevederà sanzioni. Trattasi dunque di termine ordinatorio. La comunicazione può essere effettuata, anche per il tramite di consulenti del lavoro o associazioni di categoria
Il Ministero chiarisce che i datori di lavoro obbligati sono solo quelli la cui attivitàlavorativa soddisfa tutti i requisiti individuati dal legislatore, e precisamente:
a) applicano le voci di tariffa per l’assicurazione Inail per: dolci, bevande e alimenti; avorazione e trasformazione di resine e materie plastiche; produzione di articoli finiti; macchine per cucire e rimagliare; costruzione di autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici; elettrodomestici; strumenti e apparecchi; confezione di abbigliamento; confezione di calzature;
b) organizzano il lavoro a cottimo con i criteri di cui all’art. 2100 c.c. secondo la disciplina del Ccnl applicato;
c) utilizzano un processo produttivo in serie con determinate caratteristiche: ritmo determinato da tempi di produzione misurati e mansioni in sequenze di postazioni; attività caratterizzate da ripetizione costante del ciclo lavorativo su parti di prodotto; spostamenti a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi.
Le sanzioni, per ciascun inadempimento, vanno da 500 a 1500 euro, sono diffidabili, ammesse al pagamento in misura ridotta e calcolate in ragione del numero delle comunicazioni e non in base al numero dei lavoratori interessati. La circolare chiarisce che sono punibili soltanto le comunicazioni omesse e quelle contenenti dati errati o non corrispondenti al vero. In nessuna sanzione incorre,invece, chi effettua la comunicazione in ritardo e chi erra nell’indicare il numero dei lavoratori addetti.
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