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domenica 24 luglio 2011

CONTRATTI: FILCAMS, DOMANI SCIOPERANO LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA

CONTRATTI: FILCAMS, DOMANI SCIOPERANO LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA =

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Domani scioperano i lavoratori della
vigilanza privata e si ritroveranno in due presidi organizzati dalla
Filcams Nazionale a Roma e Milano per protestare contro il mancato
rinnovo del contratto di lavoro, ormai dai piu' di 30 mesi. ''Senza
contratto, non ci sono regole, aumentano le zone di lavoro grigio e
facilmente si possono eludere norme e diritti; e senza regole viene
meno la dignita' del lavoratore'' e' la preoccupazione della Filcams
Cgil.

''Il 25 luglio abbiamo organizzato due presidi, a Milano e a
Roma -si legge nella nota sindacale- le lavoratrici e i lavoratori
scenderanno in piazza per protestare. Da quasi 3 anni, il negoziato
per il rinnovo del contratto nazionale va avanti senza trovare una
soluzione, le parti datoriali hanno avanzato proposte inaccettabili,
che dimostrano la volonta' di non voler arrivare ad un accordo''.

''Le Controparti, gia' in disaccordo tra loro, sono ormai
divise. Da una parte Federsicurezza, che tenta di spingere ad un
pesante peggioramento del contratto nazionale esistente, a partire
dall'orario di lavoro, mentre Assiv e la Cooperazione si sono
allontanate dal negoziato perche' contrarie alla proposta di
Federsicurezza che non intende procedere all'ampliamento del campo di
applicazione alle attivita' di portierato'', continua la Filcams.
(segue)

(Sec-Rem/Col/Adnkronos)
24-LUG-11 11:31

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CONTRATTI: FILCAMS, DOMANI SCIOPERANO LAVORATORI VIGILANZA PRIVATA (2) =

(Adnkronos) - ''Dopo 31 mesi le parti datoriali divise fra di
loro, rendono ancora piu' lontano uno sbocco al negoziato. Percio'
dobbiamo dire basta. E' ora che ci sia uno scatto di responsabilita'
nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore'',
continua la Filcams.

''Il presidio di Milano raccogliera' il nord Italia che si
radunera' a partire dalle ore 9.30 davanti alla Prefettura di Milano,
Corso Monforte; a Roma invece, si raccoglieranno le lavoratrici e i
lavoratori del centro sud, alle ore 9.30 a P.zza SS Apostoli'',
conclude la nota.

(Sec-Rem/Col/Adnkronos)
24-LUG-11 12:15

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"L'esercito dei 'sotto scorta'"..."Il problema non é l'approvazione di una scorta per un personaggio a rischio - sotolinea Claudio Giardullo, segretario nazionale del Silp Cgil ....

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sabato 23 luglio 2011

L'esperto, con dentifrici sbiancanti 3D lo smalto fa 'crack'

SALUTE: L'ESPERTO, CON DENTIFRICI SBIANCANTI 3D LO SMALTO FA 'CRACK' =
STUDIO BOCCIA LE NUOVE FORMULE CHE PROMETTONO BIANCO MIRACOLOSO

Roma, 23 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Denti bianchi come
la neve senza l'ombra di una macchia di caffe' o di fumo? Il sogno di
milioni di persone. Ma dietro le promesse delle nuovissime formule di
dentifrici sbiancanti '3D', potrebbero nascondersi seri pericoli per
la salute dello smalto dei denti. Rivestimento reso piu' fragile dai
potenti abrasivi usati in molti prodotti di nuova concezione e
ribattezzati dal marketing, appunto, '3D' per la loro capacita' di
rendere la dentatura di un bianco splendente e profondo.

Secondo gli esperti, in un articolo del Los Angeles Times,
mentre le strisce e i 'kit' sbiancanti lavorano immergendo i denti per
lunghi periodi di tempo in soluzioni a base di candeggina, i nuovi
dentifrici adottano un approccio piu' veloce.

La maggior parte si basa su composti abrasivi ('lucidatori' per
le aziende produttrici) che aiutano a rimuovere le macchie
superficiali lasciati da caffe', sigarette, succhi di frutta. Ma alla
lunga danneggiano lo strato esterno dello smalto. (segue)

(Frm/Col/Adnkronos)
23-LUG-11 13:36

NNNNSALUTE: L'ESPERTO, CON DENTIFRICI SBIANCANTI 3D LO SMALTO FA 'CRACK' (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - A lanciare l'allarme sui pericoli
dei nuovi dentifrici sbiancanti - riporta il Los Angeles Times - e'
Vincent Mayher, dentista ed ex presidente dell'Accademia di
odontoiatria generale americana. "Il termine sbiancamento - avverte
l'esperto - utilizzato in molti dentifrici e' fuorviante. A differenza
dei 'kit' e delle strisce che lavorano in profondita' nel dente,
questi prodotti '3D' possono raggiungere solo la superficie. E il loro
effetto dura poco tempo".

Per rafforzare le sue tesi il dentista cita uno studio
pubblicato sulla rivista 'Journal of Clinical Dentistry', a cura della
Thermetric Technologies Inc., una societa' di ricerca dentale di
Noblesville, e l'Health Science Research Center, dell'Indiana
University-Purdue University di Fort Wayne. La ricerca ha testato
l'azione abrasiva e la potenza di pulizia di 26 dentifrici sbiancanti
in commercio negli Stati Uniti. Utilizzando come 'test' lo smalto dei
denti di vacca. Secondo Bruce Schemehorn, l'autore principale dello
studio, "e' emerso che i dentifrici sponsorizzati come piu'
sbiancanti, quindi piu' efficaci, sono anche quelli piu' abrasivi".

Mayher e' esplicito anche sui potenziali problemi a cui si va
incontro. "Nel corso del tempo - spiega - un dentifricio abrasivo
potrebbe portare via lo strato esterno di smalto, esponendo la dentina
sottostante (la sostanza compresa tra lo smalto, il cemento alla
radice e la polpa) all'attacco degli agenti esterni. Inoltre -
prosegue - gli abrasivi utilizzati possono essere dolorosi per alcune
persone piu' sensibili".

(Frm/Col/Adnkronos)
23-LUG-11 13:43

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Da herpes a tumori prostata, un aiuto dal peperoncino


SALUTE: DA HERPES A TUMORI PROSTATA,UN AIUTO DAL PEPERONCINO
FINO A DOMANI LA 1/A FIERA MONDIALE RIETI CUORE PICCANTE
(ANSA) - ROMA, 23 LUG - La scoperta delle proprieta'
nutrizionali del peperoncino, che e' un serbatoio naturale di
vitamine, valse un Premio Nobel, nel 1937, allo scienziato
ungherese Albert Szent Gyorgyi che, proprio attraverso questa
pianta appartenente alle famiglie delle Solanacee, contribui' a
debellare lo scorbuto tra i naviganti. Ancora oggi, si esplorano
le proprieta' salutistiche del peperoncino, e in particolare del
suo principio attivo: la capsicina o capsaicina. Che e' stata
protagonista del convegno promosso, oggi pomeriggio a Rieti,
alla prima Fiera campionaria mondiale del peperoncino 'Rieti
cuore piccante'.
Salute, bellezza, e cura della fertilita', sono stati i temi
del confronto medico-scientifico odierno su questo prodotto
ortofrutticolo presentato dagli esperti come panacea, peraltro
senza significative controindicazioni se si evita il consumo in
caso di allergia, e da parte delle donne in gravidanza o che
allattano, nonche' dei bambini under 12.
''Studi sperimentali recenti in vitro, e in vivo sui ratti,
hanno dimostrato che la capsicina - ha detto Bruno Amantea,
direttore della scuola di specializzazione in Anestesia e
Rianimazione dell'Universita' Magna Grecia di Catanzaro - riesce
a determinare la morte programmata delle cellule deviate nei
casi di tumori della prostata. Perdipiu' con un dosaggio molto
basso: 300 milligrammi per tre volte la settimana. Anche a
tavola, il peperoncino abbatte l'uso del sale i grassi cattivi,
migliorando quelli del cuore. Aiuta a proteggere il cuore e
previene l'arteriosclerosi. Tutte le sperimentazioni auspicano
ulteriori studi per far diventare il peperoncino un farmaco,
strumento di cura attraverso la medicina ufficiale. Gia' oggi
esistono pomate per la cura del dolore, le terapie
post-herpetiche, e i disturbi della prostata. Ma la Fiera di
Rieti ha evidenziato il potenziale contributo del peperoncino,
un prodotto povero che puo' dare ricchezza alla filiera
medica''.
Questa multiforme pianta, di cui esistono ben 1200 varieta' in
Italia e 4500 nel mondo, e' anche amica della bellezza. ''Sulla
pelle - ha sottolineato il responsabile del servizio
Dermatologia presso il Sandro Pertini di Roma, Walter Marmo - il
peperoncino, ricco di vitamina E, ha poteri nutrizionali e aiuta
a superare lo stress ossidativo. Viene utilizzato per curare
l'herpes zoster e la nevralgia herpetica e fastidiose patologie
come il cosiddetto Fuoco di Sant'Antonio, mentre recenti studi
hanno riconosciuto l'azione antitumorale. Il peperoncino infine
trova spazio anche in cosmesi per mantenere il trofismo cutaneo
e, stimolando la crescita della papilla del pelo, nei prodotti
anti-calvizie. Non ultimo, gli studi effettuati su tori e
maiali, hanno dimostrato che il peperoncino stimola la mobilita'
degli spermatozoi, e quindi favorisce la fecondazione''.(ANSA).

MON
23-LUG-11 17:42 NNNN

E i cittadini stanno a guardare

E i cittadini stanno a guardare

Di luca ajroldi • 23 lug, 2011 • Categoria: Italia Il sindacato di polizia Silp Cgil, per bocca del suo segretario Gianni Ciotti, parla apertamente di “indecenza” per le “diversità di trattamento tra le cosiddette personalità e i semplici cittadini”. Il problema ? Quattrocento auto assegnate alle scorte di politici, magistrati e personaggi pubblici dei più disparati settori contro cinquanta auto assegnate al pattugliamento e alla difesa di Roma.
Spiega Laura Bogliolo su Il Messagero che
per ogni servizio scorta è previsto un numero di agenti che va dai tre ai nove a seconda della personalità tutelata. In città, invece, per ciascuno dei 4 turni lavorativi, circolano 50 auto della polizia, ciascuna con a bordo 2 agenti. Significa, spiega il sindacato, che “il ministero dell’Interno, per assicurare la scorta di un suo collega spende circa 360 mila euro tra straordinari, costi di acquisto delle auto e nove uomini impiegati. Per assicurare la sicurezza di un intero municipio come il Casilino (tra i più popolosi della capitale, circa 240 mila abitanti) spende meno: circa 350 mila euro per impiegare 110 uomini, pagare gli straordinari e affittare lo stabile”.
La situazione, insomma, è al limite. E ogni volta che in città c’è un evento a rischio d’ordine pubblico (una manifestazione per esempio, ma basta una partita di calcio), la copertura della città diventa minimale. E, con i tagli alla manovra, la situazione rischia di peggiorare. Ne è consapevole anche il sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, che parla di “un problema cui porre rimedio”
Allora, ecco l’idea: la Provincia ha messo a punto un “Patto per Roma sicura”. Lo slogan è “mille occhi sulla città” e tra le proposte c’è quella di assegnare alla polizia municipale il controllo sui reati minori. Non solo: si chiede anche alla vigilanza privata un aiuto nel controllo del territorio. I vigilantes, però, non potranno intervenire ma solo segnalare e allertare la polizia. Insomma quello che fa un qualunque cittadino. L’unica differenza sta nel fatto che i circa 7000 vigilantes avranno un filo diretto con la polizia.
 FONTE

«La mattanza del G8 Fu una scelta politica» .."POLIZIA L'accusa di Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato Silp Cgil.."


«La mattanza del G8 Fu una scelta politica»
di Eleonora Martini
su il manifesto del 23/07/2011
Dieci anni dopo Tra imponenti misure di «sicurezza» la città si prepara al corteo conclusivo di oggi. Attese almeno dieci mila persone. Avvocati e giuristi riflettono sui diritti democratici violati. L'accusa di Claudio Giardullo
Claudio Giardullo, segretario generale del Silp Cgil, non rappresenta certo quella parte del corpo della Polizia di Stato che davanti all'evidente violazione dei diritti costituzionali che si consumò nelle giornate di Genova reagì con atteggiamenti corporativi o addirittura omertosi. Crede in una polizia democratica e trasparente, Giardullo, anche se col manifesto, sul tema, non sempre è d'accordo.
Fin qui nessuno ha chiesto scusa per le violenze commesse a Genova dalle forze dell'ordine, nemmeno di quelle confermate da una verità processuale.
Ancora non definitiva.

Certo, anche se esiste una verità storica ormai acquisita. Lei non crede che ci siano stati degli abusi da parte di alcuni suoi colleghi?

Ci sono stati dei comportamenti inaccettabili e noi da subito abbiamo detto «chi ha sbagliato paghi fino in fondo». Immediatamente dopo il G8 di Genova noi della Silp Cgil chiedemmo ed ottenemmo un incontro col Social Forum perché era chiaro che si stava consumando il tentativo di alcune forze conservatrici del Paese di creare un solco incolmabile tra la società civile e le forze di polizia, e tra la polizia e la magistratura. Insieme ribadimmo la nostra contrarietà all'uso della violenza come strumento di lotta politica e la nostra volontà di ottenere giustizia.

E allora, le scuse sono superflue?

In questi dieci anni è stato riconosciuto il fatto che a Genova si è aperta una delle peggiori ferite nella storia recente di questo Paese. Noi ne abbiamo preso coscienza subito ma abbiamo rifiutato ogni generalizzazione, inaccettabile perché la stragrande maggioranza dei poliziotti lavora - e perfino a Genova ha lavorato - nel rispetto della legge e dei diritti dei cittadini. Chi ha sbagliato paghi. Però c'è un aspetto ancora troppo poco approfondito e cioè con quali intenzioni politiche siamo andati a Genova.

Un indizio fu la presenza, durante il summit, dell'allora vice premier Gianfranco Fini nella sala operativa della questura.

Sì, ma soprattutto c'era il capo del governo che ancora aveva l'incubo del '94, cioè di una spallata di piazza - che all'epoca riguardava le pensioni - che costrinse Berlusconi a dimettersi. Per cui io ritengo che sia fondata la tesi secondo la quale a Genova si voleva delegittimare la piazza e nell'autunno che si prospettava caldo si voleva mandare un messaggio ai moderati dicendo «tenetevi lontano dalla piazza».

Un modello di gestione dell'ordine pubblico che è tutto politico. Ma, seppure Genova rappresenti una delle peggiori cadute di credibilità di certe istituzioni, non è stato l'unico caso.

Le ricordo che il modello di ordine pubblico che è stato adottato nel successivo G8 di Firenze, che non è solo tecnico ma è soprattutto politico, fu di segno opposto. Ed è quello che noi vorremmo adottare sempre: fondato sulla prevenzione, sul rapporto con gli organizzatori delle manifestazioni, sull'uso limitato e governato della forza - una forza che si sappia moderare - e nessuna esibizione muscolare. Ci vuole formazione, perché naturalmente ci deve essere sempre il rispetto della legge, e un più stretto rapporto tra società civile e forze di polizia.

Perché invece della sospensione o della rimozione dal servizio degli imputati o dei condannati come richiedono i parametri internazionali, abbiamo assistito a conferme di cariche se non a promozioni? Non sarebbe stato un segnale importante per separare le cosiddette «mele marce»?

La cosa è più complessa: se si è garantisti lo si deve essere a 360 gradi e non si possono confondere il rispetto delle leggi in senso stretto con aspetti di opportunità politica. I governi che si sono succeduti in questi dieci anni hanno scelto di non intervenire in nessuno modo prima della verità processuale definitiva. Non è una questione di rispetto delle leggi ma di scelta politica.

In alcuni casi i reati sono già andati in prescrizione, in altri come per l'uccisione di Carlo Giuliani non c'è mai stato un dibattimento pubblico.

Quello della giustizia è uno dei problemi centrali del nostro Paese e non riguarda solo gli operatori di polizia. Guardarlo solo con la lente del G8 di Genova significa dimenticare che in questo Paese chi ha responsabilità istituzionali ben maggiori, a qualunque livello, spesso non arriva a sentenza e a giudizio. Noi della Silp-Cgil abbiamo fiducia nella magistratura e siamo certi che si arriverà a giustizia.

Ma come si fa a far pagare chi sbaglia se, differentemente da ogni comune cittadino, è impossibile l'identificazione degli agenti, soprattutto se in tenuta antisommossa. Lei sarebbe favorevole, per esempio, all'introduzione del codice alfanumerico sulla divisa per una maggiore trasparenza?

No, e le spiego perché. Bisogna sicuramente rendere più certe le procedure di identificazione successiva, attraverso i corpi di appartenenza. Invece col codice alfanumerico si rischia, in un paese come l'Italia dove esistono anche contesti particolarmente insidiosi e violenti, di aumentare il rischio del singolo operatore che a torto o a ragione potrebbe essere individuato e essere sottoposto a un attacco aggressivo o violento. E se si espone il singolo poliziotto a più rischi di quanto non si possa legittimamente chiedergli, si alza il livello dello scontro. Ma se dico no al codice di identificazione, dico anche no ai proiettili di gomma e all'uso del Cs, il gas contenuto nei lacrimogeni, che è tossico per la salute di tutti, dei cittadini e degli operatori.

Lei sarebbe favorevole all'introduzione del reato di tortura come prevede il diritto internazionale?

C'è un'alternativa possibile a questa strada, che io considero solo formale, ideologica e di pancia. L'introduzione del reato di tortura sarebbe solo un messaggio di sfiducia alle forze di polizia che secondo tutte le statistiche godono da parte degli italiani di una fiducia seconda solo a quella del capo dello Stato. E allora non mi sembra assolutamente necessario introdurre un nuovo reato per evitare che in singole e rare occasioni accadano purtroppo cose che non dovrebbero accadere.

Ma anche se fosse in un'unica occasione, non sarebbe uno strumento utile anche per voi?

Non sarà certo il reato ad impedirla, quell'occasione. Io sono del parere che si debbano inasprire le norme solo se c'è un fenomeno sociale di una certa dimensione. Preferisco invece l'altra strada, che aiuti a superare le imposizioni politiche del singolo governo: quella della trasparenza, della formazione e del controllo anche da parte del Parlamento e non soltanto da parte dell'esecutivo. E, aggiungo, non capisco perché la polizia non debba avere un codice etico e di deontologia professionale. Si dica con chiarezza quali comportamenti il cittadino si può legittimamente aspettare da un agente che stia in una piazza, in un ufficio o in un carcere. Ci si dica con quali strumenti dobbiamo operare; quali investimenti, quale formazione, a quali valori si ispirano le forze dell'ordine. Anche questi sono dettami internazionali, eppure nel nostro Paese non ce n'è traccia. Questa è la strada da seguire, e non quella della minaccia, dell'aggravamento delle norme che servono semplicemente a dare la sensazione di aver risolto il problema. Mentre poi, nella realtà quotidiana, la polizia democratica è senza strumenti.

Inpdap 18/2011 - Obbligo contributivo verso Inps per malattia e maternità-integrazione nota operativa 18/2009

LEGGI LA NOTA

Inpdap 27/2011 - Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici


La casta " Sindacato di polizia: si spende più per un ministro che per un quartiere"













venerdì 22 luglio 2011

Ansa "A Roma ci sono troppe personalita' sotto scorta, che sottraggono uomini delle forze dell'ordine al controllo del territorio. La 'vox populi' diventa qualcosa di piu' dopo i dati diffusi ieri dal sindacato di polizia Silp, legato alla Cgil - 400 auto a protezione di singoli e solo 50 di pattuglia nella capitale e in provincia - e preoccupa il sindaco Gianni Alemanno"

ANSA/ SICUREZZA: ALEMANNO A MARONI,BASTA SCORTE PRIVILEGIO CASTA
LETTERA AL MINISTRO, VERIFICARE SE AGENTI TOLTI AL TERRITORIO
(di Luca Laviola)
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - A Roma ci sono troppe personalita'
sotto scorta, che sottraggono uomini delle forze dell'ordine al
controllo del territorio. La 'vox populi' diventa qualcosa di
piu' dopo i dati diffusi ieri dal sindacato di polizia Silp,
legato alla Cgil - 400 auto a protezione di singoli e solo 50 di
pattuglia nella capitale e in provincia - e preoccupa il sindaco
Gianni Alemanno. Che definisce la situazione ''piu' grave di
quello che pensavamo'' e scrive al ministro dell'Interno Maroni
per chiedere ''un'immediata revisione di tutti gli elenchi delle
personalita' sotto scorta'' nella capitale.
''Nessun cittadino di Roma deve avere il sospetto di essere
piu' esposto alla criminalita' per garantire i privilegi
inammissibili delle 'caste' politiche, economiche ed
amministrative'', afferma in una nota Alemanno. ''Non e'
ammissibile che per decisioni prese da altri Enti la Prefettura
di Roma sia costretta a distogliere un cosi' elevato numero di
macchine dal quotidiano controllo del territorio'', aggiunge.
Il problema della sicurezza nella capitale, riproposto da
recenti e ripetuti fatti di sangue, si intreccia con la polemica
sulla cosiddetta 'casta' e sulla riduzione dei costi della
politica. In sostanza Alemanno chiede al Viminale di controllare
se tutti coloro che hanno una scorta ne hanno davvero bisogno e,
nel caso, di non sguarnire la citta' per garantirne la
protezione.
Il segretario romano del Silp-Cgil Gianni Ciotti ha parlato
di ''persone minacciate 30 anni fa dalle Brigate Rosse'' e del
presidente di una squadra di calcio, probabilmente il patron
della Lazio Claudio Lotito (che ha ricevuto intimidazioni dal
clan camorristico dei Casalesi). Esempi a giudizio di Ciotti di
scorte ingiustificate o che potrebbero essere svolte da privati.
La lettera di Alemanno a Maroni arriva all'indomani
dell'annuncio del sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano
sull'utilizzo da settembre delle guardie giurate come ausilio
alle forze dell'ordine a Roma. I vigilantes segnaleranno
eventuali crimini o situazioni di rischio a polizia e
carabinieri. Una misura prevista dal protocollo 'Mille occhi
sulla citta'', che pero' suscita polemiche. L'opposizione in
Campidoglio la considera un'altra prova dell'incapacita' di
Alemanno di garantire la sicurezza della capitale.
(ANSA).

LAL
22-LUG-11 19:58 NNNN

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 30 giugno 2011 Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili. (11A09534) (GU n. 169 del 22-7-2011 )

TAR "...Sospensione licenza di farmacista a seguito segnalazione Nas Carabinieri"



T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 25-05-2011, n. 786Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Espone  l'odierno ricorrente che in data 1° ottobre 2010 il Sindaco del Comune di ####################, su segnalazione del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Bari, sospendeva la licenza per lo svolgimento dell'attività farmaceutica, per aver il dott. S. detenuto nella propria farmacia medicinali scaduti dalla validità, circostanza contraria alle disposizioni normative previste ai sensi dell'art.123 commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. per il regolare svolgimento dell'attività farmaceutica e, configurante gli estremi dei reati penali previsti ai sensi degli artt. 443 c.p. (commercio e somministrazione di farmaci guasti) e 640 c.p. (truffa ai danni del servizio sanitario nazionale) per i quali è prevista l'applicazione di pene amministrative accessorie.
Con  ricorso notificato in data 12 ottobre 2010 ritualmente depositato, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva le seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della L.241/90, eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità, difetto di istruttoria, omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
2)  violazione dell'art. 123 commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. - R.D. 1265/34, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di motivazione;
Con ordinanza n. 834/2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione e, pertanto, sospesa l'efficacia dell'impugnato provvedimento.
All'udienza del 13 aprile 2011 il ricorso veniva introitato per la decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Deve  infatti ritenersi provato, anche alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente e non contraddette dall'Amministrazione resistente, che i  farmaci scaduti erano contenuti all'interno di buste chiuse e sigillate  (e cioè contenitori appositamente predisposti per il successivo inoltro  allo smaltimento) e, peraltro, all'interno di un ambiente separato dai locali di vendita.
Tali dichiarazioni, assolutamente credibili e non smentite dall'Amministrazione, rendono evidente l'insussistenza delle denunciate violazioni, anche perché gli appositi contenitori (buste di plastica sigillate) recavano all'esterno la dicitura "medicinali scaduti" ed erano collocati in una zona deposito  della farmacia, la quale - essendo ben distinta dalla zona destinata alla commercializzazione e alla vendita - rendeva impossibile il verificarsi di un errore o scambio di prodotti per la vendita anche per l'addetto di farmacia più sprovveduto.
Senza infine considerare che quanto sopra risulta altresì documentato e documentabile attraverso la registrazione audiovideo delle stesse attività di verifica da parte dei N.A.S. realizzate attraverso le riprese delle telecamere a circuito chiuso in data 17.10.2010.
Risulta  quindi fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria  e per falsa ed erronea presupposizione in fatto, nonché il dedotto vizio di violazione del sub procedimento partecipativo di agli artt. 7 e  ss. della L. n. 241/90, atteso che - se fosse stato avviato il debito contraddittorio - l'impugnato provvedimento non avrebbe avuto ragion d'essere.
Il ricorso va dunque accolto.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



TAR "M.llo dei Carabinieri.."non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto"...."




RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 850
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. In data 5 aprile 1999 il Maresciallo Capo ####################, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Cosenza in quanto colto da infarto acuto del miocardio. Il militare veniva dimesso il successivo 15 aprile con la seguente diagnosi: "miocardiopatia dilatativa postischemica in esiti di ima".
Il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro - Commissione Medica Ospedaliera, all'esito di visita medica collegiale, giudicava il militare "non idoneo permanentemente al s.m. in modo parziale ai sensi del D.P.R. 738/81 a datare dal 20.07.2000, controindicato l'impiego in incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati".
Le infermità venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Successivamente, con nota del 20 gennaio 2001, il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava al ricorrente l'avvio dell'esame della posizione di impiego ai fini dell'eventuale trasferimento per l'assunzione di incarico confacente alle sue condizioni di salute, con invito ad individuare le sedi di eventuale gradimento. L'interessato indicava quali sedi gradite la Compagnia di Cosenza, il Comando Provinciale di Cosenza e la Compagnia di ####################.
In data 6 marzo 2001 il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava, a mezzo della Compagnia di ####################, foglio n. 1362/16121983T del 14 febbraio 2001, con il quale si disponeva il trasferimento del Sottufficiale alla Compagnia CC di #################### ####################, Nucleo Comando, quale dattilografo, senza alloggio di servizio.
A  seguito di ricorso proposto dal ricorrente, il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2459/2001, accoglieva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: "ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, ai fini del riesame dell'assegnazione della sede di servizio, alla luce di motivi di ricorso  e della documentazione depositata in atti, tenuto conto della necessità di assegnazione a funzioni compatibili, anche in soprannumero".
Successivamente,  dopo un incontro con il Comandante della Regione Calabria, che, a detta  del ricorrente, aveva manifestato segni di dissenso per l'iniziativa giurisdizionale promossa ed aveva riservato ogni determinazione al riguardo, lo S. riceveva foglio n. 1362/16191983T del Comando Regione Carabinieri Calabria, che ne disponeva il trasferimento in via provvisoria presso il Comando Provinciale CC di ####################. La sede di servizio veniva raggiunta dal militare, dopo un periodo di convalescenza, il 24 agosto 2001.
In data 30 ottobre 2001 il Sottufficiale  inviava a mezzo ufficiale giudiziario atto di invito e diffida stragiudiziale all'esecuzione dell'ordinanza n. 2459/2001 del TAR Lazio.
In  data 25 novembre 2001 il ricorrente, che si apprestava a raggiungere la  sede di servizio presso il Comando di ####################, veniva colto da malore e  ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza, doveva veniva sottoposto a terapia intensiva. Veniva dimesso il 3 dicembre 2001 con la diagnosi di "miocardiopatia postinfartuale".
Con foglio n. 1362/16241983T del 23 novembre 2001 il Comando Regione Carabinieri Calabria disponeva la revoca del trasferimento presso la sede di #################### ####################. Con foglio n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001 lo stesso Comando comunicava l'avvio dell'esame della posizione di impiego a seguito del provvedimento cautelare del TAR del Lazio.
In  data 8 giugno 2002 il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro -  Commissione Medica Ospedaliera, in esito a visita collegiale, giudicava  lo S. "non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto".
Lo S. veniva, quindi, riformato.
In  data 19 ottobre 2006 lo S. diffidava il Ministero della Difesa a risarcire tutti i danni subiti dallo stesso a seguito dell'inottemperanza del provvedimento giurisdizionale. Il Ministero non dava alcun riscontro alla diffida.
2. Con ricorso notificato il 24 dicembre 2007, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 29 dicembre, lo S. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni correlati alla lesione dell'integrità fisica e psichica ed ai postumi invalidanti subiti dal ricorrente, nonché ai pregiudizi psichici  ed agli stress subiti dai componenti del nucleo familiare.
A  fondamento della domanda l'attore ha richiamato l'ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio, che ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di trasferimento presso il Comando CC di #################### ####################, nei limiti e nei termini di cui alla motivazione sopra riportata, rilevando che l'Amministrazione resistente,  nonostante la notifica dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 24 aprile 2001, è rimasta inerte, non provvedendo alla revoca del provvedimento sospeso, che ha avuto luogo col foglio n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001. Tale revoca, ha evidenziato l'attore, è stata disposta solo a seguito della diffida dell'interessato e il nuovo ricovero in ospedale, in data 25 novembre 2001, conseguente al malore accusato dallo stesso mentre raggiungeva la sede del Comando CC di ####################, ove era stato provvisoriamente trasferito il 30 luglio 2007. Ciò in aperto
contrasto con le previsioni dell'ordinanza cautelare del TAR del Lazio, che vincolavano la scelta della sede ai motivi del ricorso, alla documentazione depositata ed alle funzioni espletate, contemplando anche  la possibilità dell'assegnazione ad una sede in soprannumero.
L'Amministrazione,  disattendendo l'ordinanza cautelare ed adottando il provvedimento di trasferimento provvisorio a ####################, avrebbe cagionato l'evento successivamente verificatosi, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione allorché ha dato tardiva esecuzione all'ordinanza cautelare, revocando il trasferimento a #################### ####################.
Il  ricorrente ha sottolineato di avere tempestivamente tutelato il bene della propria integrità psicofisica, indicando le sedi di gradimento, in  conformità alle prescrizioni mediche della CMO. L'Amministrazione, per contro, avrebbe mantenuto una condotta illecita, mantenendo operativo il  provvedimento sospeso in sede cautelare ed emettendo un nuovo provvedimento contrastante con le prescrizioni del provvedimento giurisdizionale.
Il ritardo nella revoca del provvedimento sospeso in sede cautelare darebbe luogo a responsabilità dell'Amministrazione e tale responsabilità sarebbe connessa, da un lato,  all'illegittimità del provvedimento sospeso e, dall'altro, al ritardo nel dare tempestiva risposta alle prescrizioni dei sanitari e del giudice amministrativo.
I danni di cui viene chiesto ristoro sono individuati, innanzi tutto, in quelli derivati dalla lesione permanente subita a seguito dell'evento lesivo, sia sotto il profilo dell'integrità fisica, sia sotto il profilo dell'integrità psicofisica. Accanto a questi vengono indicati quelli da perdita di chances, dalla mancanza di possibilità di carriera, con perdita del conseguente vantaggio economico, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, il danno alla vita di relazione ed il danno biologico, nonché il danno ai componenti del nucleo familiare, pregiudicati sotto il profilo dell'assistenza materiale e morale, fisica  e psichica e della sofferenza.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per il ritardo  nell'adozione della revoca del provvedimento di trasferimento.
L'attore  ha chiesto la nomina di CTU al fine di accertare il nesso eziologico tra e condotta ed evento lesivo nonché per accertare l'entità dei danni ed ha, comunque, quantificato la somma dovuta a titolo risarcitorio dall'Amministrazione in Euro 500.000,00.
Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.
Il  ricorrente ha prodotto memoria, deducendo che l'Amministrazione resistente, nella relazione all'Avvocatura dello Stato, prodotta in giudizio da quest'ultima, avrebbe ammesso di avere disatteso la misura cautelare concessa dal TAR del Lazio, che non sarebbe stata comunicata alla stessa da parte della difesa erariale. Ciò implicherebbe una confessione giudiziale.
3. Parte ricorrente agisce contro l'Amministrazione di cui era dipendente per il risarcimento di danni per la lesione della propria integrità psicofisica.
Il Collegio ritiene, innanzi tutto, che in relazione alla domanda proposta debba essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La  condotta dell'Amministrazione di cui il ricorrente assume l'illiceità consiste essenzialmente nell'omessa adozione, sia pure in esecuzione di una misura giurisdizionale, di provvedimenti inerenti al rapporto di impiego pubblico e, quindi, in attività correlate al rapporto contrattuale che legava l'Amministrazione stessa al proprio dipendente.
Ne  deriva che il rapporto di lavoro non costituisce mera occasione dell'evento dannoso e che l'azione, conseguentemente, tende a far valere  una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Da  qui l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda proposta dal ricorrente (tra le altre, Cass. Sez.  Un., 6 marzo 2009 n. 5468; TAR Lazio, sez. III, 2 settembre 2008 n. 8008).
4. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come si desume da quanto in precedenza riportato, l'assunto centrale su cui si basano le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente è quello secondo cui, pur a fronte del provvedimento cautelare del TAR del Lazio,  l'Amministrazione della difesa è rimasta inerte, non avendo provveduto a  revocare il provvedimento di trasferimento presso il Comando Provinciale CC di #################### ####################. Parte ricorrente osserva, come si è detto, che la misura cautelare è rimasta inottemperata fino al 4 dicembre 2001, data in cui si è provveduto alla revoca del provvedimento  di trasferimento.
Osserva il Collegio che le argomentazioni del ricorrente non appaiono condivisibili.
Non  risulta esatto, innanzi tutto, che l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione implichi un obbligo di revoca del provvedimento a carico dell'Amministrazione.
L'accoglimento  di tale istanza importa, essenzialmente, l'obbligo dell'amministrazione  di evitare il procrastinarsi degli effetti, anche di carattere materiale, connessi all'esecuzione del provvedimento impugnato, ma non fa sorgere l'obbligo di adozione di un atto di ritiro del precedente atto oggetto di gravame.
Certamente un atto di  ritiro, sotto specie di annullamento d'ufficio o di revoca, potrà essere adottato, come nel caso di specie è stato, alla fine, adottato, ma ciò nell'esercizio di un potere dell'amministrazione che, come generalmente riconosciuto, ha carattere ampiamente discrezionale e non costituisce oggetto di un obbligo giuridico.
Né  un obbligo di ritiro del precedente atto può ricavarsi dall'ordine, contenuto nell'ordinanza in questione, di riesame dell'assegnazione della sede di servizio alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione depositata in atti. Ciò imponeva all'Amministrazione di valutare, in base agli elementi evidenziati, l'adozione di un provvedimento di diverso contenuto, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, non certo di ritirare il precedente atto di trasferimento.
Fatta  questa necessaria premessa, va rilevato che non è proprio ipotizzabile l'esistenza di un nesso eziologico tra il provvedimento di trasferimento, e quindi la sua mancata tempestiva revoca, e la lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente. Ciò in quanto, come risulta dagli atti, l'ordine di trasferimento a #################### #################### non è stato mai eseguito dallo S.. In nessun caso, quindi, potrebbe ravvisarsi un nesso di causalità tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione dell'integrità psicofisica del militare, poiché il provvedimento è rimasto ineseguito.
Quanto  detto implica che non sussiste una situazione di inottemperanza dell'ordine impartito in sede giurisdizionale, che sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui il provvedimento di trasferimento fosse stato portato ad effetto. Certamente è rimasto ineseguito l'ordine di riesame,  ma l'odierno ricorrente non se ne può dolere, giacché esso implicava solo l'obbligo di valutare nuovamente il contenuto del provvedimento, tenuto conto della necessità di assegnazione a mansioni compatibili anche in soprannumero, non certo di trasferire comunque il militare in una determinata sede, tra quelle gradite allo stesso.
Né  è ravvisabile responsabilità alcuna dell'Amministrazione per il ritardo  nell'adozione del provvedimento di revoca del trasferimento, in quanto,  fermo quanto testé rilevato riguardo all'insussistenza di un nesso eziologico tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione dell'integrità psicofisica, non sussisteva, come precisato, alcun obbligo giuridico di revoca dell'atto.
Per  quanto sopra precisato, non può avere alcun rilievo la circostanza, rilevabile dalla relazione inviata dal Comando della Regione Carabinieri all'Avvocatura dello Stato, che l'Amministrazione ha ammesso di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza cautelare. Si è rilevato, infatti, che non è ravvisabile un effettivo contrasto tra il contenuto dell'ordinanza ed il comportamento tenuto dall'Amministrazione.
Vi è poi la vicenda dell'invio in servizio provvisorio dell'Ispettore presso il Comando Provinciale CC di ####################, che, ad avviso dell'odierno ricorrente, implicherebbe ulteriore violazione dell'ordine impartito con l'ordinanza  cautelare e contrasterebbe comunque, con l'accertamento sanitario della  CMO che aveva giudicato controindicato l'impiego del militare in incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati.
Quanto  al primo profilo, non è dato comp####################re come tale provvedimento possa porsi in contrasto con l'ordinanza cautelare più volte richiamata, che riguardava il trasferimento del militare al Comando Provinciale di #################### ####################. Essa, certo, non poteva costituire ostacolo all'adozione di un  provvedimento di invio in servizio provvisorio presso una sede diversa,  né, come si è già detto, imponeva il trasferimento definitivo presso una delle sedi gradite all'interessato.
Riguardo  all'altro aspetto, al di là del fatto che il provvedimento non ha costituito a suo tempo oggetto di gravame, il che avrebbe comunque rilievo perlomeno alla luce del disposto dell'art. 1227 cod. civ.,  va comunque rilevato che parte ricorrente non deduce elemento alcuno da  cui ricavare l'effettiva esistenza di una controindicazione all'impiego  nel posto di scrivano cui era stato destinato l'Ispettore e, quindi, l'esistenza di un nesso di causalità tra il provvedimento e la sua esecuzione e la lesione dell'integrità psicofisica subita.
Un  siffatto accertamento non può essere demandato sic et simpliciter al consulente tecnico d'ufficio, giacché l'operato di questi non può sopperire alla mancata delineazione degli elementi chiave che caratterizzano la causa petendi. Né il giudice può essere chiamato a sostituirsi alla parte nell'individuazione di elementi essenziali della domanda.
Parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre in modo specifico le caratteristiche del servizio prestato presso il Comando Provinciale di ####################, ritenute contrastanti con le indicazioni risultanti dagli accertamenti effettuati presso il Centro di  Medicina Legale Militare di Catanzaro. L'unica cosa che viene specificata è che il militare è stato colto da ulteriore malore mentre si recava nella sede di servizio di ####################, in data 25 novembre 2001.
Tale data, peraltro, come risulta dalla relazione del Comando della Regione Carabinieri, coincide con la conclusione di un periodo di convalescenza.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Occhi stanchi per 'drogati' di smartphone e immagini 3D



SALUTE: OCCHI STANCHI PER 'DROGATI' DI SMARTPHONE E IMMAGINI 3D =
COLPA DELLA MESSA A FUOCO CHE SI COMPLICA

Roma, 22 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Incollati allo
smatphone per leggere l'ultima mail, sbirciare le previsioni del
tempo, rispondere a Sms e fare acquisti online? A pagare saranno gli
occhi. Specie se poi, nel tempo libero, ci si rilassa davanti a un
film in 3D.

Secondo un nuovo studio, pubblicato sul 'Journal of Vision', i
disagi lamentati dai 'maniaci' dei telefonini di ultima generazione e
da alcuni spettatori di film e videogame in 3D potrebbero essere
dovuti al fatto che chiediamo troppo ai nostri occhi: devono
concentrarsi sullo schermo e contemporaneamente mettere a fuoco il
contenuto che e' posto davanti o dietro allo schermo stesso.

In pratica l'effetto 'occhi stanchi', che spesso porta con se'
anche mal di testa e secchezza oculare, sarebbe legato all'uso intenso
degli smartphone e di altri dispositivi per la visione in 3D. Questo
perche' gli occhi devono concentrarsi sulla distanza dallo schermo e
su quella del contenuto che si sta guardando, che magari 'ruota'
all'interno dello schermo stesso, o si sposta in avanti. (segue)

(Mal/Col/Adnkronos)
22-LUG-11 15:50

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SALUTE: OCCHI STANCHI PER 'DROGATI' DI SMARTPHONE E IMMAGINI 3D (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Una rivoluzione high-tech per cui
pero' gli occhi faticano, perche' sono costretti a mettere a fuoco
distanze diverse, spiega l'autore della ricerca, Martin Banks
dell'University of California a Berkeley. Lo studioso ha esaminato 24
adulti, sottoponendoli a una serie di esperimenti, e osservando cosi'
l'interazione tra la distanza di visione gli effetti per gli
spettatori.

I risultati hanno dimostrato che, con i dispositivi come i
telefonini e gli schermi del pc e dei videogame, che vengono guardati
a breve distanza, il contenuto 3D posto di fronte allo schermo - che
appare piu' vicino allo spettatore - e' meno comodo di quello che
appare collocato dietro. Al contrario, durante la visualizzazione da
lontano - come ad esempio al cinema nel caso dei film in 3 D - il
contenuto posizionato dietro lo schermo, che appare come se lo
spettatore guardasse attraverso una finestra, diventa meno agevole da
osservare. "Si tratta di disagi che possono limitare l'uso della
tecnologia", spiega Banks. "Ci auguriamo che i nostri risultati
possano ispirare la ricerca in questo settore". Il team suggerisce
infatti di ampliare le indagini, includendo un campione piu' ampio e
anche i bambini, per capire in che modo i loro occhi reagiscono a
questi stimoli visivi. Con l'esplosione dei film e delle tv in 3D,
secondo i ricercatori e' davvero importante approfondire gli studi per
verificare gli effetti di questo tipo di visione.

(Mal/Col/Adnkronos)
22-LUG-11 16:10

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Roma. 'Indecente'. Cosi' ha definito la gestione degli agenti a Roma il segretario del sindacato di polizia Silp Cgil. 400 pattuglie ogni giorno vengono utilizzate per garantire sicurezza ai politici quando nel resto della citta' ce ne sono solo 50. Intanto si sta pensando di aumentare i poteri dei vigilantes e della polizia municipale. Servizio di Angela Nittoli

Roma. 'Indecente'. Cosi' ha definito la gestione degli agenti a Roma il segretario del sindacato di polizia Silp Cgil. 400 pattuglie ogni giorno vengono utilizzate per garantire sicurezza ai politici quando nel resto della citta' ce ne sono solo 50. Intanto si sta pensando di aumentare i poteri dei vigilantes e della polizia municipale. Servizio di Angela Nittoli

Sicurezza a Roma - Posto di Polizia Ospedale San Filippo Neri intervista al Segretario del Silp Cgil Primavalle Marco Orsini (a cura di Radio Città Futura - Marco Moretti e Giada Valdannini )

Sicurezza a Roma - intervista al Segretario Generale Silp Cgil di Roma Gianni Ciotti

Silp Cgil Roma - Scorte - Comunicato stampa


INTERNET: IL 16% UTENTI VITTIMA VIOLAZIONE DATI MA 42% NON CAMBIA MAI PASSWORD

INTERNET: IL 16% UTENTI VITTIMA VIOLAZIONE DATI MA 42% NON CAMBIA MAI PASSWORD =INDAGINE CPP ITALIA

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - Il 16% degli utenti di internet e'
stato vittima di un''intromissione elettronica', ovvero qualcuno ha
violato il suo accesso ai servizi. E di questi il 35% ne ha avuto un
danno economico. Lo denuncia un'indagine condotta da Cpp Italia,
filiale della multinazionale inglese specializzata nella tutela della
sicurezza dei dati personali e nella protezione delle carte di
credito. Ma la colpa e' in parte dei naviganti: il 42% degli
intervistati non modifica mai, a meno che non sia obbligato a farlo,
le password di accesso ai servizi e-mail e home banking, mentre l'11%
lo fa a cadenza annuale o piu' lunga.

"Comportamenti che possono favorire, almeno in parte, la
violazione dei propri account internet", si legge in una nota. E il
prezzo da pagare puo' essere anche salato: per 3 intervistati su 100
infatti i danni da truffe online sono stati contenuti entro i mille
euro. Tra i mille e i 5 mila euro sono stati i danni economici per il
2% degli utenti internet, mentre solo l'1% ha subito danni superiori
ai 5 mila euro. Oltre il 30% invece sono quelli che hanno subito l'uso
fraudolento dell'account di posta elettronica, Messenger (o altre web
chat) o del proprio social network.

Nonostante i pericoli, solo il 17% degli intervistati modifica
le proprie password una volta al mese. Il 18% cambia i codici di
accesso almeno ogni tre mesi, mentre il 12% lo fa due volte l'anno.
Una sola password per tutti i tipi di accessi a internet, dall'home
banking ai social network, e' utilizzata dal 14% degli utenti, mentre
il 13% ne usa 2: una per gli accessi ai servizi finanziari e un'altra
per social network e i servizi per il 'tempo libero'. (segue)

(Bat/Zn/Adnkronos)
22-LUG-11 11:33

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INTERNET: IL 16% UTENTI VITTIMA VIOLAZIONE DATI MA 42% NON CAMBIA MAI PASSWORD (2) ='CAMBIARE SPESSO PASSWORD E' SOLO UNA DELLE ATTENZIONI PER
EVITARE TRUFFE'

(Adnkronos) - "Cambiare frequentemente le password - spiega
Walter Bruschi, amministratore delegato di CPP Italia - e' sola una
delle attenzioni da avere per tutelarsi dalle truffe. Per incrementare
il livello di sicurezza e' pero' meglio utilizzare password diverse
per ogni tipo di accesso. Se, infatti, un malintenzionato entrasse in
possesso della nostra unica password - continua- avrebbe accesso anche
a tutti gli account internet. Si rischierebbe, quindi, di subire non
solo un danno patrimoniale ma anche il furto di identita', un tipo di
frode che si sta espandendo anche in Italia".

"Con il furto di identita' - prosegue - il malvivente di turno
puo' fare acquisti rateali o richiedere finanziamenti a nostro nome.
Dimostrare la nostra estraneita' ai fatti, e ottenere i rimborsi delle
somme indebitamente sottratte, richiede l'intervento di diverse figure
professionali e soprattutto tempi piuttosto lunghi. Contro questo tipo
di frode - conclude - ci si puo' tutelare sottoscrivendo servizi di
protezione dei dati personali e software che rendano piu' sicura la
navigazione ".

Se non si vogliono acquistare programmi specifici di protezione
bisognerebbe fare come quel 47% di utenti che utilizza una password
diversa per ogni accesso e la cambia con una certa regolarita'

(Bat/Zn/Adnkronos)
22-LUG-11 11:38

NNNN

A Roma 400 volanti per la scorta della casta - Più auto scorta che volanti della polizia - Costa più una scorta che un commissariato -












I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-7-2011 n. 18 Enti pubblici privatizzati - Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.


Emanata  dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.
Nota 20 luglio 2011, n. 18 (1).
 Enti pubblici privatizzati -         Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con         modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS         per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.            

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto  contributivo.


          
              
Ai                          
Direttori delle sedi provinciali e               territoriali e, per il loro tramite agli enti con personale iscritto             
              
Agli                          
Enti di patronato             
              
Ai                          
Dirigenti generali centrali e               regionali  
              
Ai                          
Direttori regionali             
              
Agli                          
Uffici autonomi di Trento e Bolzano             
              
Ai                          
Coordinatori delle consulenze               professionali            


              



1. Premessa      
Si fa seguito alla nota 22 dicembre 2009, n. 18        dell’Inpdap relativa all'applicazione dell'articolo 20 del D.L. 25 giugno 2008,         n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini         pensionistici, l'obbligo del versamento presso l'INPS, a partire dal 1° gennaio         2009, dei contributi di maternità e malattia da parte delle imprese dello         Stato, degli Enti pubblici nonché degli Enti locali, che sono state interessate         da processi di privatizzazione.      
Come è noto, la contribuzione ad INPS per la         tipologia di assenze dal servizio indicate è dovuta indipendentemente         dall'iscrizione previdenziale del lavoratore interessato. Lo stesso Istituto         previdenziale, sempre dal 1° gennaio 2009, a fronte della contribuzione         acquisita, è tenuto ad erogare ai lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione         ad INPDAP, dipendenti delle imprese suddette, le relative prestazioni         economiche di maternità nonché le indennità giornaliere di malattia, con         conseguente accreditamento della relativa contribuzione figurativa e successiva         valorizzazione in INPDAP tramite ricongiunzione d'ufficio - senza oneri per il         lavoratore - ai sensi dell'articolo 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.      
Nelle ipotesi suddette permane l'obbligo         contributivo ad INPDAP esclusivamente per la contribuzione relativa alla sola         parte differenziale del trattamento economico contrattualmente previsto,         qualora lo stesso sia superiore alle indennità erogate dall'INPS.      
Tanto premesso, sulle problematiche inerenti         l'applicazione della nuova disciplina sono pervenuti a questa Direzione         Centrale numerosi quesiti, per i quali si forniscono i chiarimenti di cui ai         punti sottostanti.    



2. Enti destinatari      
L'articolo 20 individua esplicitamente quali         soggetti destinatari della nuova disciplina "......omissis.. le imprese dello         Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto         ...”.      
Destinatarie dell'obbligo contributivo in         questione sono, quindi, le imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato         e dagli Enti pubblici nonché le imprese strumentali agli enti locali di cui al         D.Lgs. n. 267/2000, che sono state interessate da processi di privatizzazione e         che hanno continuato ad essere assoggettate al regime previdenziale di tipo         pubblicistico nonché ai regimi speciali riconosciuti in forza di specifiche         disposizioni normative. Sul punto l'INPS si è espresso con la Circ. 5 novembre         2009, n. 114 e con i successivi messaggi esplicativi, Msg. 10 febbraio 2009, n.         3352, Msg. 10 marzo 2009, n. 5730 e Msg. 8 luglio 2009, n. 15680.      
"Ratio" della norma è quella di applicare alle         imprese predette, soggette al processo di privatizzazione, la medesima         disciplina dettata in materia di obblighi contributivi, connessi alle         prestazioni di maternità e malattia, per le imprese aventi natura privata "ab         origine".      
Tale la previsione legislativa, al fine di         integrare le indicazioni già fornite si richiamano in tale contesto talune         tipologie di enti, i quali, stante la natura giuridica, sono da ritenersi         inclusi, oppure, viceversa, esclusi, dal previsto campo di applicazione della         disciplina in esame.    



3. Tipologie di enti inclusi      
Con riferimento alle inclusioni, questo Istituto,         nella già citata nota 22 dicembre 2009, n. 18 ha individuato, a titolo         meramente esemplificativo, tra le imprese tenute al versamento della         contribuzione per maternità e malattia - secondo le nuove disposizioni         dell'articolo 20 - gli ex IACP. Si precisa al riguardo che l'inclusione         comporta che tutti gli enti pubblici economici - tra i quali le ATER, Aziende         Territoriali per l'Edilizia Residenziale - e le società di capitali derivanti         dalla trasformazione degli IACP, avvenuta ai sensi dell'articolo 93, comma 2,         del D.P.R. n. 616/1977, sono interessati dal nuovo obbligo contributivo. In tal         senso si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -         Direzione generale per l'attività ispettiva nella risposta alla nota 2 aprile         2010, n.
25/I/0006212.      
A modifica delle precedenti indicazioni sono,         altresì, riguardate dalla novella disciplina anche le scuole parificate, ora         ricondotte alle scuole elementari paritarie, sulla base di quanto precisato con         nota 5 aprile 2011, n. 25/I/0004958 dallo stesso Ministero del Lavoro e delle         Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva.    



4. Tipologie di enti esclusi      
Relativamente alle esclusioni, va precisato, in         linea generale, che gli enti pubblici rientranti nell'ampia categoria degli         Enti non commerciali, costituiti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c)         del TUIR (cfr. l'articolo recita testualmente "enti pubblici.....residenti nel         territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale         l'esercizio di attività commerciali"), qualora non siano stati interessati da         processi di privatizzazione, non sono tenuti a versare all'INPS la         contribuzione per maternità o per malattia (cfr. risposta alla nota 6 luglio         2010, n. 25/I/0011628 della Direzione generale per l'attività ispettiva del         Ministero del Lavoro).      
La medesima conclusione può affermarsi per i         consorzi di enti locali di cui al combinato disposto degli articoli 31 (cfr.         Consorzi di Comuni) e 114 (cfr. Aziende speciali) del D.Lgs. n. 267/2000,         essendo soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.      
Lo stesso dicasi per gli enti morali iscritti         facoltativamente ad INPDAP ai sensi del combinato disposto degli articoli 39        della L. n. 379/1955 e 5, comma 7, della L. n. 274/1991.      
L'esclusione riguarda anche gli Ordini e i         Collegi Professionali, con personale iscritto obbligatoriamente ad INPDAP, ai         sensi dell'articolo 3, 1° comma, del D.P.R. n. 68/1986, ad eccezione di quello         già dipendente con iscrizione INPS all'atto della trasformazione in ente         pubblico non economico. Ed invero detto personale, che non ha a suo tempo         esercitato l’opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n.         379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991, ha continuato a         mantenere l'iscrizione ad INPS, come precisato dal Ministero del Lavoro e della         Previdenza Sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva con nota 8         gennaio 2007, n. 25/I/0000226.      
La nuova disposizione, parimenti, non può trovare         applicazione nei confronti delle Autorità portuali istituite dall'articolo 6        della L. 28 gennaio 1994, n. 84, stante la natura giuridica di enti pubblici         non economici, non interessati da processi di privatizzazione. La rilevata         natura giuridica è stata significativamente argomentata nel parere n. 1641 del         9 luglio 2002 del Consiglio di Stato [cfr. "...omissis.. sia per la         configurazione formale ad esse attribuite dalla legge, sia per l'attività        svolta, sia ancora per le modalità dì finanziamento, svolgono funzioni..... nel         complesso preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico         interesse") ed è espressamente affermata dall'articolo 1, comma 993, della L.         n. 296/2006.      
Si coglie l'occasione, infine, per ribadire         l'esclusione, già segnalata in sede della precedente nota operativa, per le ex         IPAB depubblicizzate e trasformate in Fondazioni, in quanto organismi non         aventi natura giuridica di impresa.      
Nelle suesposte casistiche è del tutto evidente         che l'obbligo contributivo nel confronti dell'INPDAP - per gli eventi di         maternità e malattia - rimane inalterato, per cui la relativa contribuzione         deve essere versata a questa Gestione secondo le modalità e la misura         ordinarie.    



5. Contribuzione presso l'INPS per maternità e malattia      
Come già precisato, in proposito, con la nota 22         dicembre 2009, n. 18 a partire dal 1° gennaio 2009, le imprese all'uopo         individuate, per il proprio personale che ha mantenuto l'iscrizione a questa         Gestione, sono tenute a versare all'INPS, secondo la normativa vigente, la         contribuzione per maternità e quella per malattia. Con riguardo a quest'ultima,         la contribuzione all'INPS, tenuto a corrispondere le relative indennità, è         limitata, per esplicita previsione normativa, ai soli lavoratori con qualifica         di "operai".      
La contribuzione per la maternità, le cui         prestazioni economiche da parte dell'INPS vengono erogate, senza distinzione         alcuna, a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con         qualifica dirigenziale, è riferita ai congedi di maternità/paternità, ai         congedi parentali ed ai riposi giornalieri "per allattamento" nonché ai         permessi di cui all'articolo 33 della L. n. 104/1992, tutti ricompresi nelle         disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 151/2001.      
In aggiunta alle ipotesi suddette, si partecipa         che anche l'indennità collegata al congedo straordinario ex articolo 42, comma         5, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 rientra tra le prestazioni economiche di         maternità erogate dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa         riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (Cfr. Msg. 10 dicembre         2010, n. 31250 dell’INPS).      
I permessi retribuiti per donazione sangue sono         invece soggetti ad ordinaria contribuzione ad INPDAP.    



6. Versamento dei contributi per Fondo Credito ed ENPDEP      
Il versamento all'INPS della contribuzione nelle         ipotesi sopra descritte non esonera gli Enti interessati dal versamento della         contribuzione obbligatoria prevista dall'articolo 1, comma 242, della L. n.         662/1996, in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e         sociali presso l'INPDAP.      
Pertanto, durante i periodi di maternità e         malattia è comunque dovuta a questo Istituto la contribuzione a tale titolo, a         carico del personale dipendente, da calcolarsi sulla base dell'aliquota         corrispondente allo 0,35% dell'intera retribuzione contrattualmente prevista,         che costituisce base pensionabile ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 335/1995        e successive modificazioni.      
Analogo adempimento verso l'INPDAP, per i         medesimi eventi, resta confermato per gli iscritti - ai sensi dell'articolo 7         del D.Lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304 - alla Gestione ENPDEP, Assicurazione         Sociale Vita, per quanto attiene al versamento del contributo dello 0,27 %         della retribuzione lorda mensile.    



7. Contribuzione erroneamente versata ad INPDAP. Rimborso         contributi      
Le imprese riguardate dalla nuova disciplina         dell'articolo 20, che hanno indebitamente versato, a partire dal 1° gennaio         2009, la contribuzione ad INPDAP relativamente agli eventi di maternità e         malattia, come specificati al precedente punto 3), hanno diritto a richiedere         il rimborso della contribuzione non dovuta, sia per la parte a carico del         dipendente che dell'azienda.    



8. Adempimenti DMA      
Per quanto attiene le modalità di compilazione         della DMA si fa riserva di fornire future istruzioni in apposita         circolare.     
       
     
Il Dirigente generale      
Dr. Diego De Felice    



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art.       20
Nota 22 dicembre 2009, n. 18

TAR "Sottufficiali Arma dei Carabinieri - Scheda valutativa annuale - Impugnazione..."


FORZE ARMATE
T.A.R. #################### Lecce Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1018
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente #################### è impiegato come Maresciallo Capo presso la Legione Carabinieri #################### - Stazione di ####################.
1.1  Con il ricorso in epigrafe il sig. S. impugna la scheda valutativa relativa all'anno 2009 (periodo 22 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009) conclusa con la qualifica finale di "nella media".
1.2 Vengono dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
- eccesso di potere per contraddittorietà tra la scheda valutativa impugnata e la precedente scheda valutativa;
-  difetto di motivazione, motivazione apparente e/o insufficiente, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi e qualifica attribuita;
- manifesta incoerenza e contraddittorietà tra le varie parti dell'atto impugnato, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi.
2. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
All'udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Con  i richiamati motivi di impugnazione il ricorrente mira a sindacare la supposta erroneità ed illogicità della valutazione contenuta nella scheda oggetto di gravame.
3.1 Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti  che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.
Di  conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio; quando, poi, il giudizio ottenuto - come caso di specie - non denota particolari criticità, costituendo anzi una valutazione non negativa, lo stesso non richiede particolari giustificazioni
Trattandosi  di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d'ufficio, non si  richiede inoltre l'indicazione di particolari fatti commissivi od omissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando.
Infine le valutazioni dei militari riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto professionale ed umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato.
3.2 Nel caso di specie, fermi i principi ora delineati, il Collegio osserva che:
-  la scheda valutativa contestata riporta puntualmente i giudizi, tutti di carattere non negativo ma intermedio, del compilatore e dei due revisori, analiticamente suddivisi per singoli profili, a loro volta raggruppati in macrocategorie (qualità fisiche, morali e di carattere; qualità intellettuali e culturali; qualità professionali);
-  l'esito del giudizio ("nella media") appare congruo con gli apprezzamenti dei singoli profili, che appunto si collocano in un grado di valutazione intermedio;
- quanto al peggioramento del giudizio rispetto all'anno precedente - quando il ricorrente era stato giudicato "superiore alla media" - la questione è oggetto di espressa precisazione nel giudizio finale ("nel periodo in esame non ha saputo confermare quanto in precedenza dimostrato");
-  non vi sono ragioni o elementi per disattendere tale valutazione, fermo  il principio di autonomia tra i giudizi, atteso anche che l'invocato conseguimento della laurea da parte del ricorrente non comporta di per sé un miglioramento dell'operato reso dal militare;
-  al contrario, sono stati allegati agli atti di causa gli interventi dei  superiori nel corso del periodo valutato, volti a richiamare il ricorrere ad un maggiore impegno e spirito di iniziativa nel corso del periodo valutato.
3.3 In conclusione, viste le  circostante di fatto e in applicazione delle regole di giudizio sopra richiamate, il giudizio formulato dall'Amministrazione risulta esente da  censure.
4. Pertanto, attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Lecce - Sezione Terza respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.