Translate

venerdì 22 luglio 2011

TAR "Sottufficiali Arma dei Carabinieri - Scheda valutativa annuale - Impugnazione..."


FORZE ARMATE
T.A.R. #################### Lecce Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 1018
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente #################### è impiegato come Maresciallo Capo presso la Legione Carabinieri #################### - Stazione di ####################.
1.1  Con il ricorso in epigrafe il sig. S. impugna la scheda valutativa relativa all'anno 2009 (periodo 22 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009) conclusa con la qualifica finale di "nella media".
1.2 Vengono dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
- eccesso di potere per contraddittorietà tra la scheda valutativa impugnata e la precedente scheda valutativa;
-  difetto di motivazione, motivazione apparente e/o insufficiente, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi e qualifica attribuita;
- manifesta incoerenza e contraddittorietà tra le varie parti dell'atto impugnato, insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità fra giudizi espressi.
2. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.
All'udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Con  i richiamati motivi di impugnazione il ricorrente mira a sindacare la supposta erroneità ed illogicità della valutazione contenuta nella scheda oggetto di gravame.
3.1 Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti  che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare.
Di  conseguenza, proprio perché si tratta di valutazioni ampiamente discrezionali, tali giudizi non devono essere accompagnati da una motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio; quando, poi, il giudizio ottenuto - come caso di specie - non denota particolari criticità, costituendo anzi una valutazione non negativa, lo stesso non richiede particolari giustificazioni
Trattandosi  di mere valutazioni e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d'ufficio, non si  richiede inoltre l'indicazione di particolari fatti commissivi od omissivi da parte del dipendente per sorreggere il giudizio essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando.
Infine le valutazioni dei militari riferite ad archi temporali ben definiti, sono autonome e indipendenti l'una dalle altre, con la prescrizione che ogni scheda è l'espressione di un giudizio scaturente da un ben circostanziato contesto professionale ed umano, per cui ciò che rileva è esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio temporalmente riferiti al periodo considerato.
3.2 Nel caso di specie, fermi i principi ora delineati, il Collegio osserva che:
-  la scheda valutativa contestata riporta puntualmente i giudizi, tutti di carattere non negativo ma intermedio, del compilatore e dei due revisori, analiticamente suddivisi per singoli profili, a loro volta raggruppati in macrocategorie (qualità fisiche, morali e di carattere; qualità intellettuali e culturali; qualità professionali);
-  l'esito del giudizio ("nella media") appare congruo con gli apprezzamenti dei singoli profili, che appunto si collocano in un grado di valutazione intermedio;
- quanto al peggioramento del giudizio rispetto all'anno precedente - quando il ricorrente era stato giudicato "superiore alla media" - la questione è oggetto di espressa precisazione nel giudizio finale ("nel periodo in esame non ha saputo confermare quanto in precedenza dimostrato");
-  non vi sono ragioni o elementi per disattendere tale valutazione, fermo  il principio di autonomia tra i giudizi, atteso anche che l'invocato conseguimento della laurea da parte del ricorrente non comporta di per sé un miglioramento dell'operato reso dal militare;
-  al contrario, sono stati allegati agli atti di causa gli interventi dei  superiori nel corso del periodo valutato, volti a richiamare il ricorrere ad un maggiore impegno e spirito di iniziativa nel corso del periodo valutato.
3.3 In conclusione, viste le  circostante di fatto e in applicazione delle regole di giudizio sopra richiamate, il giudizio formulato dall'Amministrazione risulta esente da  censure.
4. Pertanto, attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Lecce - Sezione Terza respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Nessun commento: