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venerdì 22 luglio 2011

TAR "M.llo dei Carabinieri.."non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto"...."




RESPONSABILITA' CIVILE
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 850
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. In data 5 aprile 1999 il Maresciallo Capo ####################, Comandante della Stazione dei Carabinieri di ####################, veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Cosenza in quanto colto da infarto acuto del miocardio. Il militare veniva dimesso il successivo 15 aprile con la seguente diagnosi: "miocardiopatia dilatativa postischemica in esiti di ima".
Il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro - Commissione Medica Ospedaliera, all'esito di visita medica collegiale, giudicava il militare "non idoneo permanentemente al s.m. in modo parziale ai sensi del D.P.R. 738/81 a datare dal 20.07.2000, controindicato l'impiego in incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati".
Le infermità venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Successivamente, con nota del 20 gennaio 2001, il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava al ricorrente l'avvio dell'esame della posizione di impiego ai fini dell'eventuale trasferimento per l'assunzione di incarico confacente alle sue condizioni di salute, con invito ad individuare le sedi di eventuale gradimento. L'interessato indicava quali sedi gradite la Compagnia di Cosenza, il Comando Provinciale di Cosenza e la Compagnia di ####################.
In data 6 marzo 2001 il Comando Regione Carabinieri della Calabria comunicava, a mezzo della Compagnia di ####################, foglio n. 1362/16121983T del 14 febbraio 2001, con il quale si disponeva il trasferimento del Sottufficiale alla Compagnia CC di #################### ####################, Nucleo Comando, quale dattilografo, senza alloggio di servizio.
A  seguito di ricorso proposto dal ricorrente, il TAR del Lazio, con ordinanza n. 2459/2001, accoglieva l'istanza cautelare con la seguente motivazione: "ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, ai fini del riesame dell'assegnazione della sede di servizio, alla luce di motivi di ricorso  e della documentazione depositata in atti, tenuto conto della necessità di assegnazione a funzioni compatibili, anche in soprannumero".
Successivamente,  dopo un incontro con il Comandante della Regione Calabria, che, a detta  del ricorrente, aveva manifestato segni di dissenso per l'iniziativa giurisdizionale promossa ed aveva riservato ogni determinazione al riguardo, lo S. riceveva foglio n. 1362/16191983T del Comando Regione Carabinieri Calabria, che ne disponeva il trasferimento in via provvisoria presso il Comando Provinciale CC di ####################. La sede di servizio veniva raggiunta dal militare, dopo un periodo di convalescenza, il 24 agosto 2001.
In data 30 ottobre 2001 il Sottufficiale  inviava a mezzo ufficiale giudiziario atto di invito e diffida stragiudiziale all'esecuzione dell'ordinanza n. 2459/2001 del TAR Lazio.
In  data 25 novembre 2001 il ricorrente, che si apprestava a raggiungere la  sede di servizio presso il Comando di ####################, veniva colto da malore e  ricoverato presso l'Ospedale di Cosenza, doveva veniva sottoposto a terapia intensiva. Veniva dimesso il 3 dicembre 2001 con la diagnosi di "miocardiopatia postinfartuale".
Con foglio n. 1362/16241983T del 23 novembre 2001 il Comando Regione Carabinieri Calabria disponeva la revoca del trasferimento presso la sede di #################### ####################. Con foglio n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001 lo stesso Comando comunicava l'avvio dell'esame della posizione di impiego a seguito del provvedimento cautelare del TAR del Lazio.
In  data 8 giugno 2002 il Centro Militare di Medicina Legale di Catanzaro -  Commissione Medica Ospedaliera, in esito a visita collegiale, giudicava  lo S. "non idoneo permanentemente al S.M. in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto".
Lo S. veniva, quindi, riformato.
In  data 19 ottobre 2006 lo S. diffidava il Ministero della Difesa a risarcire tutti i danni subiti dallo stesso a seguito dell'inottemperanza del provvedimento giurisdizionale. Il Ministero non dava alcun riscontro alla diffida.
2. Con ricorso notificato il 24 dicembre 2007, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 29 dicembre, lo S. ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni correlati alla lesione dell'integrità fisica e psichica ed ai postumi invalidanti subiti dal ricorrente, nonché ai pregiudizi psichici  ed agli stress subiti dai componenti del nucleo familiare.
A  fondamento della domanda l'attore ha richiamato l'ordinanza del Tribunale Amministrativo del Lazio, che ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di trasferimento presso il Comando CC di #################### ####################, nei limiti e nei termini di cui alla motivazione sopra riportata, rilevando che l'Amministrazione resistente,  nonostante la notifica dell'ordinanza cautelare, avvenuta il 24 aprile 2001, è rimasta inerte, non provvedendo alla revoca del provvedimento sospeso, che ha avuto luogo col foglio n. 1362/1911983T del 26 novembre 2001. Tale revoca, ha evidenziato l'attore, è stata disposta solo a seguito della diffida dell'interessato e il nuovo ricovero in ospedale, in data 25 novembre 2001, conseguente al malore accusato dallo stesso mentre raggiungeva la sede del Comando CC di ####################, ove era stato provvisoriamente trasferito il 30 luglio 2007. Ciò in aperto
contrasto con le previsioni dell'ordinanza cautelare del TAR del Lazio, che vincolavano la scelta della sede ai motivi del ricorso, alla documentazione depositata ed alle funzioni espletate, contemplando anche  la possibilità dell'assegnazione ad una sede in soprannumero.
L'Amministrazione,  disattendendo l'ordinanza cautelare ed adottando il provvedimento di trasferimento provvisorio a ####################, avrebbe cagionato l'evento successivamente verificatosi, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione allorché ha dato tardiva esecuzione all'ordinanza cautelare, revocando il trasferimento a #################### ####################.
Il  ricorrente ha sottolineato di avere tempestivamente tutelato il bene della propria integrità psicofisica, indicando le sedi di gradimento, in  conformità alle prescrizioni mediche della CMO. L'Amministrazione, per contro, avrebbe mantenuto una condotta illecita, mantenendo operativo il  provvedimento sospeso in sede cautelare ed emettendo un nuovo provvedimento contrastante con le prescrizioni del provvedimento giurisdizionale.
Il ritardo nella revoca del provvedimento sospeso in sede cautelare darebbe luogo a responsabilità dell'Amministrazione e tale responsabilità sarebbe connessa, da un lato,  all'illegittimità del provvedimento sospeso e, dall'altro, al ritardo nel dare tempestiva risposta alle prescrizioni dei sanitari e del giudice amministrativo.
I danni di cui viene chiesto ristoro sono individuati, innanzi tutto, in quelli derivati dalla lesione permanente subita a seguito dell'evento lesivo, sia sotto il profilo dell'integrità fisica, sia sotto il profilo dell'integrità psicofisica. Accanto a questi vengono indicati quelli da perdita di chances, dalla mancanza di possibilità di carriera, con perdita del conseguente vantaggio economico, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante, il danno alla vita di relazione ed il danno biologico, nonché il danno ai componenti del nucleo familiare, pregiudicati sotto il profilo dell'assistenza materiale e morale, fisica  e psichica e della sofferenza.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno per il ritardo  nell'adozione della revoca del provvedimento di trasferimento.
L'attore  ha chiesto la nomina di CTU al fine di accertare il nesso eziologico tra e condotta ed evento lesivo nonché per accertare l'entità dei danni ed ha, comunque, quantificato la somma dovuta a titolo risarcitorio dall'Amministrazione in Euro 500.000,00.
Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.
Il  ricorrente ha prodotto memoria, deducendo che l'Amministrazione resistente, nella relazione all'Avvocatura dello Stato, prodotta in giudizio da quest'ultima, avrebbe ammesso di avere disatteso la misura cautelare concessa dal TAR del Lazio, che non sarebbe stata comunicata alla stessa da parte della difesa erariale. Ciò implicherebbe una confessione giudiziale.
3. Parte ricorrente agisce contro l'Amministrazione di cui era dipendente per il risarcimento di danni per la lesione della propria integrità psicofisica.
Il Collegio ritiene, innanzi tutto, che in relazione alla domanda proposta debba essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La  condotta dell'Amministrazione di cui il ricorrente assume l'illiceità consiste essenzialmente nell'omessa adozione, sia pure in esecuzione di una misura giurisdizionale, di provvedimenti inerenti al rapporto di impiego pubblico e, quindi, in attività correlate al rapporto contrattuale che legava l'Amministrazione stessa al proprio dipendente.
Ne  deriva che il rapporto di lavoro non costituisce mera occasione dell'evento dannoso e che l'azione, conseguentemente, tende a far valere  una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Da  qui l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda proposta dal ricorrente (tra le altre, Cass. Sez.  Un., 6 marzo 2009 n. 5468; TAR Lazio, sez. III, 2 settembre 2008 n. 8008).
4. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come si desume da quanto in precedenza riportato, l'assunto centrale su cui si basano le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente è quello secondo cui, pur a fronte del provvedimento cautelare del TAR del Lazio,  l'Amministrazione della difesa è rimasta inerte, non avendo provveduto a  revocare il provvedimento di trasferimento presso il Comando Provinciale CC di #################### ####################. Parte ricorrente osserva, come si è detto, che la misura cautelare è rimasta inottemperata fino al 4 dicembre 2001, data in cui si è provveduto alla revoca del provvedimento  di trasferimento.
Osserva il Collegio che le argomentazioni del ricorrente non appaiono condivisibili.
Non  risulta esatto, innanzi tutto, che l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione implichi un obbligo di revoca del provvedimento a carico dell'Amministrazione.
L'accoglimento  di tale istanza importa, essenzialmente, l'obbligo dell'amministrazione  di evitare il procrastinarsi degli effetti, anche di carattere materiale, connessi all'esecuzione del provvedimento impugnato, ma non fa sorgere l'obbligo di adozione di un atto di ritiro del precedente atto oggetto di gravame.
Certamente un atto di  ritiro, sotto specie di annullamento d'ufficio o di revoca, potrà essere adottato, come nel caso di specie è stato, alla fine, adottato, ma ciò nell'esercizio di un potere dell'amministrazione che, come generalmente riconosciuto, ha carattere ampiamente discrezionale e non costituisce oggetto di un obbligo giuridico.
Né  un obbligo di ritiro del precedente atto può ricavarsi dall'ordine, contenuto nell'ordinanza in questione, di riesame dell'assegnazione della sede di servizio alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione depositata in atti. Ciò imponeva all'Amministrazione di valutare, in base agli elementi evidenziati, l'adozione di un provvedimento di diverso contenuto, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, non certo di ritirare il precedente atto di trasferimento.
Fatta  questa necessaria premessa, va rilevato che non è proprio ipotizzabile l'esistenza di un nesso eziologico tra il provvedimento di trasferimento, e quindi la sua mancata tempestiva revoca, e la lesione dell'integrità psicofisica del ricorrente. Ciò in quanto, come risulta dagli atti, l'ordine di trasferimento a #################### #################### non è stato mai eseguito dallo S.. In nessun caso, quindi, potrebbe ravvisarsi un nesso di causalità tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione dell'integrità psicofisica del militare, poiché il provvedimento è rimasto ineseguito.
Quanto  detto implica che non sussiste una situazione di inottemperanza dell'ordine impartito in sede giurisdizionale, che sarebbe ravvisabile solo nel caso in cui il provvedimento di trasferimento fosse stato portato ad effetto. Certamente è rimasto ineseguito l'ordine di riesame,  ma l'odierno ricorrente non se ne può dolere, giacché esso implicava solo l'obbligo di valutare nuovamente il contenuto del provvedimento, tenuto conto della necessità di assegnazione a mansioni compatibili anche in soprannumero, non certo di trasferire comunque il militare in una determinata sede, tra quelle gradite allo stesso.
Né  è ravvisabile responsabilità alcuna dell'Amministrazione per il ritardo  nell'adozione del provvedimento di revoca del trasferimento, in quanto,  fermo quanto testé rilevato riguardo all'insussistenza di un nesso eziologico tra la perdurante esistenza del provvedimento di trasferimento e la lesione dell'integrità psicofisica, non sussisteva, come precisato, alcun obbligo giuridico di revoca dell'atto.
Per  quanto sopra precisato, non può avere alcun rilievo la circostanza, rilevabile dalla relazione inviata dal Comando della Regione Carabinieri all'Avvocatura dello Stato, che l'Amministrazione ha ammesso di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza cautelare. Si è rilevato, infatti, che non è ravvisabile un effettivo contrasto tra il contenuto dell'ordinanza ed il comportamento tenuto dall'Amministrazione.
Vi è poi la vicenda dell'invio in servizio provvisorio dell'Ispettore presso il Comando Provinciale CC di ####################, che, ad avviso dell'odierno ricorrente, implicherebbe ulteriore violazione dell'ordine impartito con l'ordinanza  cautelare e contrasterebbe comunque, con l'accertamento sanitario della  CMO che aveva giudicato controindicato l'impiego del militare in incarichi che comportano l'esposizione ad umidità perfrigerazioni ed inclemenze stagionali nonché stress psicofisici intensi e prolungati.
Quanto  al primo profilo, non è dato comp####################re come tale provvedimento possa porsi in contrasto con l'ordinanza cautelare più volte richiamata, che riguardava il trasferimento del militare al Comando Provinciale di #################### ####################. Essa, certo, non poteva costituire ostacolo all'adozione di un  provvedimento di invio in servizio provvisorio presso una sede diversa,  né, come si è già detto, imponeva il trasferimento definitivo presso una delle sedi gradite all'interessato.
Riguardo  all'altro aspetto, al di là del fatto che il provvedimento non ha costituito a suo tempo oggetto di gravame, il che avrebbe comunque rilievo perlomeno alla luce del disposto dell'art. 1227 cod. civ.,  va comunque rilevato che parte ricorrente non deduce elemento alcuno da  cui ricavare l'effettiva esistenza di una controindicazione all'impiego  nel posto di scrivano cui era stato destinato l'Ispettore e, quindi, l'esistenza di un nesso di causalità tra il provvedimento e la sua esecuzione e la lesione dell'integrità psicofisica subita.
Un  siffatto accertamento non può essere demandato sic et simpliciter al consulente tecnico d'ufficio, giacché l'operato di questi non può sopperire alla mancata delineazione degli elementi chiave che caratterizzano la causa petendi. Né il giudice può essere chiamato a sostituirsi alla parte nell'individuazione di elementi essenziali della domanda.
Parte ricorrente avrebbe dovuto dedurre in modo specifico le caratteristiche del servizio prestato presso il Comando Provinciale di ####################, ritenute contrastanti con le indicazioni risultanti dagli accertamenti effettuati presso il Centro di  Medicina Legale Militare di Catanzaro. L'unica cosa che viene specificata è che il militare è stato colto da ulteriore malore mentre si recava nella sede di servizio di ####################, in data 25 novembre 2001.
Tale data, peraltro, come risulta dalla relazione del Comando della Regione Carabinieri, coincide con la conclusione di un periodo di convalescenza.
5. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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