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venerdì 22 luglio 2011
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 20-7-2011 n. 18 Enti pubblici privatizzati - Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.
Nota 20 luglio 2011, n. 18 (1).
Enti pubblici privatizzati - Applicazione art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l'INPS per malattia e maternità. Integrazioni nota 22 dicembre 2009, n. 18.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I – Normativo, contenzioso e gestione del rapporto contributivo.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali e, per il loro tramite agli enti con personale iscritto
Agli
Enti di patronato
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
1. Premessa
Si fa seguito alla nota 22 dicembre 2009, n. 18 dell’Inpdap relativa all'applicazione dell'articolo 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini pensionistici, l'obbligo del versamento presso l'INPS, a partire dal 1° gennaio 2009, dei contributi di maternità e malattia da parte delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici nonché degli Enti locali, che sono state interessate da processi di privatizzazione.
Come è noto, la contribuzione ad INPS per la tipologia di assenze dal servizio indicate è dovuta indipendentemente dall'iscrizione previdenziale del lavoratore interessato. Lo stesso Istituto previdenziale, sempre dal 1° gennaio 2009, a fronte della contribuzione acquisita, è tenuto ad erogare ai lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione ad INPDAP, dipendenti delle imprese suddette, le relative prestazioni economiche di maternità nonché le indennità giornaliere di malattia, con conseguente accreditamento della relativa contribuzione figurativa e successiva valorizzazione in INPDAP tramite ricongiunzione d'ufficio - senza oneri per il lavoratore - ai sensi dell'articolo 6 della L. 7 febbraio 1979, n. 29.
Nelle ipotesi suddette permane l'obbligo contributivo ad INPDAP esclusivamente per la contribuzione relativa alla sola parte differenziale del trattamento economico contrattualmente previsto, qualora lo stesso sia superiore alle indennità erogate dall'INPS.
Tanto premesso, sulle problematiche inerenti l'applicazione della nuova disciplina sono pervenuti a questa Direzione Centrale numerosi quesiti, per i quali si forniscono i chiarimenti di cui ai punti sottostanti.
2. Enti destinatari
L'articolo 20 individua esplicitamente quali soggetti destinatari della nuova disciplina "......omissis.. le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto ...”.
Destinatarie dell'obbligo contributivo in questione sono, quindi, le imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato e dagli Enti pubblici nonché le imprese strumentali agli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate al regime previdenziale di tipo pubblicistico nonché ai regimi speciali riconosciuti in forza di specifiche disposizioni normative. Sul punto l'INPS si è espresso con la Circ. 5 novembre 2009, n. 114 e con i successivi messaggi esplicativi, Msg. 10 febbraio 2009, n. 3352, Msg. 10 marzo 2009, n. 5730 e Msg. 8 luglio 2009, n. 15680.
"Ratio" della norma è quella di applicare alle imprese predette, soggette al processo di privatizzazione, la medesima disciplina dettata in materia di obblighi contributivi, connessi alle prestazioni di maternità e malattia, per le imprese aventi natura privata "ab origine".
Tale la previsione legislativa, al fine di integrare le indicazioni già fornite si richiamano in tale contesto talune tipologie di enti, i quali, stante la natura giuridica, sono da ritenersi inclusi, oppure, viceversa, esclusi, dal previsto campo di applicazione della disciplina in esame.
3. Tipologie di enti inclusi
Con riferimento alle inclusioni, questo Istituto, nella già citata nota 22 dicembre 2009, n. 18 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, tra le imprese tenute al versamento della contribuzione per maternità e malattia - secondo le nuove disposizioni dell'articolo 20 - gli ex IACP. Si precisa al riguardo che l'inclusione comporta che tutti gli enti pubblici economici - tra i quali le ATER, Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - e le società di capitali derivanti dalla trasformazione degli IACP, avvenuta ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del D.P.R. n. 616/1977, sono interessati dal nuovo obbligo contributivo. In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva nella risposta alla nota 2 aprile 2010, n.
25/I/0006212.
A modifica delle precedenti indicazioni sono, altresì, riguardate dalla novella disciplina anche le scuole parificate, ora ricondotte alle scuole elementari paritarie, sulla base di quanto precisato con nota 5 aprile 2011, n. 25/I/0004958 dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva.
4. Tipologie di enti esclusi
Relativamente alle esclusioni, va precisato, in linea generale, che gli enti pubblici rientranti nell'ampia categoria degli Enti non commerciali, costituiti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (cfr. l'articolo recita testualmente "enti pubblici.....residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali"), qualora non siano stati interessati da processi di privatizzazione, non sono tenuti a versare all'INPS la contribuzione per maternità o per malattia (cfr. risposta alla nota 6 luglio 2010, n. 25/I/0011628 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro).
La medesima conclusione può affermarsi per i consorzi di enti locali di cui al combinato disposto degli articoli 31 (cfr. Consorzi di Comuni) e 114 (cfr. Aziende speciali) del D.Lgs. n. 267/2000, essendo soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.
Lo stesso dicasi per gli enti morali iscritti facoltativamente ad INPDAP ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 della L. n. 379/1955 e 5, comma 7, della L. n. 274/1991.
L'esclusione riguarda anche gli Ordini e i Collegi Professionali, con personale iscritto obbligatoriamente ad INPDAP, ai sensi dell'articolo 3, 1° comma, del D.P.R. n. 68/1986, ad eccezione di quello già dipendente con iscrizione INPS all'atto della trasformazione in ente pubblico non economico. Ed invero detto personale, che non ha a suo tempo esercitato l’opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n. 379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991, ha continuato a mantenere l'iscrizione ad INPS, come precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva con nota 8 gennaio 2007, n. 25/I/0000226.
La nuova disposizione, parimenti, non può trovare applicazione nei confronti delle Autorità portuali istituite dall'articolo 6 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, stante la natura giuridica di enti pubblici non economici, non interessati da processi di privatizzazione. La rilevata natura giuridica è stata significativamente argomentata nel parere n. 1641 del 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato [cfr. "...omissis.. sia per la configurazione formale ad esse attribuite dalla legge, sia per l'attività svolta, sia ancora per le modalità dì finanziamento, svolgono funzioni..... nel complesso preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse") ed è espressamente affermata dall'articolo 1, comma 993, della L. n. 296/2006.
Si coglie l'occasione, infine, per ribadire l'esclusione, già segnalata in sede della precedente nota operativa, per le ex IPAB depubblicizzate e trasformate in Fondazioni, in quanto organismi non aventi natura giuridica di impresa.
Nelle suesposte casistiche è del tutto evidente che l'obbligo contributivo nel confronti dell'INPDAP - per gli eventi di maternità e malattia - rimane inalterato, per cui la relativa contribuzione deve essere versata a questa Gestione secondo le modalità e la misura ordinarie.
5. Contribuzione presso l'INPS per maternità e malattia
Come già precisato, in proposito, con la nota 22 dicembre 2009, n. 18 a partire dal 1° gennaio 2009, le imprese all'uopo individuate, per il proprio personale che ha mantenuto l'iscrizione a questa Gestione, sono tenute a versare all'INPS, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e quella per malattia. Con riguardo a quest'ultima, la contribuzione all'INPS, tenuto a corrispondere le relative indennità, è limitata, per esplicita previsione normativa, ai soli lavoratori con qualifica di "operai".
La contribuzione per la maternità, le cui prestazioni economiche da parte dell'INPS vengono erogate, senza distinzione alcuna, a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, è riferita ai congedi di maternità/paternità, ai congedi parentali ed ai riposi giornalieri "per allattamento" nonché ai permessi di cui all'articolo 33 della L. n. 104/1992, tutti ricompresi nelle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
In aggiunta alle ipotesi suddette, si partecipa che anche l'indennità collegata al congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 rientra tra le prestazioni economiche di maternità erogate dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (Cfr. Msg. 10 dicembre 2010, n. 31250 dell’INPS).
I permessi retribuiti per donazione sangue sono invece soggetti ad ordinaria contribuzione ad INPDAP.
6. Versamento dei contributi per Fondo Credito ed ENPDEP
Il versamento all'INPS della contribuzione nelle ipotesi sopra descritte non esonera gli Enti interessati dal versamento della contribuzione obbligatoria prevista dall'articolo 1, comma 242, della L. n. 662/1996, in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.
Pertanto, durante i periodi di maternità e malattia è comunque dovuta a questo Istituto la contribuzione a tale titolo, a carico del personale dipendente, da calcolarsi sulla base dell'aliquota corrispondente allo 0,35% dell'intera retribuzione contrattualmente prevista, che costituisce base pensionabile ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 335/1995 e successive modificazioni.
Analogo adempimento verso l'INPDAP, per i medesimi eventi, resta confermato per gli iscritti - ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 31 ottobre 1947, n. 1304 - alla Gestione ENPDEP, Assicurazione Sociale Vita, per quanto attiene al versamento del contributo dello 0,27 % della retribuzione lorda mensile.
7. Contribuzione erroneamente versata ad INPDAP. Rimborso contributi
Le imprese riguardate dalla nuova disciplina dell'articolo 20, che hanno indebitamente versato, a partire dal 1° gennaio 2009, la contribuzione ad INPDAP relativamente agli eventi di maternità e malattia, come specificati al precedente punto 3), hanno diritto a richiedere il rimborso della contribuzione non dovuta, sia per la parte a carico del dipendente che dell'azienda.
8. Adempimenti DMA
Per quanto attiene le modalità di compilazione della DMA si fa riserva di fornire future istruzioni in apposita circolare.
Il Dirigente generale
Dr. Diego De Felice
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20
Nota 22 dicembre 2009, n. 18
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