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venerdì 22 luglio 2011

TAR "...Sospensione licenza di farmacista a seguito segnalazione Nas Carabinieri"



T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 25-05-2011, n. 786Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Espone  l'odierno ricorrente che in data 1° ottobre 2010 il Sindaco del Comune di ####################, su segnalazione del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Bari, sospendeva la licenza per lo svolgimento dell'attività farmaceutica, per aver il dott. S. detenuto nella propria farmacia medicinali scaduti dalla validità, circostanza contraria alle disposizioni normative previste ai sensi dell'art.123 commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. per il regolare svolgimento dell'attività farmaceutica e, configurante gli estremi dei reati penali previsti ai sensi degli artt. 443 c.p. (commercio e somministrazione di farmaci guasti) e 640 c.p. (truffa ai danni del servizio sanitario nazionale) per i quali è prevista l'applicazione di pene amministrative accessorie.
Con  ricorso notificato in data 12 ottobre 2010 ritualmente depositato, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva le seguenti censure:
1)  violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della L.241/90, eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità, difetto di istruttoria, omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
2)  violazione dell'art. 123 commi 3 e 4 del T.U.LL.SS. - R.D. 1265/34, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per difetto di motivazione;
Con ordinanza n. 834/2010 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione e, pertanto, sospesa l'efficacia dell'impugnato provvedimento.
All'udienza del 13 aprile 2011 il ricorso veniva introitato per la decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Deve  infatti ritenersi provato, anche alla stregua delle dichiarazioni rese dal ricorrente e non contraddette dall'Amministrazione resistente, che i  farmaci scaduti erano contenuti all'interno di buste chiuse e sigillate  (e cioè contenitori appositamente predisposti per il successivo inoltro  allo smaltimento) e, peraltro, all'interno di un ambiente separato dai locali di vendita.
Tali dichiarazioni, assolutamente credibili e non smentite dall'Amministrazione, rendono evidente l'insussistenza delle denunciate violazioni, anche perché gli appositi contenitori (buste di plastica sigillate) recavano all'esterno la dicitura "medicinali scaduti" ed erano collocati in una zona deposito  della farmacia, la quale - essendo ben distinta dalla zona destinata alla commercializzazione e alla vendita - rendeva impossibile il verificarsi di un errore o scambio di prodotti per la vendita anche per l'addetto di farmacia più sprovveduto.
Senza infine considerare che quanto sopra risulta altresì documentato e documentabile attraverso la registrazione audiovideo delle stesse attività di verifica da parte dei N.A.S. realizzate attraverso le riprese delle telecamere a circuito chiuso in data 17.10.2010.
Risulta  quindi fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria  e per falsa ed erronea presupposizione in fatto, nonché il dedotto vizio di violazione del sub procedimento partecipativo di agli artt. 7 e  ss. della L. n. 241/90, atteso che - se fosse stato avviato il debito contraddittorio - l'impugnato provvedimento non avrebbe avuto ragion d'essere.
Il ricorso va dunque accolto.
Ricorrono tuttavia giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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