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venerdì 16 settembre 2011

INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL

INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE STOP QUIRINALE A DL =

Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il 77% dei partecipanti alla
domanda del giorno di Sky TG24 e' d'accordo con lo stop del Quirinale
a un decreto legge che limiti le intercettazioni. Il restante 23% dei
votanti, invece, e' convinto che sia necessario mettere un freno alla
diffusione di conversazioni telefoniche.

Il canale all news diretto da Sarah Varetto, spiega una nota,
attraverso il servizio active, il sito www.skytg24.it e gli sms,
consente quotidianamente, a chi lo voglia, di dare la propria opinione
su una fra le principali notizie del giorno. Per chi desideri farlo
attraverso la tv e' sufficiente utilizzare i tasti del telecomando
Sky.

La rilevazione, precisa Sky, non ha alcun valore statistico, in
quanto aperta a tutti e non basata su di un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di dare la possibilita' di
esprimersi sui temi di attualita'.

(Sin/Zn/Adnkronos)
16-SET-11 15:36

NNNN

Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                #################### avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le   ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di  Stato; c)  all'Arma  dei carabinieri;  d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del  territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del   territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),  la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato  nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di   puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata  ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 #################### alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.



MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI

MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).

TL
16-SET-11 18:23 NNNN

MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?

MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"

(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".

(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11

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Cassazione "...Preliminarmente   occorre   rilevare  che   in   tema   di   sanzioni amministrative  irrogate  per  violazione  al  codice  della  strada, proposta  direttamente opposizione dinanzi all'autorità  giudiziaria avverso   l'originario  verbale  di  accertamento   e   contestazione dell'infrazione,  la  legittimazione  passiva  va  riconosciuta  alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o  centrali,  per  i corpi statuali, cui appartengono  i  vari  corpi autorizzati  alla  contestazione,  in  particolare:  per  la  polizia municipale,  il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri,   il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al  quale  l'art.  11  C.d.S., attribuisce specifiche  competenze  in materia  di  circolazione stradale ed ha il compito di  coordinamento dei  servizi  di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona  dei rispettivi  ministri;  per  la  polizia  della  strada,  il   medesimo ministero  dell'interno, ecc....."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-06-2011, n. 14323
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il   consigliere  relatore ha depositato relazione ai sensi  dell'art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti costituite.
Essa  reca:  "Il giudice di pace di Grumello del Monte,  pronunciando sull'opposizione  proposta  da             ####################  per  impugnare  un processo  verbale  di  accertamento  e  contestazione   del  23.2.2007 redatto  dal  Corpo  di  Polizia Intercomunale dei  ####################,  rigettava l'opposizione,  ma riduceva la sanzione pecuniaria  ed   escludeva  la decurtazione dei punti patente.
Su  appello  del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di  Bergamo, contumace la       ####################, riformava su quest'ultimo punto la decisione del  giudice di primo grado e confermava "il verbale nella  parte  in cui decurtava due punti sulla patente di guida" dell'appellata.
La        ####################  ha proposto ricorso per cassazione  notificato  il  4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Preliminarmente   occorre   rilevare  che   in   tema   di   sanzioni amministrative  irrogate  per  violazione  al  codice  della  strada, proposta  direttamente opposizione dinanzi all'autorità  giudiziaria avverso   l'originario  verbale  di  accertamento   e   contestazione dell'infrazione,  la  legittimazione  passiva  va  riconosciuta  alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o  centrali,  per  i corpi statuali, cui appartengono  i  vari  corpi autorizzati  alla  contestazione,  in  particolare:  per  la  polizia municipale,  il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri,   il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al  quale  l'art.  11  C.d.S., attribuisce specifiche  competenze  in materia  di  circolazione stradale ed ha il compito di  coordinamento dei  servizi  di vigilanza sulla circolazione stessa, in
persona  dei rispettivi  ministri;  per  la  polizia  della  strada,  il   medesimo ministero  dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla   regolare  costituzione  del  contraddittorio  e,  quindi,   ad inderogabili   disposizioni   d'ordine   pubblico   processuale,   è rilevabile  d'ufficio  in ogni stato e grado del  giudizio,  compreso quello  di  legittimità,  sempre  che,  sulla  stessa,  non  si  sia precedentemente formato il giudicato. (Cass. 17189/07).
La  sentenza  citata  ha  ripreso e precisato  quanto  insegnato,  in materia,  da  SS.UU. 21624/06, a mente della quale la  legittimazione passiva  spetta all'amministrazione dalla quale  dipendono gli  agenti che  hanno  accertato la violazione, quindi, qualora il  verbale  sia stato  elevato  dalla  Polizia municipale,  legittimato  a  resistere all'opposizione  è il Comune. Nel caso in cui il ricorso  sia  stato notificato   anzichè   al   Comune   all'organo   di   una   diversa amministrazione  (nel  caso  di specie, il  Prefetto),  non  si  può ritenere  che  l'atto  sia  soltanto irregolare,  non  potendo  farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4,  che disciplina esclusivamente la rappresentanza in  giudizio  dello  Stato;  tuttavia, poichè  nel  procedimento  di opposizione  a  sanzione  amministrativa l'obbligo  di
notificare  il ricorso  e  il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla  parte, se  anche  il  ricorrente nel proporre l'opposizione  abbia  indicato erroneamente  il  soggetto  cui notificare  l'atto,  ciò  non  esime l'ufficio  giudiziario  dall'obbligo  di  identificare  correttamente quest'ultimo.  Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in  giudizio  un  soggetto privo di legittimazione  passiva  a  causa dell'errore  della  parte cui non abbia fatto seguito  un  intervento correttivo  della  cancelleria, l'errore  nella  identificazione  del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma  in  un vizio della sentenza. Va aggiunto che la rilevabilità  di ufficio  di detto vizio è stata confermata da SSUU 26019/08, secondo la  quale: Il potere di controllo delle
nullità (non sanabili o  non sanate),  esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della  questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante  il rilievo  officioso  da parte della Corte di cassazione,  va  ritenuto compatibile   con il sistema delineato dall'art. 111 Cost.,   allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio  - in  quanto tale ammissibilità consente di evitare che  la vicenda  si protragga  oltre il giudicato, attraverso la successiva  proposizione dell'actio  nullitatis  o del rimedio impugnatorio  straordinario  ex art.  404  cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso  - ovvero  di  ipotesi  riconducibili a  carenza  assoluta  di  potestas iudicandi".
Nel  caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio  (art. 101  c.p.c.),  erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con  il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell'ente locale.  Sul  punto  non  risulta che si sia  formato  il  giudicato, poichè   manca   espressa  pronuncia  a  seguito  di   contestazione specifica.
La  Corte  potrà  pertanto rilevare il vizio  nella  formazione  del contraddittorio, con le conseguenze del caso.
Va  inoltre  rilevato che la sentenza ha avuto ad   oggetto  -  ed  il ricorso concerne - la decurtazione dei punti patente, materia che  è sottratta  al  potere  sanzionatorio  dell'ente  locale  consistendo, questa,  in  una  sanzione  accessoria che consegue  alla  violazione contestata  e  che  deve essere irrogata con specifico  provvedimento ministeriale,  rispetto  al  quale  l'attività  di  accertamento  è soltanto  propedeutica  e  contro il  quale  va  rivolta  l'eventuale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Il  Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la  giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi,  la violazione  dell'art. 101 c.p.c.,  comporta la nullità di  tutti  gli atti  del  giudizio  e  si  riflette  sull'impugnata  sentenza.  Detta circostanza,  in  quanto  attinente alla  regolare  costituzione  del contraddittorio  e,  quindi,  ad inderogabili  disposizioni  d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni  stato  e grado del giudizio, compreso quello di  legittimità.
Non  di  meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va  dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio  e, quindi,  della  sentenza impugnata con rinvio  al  giudice  di  primo grado,  il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti  di  cui alla  L.  n.  689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre  la notificazione  del  ricorso  al competente  Comune,  in  persona  del Sindaco pro tempore.P.Q.####################
La  Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche  per  le spese, al giudice di pace di Grumello del  Monte,  con termine di legge per la riassunzione.



Cassazione "...In  primo  luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto  la rubrica  "Pignoramenti sulle contabilità speciali delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate  e della Guardia di finanza", recita quanto segue: "1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di  finanza,  nonchè le aperture di credito  a favore dei  funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato e  dei  comandi  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  o  del Cassiere  del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi  e finalità  di  protezione civile, di difesa nazionale e di  sicurezza pubblica.."


ESECUZIONE FORZATA
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 20-01-2011, n. 1328
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
E'   stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "1.  -  Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione  avverso la   sentenza  del  16  luglio 2009, con  la  quale  il  Tribunale  di Catanzaro,  decidendo sull'opposizione all'esecuzione proposta  il  6 luglio  2007  dal Ministero contro il pignoramento di crediti  presso terzi  eseguito  nei  suoi  confronti da         P.V.,  dopo  avere considerato   correttamente   invocato  dall'opponente   il   rimedio dell'art.  615  c.p.c.,   sotto il profilo  che  l'opposizione  doveva considerarsi  inerente pignorabilità di crediti, l'ha rigettata  per le  seguenti  ragioni: a) infondatezza della deduzione originaria  di impignorabilita, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950,  art.  1  delle somme  oggetto  della procedura esecutiva pignorate presso  la  Banca d'Italia,  in  qualità di tesoriere dello Stato  -  per
non  essere invocabile la norma, in quanto riferita solo all'ipotesi  in  cui   il debitore  sia  un pubblico dipendente, e non lo Stato  o  altro  ente pubblico;  b) tardività, per essere stata prospettata dal  Ministero soltanto  nella  conclusionale, della deduzione  di  impignorabilità delle somme ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348;  c) insussistenza  della rilevabilità d'ufficio della  impignorabilità, ai  sensi  della  norma  sub b), asserita dal Ministero,  perchè  la stessa   si  riferisce  alla  procedura  svolta  dinanzi  al  giudice dell'esecuzione.
1.1. - Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimato.
2.- Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009  -  per  essere il provvedimento impugnato stato  depositato  il 16.7.2009 - e si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. nel testo attuale.
3. - Il ricorso prospetta due motivi.
4.  -  Con  il  primo  si  lamenta "violazione e  falsa  applicazione dell'art. 616 c.p.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto  dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007) in relazione all'art. 360 c.p.c.,  comma 3 e ci si duole che  la deduzione  di  applicabilità  dell'art.  1,  comma  1348  sia  stata ritenuta  tardiva perchè svolta in conclusionale, senza  considerare che  essa  non  costituiva  un nuovo motivo  di  opposizione,  bensì soltanto la deduzione con nuovi profili di un motivo già ritualmente proposto,  cioè quello fondato sulla invocazione del D.P.R.  n.  180 del  1950, art. 1.  In particolare, nel quesito di diritto -  peraltro non  necessario in relazione alla legge ratione temporis  applicabile nella specie - che conclude l'illustrazione del motivo si chiede alla Corte  di  chiarire se l'eccezione di impignorabilità ...
che  venga formulata, in sede di comparsa conclusionale, facendo richiamo a  una regolamentazione normativa ulteriore rispetto a quella già  posta  a base del motivo di opposizione, configuri sviluppo argomentativo  del motivo di impignorabilità dell'intrapresa procedura esecutiva presso terzi e non motivo nuovo.
Con  il  secondo  motivo si deduce violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 616 c.p.c. della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294  bis introdotto  dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007),  del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 convertito in  L.  22 luglio 1994, n. 460, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art.  1  ter convertito  in L. 13 novembre 2008, n. 181 in relazione all'art.  360 c.p.c.,   comma  rectius:  n.  3.  Si  sostiene  che  erroneamente  il Tribunale      avrebbe    escluso    la    rilevabilità     d'ufficio dell'impignorabilità disposta dalla L. n. 296, art. 1,  comma  1348, nel  giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre essa  si  sarebbe ritenere  dovuta possibile in base al D.L. n. 313 del 1994,  art.  1, comma 2 convertito con modificazioni, nella L. n. 460 del 1994 ed  in base  all'art. 1, comma 3, del d.l. citato, in relazione
al  D.L.  n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008.  4.1.  -  Il  primo  motivo  comporta l'esame  della  questione  della introducibilità,  con  la  comparsa  conclusionale,  da  parte   del Ministero della questione della incidenza sulla pignorabilità  delle somme  oggetto dell'esecuzione opposta della norma di cui alla L.  n. 266  del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto in tale legge -  dopo il comma 294 - dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348.  4.2. - La decisione del Tribunale di escludere detta introducibilità appare  corretta sotto il profilo processuale e, peraltro,  se  anche non   lo   fosse   stato,  l'ipotetico  accoglimento  della   censura prospettata  dal  Ministero in questa sede sarebbe stata  inidonea  a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, perchè  l'error in procedendo - sempre ipoteticamente commesso dal Tribunale -
non si sarebbe  potuto  considerare  decisivo e,  quindi,  avrebbe  lasciato intatto il dispositivo della sentenza impugnata. Queste le ragioni.
Il  citato  comma 294-bis ebbe ad introdurre una norma  del  seguente tenore: non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati  al pagamento   di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi   finalità giudiziaria o penitenziaria,  nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti  al  personale amministrato dal Ministero  della  giustizia  e dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, accreditati  mediante aperture  di  credito in favore dei funzionari delegati degli  uffici centrali  e  periferici del  Ministero della giustizia,  degli  uffici giudiziari  e della Direzione  nazionale antimafia e della  Presidenza del Consiglio dei ministri".
La  prospettazione del Ministero è che tale sopravvenienza normativa sarebbe  stata  applicabile  e rilevante  in  relazione  al  processo esecutivo   oggetto  dell'opposizione  all'esecuzione  decisa   dalla sentenza impugnata, che essa sarebbe stata invocabile nel giudizio di opposizione  dopo  la sua introduzione e  che avrebbe  potuto  esserlo nella conclusionale.
Ora,  pur  ipotizzando, per un momento, che il  primo  postulato  sia valido,  cioè considerando la norma idonea ad incidere sul  processo esecutivo  in  corso  fra le parti quanto alla  individuazione  della pignorabilità dei crediti aggrediti con l'esecuzione,  nel  caso  di specie assume rilievo un dato cronologico: cioè che essa era già in vigore  al  momento della proposizione dell'opposizione e,  pertanto, bene   avrebbe  potuto  e  dovuto  essere   dedotta  con   la   stessa opposizione, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto  di procedere all'esecuzione sui crediti pignorati e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione.
Al   riguardo,  va  rilevato  che  l'azione  sottesa  all'opposizione all'esecuzione sotto il profilo della non assoggettabilità  ad  essa del  bene  con questa aggredito, nella quale l'opponente  -  come  in generale nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - riveste  la qualità  di  attore. Si connota, infatti, come diretta  ad  ottenere l'accertamento    dell'inesistenza   del   diritto    di    procedere all'esecuzione  per  quella ragione, sulla  base  di  tutti  i   fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi  assumono il carattere di fatti individuatori del diritto  fatto valere  con  l'opposizione,  che, proprio perchè  individuato  dalle ragioni   dedotte   -   in   quanto,   naturalmente,   deducibili   - dall'opponente  ha  natura eterodeterminata. Ne deriva  che  i  fatti giuridici  esistenti e deducibili al momento in  cui  viene  proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e,  poichè  la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo  del giudizio è  di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente  nel corso  del  processo  di  opposizione l'allegazione  di  nuovi  fatti costitutivi  che  avrebbero  potuto  e  dovuto  essere  allegati  fin dall'introduzione  dell'opposizione  si  risolve,  proprio   per   il carattere  eterodeterminato del diritto fatto valere, in
una  mutatio libelli,  come  tale non consentita dall'art. 183  c.p.c.,   il  quale ammette  solo la precisazione o modificazione della domanda,   ma  non una domanda nuova. Se, dunque, l'effetto della previsione della norma di  cui  si  discorre fosse stato - come vorrebbe il Ministero  -  di determinare l'impossibilità di procedere dell'esecuzione  in  corso, in  quanto insorta per effetto del pignoramento - cioè una sorta  di impignorabilità sopravvenuta dei crediti pignorati  -  tale  effetto avrebbe    dovuto    essere   invocato   fin    dalla    proposizione dell'opposizione, e non solo non  avrebbe potuto essere  invocato  nel corso  del giudizio di opposizione, naturalmente fino alla fissazione del thema decidendum nell'udienza ai sensi dell'art. 183 della fase a cognizione  piena  (succeduta a quella sommaria del  procedimento  di opposizione,    nella    quale   si 
provvide    sulla    sospensione dell'esecuzione)  ma,  a  maggior ragione, non  era  invocabile  nella comparsa conclusionale: non solo perchè la conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata nemmeno per una emendatio libelli, ma  anche ed a monte perchè la sua prospettazione in essa si è risolta in una inammissibile mutatio libelli.
Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: Nel giudizio di opposizione  all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,   l'opponente ha  veste  sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del  creditore a  procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi  della domanda  proposta  con il ricorso in opposizione e sono  soggette  al regime  sostanziale  e  processuale della domanda.  Ne  consegue  che l'opponente  non può mutare la domanda modificando le eccezioni  che ne  costituiscono  il  fondamento, nè  il  giudice  può  accogliere l'opposizione  per  motivi che costituiscono un mutamento  di   quelli espressi  nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di  eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 3477 del 2003).
Diversa  sarebbe stata la conclusione ove la sopravvenienza normativa di  cui  al  citato comma 294-bis si fosse verificata nel  corso  del giudizio   di  opposizione  ed  anche  dopo  la  precisazione   delle conclusioni:  in quel caso sarebbe stato possibile per  il  Ministero farla    valere,   poichè   la   mutatio   della   domanda   sottesa all'opposizione  sarebbe  stata giustificata  dall'impossibilità  di dedurla  prima.  Correttamente,  dunque,  il  Tribunale  ha  ritenuto tardiva l'invocazione dell'indicata norma.
4.3.  D'altro canto, l'ipotetico rilievo sul processo esecutivo della norma  di  cui  si discorre non sarebbe stato possibile d'ufficio  da pare del giudice dell'opposizione, giacchè si sarebbe risolto in una mutatio  della domanda e, quindi, nell'introduzione d'ufficio  di  un nuovo  fatto costitutivo ed individuatore della domanda,  vietata  al giudice dall'art. 99 c.p.c. 4.4.  - A ben vedere, peraltro, se anche l'invocazione del comma  294 bis  fosse avvenuta con l'atto di opposizione all'esecuzione, sarebbe stata   del   tutto   inutile  a  svolgere  la  funzione   di   fatto giustificativo   dell'inesistenza   del   diritto   di   assoggettare all'esecuzione i crediti pignorati.
Il  comma 294-bis, infatti, appare del tutto inidoneo a incidere  sui processi   esecutivi   pendenti  e,   quindi,   su   quello   oggetto dell'opposizione,  quanto  alla pignorabilità  dei  crediti  cui  si riferisce,  in quanto l'oggetto di disciplina che assume - nonostante qualche  ambiguità che può suggerire la formula con cui è espresso -  non  comprende,  come  suo oggetto di disciplina,  i  processi  di esecuzione  già iniziati, cioè non riguarda i pignoramenti  che  al momento  della sua entrata in vigore fossero già stati eseguiti,  ma concerne  esclusivamente l'esercizio di pretese esecutive non  ancora sfociate in un pignoramento, id est esecuzioni future. Invero,  detto oggetto  di  disciplina  è  espresso  dalla  proposizione   non  sono soggetti   ad  esecuzione  forzata,  la  quale  evoca  l'idea   della soggezione  all'esecuzione forzata come qualità di
determinati  beni e, quindi, una potenzialità statica, che come tale evoca l'essere  i "fondi"   contemplati   dalla  norma  assoggettabili   all'esecuzione forzata,  considerata  nel  suo  momento  iniziale  e,  quindi,   nel pignoramento.
Il  significato della proposizione normativa si coglie, in  sostanza, nel  senso di una imposizione a chi ha una pretesa  esecutiva vero  il Ministero della Giustizia di non esercitarla assoggettandovi i  fondi de  quibus.  E  poichè  l'assoggettamento ad esecuzione  forzata  di determinati  fondi, cioè somme di danaro disponibili  da  parte  del debitore  presso terzi, si risolve nel pignoramento, l'esegesi  della proposizione è nel senso che : non sono pignorabili i fondi.
Poichè  della  norma  non  è prevista un'applicazione  retroattiva, cioè  a pignoramenti già eseguiti, il divieto di cui si tratta  non può  che  riguardare  pretese esecutive  esercitate  successivamente all'entrata in vigore della norma. Il non sono soggetti ad esecuzione forzata, in definitiva, non può che riguardare l'esecuzione  forzata nel suo momento iniziale.
Se  il legislatore, invece, avesse voluto prevedere la non soggezione all'esecuzione  forzata  anche nel senso del   venir  meno,  sotto  il profilo   della   pignorabilità  dei  beni  già  pignorati,   della possibilità giuridica dell'ulteriore corso dei processi esecutivi in corso  sui fondi in questione, avrebbe potuto e dovuto parlare chiaro e,  quindi, disporre l'estinzione dei pignoramenti  e delle esecuzioni pendenti.  L'esegesi letterale prospettata, oltre ad   essere  imposta dal  tenore  della norma, sarebbe - ove fosse necessario  supportarla con  un'esegesi  teleologica - confermata anche  dall'interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che tendenzialmente l'intervento del  legislatore  su pretese esecutive già concretatesi  e,  quindi, già  sfociate  in  pignoramenti eseguiti,  incidendo  sull'esercizio dell'azione esecutiva già in essere, appare
tendenzialmente idonea a determinare  un  sacrificio del diritto di  azione  che  deve  essere motivato  da evidenti e giustificate ragioni e  che, dunque, sottostà ad una valutazione di notevole rigore.
Ne consegue che, se il legislatore usa formulazioni che si prestano a scongiurare tale sacrificio e ad una lettura che riferisca  la  norma che  sancisce  una  preclusione  della  possibilità  dell'esecuzione forzata  di indirizzarsi su determini beni  (come un'impignorabilità) soltanto  all'esercizio  futuro con l'atto  iniziale  dell'esecuzione della   pretesa   esecutiva,  detta  lettura  dev'essere   senz'altro privilegiata.
Il primo motivo, dunque, appare infondato.
4.5. - Anche il secondo motivo non è fondato.
E' necessario riportare le fonti invocate con esso dal ricorrente.
In  primo  luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto  la rubrica  "Pignoramenti sulle contabilità speciali delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate  e della Guardia di finanza", recita quanto segue:
"1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di  finanza,  nonchè le aperture di credito  a favore dei  funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato e  dei  comandi  del  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  o  del Cassiere  del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi  e finalità  di  protezione civile, di difesa nazionale e di  sicurezza pubblica,   al  rimborso  delle  spese  anticipate  dai  comuni   per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonchè al pagamento di  emolumenti  e  pensioni a qualsiasi titolo  dovuti  al  personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che  per i  casi  previsti dal capo 5^ del titolo 6^ del libro 1^
del  codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il  pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni  dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, approvato con  D.P.R.  5 gennaio 1950, n. 180.  2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle  contabilità  speciali delle prefetture e delle  direzioni  di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui  al  comma 1,    si  eseguono  esclusivamente,  a  pena  di  nullità  rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro 3^ - titolo 2^ - capo 2^ c.p.c.,  con  atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso  le  prefetture  o  al  direttore  di  amministrazione  od  al funzionario  delegato  nella  cui circoscrizione  risiedono  soggetti privati  interessati, con l'effetto di sospendere ogni  emissione  di ordinativi  di
pagamento  relativamente  alle  somme  pignorate.  Il funzionario  di  prefettura,  o  il direttore  di  amministrazione  o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento  o di   sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, semprechè esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa  da quelle  indicate  al comma 1, per cui si procede con annotazione  nel libro  giornale;  la notifica rimane priva di effetti  riguardo  agli ordini di  pagamento che risultino già emessi.
3.  Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato  a  pena di  nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro  o  di pignoramento  eventualmente  notificati non   determinano  obbligo  di accantonamento  da  parte  delle  sezioni  medesime  nè   sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate  alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione  ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. 4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la  notifica  di  ogni  altro  atto consequenziale  nei  procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.".
In  secondo luogo va richiamato il D.L. n. 143 del 2008, art.  1  ter convertito  nella  L.  n. 181 del 2008,  il quale,  sotto  la  rubrica Pignoramenti   sulla  contabilità  ordinaria  del  Ministero   della giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale antimafia  recita quanto segue: 1. il D.L. 25 maggio  1994,  n.  313, art.  1  convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio  1994,  n. 460,   e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al  pagamento  di  spese  per  servizi e forniture  aventi  finalità giudiziaria  o  penitenziaria,  nonchè agli emolumenti  di  qualsiasi tipo  dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati  mediante  aperture di credito in favore  dei  funzionari delegati  degli  uffici  centrali e periferici  del  Ministero  della giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della
Direzione  nazionale antimafia.".  Ora,  deve  considerarsi che  l'art.  1  ter  è  stato introdotto con la legge di conversione che è stata pubblicata  nella Gazz.  Uff.  del 15 novembre 2008, n. 268 e, quindi,  è  entrato  in vigore  in  un momento nel quale  parte ricorrente non avrebbe  potuto far  valere il suo intervento, provvedendo alla mutatio della domanda implicata  dalla  sua introduzione nel processo di  opposizione  come nuovo   motivo   attestante,   sostanzialmente,   un'impignorabilità sopravvenuta  delle somme pignorate: infatti, la causa venne  rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2008.
In  tale  situazione,  si  dovrebbe considerare  ammissibile  che  la deduzione  della  sopravvenienza avvenga  in  questa  sede,  come  in effetti è avvenuta. Ciò, se fosse vero che la sopravvenienza de qua fosse  effettivamente  tale,  cioè  avesse  introdotto  elementi  di novità  normativa rispetto alla situazione precedente. Il  fatto  è che  non di sopravvenienza in questo senso si è  trattato, atteso che la  previsione  di applicabilità del D.L. n. 313 del  1994,  art.  1 disposta nella sua interezza dall'art. 1 ter ha determinato  la  mera reiterazione  per nuovo regolamento della materia del  comma  294-bis già introdotto dall'art. 1, comma 1348 quanto alla norma secondo non sono  soggetti ad esecuzione forzata i fondi di cui si tratta, mentre l'elemento  di  novità  è  rappresentato  dalla  estensione   delle eccezioni a tale regola previste dal D.L. n. 313 del 1994,
art. 1,  n. 1 e dalle previsioni del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo, che, però, non vengono in rilievo nella specie (quella del comma  3, assumendo  come oggetto di disciplina i pignoramenti - ed i sequestri -  ed  operando  solo  per il futuro, concerne  solo  i  pignoramenti successivi  all'entrata in vigore dell'art. 1 ter). Ne  conseguirebbe che  l'introduzione  in questa sede di legittimità  della  questione fondata sull'art. 1 ter si dovrebbe ritenere preclusa, perchè  questa norma  ripete  una previsione che avrebbe potuto essere invocata   fin dall'atto   di   opposizione  e,  dunque,  una  nuova  attività   di allegazione in questa sede non potrebbe essere giustificata sotto  il  profilo dello jus superveniens, che sarebbe, per quanto rileva,  solo formale.
Per  completezza,  si rileva, comunque, che, se anche  quanto  appena osservato  non fosse vero e la previsione dell'art. 1 ter, in  quanto dispositiva  dell'applicazione del D.L. n. 313 del 1994,  art.  1  si considerasse norma nuova, per la parte in cui il comma  1  di  questa norma  dispone  che non sono soggetti ad esecuzione forzata  i  fondi contemplati nell'art. 1 ter (fra cui, lo si nota per incidens  ed  in replica  a  quanto  eccepito  dal  resistente,  rientrano  le   somme pignorate  a seguito di ordine di accreditamento emesso dal Ministero con  riguardo  ad indennità di magistrati ordinari:  è  sufficiente osservare  che  tali  indennità rientrano  nel  concetto  dei  fondi destinati  al  pagamento  di  spese per servizi  e  forniture   aventi finalità  giudiziaria, cui allude l'art. 1 ter sopra citato,  atteso che  l'attività  dei magistrati onorari fa parte del  c.d.
 servizio giustizia),   e,  pertanto,  invocabile  in  questa  sede,   la    sua invocazione  non  gioverebbe al Ministero per le  ragioni  esposte  a proposito del primo motivo, perchè la norma - stante il suo tenore - non  potrebbe riguardare i pignoramenti già eseguiti e le esecuzioni in  corso  (e non diversa conclusione, come si è detto,  varrebbe  a proposito  del comma 3, concernente la rilevabilità d'ufficio  della nullità dei pignoramenti).
4.6.  In base alle considerazioni svolte sembra dunque che il ricorso debba esser rigettato".
La  relazione è stata comunicata al pubblico ministero e  notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.Motivi della decisione
A   seguito  della  discussione sul ricorso, tenuta  nella  camera  di consiglio,  il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in  diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa spese.



Gazzetta Ufficiale N. 129 del 6 Giugno 2011 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 marzo 2011 Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. (11A07053)




IL MINISTRO DELLA SALUTE


di concerto con il


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante norme
sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le
«Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalita'
da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare e' causa rilevante
di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione
precoce rappresenta il sistema piu' efficace per garantire le
maggiori percentuali di sopravvivenza;
Rilevata l'opportunita' di diffondere in modo capillare l'uso dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche
a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione
che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno
ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;
Ritenuto di provvedere alla individuazione dei criteri e delle
modalita' per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici
confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con
l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il
rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici», nonche' integrando tali indicazioni
con ulteriori criteri e modalita' descritti in un apposito allegato A
al presente decreto;
Ritenuto, altresi', di finalizzare le risorse di cui all'art. 2,
comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al finanziamento di
programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori
semiautomatici;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria,
con cio' disponendo che dette Province Autonome non partecipano alla
ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota sono
resi disponibili per essere destinati alle finalita' di cui al comma
126 del medesimo articolo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del
citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1


Finalita'

1. La finalita' del presente decreto e' quella di individuare i
criteri e le modalita' per favorire la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle
risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi
regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei
luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove
deve essere garantita la disponibilita' dei defibrillatori
semiautomatici esterni, nonche' le modalita' della formazione degli
operatori addetti.
Art. 2
Programmi regionali per la diffusione
dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento

1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste
dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con
l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il
rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici», nonche' agli ulteriori criteri e
modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto.
2. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23
dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e
Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote
teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in
attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109,
della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle
finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;
La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla
singola Regione e' subordinata:
a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla
presentazione da parte della singola Regione del programma di cui al
comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in base alla sua
coerenza con i criteri e le modalita' di cui al medesimo comma;
b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, alla
presentazione da parte della singola Regione di una relazione sulla
prima attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua
valutazione positiva da parte dello stesso Comitato;
c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno 2012, per
una quota pari al 60 per cento alla presentazione, da parte della
singola Regione di una relazione sulla prosecuzione dell'attuazione
del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da
parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento
alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione
finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua
valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato.
4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie.
Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al
Ministero della Salute.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392
Allegato A
A) Criteri e modalita' gia' fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27
febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»

1. Premessa
Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico che
puo' essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque
altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee.
L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita' che per
sensibilita'), dove e' automatico il solo riconoscimento della
tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore,
deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1
della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le
seguenti operazioni:
l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'una
persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di
interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi
sopradescritta e' positiva al fine di giungere a ripristinare un
ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici
esterni transtoracici, d'intensita' appropriata, separati da
intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare
gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida
internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono
accessibili agli utilizzatori non medici.
la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei
dati di utilizzazione dell'apparecchio.
2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico
Nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto
dall'art. 1 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono
individuati i seguenti criteri:
a) accertamento della conformita' alle norme in vigore, della
funzionalita', della manutenzione e revisione periodica del
defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne
dotano;
b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non
medico, nonche' del personale non sanitario, che utilizza il
defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e
sistematicamente verificata;
b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il
funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico,
per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto
cardiocircolatorio.
L'operatore che somministra lo shock elettrico con il
defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non della corretta
indicazione di somministrazione dello shock che e' determinato
dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni
di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al
paziente;
b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica,
nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione,
sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i
comitati tecnici regionali per l'emergenza;
b3) la formazione, il cui programma e' specificato
successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilita' di
un medico, da istruttori qualificati.
b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di
formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono
sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che
ne valuti la preparazione su:
a) il riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;
b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base (in
accordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti
di utilizzo;
c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per
l'analisi dell'attivita' elettrica cardiaca;
d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di
scariche di defibrillazione;
e) la presenza di anomalie di funzionamento
dell'apparecchio.
A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni
candidato che ha frequentato il corso, da parte del centro di
formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico.
b5) La formazione iniziale deve prevedere:
1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare
di base (in accordo con le linee guida internazionali);
2) una parte teorica avente ad oggetto: finalita' della
defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalita'
cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale,
presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e
manutenzione, modalita' di messa in opera e dimostrazione da parte
del formatore;
3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul
manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e
analisi dell'intervento.
c) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o
territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo
di qualita' delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un
apposito registro epidemiologico.
Il soggetto autorizzato e' tenuto a comunicare immediatamente,
secondo modalita' indicate dalle Regioni e Province Autonome,
l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la
catena della sopravvivenza.
d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico,
in sede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha la durata di dodici
mesi.
Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della
permanenza dei criteri autorizzativi.
e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere
e' depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la
specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonche'
l'elenco delle persone che possono utilizzare.
B) Ulteriori criteri e modalita' per la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni
1. Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici
esterni
La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori
semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione
strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in
grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti
dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi
di soccorso sanitari.
La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere
determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di
vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In
particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e
di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture
dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia
piu' attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque
della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel
territorio regionale le seguenti aree:
aree con particolare afflusso di pubblico;
aree con particolari specificita' come luoghi isolati e zone
disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densita' di
popolazione.
Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di
dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunita'
di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi
e strutture:
luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e sociosanitaria:
strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali
autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina
generale;
luoghi in cui si pratica attivita' ricreativa ludica, sportiva
agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico:
auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale
gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
luoghi dove vi e' presenza di elevati flussi di persone o
attivita' a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto
aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono
caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri
commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti,
stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i
minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; strutture di
Enti pubblici: scuole, universita', uffici;
postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici,
sportivi, civili, religiosi;
le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare
diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di
riferimento in caso di emergenze sul territorio.
I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da
raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la
dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben
visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
possono autorizzare l'installazione di un sistema automatico di
allertamento del 118.
In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori
semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i
seguenti mezzi:
1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di
emergenza territoriale 118;
2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni
di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della
Protezione Civile;
3. mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto
degli infermi;
4. ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano
servizio di assistenza e trasporto sanitario.
Inoltre, puo' essere opportuno dotare di defibrillatori
semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del
Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia locale, del Soccorso
alpino e speleologico, delle Capitanerie di Porto.
2. Modalita' di allocazione dei defibrillatori semiautomatici
esterni
Nell'ambito della programmazione della distribuzione dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio, le Regioni
predispongono piani che individuano specifiche priorita' di
allocazione dei dispositivi, compatibilmente con le risorse
economiche a disposizione e sulla base della contestuale attivita' di
formazione e addestramento all'uso degli operatori e dei cittadini,
fermo restando che, ai fini dello svolgimento dell'attivita'
istituzionale, devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici
esterni prioritariamente tutti i mezzi di soccorso di base del
sistema di emergenza territoriale e le strutture di emergenza,
compresi i mezzi delle associazioni di volontariato o privati che
operano nell'ambito del sistema stesso.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
attraverso le proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118,
valutano progetti di acquisizione di defibrillatori semiautomatici
esterni con fondi privati, nonche' le attivita' per le quali il
soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese di
defibrillatori semiautomatici esterni.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
predispongono piani di comunicazione per sensibilizzare la
popolazione alle potenzialita' e all'uso dei defibrillatori
semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie
come centri di educazione sanitaria.
3. Attivita' formativa
I corsi di formazione ed addestramento hanno l'obiettivo di
divulgare il piu' possibile tra la popolazione la conoscenza
dell'utilita' dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni
sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonche' di
permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche
avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale
118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e
di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic
Life Support - Defibrillation) per i soccorritori non medici e a
definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le
modalita' di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri
di formazione.
Tali corsi sono svolti in conformita' alle linee guida stabilite
in materia con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2003, nonche'
in conformita' alle linee guida internazionali vigenti in materia.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine
di rendere uniformi le modalita' di erogazione ed il livello di
formazione dei corsi, affidano la loro realizzazione alle centrali
operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione
accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale,
delle Universita', degli Ordini professionali sanitari, delle
organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della
Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e
regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno
come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonche' di altri
soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che
dispongono di un'adeguata struttura di formazione.
Le Regioni definiscono le modalita' di retraining degli operatori
abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi.
L'autorizzazione all'impiego del defibrillatore e' riconosciuta
su tutto il territorio nazionale.
4. Registrazione dei defibrillatori semiautomatici esterni e
coordinamento dell'attivita'
Ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di
esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la
detenzione del defibrillatore semiautomatico esterno deve essere
comunicata alla struttura del Servizio Sanitario Regionale
individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome. Le
informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni
presenti sul territorio vengono messe a disposizione delle centrali
operative 118 di riferimento.
Il coordinamento delle attivita' di defibrillazione e' effettuato
dalle centrali operative 118 competenti per territorio.
Le centrali operative dispongono di tutte le informazioni
relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni,
sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso di
segnalazione di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno,
sia per il monitoraggio delle attivita' di defibrillazione, anche ai
fini della loro manutenzione.
Le Regioni e le Province Autonome dispongono delle informazioni
relative all'acquisizione, registrazione e utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.
Allegato B

Auto blu - In arrivo, entro il 30 settembre, nuove regole sulle auto blu anche per il personale della magistratura, dell'avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo si legge in una nota del ministero della funzione pubblica

Auto blu/ Entro il mese nuove regole a giudici, polizia, militari
Ministri competenti individueranno gli aventi diritto

Roma, 16 set. (TMNews) - In arrivo, entro il 30 settembre, nuove
regole sulle auto blu anche per il personale della magistratura,
dell'avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo si legge
in una nota del ministero della funzione pubblica.

Per loro, l`assegnazione dell`autovettura 'blu', in uso non
esclusivo, spetterà soltanto ai titolari di incarichi equiparati
a quelli indicati dal decreto per i ministeri. I ministri
competenti individueranno, entro il 30 prossimo settembre, gli
incarichi equiparati e gli aventi diritto; i decreti adottati
saranno inviati al Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, verificatane d`intesa con il
Dipartimento della Funzione pubblica la coerenza con il decreto
principale, provvederà a sottoporli alla Corte dei conti per la
registrazione.

In base alle norme contenute nel Dpcm sull'Utilizzo delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle
pubbliche amministrazioni, firmato lo scorso 3 agosto e
pubblicato due giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale, d`ora in poi
nei ministeri hanno diritto alle auto 'blu blu' (di utilizzo
esclusivo, con autista) solamente i ministri, i viceministri e i
sottosegretari. Le auto 'blu' (di utilizzo non esclusivo, con
autista) possono invece essere assegnate solo ai titolari di
uffici di gabinetto, di dipartimento e del segretariato generale.
Non ne hanno quindi più diritto i direttori generali, i capi
degli uffici legislativi e i capi delle segreterie e degli uffici
stampa. Grazie a queste misure si prevede pertanto una riduzione
di circa il 70% degli attuali beneficiari.

Restano ferme, precisa la nota, le vigenti disposizioni
concernenti l`uso delle autovetture di servizio e delle
autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di
protezione personale.

Cos

161534 set 11

D.P.C.M. 3-8-2011 Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.

Pubbliche amministrazioni: utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza
Disciplinato,  con il decreto in commento, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
D.P.C.M. 3-8-2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
D.P.C.M. 3 agosto 2011 (1).
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011,  il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:



Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.




Art. 2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:
a)                  Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b)                  Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c)                  Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
d)                  Presidente del Consiglio di Stato;
e)                  Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f)                  Avvocato generale dello Stato;
g)                  Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h)                  Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i)                  Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a)                  Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b)                  Capi di Gabinetto dei Ministri;
c)                  Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d)                  Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e)                  Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.




Art. 3 Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il  proprio parco auto con le seguenti modalità:
a)                  riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche  attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b)                  acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi  a disposizione da Consip S.p.A.;
c)                  stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
d)                  razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a  fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e)                  utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o  senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f)                  adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
g)                  contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture; 
h)                  predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.




Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente  al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.




Art. 5 Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le
autovetture  acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.

2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.