Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Al Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Al Ministero della Salute All'INPS All'INPDAP All'ENPALS All'INPGI Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e p.c.: Alle Presidenze o Segreterie Generali di: CGIL - fax 06/8476490 CISL - fax 06/8473314 UIL - fax 06/4753295 UGL - fax 06/3201944 CISAL - fax 06/3212521 CONFSAL - fax 06/5818218 SINPA - fax 02/89540460 CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713 CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148 CONFESERCENTI - fax 06/4746886 CONFAPI - fax 06/6780930 ABI - fax 06/6767457-313 ANIA - fax 06/3227135 CONFSERVIZI - fax 06/3241524 CONFETRA - fax 06/8415576 CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320 CNA - fax 06/44249511 CASARTIGIANI - fax 06/5755036 CLAAI - fax 06/6877580 CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908 COLDIRETTI - fax 06/4742993 CIA - fax 06/3204924 COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397 LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370 CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236 UNCI - fax 06/39375080 AGCI - fax 06/58327210 UNICOOP - fax 06/44249995 CIDA - fax 06/97605109 CONFEDIRMIT - fax 06/77204826 CUQ - fax 011/5612042 CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558 CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197 ASSOLAVORO - fax 06/32500942 CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386 CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876 USAE - fax 06/4819080 ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942 ACRI - fax 06/68184223 CIPA - fax 055/350418 FIEG - fax 06/4871109 CUB - fax 02/70602409 FABI - fax 06/8552275 CSE - fax 06/42010628 Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro Al Consiglio nazionale forense Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Premessa. L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni. Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu' provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con la presente circolare si intende: dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura; descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica. 1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato. 2. Oneri e vantaggi per il lavoratore. E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e' fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo' prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010. Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita' telematica. 3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro. L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita': 1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010; 2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12. Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2. Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita' per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico. Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo. 4. Raccomandazioni finali. Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica. Roma, 18 marzo 2011 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 296
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martedì 14 giugno 2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4 Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778) (GU n. 135 del 13-6-2011 )
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