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martedì 14 giugno 2011

Nuova procedura per la comunicazione degli scioperi nel pubblico impiego Con la Lett.Circ. n. 8 del 26 maggio, il Dipartimento della Funzione Pubblica individua le modalità di attivazione della banca dati GEPAS, riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi e la rilevazione del personale che vi aderisce.Presidenza del Consiglio dei Ministri


Lett.Circ. 26-5-2011  n. 8/2011
Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Lett.Circ. 26 maggio 2011, n. 8/2011 (1).
 Procedura automatizzata per la         comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.     

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.


          
             
A             
tutte le amministrazioni               pubbliche
             
                         
di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.               165/2001            


              



Facendo seguito alla Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica si rappresenta che da fine         giugno, all'interno del sistema integrato "PERLA PA", sarà attivata la banca         dati GEPAS riguardante la procedura automatizzata per la comunicazione degli         scioperi alle Amministrazioni e la rilevazione del personale che aderisce agli         stessi, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed         integrazioni.      
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su         apposita delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa a dare         attuazione alle previsioni normative contenute nella predetta legge per quanto         riguarda il personale del pubblico impiego, dandone avviso alle Amministrazioni         interessate, relativamente agli scioperi indetti a livello nazionale o         interregionale.      
Al riguardo, per le adesioni del personale alle         astensioni dal lavoro, si ricorda che l'obbligo delle rilevazioni delle stesse         è sancito dall'articolo 5 della riferita L. n. 146/1990, il quale prevede che         le amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il numero         dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la         misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione.      
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione         di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modo di         affermare che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal         lavoro (art. 5, L. n. 146/1990)...costituisce un'indispensabile integrazione         della comunicazione agli utenti ed un importante momento di controllo indiretto         dell'utenza sull'operato delle Amministrazioni".      
La nuova procedura, consentirà al Dipartimento         della Funzione Pubblica di effettuare le comunicazioni degli scioperi         esclusivamente via posta elettronica certificata, riducendo drasticamente i         flussi cartacei e i tempi di trasmissione. Le amministrazioni potranno quindi         accedere al sistema PERLA PA, al quale dovranno essere preventivamente         registrate e nominare quindi un responsabile PERLA PA dell'intero sistema. Tale         referente procederà successivamente a creare un utente responsabile del         procedimento GEPAS per la rilevazione degli scioperi. Quest'ultimo, dovrà        inserire direttamente tramite il sito www.perlapa.gov.it i dati sugli scioperi,         semplificando notevolmente l'attuale procedura. Si ricorda che non saranno         accettate modalità di trasmissione dei dati relativi agli scioperi diverse da         quella
sopra descritta.      
Qualora l'amministrazione non abbia ancora         provveduto, si sottolinea, come già indicato nella Circ. 25 marzo 2011, n.         5/2011 sopra richiamata, l'assoluta obbligatorietà di nominare una figura di         riferimento per l'amministrazione (chiamato referente PERLA PA, che funga da         interfaccia con il Dipartimento).      
Tale figura dovrà quindi provvedere, nei prossimi         giorni, ad:      
- Iscrivere la P.A. al sistema PERLA PA;      
- Aggiornare l'anagrafica della pubblica         amministrazione all'interno del sistema, avendo cura di inserire un indirizzo         di posta elettronica certificata dell'amministrazione, necessario a tutte le         comunicazioni ufficiali ed indispensabile, tra l'altro, per le comunicazioni         degli scioperi.      
Con successiva lettera, verrano comunicate le         modalità con cui il referente PERLA PA potrà nominare/modificare i Responsabili         dell'amministrazione per l'adempimento relativo alla comunicazione degli         scioperi denominato GEPAS, nonché le istruzioni complete per l'inserimento dei         dati soggetti a comunicazione.      
In allegato è possibile consultare:      
1) La Procedura d'iscrizione al sistema PERLA         PA;      
2) I ruoli e i compiti delle varie tipologie di         utenti del sistema.      
Nel sito dedicato a PERLA PA saranno disponibili         i manuali utente, le risposte alle domande frequenti, e le guide rapide al         primo accesso e alla registrazione delle Amministrazioni.      
Per maggiori informazioni o richieste di         supporto, è possibile inoltre contattare l'help desk tecnico dal lunedì al         venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 al numero unico 06/68300293.      
Eventuali comunicazioni possono essere anche         inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:      
- perlapa.dfp@pec.it (per le amministrazioni che         dispongono di una casella PEC);      
- perlapa@governo.it (per le amministrazioni che         ancora non dispongono di una casella PEC).      
        
      
Il Capo dipartimento      
Cons. Antonio Naddeo    



Allegato      
        
      
 Procedura d'iscrizione al sistema         PERLA PA       
        
      
Di seguito è indicata la procedura di iscrizione         che dovrà essere seguita per registrarsi al nuovo sistema integrato. La         procedura è diversa a seconda che si tratti di P.A. già registrate sui sistemi         preesistenti o di P.A. nuove.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni già        censite sui sistemi preesistenti       
        
      
a) Il Dipartimento della Funzione Pubblica         comunica le istruzioni per l'accesso delle PP.AA. al nuovo sistema integrato         mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica delle PP.AA.         attualmente contenuto nelle banche dati o a un indirizzo diverso definito dal         D.F.P. - Responsabile Anagrafica;      
b) La P.A. nomina il Referente per         l'Amministrazione di PERLA PA, il quale clicca sul link presente nella mail         ricevuta dall'Amministrazione per procedere con la registrazione al nuovo         sistema integrato;      
c) Il Referente (indicato nell'applicazione come         Responsabile PERLA PA) inserisce le informazioni personali e conferma i dati         dell'Amministrazione. In tal modo la P.A. sarà abilitata alla comunicazione e         tutte le unità di inserimento associate e i relativi utenti potranno accedere         al sistema integrato;      
d) Al termine della registrazione, verrà        recapitata una mail alla P.A. e al Referente per l'Amministrazione;         quest'ultimo, in particolare, riceverà le informazioni di sintesi relative al         proprio profilo e l'utenza con la quale accedere. Solo al termine del processo         di registrazione gli utenti della P.A. censiti sui vecchi sistemi potranno         accedere al sistema integrato e comunicare i dati.      
        
      
 Pubbliche Amministrazioni         nuove       
        
      
a) La P.A. nomina un suo Referente per PERLA PA,         il quale clicca sul link Registrazione presente sul nuovo sistema integrato         all'indirizzo http://www.perlapa.gov.it;      
b) Il Referente PERLA PA inserisce le         informazioni personali e i dati dell'Amministrazione, completando la procedura         di iscrizione on-line. A seguito della registrazione, il Referente PERLA PA e         la P.A. ricevono una mail di avvenuta registrazione;      
c) Il Referente PERLA PA invia una mail di         conferma della richiesta di iscrizione (tramite posta elettronica certificata o         posta elettronica tradizionale);      
d) Il Dipartimento della Funzione Pubblica -         Responsabile Anagrafica esamina la richiesta di iscrizione.      
e) Al termine della verifica, il Referente PERLA         PA e la P.A. ricevono una mail con l'esito della registrazione e la P.A. è         abilitata alla comunicazione dei dati.      
f) Il Referente PERLA PA può nominare i         Responsabili del Procedimento dei vari adempimenti i quali potranno creare la         struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze.      
        
      
 Ruoli e compiti       
        
      
Di seguito sono elencati i ruoli e i compiti che         gli utenti potranno avere all'interno della nuova struttura organizzativa di         PERLA PA.      
        
      
 Referente per l'Amministrazione         (R.P.P.A.)       
        
      
Il referente per l'Amministrazione è una nuova         figura rispetto a quelle previste per le precedenti banche dati. Poiché uno         degli obiettivi del nuovo sistema integrato è quello di creare un'anagrafica         unica delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario affidare la         gestione di queste informazioni ad un unico soggetto all'interno della P.A. Per         uniformità con gli altri ruoli del sistema, il Referente è indicato nelle         applicazioni come Responsabile PERLA PA.      
Il Referente assolve il compito di:      
- Iscrivere la P.A. al sistema integrato;      
- Aggiornare l'anagrafica della P.A.;      
- Richiedere la cancellazione della P.A.;      
- Nominare/modificare i R.P. dei vari adempimenti         per la P.A.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         (R.P.)       
        
      
Prima di descrivere il responsabile del         procedimento è opportuno definire l'Unità di inserimento (U.I.).      
Le unità di inserimento sono gli elementi della         struttura organizzativa che ogni P.A. può creare sul nuovo sistema PERLA PA per         ogni adempimento. Infatti, per comunicare i dati relativi ad uno specifico         adempimento una P.A. può scegliere di:      
- centralizzare l'inserimento dei dati, senza         creare unità di inserimento e limitandosi a poche utenze centrali che fanno da         collettore rispetto ai dati della P.A.;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti         organizzati su uno o più livelli di unità di inserimento;      
- delegare l'inserimento dei dati a più utenti al         suo interno senza creare UU.II., semplicemente abilitando più utenti a livello         della P.A.      
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto         che, per uno specifico adempimento, è responsabile dei dati comunicati         periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica da se stesso e da tutti         gli utenti da lui nominati. Il Responsabile del Procedimento:      
- Crea gli utenti semplici della P.A. per il         proprio adempimento;      
- Crea/modifica le unità di inserimento (U.I.) di         primo livello per il proprio adempimento;      
- Crea/modifica i Responsabili del Procedimento         dell'U.I. di livello successivo per il proprio adempimento;      
- Inserisce/valida i dati comunicati per la         P.A.;      
- Visualizza i dati inseriti da tutte le U.I.         subordinate.      
        
      
 Responsabile del Procedimento         della U.I. (R.P.U.I.)       
        
      
Il Responsabile del Procedimento dell'U.I. ha         compiti analoghi al R.P., ad eccezione del fatto che non invia la dichiarazione         di fine periodo al Dipartimento della Funzione Pubblica. Un caso particolare         riguarda le U.I. per l'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni", dove alcune di         esse possono essere centro di responsabilità ed in questo caso il Responsabile         è tenuto ad inviare la dichiarazione finale al Dipartimento.      
        
      
 Utente Semplice (U.S.)              
        
      
L'utente semplice, dove previsto         dall'adempimento, si occupa di:      
- Inserire i dati per la P.A./U.I. alla quale         appartiene;      
- Visualizzare i dati inseriti.      
Le figure del Responsabile del Procedimento della         unità di inserimento (U.I.) e quella dell'utente semplice (U.S.) non sono         obbligatorie nel sistema PERLA PA. L'Amministrazione ha il compito di decidere         se utilizzarle o meno in funzione delle proprie esigenze organizzative.    



L. 12 giugno 1990, n. 146, art.       5


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