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martedì 14 giugno 2011

TAR "...Con il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23, e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216)...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4500Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con  il ricorso in esame i ricorrenti - tutti sottufficiali delle forze armate - propongono azione di accertamento in ordine al diritto alla corresponsione delle somme a titolo di perequazione economica con il trattamento in godimento da parte dei sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, non già secondo la decorrenza fissata dal legislatore con il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23,  e cioè 1° gennaio 1992, bensì dalla più antica data stabilita per i sottufficiali dei Carabinieri. il cui trattamento economico è stato fatto decorrere dal 20 giugno 1986 (D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in L. 6 marzo 1992, n, 216).
Sostengono, in sostanza, i ricorrenti che il decreto legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge 2 febbraio 1993, n. 23,  pur avendo risolto anche in favore del personale appartenente alle Forze Armate il problema dell'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, non avrebbe, per altrettanto, definito quello relativo alla decorrenza di tale trattamento, creando sotto questo profilo disparità di trattamento, invece di garantire la piena equiparazione, tra i sottufficiali delle FF.AA. e quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in violazione dei  principi di rango costituzionale di cui agli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione.
Come seguono le considerazioni del Collegio.
Giova premettere, più in generale, che la questione dell'equiparazione giuridica ed economica, di cui alla "Tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale delle altre Forze di polizia", allegata alla legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza") ed ivi richiamata dall'art. 43, 17° comma, è stata oggetto di successivi interventi legislativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.
Con la richiamata sentenza, la Corte ha ritenuto che l'equiparazione, ai fini del trattamento retributivo, dei sottufficiali dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato andava compiuta, in mancanza di indicazione di un diverso criterio da parte della legge, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere a parità di funzioni un identico trattamento economico, ed  ha, conseguentemente, dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 43, comma 17, e la Tabella all. C) della legge 1° aprile 1981, n. 121,  nella parte in cui le predette disposizioni non includevano la qualifica di Ispettore di Polizia fra quelle equiparabili alle qualifiche dei sottufficiali dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza delle funzioni esercitate dai sottufficiali dei Carabinieri con quelle attribuite al personale di polizia.
I principi formulati dalla Corte sono stati poi applicati in sede giurisdizionale con le decisioni del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 986 del 26 novembre 1991 e del T.A.R. del Lazio, n. 1219 del 9 luglio 1991.
Successivamente è intervenuto il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992, n. 216.
Ai sensi del primo comma, art. 2 del citato decreto legge, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'art. 1, primo comma. (Sezione IV del Consiglio di Stato n. 986 del 26 novembre 1991 e T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 1219 del 9 luglio 1991)
Il successivo secondo comma ha disposto che al pagamento delle competenze arretrate, derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze di cui all'art. 1, si sarebbe provveduto, nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un  ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante; nell'anno 1995, mediante la corresponsione del rimanente 30%.
Osserva il Collegio che, con le richiamate disposizioni, il legislatore ha inteso disciplinare, con norma primaria,  gli effetti scaturenti dalle decisioni puntualmente citate nell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 5/92,  concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato,  avendo posto, al riguardo, sia una previsione a regime, in ordine al trattamento spettante ai predetti sottufficiali, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sia una norma transitoria per la corresponsione delle competenze arretrate, con esplicito ed esclusivo riferimento a quelle derivanti dall'esecuzione delle sentenze citate nel primo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legge. (Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991 e TAR Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991)
Quanto all'equiparazione dei trattamenti a regime, la Corte Costituzionale ha ritenuto che è frutto di una legittima scelta del legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio  1992, con compattamento verso l'alto del trattamento economico (allineato sui livelli VI, VI bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia, ad ordinamento civile e militare, compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri) che erano stati mantenuti al di fuori sia dalla suddetta pronuncia della Corte, sia dalle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi. (Corte Cost., 17 marzo 1998, n. 63)
Prevedendo un regime transitorio, il legislatore ha, invece, assicurato la spettanza degli arretrati solo ai destinatari delle citate sentenze, escludendo quindi dallo stesso diritto i possibili destinatari di altre sentenze favorevoli e comunque successive  alla data d'entrata in vigore del D.L. n. 5/92. (Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 1997 n. 743 e 24 febbraio 1997 n. 137)
Si è osservato, al riguardo, che, con una diversa  interpretazione, si giungerebbe all'assurda conclusione che coloro, che  già avevano ottenuto una sentenza favorevole, percepirebbero gli arretrati, nei limiti e con gli scaglionamenti appositamente stabiliti nel decreto legge, mentre tutti gli altri, pur avendo una posizione giuridicamente meno qualificata, li percepirebbero illimitatamente e immediatamente (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 1994 n. 809).
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale (23 dicembre 1993 n. 455), ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate con gli artt. 1 e 2 del citato d.l. 5/92,  nella parte in cui assicurano l'effetto retroattivo a quanti hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, rispetto ad altri che non l'hanno ottenuta ancorché ricorrenti.
In detta occasione, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il legislatore ha compiuto una scelta, differenziando la posizione dei destinatari delle sentenze citate nell'art. 1, primo comma, dello stesso decreto legge, per quanto attiene al diritto alle competenze arretrate, e che la scelta stessa non è affetta da censure di  arbitrarietà o irragionevolezza.
Il giudice delle leggi ha ancora ritenuto che non può assumersi sminuita, nel periodo fino all'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 1992,  l'equiparazione economica in questione, in quanto la tendenziale omogeneità dei trattamenti non comporta, nel periodo transitorio, una continua identità di posizioni economiche, in considerazione delle residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali. (Corte cost., 1420 luglio 1999, ord. n. 331)
Gli enunciati principi sono stati ribaditi, sotto  il profilo della disciplina temporale di attuazione dei provvedimenti di perequazione retributiva in discussione, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, anche successiva rispetto a quella precedentemente citata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2000 n. 973).
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Collegio, riguardo alla controversia in esame, che analoghe considerazioni a quelle sopra esposte inducono ad escludere la fondatezza, con riferimento agli art. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, della, sia pure indirettamente introdotta, questione di legittimità costituzionale della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - veicolata dai ricorrenti con la domanda giudiziale di accertamento e condanna dell'amministrazione alla corresponsione, da epoca più remota, degli scatti gerarchici - nella parte in cui la decorrenza dei previsti benefici economici per i sottufficiali delle Forze Armate viene fissata dal 1° gennaio 1992 - in quanto, per un verso, la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, che ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; per
l'altro, avendo la stessa Corte Costituzionale ritenuto che è il frutto di una legittima scelta del Legislatore l'unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con  compattamento verso l'alto del trattamento economico, di tutti i Sottufficiali.
Più in particolare, il Collegio ritiene che:
la lamentata disparità di trattamento - lungi dall'esser ingiustificata - è riconducibile alla peculiarità delle funzioni svolte da soggetti (sottufficiali dei Carabinieri) ai quali, soli, è attribuita istituzionalmente la qualifica di "Ufficiale di p.g.";
il Legislatore, peraltro, nel momento stesso in cui ha provveduto ad estendere anche ai ricorrenti il medesimo trattamento economico previsto per le categorie equiparate ha, con ciò stesso, eliminato ogni forma di disparità di trattamento fra categorie di dipendenti;
in ordine all'evocato art. 36 Cost.,  escluso che i diritti economici del pubblico dipendente godono di particolari garanzie anche a fronte di norme eventualmente retroattive, (sent. nn. 6 del 1994; 153 del 1994 e 421 del 1995), non può assumersi l'esistenza della lesione ove, come nel caso di specie, sia stato riconosciuto un beneficio con finalità perequativa al contempo rispettandosi il valore tutelato rappresentato dal sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione posto a presidio del trattamento economico complessivo (sent. n. 1089 del 31 dicembre 1988);
il riferimento all'art. 97 Cost. non appare pertinente, in quanto nella questione in esame non vengono in rilievo aspetti connessi al buon andamento dell'azione amministrativa;
Non va sottaciuto, infine, che la pretesa dei ricorrenti si appunta su referenti di dubbia legittimità atteso che il postulato beneficio (retroattività degli effetti economici) trova ostacolo nell'art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile, secondo cui "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione".
In conclusione, il ricorso in esame è infondato e  va, perciò, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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