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martedì 14 giugno 2011

TAR "...Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,  come domanda di trasferimento di sede")..."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4650Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
i  ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti in date diverse a sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica;
Considerato che essi ricorrono al T.a.r. perché venga accertato il loro diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, sostenendo in proposito che i trasferimenti di cui sopra non sono trasferimenti a domanda ma trasferimenti d'autorità;
Considerato che, come rilevato dai ricorrenti, la  questione ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso, le quali hanno rilevato che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del personale delle forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Con la conseguenza che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria ha natura di trasferimento d'autorità, in  quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la domanda prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo
una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione  alle suddette sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928);
Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100,  come domanda di trasferimento di sede") è interpretato dalla prevalente  giurisprudenza in senso favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta norma, pur autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa. Ciò in quanto, affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario - diversamente a quanto accade nel caso di specie - che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente;  non integri il precetto di quest'ultima; e, infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento  giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n. 2928/2010);
Ritenuto pertanto, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, che il ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi alla data del gravame, debbano essere compensate ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe specificata e ai relativi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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