T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4650Fatto - Diritto
P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
i ricorrenti, appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti in
date diverse a sezioni di polizia giudiziaria di Procure della Repubblica;
Considerato che essi ricorrono al T.a.r. perché venga accertato il loro diritto
alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo
1987, n. 100, sostenendo in proposito che i trasferimenti di cui sopra non sono
trasferimenti a domanda ma trasferimenti d'autorità;
Considerato che, come rilevato dai ricorrenti, la questione ha formato oggetto
di numerose pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi in ricorso, le quali
hanno rilevato che il discrimine tra trasferimento d'ufficio e a domanda del
personale delle forze armate e di polizia deve cogliersi nel diverso rapporto
che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale
del dipendente; per cui nel primo caso il trasferimento è reputato
indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo è solo
riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Con la conseguenza che
il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di polizia giudiziaria
ha natura di trasferimento d'autorità, in quanto è destinato a soddisfare
prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la domanda prevista
dall'art. 8 del d.lgs. n. 271/1989 è solo
una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione alle suddette
sezioni (v., per tutte, C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2928);
Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare,
ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede") è interpretato dalla prevalente giurisprudenza in senso
favorevole alla tesi del ricorso, nella considerazione che siffatta norma, pur
autoqualificandosi come interpretativa, non può trovare applicazione per fatti
precedenti alla sua entrata in vigore, pena l'incostituzionalità della stessa.
Ciò in quanto, affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata
costituzionalmente legittima, è necessario - diversamente a quanto accade nel
caso di specie - che: la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di
una disposizione precedente; non integri il precetto di quest'ultima; e,
infine, non adotti un'opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria esegesi
della stessa. Fermo restando che l'efficacia retroattiva della legge di
interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio
dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento giuridico, con
la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa
che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella
affermatasi nella prassi (v. la citata decisione del Consiglio di Stato n.
2928/2010);
Ritenuto pertanto, in adesione al citato indirizzo giurisprudenziale, che il
ricorso debba essere accolto;
Ritenuto che le spese di giudizio, in considerazione dei dubbi interpretativi
alla data del gravame, debbano essere compensate ai sensi dell'articolo 92 del
codice di procedura civile.P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto, dichiara il diritto di ricorrenti alla indennità pure in epigrafe
specificata e ai relativi accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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martedì 14 giugno 2011
TAR "...Considerato altresì che anche l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (secondo cui "l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede")..."
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