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martedì 14 giugno 2011

TAR "...L'interessato premette in fatto di frequentare la  scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza  di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio  minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi  dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001...."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4512
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Logistico dell'Esercito ha  rigettato la memoria ostativa avverso la proposta d'impiego in contingenza presso il teatro operativo afgano e, per l'effetto, gli ha ordinato di partire per l'impiego all'estero.
L'interessato premette in fatto di frequentare la  scuola di specializzazione in Pediatria presso l'Università La Sapienza  di Roma, a cui è stato ammesso nell'anno 2009 a seguito di apposita richiesta formativa da parte dell'Esercito. Egli ritiene incompatibile l'impiego in teatro operativo sia con la contemporanea frequenza specialistica che con lo propria condizione di genitore avendo un figlio  minore di anni otto che gli dà diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi  dell'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001.
L'amministrazione si è pronunciata nei divisati sensi sul presupposto che "secondo una prassi consolidata confermata nel  caso specifico con apposita dichiarazione rilasciata dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria, le attività mediche addestrative operative sul territorio nazionale e fuori area effettuate dagli specializzandi sono da considerare valide ai fini del completamento del percorso formativo".
Il ricorrente sostiene l'inesistenza della "prassi", che non costituisce fonte; di contro, la Segreteria della Scuola di Specializzazione dell'Università ha ribadito "che non è possibile alcun congelamento della formazione specialistica in Pediatria  per lo specializzando militare in s.p.e. in caso di assenza per più di 40 giorni per motivi diversi da quelli espressamente previsti nell'art. 47 del Manifesto degli Studi". In altri termini, il ricorrente sostiene che, per disposizione dell'Università, la frequenza non può subire interruzioni se non per un periodo limitato di tempo e per le ipotesi tassative tra cui non è contemplata la destinazione del medico militare ad attività da svolgersi nell'ambito di missioni all'estero in territorio afgano.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, carente di motivazione, sproporzionato ed illogico non avendo tenuto conto, l'amministrazione, dell'interesse pubblico primario sotteso alla frequenza della Scuola di Specializzazione ed il pregiudizio che ne ricaverebbe sia l'interessato che l'Istituzione militare ove ne fosse congelata ovvero preclusa la frequenza dopo che la stessa era stata autorizzata ed assentita mediante trasferimento d'autorità.
Si è costituito il Ministero della Difesa per mezzo dell'Avvocatura di Stato.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ravvede, nella particolarità della fattispecie, una situazione di incompatibilità dell'impiego in teatro operativo con la contemporanea frequenza della Scuola di Specializzazione.
Come documentato nella lettera datata 23 luglio 2010 a firma del Coordinatore della Scuola di Specializzazione dell'Università "La Sapienza" di Roma "le attività mediche addestrative e  operative istituzionali svolte nel territorio nazionale e nelle operazioni "Fuori Area" possono essere considerate di completamento nella formazione, e in questa ottica può essere concesso agli specializzandi ufficiali medici di assentarsi dalla regolare frequenza della Scuola per la necessità operativa stessa".
Il ricorrente fonda le proprie doglianze sulla circolare del MIUR 4 ottobre 2010 secondo cui l'assenza dal Corso per cause diverse da quelle tipizzate dalla amministrazione universitaria comporterebbe la decadenza dalla scuola di specializzazione.
Il Collegio osserva che la stessa circolare, a pag. 2, chiarisce, con riguardo specifico ai medici militari (e medici della Polizia di stato)  che "da una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso le strutture dell'Ateneo, che sono appositamente valutate ai fini dell'accreditamento e dall'Ateneo medesimo certificate".
Ebbene, se è vero che "la maggior parte delle attività professionalizzanti devono essere svolte necessariamente presso  le strutture dell'Ateneo", appare obiettivamente immune da vizi logici e  travisamento dei fatti la determinazione impugnata che ha individuato il ricorrente, in sede di pianificazione semestrale, per l'impiego fuori  area quale ufficiale medico per l'Operazione ISAF, per un incarico della durata di (appena) 60 giorni; un periodo, dunque, obiettivamente contenuto rispetto alla durata del corso di specializzazione che non può  comportare, alla luce delle istruzioni universitarie, la decadenza dalla Scuola.
L'attività addestrativa "Fuori Area" non compromette, pertanto, tenuto conto della specificità del caso (durata dell'impiego), l'attività di specializzazione in Pediatria costituendo, anzi, come evidenziato dalla stessa resistente, un percorso formativo particolarmente utile ai fini della formazione professionale del Grandoni.
Il Policlinico Militare dovrà, ovviamente, inoltrare - come stabilito nella nota del 23 luglio 2010 - apposita richiesta alla Direzione della Scuola di Specializzazione in Pediatria e, al termine del servizio, documentarne la natura; la Scuola di Specializzazione, ricorrendo dette condizioni, dovrà considerare il periodo di impiego "Fuori Area" come utile ai fini della specializzazione in Pediatria
Generica.
Non meglio documentata, s'appalesa la censura sulla presunta disparità di trattamento rispetto agli ufficiali appartenenti alle altre Forze Armate che, ammessi a frequentare le Scuole di Specializzazione, sarebbero automaticamente esclusi in qualsivoglia teatro operativo. La censura è, comunque infondata avendo la difesa erariale comprovato, senza essere smentita, che gli ufficiali medici specializzandi vengono normalmente impiegati in attività al di fuori del territorio nazionale (cfr nota Comando Logistico dell'Esercito, allegato 12 alla memoria depositata dall'Avvocatura di Stato).
In ordine, infine, alla condizione di padre di un  minore di 8 anni, la circostanza s'appalesa del tutto irrilevante nel procedimento di impiego operativo "Fuori Area" non fondando alcuna posizione di pretesa nei confronti dell'amministrazione in grado di revocare in dubbio la legittimità dell'"Ordine" militare.
In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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