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martedì 14 giugno 2011

Ministero dell'economia e delle finanze Nota 10-6-2011 n. 20659/Giochi/GAD/2011 Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza. Indicazioni sull'uso dei "bonus". Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi.


Nota 10 giugno 2011, n. 20659/Giochi/GAD/2011 (1).
        Disciplina dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota  fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con  partecipazione a distanza. Indicazioni sull'uso dei "bonus".         

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi.


1. Premessa e definizioni           
Il D.Dirett. 10 gennaio 2011 di AAMS, prot. n. 2011/666/Giochi/GAD, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2011 (di seguito Decreto), agli articoli 9, comma 1, lettera b), punto 6) e 14, comma 1, lettera k), prevede che il concessionario sia tenuto a informare il giocatore in merito alle "modalità e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus nonché le restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati, che devono in ogni caso risultare economicamente vantaggiose per il giocatore."     
I giochi istituiti dal Decreto prevedono la possibilità per il concessionario di assegnare "bonus" e altre forme di "gettoni virtuali", il cui utilizzo da parte dei giocatori è parte integrante dello svolgimento dei giochi stessi.     
Pertanto, si ritiene opportuno, anche ai fini di una corretta informazione ai giocatori, fornire, per ciascuna tipologia di gioco prevista all'articolo 1 del Decreto,  indicazioni ai concessionari relativamente alla definizione delle modalità di gestione dei bonus, e al rapporto tra tipologia di bonus consentiti e relativa applicazione dell'imposta unica, in linea con quanto previsto dal D.Dirett. 11 aprile 2011(n. 12983/Giochi/GAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2011, n. 113.     
Ai fini della presente circolare si intende per:     
a) bonus, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore può impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi;     
b) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo di gioco presuppone la disponibilità della posta, si svolge attraverso la puntata - anche ripetuta - di importi del saldo disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del  giocatore;     
c) credito di gioco, la parte del saldo disponibile costituita dalle somme depositate (e non ancora utilizzate per l'attività di gioco) e da quelle vinte dal giocatore. Il credito di gioco non include i bonus;     
d) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal  concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione a una sessione di gioco;     
e) fun bonus, gli importi che il concessionario può concedere ai propri clienti, i quali, se giocati, non  danno possibilità di ottenere una vincita in denaro ma, esclusivamente,  il diritto a ricevere ulteriori fun bonus ovvero, al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito di bonus sul conto di gioco;     
f) posta iniziale, l'ammontare del saldo che il giocatore rende disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza per  effettuare i colpi;     
g) posta finale, l'ammontare che, alla conclusione della sessione di gioco, è trasferito al saldo disponibile del conto di gioco del giocatore;     
h) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di  carte organizzati in forma diversa dal torneo;     
i) saldo disponibile, la somma del credito di gioco e dei bonus presenti sul conto di gioco;     
j) sessione/i di gioco, nel caso dei giochi di  abilità, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto  di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto  di gioco.   



2. Regole generali per ciascuna tipologia di gioco     
        2.1. Giochi di abilità a distanza           

     
Per la tipologia di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto,  il concessionario definisce e rende note al giocatore le modalità con le quali questi può ottenere bonus da utilizzare per l'acquisto dei diritti di partecipazione.     
I bonus sono soggetti all'imposta unica stabilita nella misura del 3 per cento della raccolta (articolo 4, comma 1, del Decreto).     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore. Possono essere prelevati, invece, gli importi delle eventuali  vincite conseguite utilizzando i bonus.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     


2.2. Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte a solitario organizzati in forma diversa dal torneo.     


Per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera b),  limitatamente alla modalità in solitario, il concessionario può assegnare, con le modalità dallo stesso stabilite, descritte nel progetto di gioco e autorizzate da AAMS (ai sensi dell'art. 14, comma 1), lettera k) e rese preventivamente note al giocatore, bonus e fun bonus.     

     
        2.2.1. Bonus           

     
La posta iniziale necessaria all'effettuazione  dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi. I bonus devono essere giocati almeno una volta  per potere essere trasformati in credito di gioco. Non è consentita l'assegnazione diretta di ulteriori bonus all'interno di sessioni di gioco.     
Per la gestione dei bonus sono ammesse restrizioni al credito di gioco, collegate alle modalità di assegnazione  dei bonus e di utilizzo dei bonus e del credito di gioco stesso (art. 9, comma 1, lettera b), numero 6) del Decreto).  Le restrizioni al credito di gioco devono avere una durata temporale predefinita e la scadenza deve essere preventivamente comunicata al giocatore. Nel caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di utilizzo del bonus entro la scadenza stabilita dal concessionario, la parte di credito di gioco che eventualmente residua, e che era stata oggetto di restrizioni, deve essere resa nuovamente disponibile al giocatore senza alcun vincolo.     
Al termine delle sessioni di gioco che prevedono restrizioni al credito di gioco, fino al soddisfacimento delle  condizioni di utilizzo dei bonus, il concessionario accredita la posta finale sul saldo disponibile, distinguendola nelle due componenti, credito di gioco e bonus, come risultanti al termine della sessione, dando contestuale informazione al giocatore dell'ammontare delle rispettive componenti.     
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del bonus e i requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso.     
I bonus, ai fini del calcolo dell'imposta unica (articolo 4, comma 2, del Decreto), sono equiparati al credito di gioco, e pertanto concorrono alla raccolta.     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     

     
        2.2.2. Fun Bonus           

     
I fun bonus assegnati dal concessionario possono essere utilizzati esclusivamente in apposite sessioni di gioco. In tali sessioni è ammessa l'assegnazione di jackpot, alimentati esclusivamente da fun bonus.     
Al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario e preventivamente comunicate al giocatore, al termine delle sessioni di gioco corrispondenti, il concessionario accredita un bonus in relazione alle eventuali vincite conseguite utilizzando fun bonus, sul conto di gioco del giocatore; pertanto, nell'ambito di tali sessioni di gioco, non possono essere attribuite vincite, anche da jackpot, che incrementino il credito di gioco.     
I fun bonus non possono essere utilizzati, nella posta iniziale, insieme al credito di gioco e ai bonus.     
Le giocate effettuate utilizzando fun bonus, non consentendo vincite in denaro, non concorrono al calcolo dell'imposta unica, alla determinazione dei massimali della garanzia di cui all'articolo 15 dell'atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all'esercizio dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, della L. 7 luglio 2009, n. 88, e alla determinazione del canone di cui all'articolo 16 dell'atto di convenzione stesso.     
I fun bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i fun bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     
Le sessioni di gioco effettuate utilizzando fun bonus devono garantire la stessa percentuale di ritorno al giocatore  (%RTP) prevista per le analoghe sessioni di gioco che danno diritto a una vincita in denaro.     
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del fun bonus, i  requisiti di gioco ancora necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso e della non assimilabilità dei fun bonus al credito di gioco.     

     
        2.3. Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo in modalità tra giocatori           

     
Per le tipologie di giochi di cui articolo 1, comma 2, lettera b),  limitatamente alla modalità tra giocatori, il concessionario può assegnare bonus, con le condizioni dallo stesso stabilite, approvate da AAMS (ai sensi dell'art. 14, comma 1), lettera k) e rese preventivamente note al giocatore.     
La posta iniziale necessaria per l'effettuazione dei colpi può essere costituita da bonus, da credito di gioco o da una combinazione di entrambi, fermo restando che, una volta iniziata la sessione dei giochi, il bonus è equiparato al credito di gioco. Non è consentita l'assegnazione diretta di ulteriori bonus all'interno di sessioni di gioco.     
I bonus, ai fini del calcolo dell'imposta unica (articolo 4, comma 2, del Decreto), sono equiparati al credito di gioco, e pertanto concorrono alla raccolta.     
I bonus non sono mai prelevabili dal giocatore.     
In caso di mancata movimentazione del conto di gioco per tre anni (articolo 24, comma 19, lettera l) della L. 7 luglio 2009, n. 88), i bonus eventualmente inutilizzati non sono computati nelle somme devolute all'Erario.     

     
Il Direttore     
Antonio Tagliaferri   



D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 1
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 4
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 9
D.Dirett. 10 gennaio 2011, art. 14
D.Dirett. 11 aprile 2011
L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24

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