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lunedì 19 settembre 2011

Cassazione "...Corte d'Appello  di  Roma accoglieva il gravame svolto da         #################### contro la sentenza  di primo  grado  che aveva rigettato la domanda proposta  nei  confronti della   ####################   s.r.l.  per  il  riconoscimento  della   qualifica dirigenziale o, in subordine, di quadro, l'accertamento della  giusta causa  delle  dimissioni  e la condanna al pagamento  dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul TFR, al risarcimento del danno per dequalificazione professionale, danno biologico, morale e  per mobbing; infine, per differenze retributive con condanna della #################### s.r.l. in solido con la #################### s.r.l....


LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14977
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.   Con  sentenza  del 1 settembre 2006, la Corte d'Appello  di  Roma accoglieva il gravame svolto da         #################### contro la sentenza  di primo  grado  che aveva rigettato la domanda proposta  nei  confronti della   ####################   s.r.l.  per  il  riconoscimento  della   qualifica dirigenziale o, in subordine, di quadro, l'accertamento della  giusta causa  delle  dimissioni  e la condanna al pagamento  dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze sul TFR, al risarcimento del danno per dequalificazione professionale, danno biologico, morale e  per mobbing; infine, per differenze retributive con condanna della #################### s.r.l. in solido con la #################### s.r.l.
2. La Corte territoriale puntualizzava che :
-  la pretesa di      J. concerneva il riconoscimento, in relazione alle mansioni svolte nel corso del rapporto  di lavoro intercorso  con la  s.r.l ####################, della qualifica di dirigente o, in subordine,  di quadro,  a decorrere dal 4 gennaio 1991; l'accertamento della  giusta causa delle dimissioni dalla s.r.l ####################, con conseguente condanna di   quest'ultima  al  pagamento  dell'indennità  di  preavviso;  il risarcimento  del  danno  conseguente  alla  dequalificazione  subita, nonchè   del  mobbing  sofferto  ad  opera  del  datore  di  lavoro;
l'accertamento  che i compensi erogatigli dalla s.r.l ####################, società  controllata dalla formale datrice di lavoro s.r.l ####################, erano   parte   integrante  della  retribuzione   corrispostagli   da quest'ultima, con conseguente condanna della stessa  al pagamento alle differenze  retributive dovutegli in relazione  alla  tredicesima  ed alla quattordicesima mensilità, nonchè al TFR;
alla stregua delle declaratorie contrattuali, le mansioni in concreto svolto da      J. erano riconducibili al 6 livello come emerso  dal testimoniale acquisito alla causa;
-  le  mansioni  assegnate  con lettera  del  18  novembre  1998,  di ispettore con compiti di visite periodiche e relazioni settimanali in ordine al rispetto delle procedure interne da parte dei preposti alle sale cinematografiche, pur difformi da quelle precedentemente svolte, non  determinavano  alcuna dequalificazione  per   essere  formalmente riferibili  al  livello  di inquadramento e  tali  da  utilizzare  ed arricchire  il  patrimonio professionale acquisito con la  precedente attività;
esclusa  la  dedotta dequalificazione, le dimissioni non  risultavano assistite da giusta causa, onde l'infondatezza della richiesta  della relativa indennità di preavviso;
-    non   risultavano   azioni   dal   carattere    persecutorio    o discriminatorio, tali caratteri non rinvenendosi nè  nell'aggressione verbale, rilevante ad altri fini, nè nel mutamento dell'ambiente  di lavoro in favore di una collocazione più angusta e meno confortevole in  difetto  di elementi aliunde acquisiti, non potendo, a  tal  fine rilevare un'aggressione verbale;
- nessuna pretesa risarcitoria poteva, pertanto, riferirsi al dedotto mobbing, nè sussisteva nesso eziologico tra l'aggressione verbale  e la patologia vascolare sofferta;
-       j., sebbene legato da un rapporto di lavoro con  la  s.r.l.
Radio  filmusica  non  aveva  in  concreto  mai  espletato  attività lavorativa  nè  attività  libero  professionale  in  favore   della predetta  società  e  il compenso da questa formalmente  corrisposto doveva  imputarsi  a  corrispettivo della prestazione  lavorativa  in favore   della  s.r.l.  ####################,  onde  le  differenze   retributive richieste  in  giudizio andavano esaminate tenuto conto  delle  somme complessivamente percepite da parte di entrambe le società.  5.  Avverso  l'anzidetta sentenza della Corte territoriale,  #################### s.r.l.,  in persona del legale rappresentate pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Radio filmusica s.r.l., in   persona  del legale rappresentate pro-tempore, ha  resistito  con controricorso,  illustrato con memoria.         ####################  ha  resistito con  controricorso, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza  del
ricorso   e  ha proposto ricorso incidentale, fondato su  due  motivi.
Entrambe  le  società  hanno resistito con controricorso,  eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso incidentale.Motivi della decisione
4.  Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art.  335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.
5.  Con  il  primo  motivo di ricorso la ricorrente denuncia  erronea interpretazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e art.  1414  c.c.;
erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 1362 e ss.  c.c.;
illogicità  della motivazione per erronea imputazione alla  #################### s.r.l.  delle erogazioni effettuate a      J.  dalla società  Radio filmusica  (art. 360 c.p.c.,  n. 5,). Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la #################### obbligata al pagamento di spettanze  di competenza   della   ####################,  senza  che        J.   avesse dimostrato  la  sussistenza  di  ipotetiche  attività  rese  per  la #################### e che di tali attività avesse concretamente fruito la ####################   con   conseguente  onere  in  ordine   alle   obbligazioni retributive, senza compiere alcuna valutazione giuridica di  istituti legali  o  contrattuali e pervenendo alla conclusione di un  unitario centro  di imputazione economica. Ad avviso della ricorrente, nessuna circostanza  relativa all'unitarietà dei due soggetti  giuridici  è risultata  provata. La motivazione si poggia su un'unica
deposizione testimoniale  (del  responsabile amministrativo  della  ####################)  in ordine ai criteri di imputazione contabile nell'ambito del gruppo.
6. Rileva il Collegio che il quesito che correda il motivo, formulato a   conclusione  dei  due  motivi  di  censura  avverso  la  sentenza impugnata, non si informa alle prescrizioni di cui  all'art.  366  bis c.p.c.,  applicabile  ratione temporis, alla  luce  dei  criteri  che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.
7.  A norma della prima parte della citata disposizione del codice di rito,  nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c.,  comma 1, nn. da  1)  a 4), l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi,  a pena di inammissibilità, con  la formulazione  di  un quesito  di  diritto  proposto in modo tale che  la  Corte  non  debba procedere  ad  una previa attività interpretativa,  come  accade  in presenza  di  un  quesito multiplo la cui formulazione  imponga  alla Corte  di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera  di semplificazione,  onde  procedere a singole risposte  che  potrebbero essere tra loro diversificate (v., ex multis, Cass. 1906/2008).
8.  Si  è  anche  osservato che il ricorrente  deve  necessariamente procedere  all'enunciazione di un principio  di  diritto  diverso  da quello posto a base della decisione impugnata e che  quindi il quesito non   può   risolversi   in  una  generica  istanza   di   decisione sull'esistenza  della  violazione di legge denunciata  nel  motivo  o nell'interpello  della Corte di cassazione in ordine alla   fondatezza della  censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la   medesima  Corte  in  condizione  di  rispondere  ad   esso   con l'enunciazione  di una regula iuris, in quanto tale  suscettibile  di ricevere  applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame  del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata  (v., ex multis, Cass. 8463/2009; 4044/2009; Cass. S.U. 25117/2008).
9.  Inoltre, questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione  dell'art.  366 bis c.p.c., è fermissima  nel  ritenere che,  a  seguito  della  novella del 2006, per   le  censure  previste dall'art.  360 c.p.c.,  n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente  denunzi la   sentenza   impugnata  lamentando  un  vizio  della  motivazione, l'illustrazione  di  ciascun   motivo  deve  contenere,  a   pena   di inammissibilità,  la  chiara indicazione del  fatto  controverso  in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero  le  ragioni  per   le  quali la  dedotta  insufficienza  della motivazione  la  renda  inidonea a giustificare  la  decisione.  Ciò importa,  in  particolare, che la relativa censura deve contenere  un momento  di  sintesi  (omologo  del  quesito  di  diritto)   che   ne circoscriva  puntualmente  i limiti, in  maniera  da
non  ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua  ammissibilità Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo  del   motivo o che possa comprendersi dalla lettura di  questo, atteso  che  è  indispensabile che sia indicato in  una  parte,  del motivo stesso a  ciò specificamente e riassuntivamente destinata.
10. Inoltre, ove con un unico articolato motivo d'impugnazione, siano denunziati  vizi  di violazione di legge e di motivazione  in  fatto, tale  censura  è  ammissibile  solo  se  corredata  da  quesiti  che contengano un reciproco rinvio, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione,  anche un  errore  di  qualificazione giuridica del fatto  (v.,  ex  multis, Cass., SU 7770/2009).
11.  Nella  specie,  la  formulazione dei plurimi   quesiti  in  forma meramente  ipotetica,  senza indicare la regula  iuris  proposta  dal ricorrente, nè individuare su quale fatto controverso vi sia  stato, oltre   che   un   difetto  di  motivazione,  anche  un   errore   di qualificazione giuridica del fatto, non rispetta la prescrizione  del codice   di   rito  informandosi  all'interpretazione  datane   dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 12.   Con  il  secondo  motivo  di  ricorso  la  ricorrente   denuncia violazione  degli  artt. 2094, 2222 c.c. in relazione  all'art.  1362 c.c.;   vizio  di  motivazione per illogicità della  motivazione  per erronea attribuzione della valenza retributiva alle spettanze erogate dalla  soc. #################### a      J. a titolo di compenso  ex  art. 2225   c.c..  Si  censura  la  sentenza  per  aver  qualificato  come retribuzione 
mensile,   applicando  gli   istituti   indiretti,   i corrispettivi di  lavoro autonomo erogati dalla Radiofirmusica.
13.  Il motivo non è meritevole di accoglimento. Invero, la denuncia di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata non conferisce al giudice  di  legittimità il potere di riesaminare  autonomamente  il merito  dell'intera  vicenda processuale sottoposta  al  suo  vaglio, bensì  soltanto  quello  di  controllare,  sotto  il  profilo  della correttezza   giuridica  e  della  coerenza  logico  -  formale,   le argomentazioni  - svolte dal giudice del merito, al quale  spetta  in via  esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito dell'insindacabile selezione e valutandone della fonti del proprio convincimento  -  con la  conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere  dall'esame del  ragionamento svolto dal giudice di merito, quale  risulta  dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento,  sia  rinvenibile  traccia  evidente  del
mancato   (o insufficiente)  esame  di  un fatto decisivo  e  controverso,  ovvero quando    esista   insanabile   contrasto   tra   le   argomentazioni complessivamente  adottate, tale da non consentire  l'identificazione del  procedimento logico-giuridico posto a base della decisione,  non rilevando  la  mera  divergenza tra valore e significato,  attribuiti dallo  stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed  il valore  e  significato  diversi  che,  agli  stessi  elementi,  siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
14  In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del  ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che  ha  condotto  il giudice  del  merito  ad  una determinata soluzione  della  questione esaminata:   invero,   una   revisione  siffatta   si   risolverebbe, sostanzialmente,  in una nuova formulazione del  giudizio  di  fatto, riservato al giudice del merito, e  risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. 15. La sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai  fini della decisione, svolgendo, nei termini già indicati  nello storico   di  lite,  un  iter  argomentativo   esaustivo,  immune   da contraddizioni e vizi logici e coerente con le  emergenze  istruttorie acquisite (in particolare, che il compenso, erogato a      J.
dalla s.r.l.  ####################,  società non  operativa,   senza  che  questi avesse  mai  espletato  attività lavorativa,  nè  attività  libero professionale  in favore della predetta società, veniva   sommato  al compenso  erogato  dalla #################### e che nei preventivi  di   spesa  la sommatoria delle due erogazioni veniva imputata a tìtolo di compenso per      J.).
16. Le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte  configurano, quindi, un'opzione interpretativa del  materiale probatorio  del  tutto  ragionevole e  che,  pur  non  escludendo  la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione  di una potestà propria del giudice del merito  che  non può essere sindacata nel suo esercizio.
17.   In  definitiva,  quindi,  le  doglianze  della  ricorrente   si sostanziano   nell'esposizione  di  una  lettura   delle   risultanze probatorie  diversa da quella data dal giudice del  gravame  e  nella richiesta   di  un  riesame  di  merito  del  materiale   probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità. 18.   Con  il primo motivo del ricorso incidentale      J.  denuncia omessa,   insufficiente,  contraddittoria  motivazione  su  un   punto decisivo   della   controversia;  violazione  e  falsa   applicazione dell'art. 2103 c.c. Si censura la sentenza impugnata per aver escluso la  dequalificazione professionale ponendo il mutamento  di  mansioni nell'alveo   dell'esercizio  dello  ius  variarteli  datoriale,   non accertando  la  corrispondenza  delle  mansioni,  nè  valutando  che nessuna  prova  era  stata  offerta dalla società  sull'esigenza  di esercitare  lo
 ius  variandi per asseriti motivi di  riorganizzazione aziendale.
19. Il motivo è inammissibile. Osserva il collegio che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio   convincimento,  di  assumere  e  valutare  le   prove,   di controllarne  attendibilità  e concludenza,  di  scegliere,  tra  le complessive  risultanze  del processo, quelle  ritenute  maggiormente idonee  a  dimostrare  la  veridicità dei  fatti  ad  esse  sottesi, assegnando  prevalenza  all'uno  o  all'altro  dei  mezzi  di   prova acquisiti.
20.   Per  di  più,  le  doglianze  del  ricorrente  si  sostanziano nell'esposizione   di   una  lettura  delle   risultanze   probatorie richiamate  solo  genericamente e per relatiomm (con espressione  del tenore  "come  descritte dai testimoni")  infirmando l'autosufficienza del  ricorso  e  deducendo circostanze, quali l'asserita  offerta  di uscire dalla #################### ed entrare nella società Ionio comprovante  la volontà datoriale di allontanarlo, per le quali trascura di indicare la  sede  e  il  segmento processuale in cui tale  deduzione  sarebbe avvenuta,  onde  consentire alla Corte di  controllarne  la  novità, prima di procedere all'esame nel merito.
21.  Con  il  secondo  motivo  di ricorso il  ricorrente  incidentale denuncia  violazione  degli  artt.  2103  e  2087  c.c.  ed  erronea, insufficiente,  contraddittoria motivazione  per  aver  la  corte  di merito  denegato  la  de qualificazione e il mobbing.  Il  motivo  si conclude con la formulazione di più quesiti di diritto.
22.   Il   motivo  è  inammissibile  perchè,  alla  stregua   della consolidata  giurisprudenza richiamata al punto  10  che  precede,  i plurimi  quesiti non consentono al Collegio di individuare  su  quale fatto  controverso e decisivo vi sia stato, oltre  che un  difetto  di motivazione,  anche un errore di qualificazione giuridica  del  fatto (v., ex multis, Cass., SU, n, 7770/2009).
23.  Per le esposte considerazioni il ricorso principale va rigettato e  il  ricorso  incidentale  dichiarato inammissibile.  La  reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; spese compensate.



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