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lunedì 19 settembre 2011

TAR "...Il TAR Campania, con la sentenza in commento, ha annullato il provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida del ricorrente. ..."

T.A.R.

Campania - Napoli

Sezione V

Sentenza 19 maggio - 8 giugno 2011, n. 3008

N. 03008/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02200/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2011, proposto da:
####################, rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
MINISTERO DELE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
per l’annullamento
del provvedimento n. prot. 0912-10/SR/VII di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida n. n. VR5420206N categoria B, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione - Ufficio Provinciale di Napoli in data 3.11.2010 e notificato alla figlia minore del ricorrente in data 11.3.2011.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
UDITA alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2011 la relazione del cons. dr. Cernese;
RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Preliminarmente il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, presenti alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2011, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. Amm., in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; tanto perché il ricorso è manifestamente fondato.
2. Esso - notificato il 21.3.2011 e depositato il 21.4.2011 - è rivolto avverso il provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centrosud nei confronti di #################### con cui, sul presupposto di non aver dato seguito al provvedimento n. R.A. - 001743 dell’11.2.201 con cui era stata disposta la revisione della patente di guida in sua titolarità, si dispone la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida n. VR5420206N categoria B in sua titolarità.
3. Il ricorso è fondato in relazione alle assorbenti censure di carenza di motivazione (seconda censura) e di violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento (terza censura).
Il ricorrente, in particolare, lamenta che all’impugnato provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente (conseguente alla circostanza di non essersi sottoposto nel termine prescritto ad un nuovo esame di idoneità tecnica presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile) si era pervenuti, a seguito di alcune infrazioni al Codice della Strada che aveva comportato la decurtazione di punteggio sulla patente di guida in sua titolarità, senza alcuna contestazione delle violazioni commesse, senza le successive “obbligatorie” comunicazione di perdita di punti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, soprattutto, senza la comunicazione ai sensi dell’art. 126 bis comma VI Nuovo Codice della Strada.
4. Nella fattispecie si ritiene di dover censurare il comportamento tenuto dall’Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l’art. 126-bis, commi 2, 3 e 6 del D.L. vo n. 285 del 1992 in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, del D.M. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti, atteso che - come fondatamente dedotto da parte ricorrente - gli è stata preclusa la possibilità di partecipare al corso per il recupero di almeno sei punti necessario e sufficiente al fine di evitare la revisione della patente, alla stregua di quanto previsto dall’art. 126 bis, comma 4, del D.L. vo 30.4.1992, n. 285.
5. Con particolare riferimento ai rapporti tra l’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la normativa prevede uno stringente procedimento allo scopo di assicurare, non solo lo scambio ed il tempestivo aggiornamento delle informazioni relativamente alla situazione dei punti inerenti ad ogni patentato, ma anche il tempestivo coinvolgimento, a pieno titolo, di quest’ultimo.
In particolare, l’art. 126 bis del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del D. L. vo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 2, prevede che: << L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione, comportante una perdita di punteggio sulla patente di guida, ne dà notizia, nel termine di trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione >>; il successivo terzo comma dispone che: << Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida >>.
Ne deriva che una comunicazione cumulativa e finale di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento della citata normativa ed, in genere, delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l’originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della sicurezza della circolazione.
6. Tale conclusione trova il conforto di giurisprudenza consolidata, secondo la quale: << E’illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunica uno actu e per la prima volta al titolare di patente di guida che, a causa di infrazioni al Codice dalla strada commesse nel corso di un quinquennio ed in conseguenza della quali si è progressivamente ridotto il suo punteggio di patente, questo deve ritenersi azzerato con conseguente sospensione del titolo abilitativo alla guida ed obbligo di sottoporsi al procedimento di revisione, atteso che questo irregolare modus procedendi l’Autorità emanante ha privato l’interessato della possibilità di frequentare medio tempore gli appositi corsi previsti dal D.M. 29 luglio 2003 ed ha contravvenuto alla finalità alla quale tende la normativa in materia che, con l’obbligo di informare immediatamente l’interessato della disposta decurtazione dei punti di patente collegata a ciascuna violazione, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere in futuro ulteriori infrazioni >> (T.A.R. Piemonte, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 188, e 28 novembre 2009, n. 3176; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 8.7.2010, n. 781).
7. La Sezione aveva già in precedenza rilevato come a ritenere legittimo il censurato operato dell’Amministrazione, in buona sostanza, si finirebbe con il vanificare la stessa ragion d’essere dell’istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l’attivazione di un sistema di afflizione necessaria che può giungere sino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, D.L. vo n. 285 del 1992), a favorire l’educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della Strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.M. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti persi ed allontanare l’eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio, sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada (Cfr: T.A.R. Campania, sez. V, 13.9.2010, n. 17400).
8. Per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa da quest’ultima nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni del punteggio e neanche risulta che al ricorrente siano stati notificati gli atti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di decurtazione e di perdita totale del punteggio, né dal provvedimento impugnato che dispone la sospensione a tempo indeterminato della patente emergono le contestazioni e la definitività delle stesse, pur gravando in capo all’Amministrazione procedente l’obbligo di acquisire, servendosi di tutti i mezzi a disposizione, nonché a mezzo contraddittorio con l’interessato, notizie circa l’esistenza e la definitività dei provvedimenti di decurtazione.
9. Conclusivamente, assorbita ogni altra censura, per le su esposte considerazioni, il ricorso in epigrafe deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione, mentre restano ovviamente salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione da assumersi seguendo un corretto iter procedimentale.
10. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2200/2011 R.G.) proposto da ####################, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. prot. 0912-10/SR/VII con salvezza per gli ulteriori doverosi provvedimenti amministrativi.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

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