Corte cost., Ord., 24-06-2011, n. 195Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
- Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», promosso dal
Giudice di pace di Rimini nel procedimento vertente tra P.R. e il Comune di
#################### con ordinanza del 16 marzo 2010, iscritta al n. 2 del
registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2011.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Luigi
Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 marzo 2010, il Giudice di pace di Rimini ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, R.P.
aveva proposto opposizione contro il verbale redatto da Agenti del Corpo
Intercomunale di Polizia Municipale #################### e ####################
il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l'11 novembre 2009, con il quale
veniva contestata la violazione dell'art. 158, comma 1, del codice della strada
(divieto di sosta);
che, secondo il rimettente, in forza della norma censurata, un cittadino,
legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, è stato
costretto al pagamento del contributo unificato;
che, pertanto, la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo poiché
l'imposizione di tale contributo ai giudizi di opposizione a ordinanza
ingiunzione non sarebbe equa, in caso di accertamento della fondatezza del
ricorso, anche qualora fosse posta a carico dell'Amministrazione soccombente;
che, invero, detta norma, darebbe luogo ad una grave disparità di trattamento
tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le
proprie ragioni in sede giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non
soltanto dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge, ma altresì dell'art. 24 Cost.;
che, infatti, per effetto della disposizione censurata, i cittadini meno
facoltosi si vedrebbero indirettamente privati della possibilità di tutelare i
propri diritti in via giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa
riconosciuto come inviolabile dall'art. 24 Cost.;
che, in relazione alla disparità fra cittadini introdotta dalla norma de qua,
non rileverebbe la circostanza che i soggetti meno abbienti possono comunque
presentare il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo
in questione), in quanto il ricorso al giudice di pace resterebbe un mezzo di
tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente più abbienti;
che, il principio della inviolabilità del diritto di tutti i cittadini di agire
in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in ogni
stato e grado del procedimento, sarebbe stato ribadito nella sentenza di questa
Corte n. 114 del 2004, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 30, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies del d.l. 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo
all'obbligo di versare presso la cancelleria del Giudice di pace una somma a
titolo di cauzione, all'atto del deposito di ricorso contro una sanzione per
violazione dello stesso codice della strada;
che le motivazioni formulate in quella sentenza, secondo il rimettente, ben
possono essere ritenute applicabili alla norma de qua;
che, secondo il Giudice di pace rimettente, anche nella norma censurata, come
nel caso dell'obbligo di versamento della cauzione, l'imposizione, in via
generalizzata, del pagamento del contributo unificato all'atto del deposito del
ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non è in alcun modo funzionale
alle esigenze del processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto
al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni
amministrative, scoraggiandone la tutela giurisdizionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha
eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di
motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, dal momento che
l'inadempimento, da parte del ricorrente, della prestazione patrimoniale imposta
dalla censurata disposizione, a differenza da quella censurata nel precedente
citato dal rimettente (sentenza n. 114 del 2004), non determinerebbe
l'inammissibilità del gravame;
che, secondo l'interveniente, in ogni caso il rimettente non spiega in che modo
il costo corrispondente al contributo unificato dovuto possa incidere nella
decisione di adire o meno l'autorità giudiziaria;
che il Presidente del Consiglio, inoltre, ha eccepito la estrema genericità
delle motivazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione, evidenziando che,
anche ammesso che l'obbligatorietà del contributo possa determinare un fattore
di dissuasione alla proposizione del ricorso, non sarebbe stato individuato in
che modo detto costo possa incidere, con modalità discriminatorie, nel caso in
cui il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di un verbale di accertamento
della polizia stradale;
che, nel merito, il Presidente del Consiglio ha chiesto che sia dichiarata
l'infondatezza del ricorso, dal momento che la ripartizione in fasce di valore
dell'entità del contributo assicurerebbe che la copertura dei costi di giustizia
sia posta a carico degli utenti in proporzione ai servizi offerti.
Considerato che, in base a quanto riferisce il rimettente nella propria
ordinanza, il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte
del ricorrente;
che, dunque, la norma censurata, che impone il pagamento del predetto
contributo, è già stata spontaneamente applicata dal ricorrente;
che, pertanto, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in
particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a
quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi,
determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel
giudizio a quo;
che pertanto, come recentemente affermato da questa Corte in caso analogo
(ordinanza n. 143 del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia. - Testo A), così come modificati dall'art 2, comma 212, lettera
b), della legge 21 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
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lunedì 19 settembre 2011
Corte Costituzionale "...giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»..."
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