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mercoledì 14 settembre 2011
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 12-9-2011 n. 24 Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già Direzione generale per il mercato del lavoro), Direzione generale per l'attività ispettiva.
Circ. 12 settembre 2011, n. 24/2011 (1).
Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già Direzione generale per il mercato del lavoro), Direzione generale per l'attività ispettiva.
A
Tutti gli assessorati al lavoro delle Regioni e Province autonome
A
Tutti gli assessorati al lavoro delle Province
A
Tutte le Segreterie generali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
Al
Presidente dei consulenti del lavoro
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la funzione pubblica
Al
Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica
A
tutti i Direttori generali degli enti previdenziali ed assistenziali
Alla
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro
Alla
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
A
Tutte le Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Loro sedi
L'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorché non iniziati.
Finalità e limiti dell'intervento
Occorre in primo luogo ricordare che con l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010 Governo, Regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto. Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali dell'11 luglio 2011 che, a seguito dell'intesa tra Governo e Regioni nella Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome del 7 luglio 2011, ha posto le premesse per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
È peraltro nota - almeno a far data dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo poche Regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.
Con l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la regolamentazione della materia. La definizione di livelli essenziali di tutela ha dunque come unico fine quello di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento.
In questa prospettiva, e in una ottica di sostegno alla riforma dell'apprendistato, l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non rientrano invece nel campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti
principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano altresì esclusi dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale, nonché quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella nota 2 aprile 2010, n. 25/I/0006205).
Risultano altresì esclusi dalla disciplina in parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo Ministero con la nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746 in materia di comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso forma/e di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In altri termini - e sempre in conformità alla nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746 - sono esclusi dall'intervento i
tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:
- promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
- destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo sì pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).
Il tirocinio formativo e di orientamento si distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. A questo riguardo l'articolo 3, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Le novità introdotte dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138
L’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della repressione degli abusi, è la previsione dell'articolo 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente
sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
Ciò precisato, il decreto prevede ora che i tirocini formativi e di orientamento, nei limiti sopra indicati e dunque con esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento al lavoro, non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.
Tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legge
Le disposizioni introdotte dal decreto legge in parola non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Ciò vale, ovviamente, solo per l'attivazione del tirocinio e non per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.
Controlli ispettivi
Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia di tirocinio, se di formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo luogo il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza di una regolamentazione a livello regionale continua a trovare applicazione la legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
Nel corso degli accessi, se il tirocinio di formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il tirocinio già in corso non risulti conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e alla relativa regolamentazione attuativa in quanto applicabile, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.
Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno ad adottare la diffida accertattva di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del tirocinio.
Il Direttore generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Dott.ssa Grazia Strano
Il Direttore generale per l'attività ispettiva
Dott. Paolo Pennesi
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 11
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 2
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 7
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18
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