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venerdì 10 febbraio 2012

Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 9-2-2012 n. 21
Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.

Circ. 9 febbraio 2012, n. 21 (1).

Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
     

Al
   

Ministero dell'economia e delle finanze
           

Servizio centrale per il sistema informativo
     

Al
   

Ministero dell'interno
           

Dipartimento della pubblica sicurezza
           

Direzione centrale per le risorse umane
           

Servizio T.E.P. - Div. I - Sez. II
     

Al
   

Ministero della difesa
         

e, per il tramite delle strutture periferiche
     

Alle
   

Amministrazioni dello Stato
     

Agli
   

Enti con personale iscritto alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug
     

Alle
   

Corti d'appello

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
     

Al
   

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
           

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative
     

Al
   

Ministero dell'economia e delle finanze
           

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
       



Premessa

Come noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389) [1].

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa (art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è stato disposto che:

"l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.".

Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l'osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.


[1] Circ. 20 febbraio 1996, n. 40.



Parte I

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

Il legislatore ha previsto per i diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita [2].

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2011, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7% [3], si riportano nelle tabelle A e B (v. allegato 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2012.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 45,70 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2012, pari a € 481,00 mensili) [4].


Anno 2012
   



Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
   

481,00

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
   

45,70
   


Si rammenta che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo. Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota [5].


[2] D.L. n. 402 del 1981, convertito in L. 26 settembre 1981, n. 537.

[3] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503). L'indice del 2,7% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2012) del decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica nell'anno 2012.

Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

[4] Si veda quanto disposto dall'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella L. n. 389 del 1989.

[5] Cfr., Circ. 6 maggio 1978, n. 9674, Circ. 21 luglio 1986, n. 806, Circ. 25 luglio 1995, n. 205 e da ultimo Circ. 4 febbraio 2002, n. 33, punto 1.1.


1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602


Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 [6] la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.


[6] Si veda Circ. 6 febbraio 2007, n. 34.


1.2. Cooperative sociali


Come noto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al 31 dicembre 2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari).

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010 [7] anche per i lavoratori soci delle predette cooperative trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori.

In ordine all'individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall'art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell'imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l'operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione. Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.


[7] Cfr., Circ. 9 marzo 2007, n. 56.



2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo)

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa del Fondo Volo a quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile per il personale iscritto al predetto Fondo, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Il decreto legislativo in commento prevede inoltre, al comma 10 dell'articolo 1, l'applicazione per il personale iscritto al Fondo Volo delle disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori.

In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, precisa la norma (secondo periodo del comma 10), "i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.". In applicazione della citata disposizione, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata [8].

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo le su esposte modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2012, è pari a € 45,70.


[8] Si veda la Circ. 19 settembre 2000, n. 156.



3. Retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in L. n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 [9]. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento [10] é pari, per l'anno 2012, a € 25,39.


Anno 2012: Retribuzioni convenzionali in genere
   



Retribuzione giornaliera minima
   

25,39
   


[9] La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell'art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

[10] Si veda la Circ. 22 maggio 2000, n. 100.


3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413 del 1984)


Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. 26 luglio 1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con Circ. 27 marzo 2007, n. 66.


3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250 del 1958)


Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2012 è fissata in € 635,00 mensili (25,39 x 25gg.).


Anno 2012: Soci delle cooperative della piccola pesca
   



Retribuzione convenzionale mensile
   

635,00
   


3.3. Lavoratori a domicilio


Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della L. n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2011 a 2,7%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2012, a € 25,39 [11]. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 45,70 [12].

Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.


[11] Cfr. art. 1 della L. n. 537 del 1981.

[12] Cfr. art. 7 della L. n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in L. n. 389/1989.



4. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, comma 1, della L. n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 1, comma 4, della L. n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 1989 [13]. In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:


€ 45,70 x 6 / 40 = € 6,86


[13] Pertanto per tali rapporti di lavoro l'esistenza di un apposito minimale non esime dall'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell'art. 1, comma 1, della L. n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla Circ. 10 aprile 1989, n. 68.



5. Art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale

A decorrere dal 1° gennaio 1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile [14] in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2012 in € 44.204,00. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 44.204,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.683,66, da arrotondare ad € 3.684,00.


Anno 2012
   



Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
   

44.204,00

Importo mensilizzato
   

3.684,00
   


Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione [15].

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “ContribuzioneAggiuntiva”, “Contrib1PerCento”, “ImponibileCtrAgg”, “ContribAggCorrente”.

L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi”.


[14] Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della L. 11 marzo 1988, n. 67, Circ. 30 dicembre 1992, n. 298 e Circ. 7 luglio 1993, n. 151.

[15] Si veda la Circ. 15 gennaio 2010, n. 7, punto 3.



6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo [16], rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 2,7%, è pari, per l'anno 2012, a € 96.149,42 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 96.149,00.


Anno 2012
   



Massimale annuo della base contributiva
   

96.149,00
   


Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997, previsto per i dirigenti di aziende industriali. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “DatiParticolari”, “EccedenzaMassimale”, “ImponibileEccMass”, “ContributoEccMass”.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi”.


[16] Cfr., Circ. n. 177/1996, la Circ. n. 42/2009, la Circ. 15 gennaio 2010, n. 7, punto 2.



7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi [17] è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 481,00 per l'anno 2012, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 192,40.


Anno 2012
   



Trattamento minimo di pensione
   

481,00

Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)
   

192,40

Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro
   

10.005,00
   


[*] Il limite annuo è pari a 192,40 x 52.


Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. 13 marzo 1958, n. 250 [18].


[17] Si veda l'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 389 del 1989.

[18] Si veda la Circ. 22 febbraio 2002, n. 41.



8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano i predetti importi per l'anno 2012 [19], con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.


Anno 2012
   



Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
   

5,29

Fringe benefit (tetto)
   

258,23

Indennità di trasferta intera Italia
   

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia
   

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia
   

15,49

Indennità di trasferta intera estero
   

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero
   

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero
   

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)
   

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)
   

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
   

2.065,83
   


Per la materia si rinvia alla Circ. 24 dicembre 1997, n. 263.

In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, si veda la Circ. 14 maggio 1998, n. 104 e la Circ. 3 gennaio 2007, n. 1 mentre per l'azionariato dei dipendenti la Circ. 22 gennaio 2001, n. 11 e la Circ. 11 dicembre 2009, n. 123.


[19] Il comma 9 dell'art. 48 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.



9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con L. 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2012, in € 67,14.


Anno 2012
   



Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
   

67,14
   




10. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Con riferimento alle istruzioni fornite con Circ. 16 dicembre 2002, n. 181 si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 è pari per l'anno 2012 a € 1.999,45. L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “Maternità”, “MatACredito”, “IndMat1Fascia”. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento “IndMat2Fascia”.


Anno 2012
   



Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
   

1.999,45
   



11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2012

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2012 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993 [20].

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.


[20] Approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. Circ. 23 dicembre 1993, n. 292, punto 1).


11.1 Regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5)


Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1° gennaio 2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.


11.2. Regolarizzazione di cui al punto 6)


L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento “DatiRetributivi”, “Contribuzione Aggiuntiva”, “Regolarizz1PerCento”, “RecuperoAggRegolarizz”.



Parte II

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile analitica (DMA) ex Inpdap

12. Minimale contributivo previsto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 e dal comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314

L'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 388, convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389 ha disposto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Poiché è stato accertato dall'ISTAT che per l'anno 2012 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni ammonta a 2.7% il minimale contributivo, arrotondato ad unità di euro, è pari a € 10.005,00.



13. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo

Come già affermato al punto 7 della parte prima, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai ed impiegati, nella misura del 2,7%, arrotondato all'unità di euro è pari, per l'anno 2012, a € 96.149,00.



14. Aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto prevista dall'art. 3-ter, comma 1, della L. 14 novembre 1992, n. 438 di conversione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e dell'art. 1, comma 241, della L. 23 dicembre 1996, n. 662

Come già affermato al punto 6 della parte prima, a decorrere dal 1° gennaio 1993 è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile [14].

Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista l'aliquota aggiuntiva a carico dell'iscritto secondo il disposto richiamato, rivalutato secondo l'indice ISTAT di 2,7%, arrotondato all'unità di euro, ammonta a € 44.204,00.



15. Massimale contributivo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (2)

Secondo il disposto contenuto nell'art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (3) la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. L'importo del massimale contributivo in questione, previsto dal citato art. 3, comma 7, rivalutato secondo l'indice ISTAT del 2,7%, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 175.265,00.

(2) Trattasi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

(3)  Trattasi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.



16. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

L'art. 42, comma 5 e seguenti, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell'articolo 4, della L. 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare il comma 5-ter prevede "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2012, l'importo, arrotondato all'unità di euro, pari a € 45.472,00.



Parte III

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals

17 Lavoratori dello spettacolo

17.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995


Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,7%, è pari, per l'anno 2012, ad € 96.149,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2012, ad € 96.149,00.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2012, l'importo di € 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 96.149,00.


17.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995


Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 700,93. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:


Anno 2012


Fasce di retribuzione giornaliera
   

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
   

Giorni di contribuzione accreditati

da €
   

ad €
   


   

700,94
   

1.401,86
   

700,93
   

1

1.401,87
   

3.504,65
   

1.401,86
   

2

3.504,66
   

5.607,44
   

2.102,79
   

3

5.607,45
   

7.710,23
   

2.803,72
   

4

7.710,24
   

9.813,02
   

3.504,65
   

5

9.813,03
   

12.616,74
   

4.205,58
   

6

12.616,75
   

15.420,46
   

4.906,51
   

7

15.420,47
   

In poi
   

5.607,44
   

8
           


Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2012, l'importo di € 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.



18. Sportivi professionisti

18.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995


Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,7% è pari, per l'anno 2012, ad € 96.149,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 96.149,00 e fino all'importo annuo di € 701.058,00.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2012, l'importo di € 44.204,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di € 96.149,00.


18.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995


Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 308,17.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 308,17 e fino all'importo giornaliero di € 2.246,98.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2012, l'importo di € 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad € 308,17.



19. Assunzioni agevolate

Per quanto concerne la contribuzione I.V.S. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati (cfr. codici di agevolazione: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI), la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, si precisa che l'aliquota è fissata al 10%.



20. Aliquote contributive

Per il riepilogo delle aliquote contributive per l'anno 2012, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo si rimanda all'allegato 2 della presente circolare.


Il Direttore generale

Nori



Allegato 1


Tabella A - Anno 2012


     

Qualifiche

Settore
   

Dirigente
   

Impiegato
   

Operaio

Industria
   

Euro
   

126,41
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
                       

(38,19)
         

(35,66)

Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amm.ni
   

Euro
   

96,11
   

Euro
   

45,75
   

Euro
   

45,70
                             

(40,68)

Artigianato
         

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
           

(40,68)
         

(35,66)

Agricoltura
   

Euro
   

101,14
   

Euro
   

53,34
   

Euro
   

45,70
                                   

(40,65)

Credito assicurazioni e servizi
   

Euro
   

126,41
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

[1]
                     

(43,24)
         

(40,68)

Commercio
   

Euro
   

126,41
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
           

(35,66)
         

(35,66)
                       


Gli importi indicati tra parentesi sono stati adeguati ad € 45,70 ai sensi dell'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638 e della L. 7 dicembre 1989, n. 389.


[1] Importo non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1 delle L. n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.


Tabella B - Anno 2012


     

Qualifiche

Settore
   

Impiegati
   

Operai

Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le I.P.A.B.
   

Docenti e non docenti con funzioni direttive
   

Docenti e non docenti
   

Euro
   

48,32
         

45,70
   

Euro
   

45,70
                 

(22,34)
         

(17,88)

Istruzione ed educazione scolare non statale
   

Euro
   

49,55
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
                 

(22,34)
       

(22,34)

Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali e assistenziali ivi comprese le I.P.A.B.
   

Euro
   

48,32
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
                 

(20,06)
         

(15,64)

Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari
   

Euro
   

48,32
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
                 

(20,06)
         

(15,64)

Spettacolo
   

Dirigente
   

Impiegato
   

Operaio
     

103,71
         

45,70
         

45,70
                 

(31,18)
         

(24,52)

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante
   

Euro
   

87,30
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
                 

(26,76)
         

(20,06)

Agenti di assicurazione in gestione libera
   

Capo Ufficio Imp. I cat.
   

Impiegati 2 e 3 cat.
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
     

(31,18)
         

(22,34)

Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)
   

Impiegati

concetto
   

d'ordine
   

Euro
   

45,70
         

45,70
   
     

(35,66)
         

(29,00)
   

Amministrazione statale
   

Personale docente e non docente
         

Euro
   

45,70
         
     

(22,34)
         
     

Ispettori

Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione)
   

di org.ne produttiva
   

produzione Cat. A
   

produzione Cat. B/C

Euro
   

80,96
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
                 

(40,68)
         

(26,76)

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa
   

Euro
   

45,70
   
     

(13,43)

Credito (per solo personale Ausiliario)
   

Personale fatica, custodia, pulizia

Euro
   

45,70
     

(17,88)

Servizio di pulizia disinfezione e Disinfestazione
   

Operai

3 livello
   

4 livello
   

5 livello

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
   

Euro
   

45,70
     

(22,34)
         

(20,06)
         

(17,88)

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)
   

Pulitori [1]
   

Euro
   

45,70
     

(17,88)

Pesca costiera e mediterranea
   

Capo barca Motorista
   

Capo pesca
   

Marinaio (2)

Euro
   

29,00
   

Euro
   

26,76
   

Euro
   

25,39
                             

(22,34)

Pesca oltre gli stretti
   

Comandante, Direttore macchina
   

1° ufficiale coperta, macchinista
   

2° ufficiale coperta, macchinista

Euro
   

55,96
   

Euro
   

40,93
   

Euro
   

34,47

Nostromo, capo mac.na, capo pes.
   

Marinaio, cuoco, ecc. [2]
   

Mozzo [2]

Euro
   

30,19
   

Euro
   

25,39
   

Euro
   

25,39
                 

(23,71)
         

(22,34)

Giornalisti
   

Redattore
   

Praticante
   

Collab./Corrisp. [1]

Euro
   

75,18
   

Euro
   

53,34
   

Euro
   

45,70
                             

(13,43)
                                           


Gli importi indicati tra parentesi sono stati adeguati ad € 45,70 ai sensi dell'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638 e della L. 7 dicembre 1989, n. 389.


[1] Importo adeguato ad € 45,70 ai sensi dell'art. 7 della L. 11 novembre 1983, n. 638 e della L. 7 dicembre 1989, n. 389.

[2] Importo adeguato ad € 25,39 ai sensi dell'art. 22 della L. n. 160/1975.



Allegato 2


Lavoratori dello spettacolo: aliquote contributive per l'anno 2012


Tabella n. 1


Categoria lavoratori
               

Aliquote contributive
     

Cod. tab.
   

Cod. caus.
   

Datore di lavoro
   

Lavoratore
   

Totale

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995.
   

C3
   

020
   

23,81
   

9,19
   

33,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995.
   

Y3
   

020
   

23,81
   

9,19
   

33,00
                   


Come dettagliato nella tabella n. 2, la norma prevede un’aliquota contributiva maggiorata per i tersicorei e i ballerini iscritti all’ENPALS dopo il 31 dicembre 1995.

Naturalmente ove si tratti di tersicorei e ballerini già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995 si applicano le aliquote contributive della generalità dei lavoratori dello spettacolo di cui alla tabella n. 1 (cod. tab. Y3).


Tabella n. 2


                 

Aliquote contributive

Categoria lavoratori
   

Cod. tab.
   

Cod. caus.
   

Datore di lavoro
   

Lavoratore
   

Totale

Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie
   

R3
   

020
   

25,81
   

9,89
   

35,70

Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie
   

X3
   

020
   

25,81
   

9,89
   

35,70
                   


Sportivi Professionisti: aliquote contributive per l’anno 2012


Tabella n. 3


                 

Aliquote contributive

Categoria lavoratori
   

Cod. tab.
   

Cod. caus.
   

Datore di lavoro
   

Lavoratore
   

Totale

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995.
   

T
   

020
   

23,81
   

9,19
   

33,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995.
   

Z
   

020
   

23,81
   

9,19
   

33,00
                   


N.B.: I codici di retribuzione e quelli di agevolazione contributiva, sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente (www.enpals.it), alla sezione “Modulistica per le Imprese”.



D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-ter
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 241
D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2

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