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venerdì 10 febbraio 2012

Lavoro Occasionale Accessorio e Voucher - Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con la Regione Campania e le Associazioni datoriali.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 3-2-2012 n. 2036
Lavoro Occasionale Accessorio e Voucher - Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con la Regione Campania e le Associazioni datoriali.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 3 febbraio 2012, n. 2036 (1).

Lavoro Occasionale Accessorio e Voucher - Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con la Regione Campania e le Associazioni datoriali.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Il giorno 25 gennaio u.s. è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che ha visto sottoscrittori da un lato da Regione Campania - Assessorato al Lavoro, Formazione, Orientamento Professionale, Emigrazione ed Immigrazione e questa Direzione Regionale INPS e dall'altro le Associazioni di Categoria Confindustria, Confagricoltura, Federalberghi, Assoturismo, Confturismo, Confesercenti, Confcommercio, ASCOM e LegaCoop.

L'oggetto del protocollo "Incremento dell'occupazione regolare e della flessibilità nel lavoro attraverso l'utilizzo dello strumento del Voucher per il Lavoro Occasionale Accessorio" e la vasta ed ampiamente rappresentativa platea di sottoscrittori dà idea del crescente interesse che in Campania si è creato attorno ai Buoni Lavoro, visti come momento di legalità nonché di tutela per il prestatore d'opera ed il committente.

L'impegno promozionale assunto dall'Assessorato regionale, che vede nel LOA un complemento delle politiche attive del lavoro, e la convinta adesione di una così larga rappresentanza del mondo datoriale sono sicuramente di buon auspicio per ulteriori incrementi della vendita di buoni lavoro in regione che già vede dati confortanti essendosi registrata, tra i dati del 1° e quelli del 2° semestre 2011, una crescita del 34,4%.

Tale apprezzabile risultato fa seguito peraltro ad un'intensa campagna di marketing territoriale svolta da questa Direzione e dalle Strutture territoriali campane nello scorso anno con lo svolgimento di numerosi seminari in tutte le province della regione, prevalentemente presso Comuni, anche in collaborazione con Ordini dei Consulenti del Lavoro, di partecipazione in qualità di relatori agli eventi organizzati dalla Regione o da Associazioni di Categoria, di realizzazione di corsi in partnership con Italia Lavoro, nonché di interventi formativi di orientamento alla legalità, di cui il Voucher può essere considerato un importante tassello, presso Istituti Scolastici Superiori.



Allegato


Protocollo d'Intesa per l'incremento dell'occupazione regolare e della flessibilità nel lavoro attraverso l'utilizzo dello strumento del voucher per il lavoro occasionale accessorio (LOA)


tra:


- la Regione Campania in persona dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Orientamento Professionale, Emigrazione ed Immigrazione;

- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, per brevità INPS, Direzione Regionale Campania, in persona del Direttore regionale;


e


- le associazioni regionali di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Federalberghi, Assoturismo, Federturismo, Confturismo, Confindustria, Confesercenti, Confcommercio e Ascom, in persona dei legali rappresentanti come specificati nell'allegato "Elenco delle Associazioni aderenti";


Visto


L'istituto del lavoro occasionale accessorio (di seguito, per brevità, anche "LOA") disciplinato dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30 - "Legge Biagi" e dall'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato ed integrato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e, per ultima, dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010);


Considerato


- che le Parti promuovono i valori del lavoro e dell'inclusione sociale attraverso la complementarietà, nel rispetto dei rispettivi compiti, degli interventi pubblici e privati, sulla base dei principi di sussidiarietà e di concertazione tra le istituzioni e le parti sociali, quali aspetti strategici delle politiche di cooperazione tese prioritariamente a superare situazioni di crisi e a perseguire opportunità di sviluppo occupazionale, sociale ed economico;

- che l'attuale scenario economico richiede azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare la crisi in atto, finalizzando gli interventi a sostenere lo sviluppo d'impresa e a intervenire sugli aspetti critici dei livelli occupazionali;

- che è necessario sostenere, ognuno per le proprie competenze e capacità le misure di politica attiva programmate dallo Stato e dalle Regioni;

- che è necessario sostenere l'utilizzo di strumenti e dispositivi, come il LOA, che possono assicurare condizioni di regolarità nel lavoro e permettere ai giovani inoccupati di realizzare prime esperienze di lavoro nella completa legalità;

- che è necessario offrire un complemento di reddito ai lavoratori che percepiscono sostegno dallo Stato e alle famiglie attraverso l'impiego di manodopera femminile secondo modalità compatibili con l'organizzazione familiare;

- che l'utilizzo del LOA offre all'impresa la flessibilità necessaria nelle attività a intensità discontinua e in presenza di saltuari segnali di crescita;

- che è interesse comune potenziare la cooperazione tra i soggetti che agiscono nel mercato del lavoro, in un quadro di governance più organico e coordinato;

- che Italia Lavoro, nell'ambito delle azioni del "Programma per la promozione e l'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio" dell'Area "Occupazione e Sviluppo economico", svolge anche attività di supporto tecnico rivolte alle Parti Sociali con la finalità di promuovere l'utilizzo delle prestazioni occasionali di tipo accessorio;

- negli ultimi due anni diverse fonti normative hanno confermato il ruolo dell'INPS quale concessionario dei servizio, estendendo progressivamente l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro;


Tutto quanto sopra visto e considerato, le parti convengono quanto segue:


Art. 1

Finalità dell'intesa.


Le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata a:

- rispondere, attraverso l'utilizzo del LOA ai fabbisogni delle imprese e contemporaneamente offrire possibilità di occupazione regolare sia ai percettori di sostegno al reddito, sia agli inoccupati o disoccupati;

- promuovere lo snellimento e la semplificazione di modalità e procedure di gestione del LOA;

- promuovere congiuntamente una informazione più capillare sull'uso e sulle opportunità offerte dai LOA verso i lavoratori e verso le imprese;

- promuovere adeguate attività di monitoraggio anche attraverso l'integrazione delle informazione e l'interlocuzione delle informazione tra la Regione, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, finalizzate a verificare l'efficacia delle azioni dell'intesa e corretta applicazione del dispositivo.


Art. 2

Linee d'azione.


Le Parti intendono avviare le azioni necessarie a:

- promuovere l'utilizzo del LOA da parte delle imprese associate, assicurando la necessaria informazione presso i soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

- sostenere il ricorso ai LOA come complemento delle politiche attive, stimolando la Pubblica Amministrazione a prevedere minori costi dei voucher per le imprese;

- qualificare e attivare i servizi d'informazione presso gli sportelli dei Centri per l'impiego, gli sportelli welfare to work e gli uffici placement delle Università, presenti sui territori interessati all'intervento ed ogni altro soggetto della filiera dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, per offrire in maniera stabile servizi consulenziali per l'utilizzazione dell'istituto del lavoro accessorio nei confronti dei cittadini e delle imprese;

- attivare interlocuzioni con Ministero del Lavoro, INPS e l'INAIL per ottenere i chiarimenti interpretativi ritenuti necessari dalle imprese e proporre soluzioni procedurali di maggiore efficienza, in particolare per le procedure informatiche;

- attivare interlocuzioni con la Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di individuare procedure ispettive specifiche per l'utilizzo dei LOA, che ne facilitino la corretta l'applicazione;

- individuare i punti d'informazione aggiuntivi individuati dalla rete, come ad esempio: INAIL, INPS, Patronati, Consulenti dei lavoro, Agenzie per il lavoro, Sportelli informativi dei Comuni, associazioni legate anche al target specifico;

- sostenere, attraverso le incentivazioni previste dal Piano di Azione per il Lavoro Regionale(Campania al Lavoro!) e nei termini che verranno come d'intesa anche con le parti sociali, le imprese che fanno ricorso al LOA per facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro occasionali in forme negoziali stabili, anche attraverso percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale;

- supportare, tramite l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, la rete di promozione e di distribuzione a livello territoriale.


Art. 3

Durata.


La presente Intesa è valida ed efficace dalla data di sottoscrizione per un biennio e potrà essere prorogata, rinnovata, modificata e integrata previo accordo tra le Parti.

L'Intesa può essere sottoscritta per adesione anche da altre associazioni datoriali interessate agli interventi ivi previsti.


Art. 4

Oneri finanziari.


La presente Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

L'attuazione delle attività derivanti dall'attuazione del presente atto avviene, per Italia Lavoro, nell'ambito del "Programma per la promozione e l'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio" dell'Area "Occupazione e Sviluppo economico" e nel limite delle disponibilità ivi previste.


Art. 5

Comunicazione e promozione.


Le Parti potranno pubblicizzare congiuntamente la presente Intesa e l'attivazione dei servizi attraverso apposite azioni di comunicazione e promozione, nei termini e con le modalità che saranno di volta in volta concordate.



L. 14 febbraio 2003, n. 30
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 22
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2

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