LEGGE 104/92 – TRASFERIMENTI: PER I MILITARI CHE
NECESSITANO DI ASSISTERE FAMILIARI CON GRAVI HANDICAP, SPESE LEGALI E SENTENZE
CHE ACCENDONO E SPENGONO LE LORO SPERANZE (di Mimmo Vallefuoco)
Della legge 183/ 2010, che ha apportato modifiche, in materia di trasferimenti e permessi, alla legge 104/92, sono stati già pubblicati, a cura di Filippo LO PRESTI, alcuni articoli (vgs allegato: 0 e i link: http://www.ficiesse.it/home-page/5657/legge-104-e-specificita’_-il-tar-lazio-cassa-il-consiglio-di-stato_-di-filippo-lo-presti ; http://www.ficiesse.it/home-page/6030/legge-104_-finalmente-anche-il-cons iglio-di-stato-si-adegua_-le-modifiche-apportate-dalla-legge-1832010-valgono-anche-per-le-forze-di-polizia_-di-filippo-lo-prest ).
Detta normativa, sta incontrando difficoltà a trovare
applicazione tra i militari e gli appartenenti alle forze di polizia. Diversi
interessati, come meglio specificato in seguito, stanno subendo il rigetto delle
loro istanze di trasferimento (ex legge 104/92) e tali rifiuti hanno indotto
molti a ricorrere al giudizio dei competenti Tribunali Amministrativi.
I numerosi ricorsi e le prime sentenze, evidentemente,
hanno motivato alcune Amministrazioni interessate, come il Dipartimento della
Polizia di Stato e quello della Polizia Penitenziaria, ad emanare circolari, che
accolgono le disposizioni contenute nella legge 183/2010.
Anche l’Associazione FICIESSE è stata interessata da
alcune richieste di chiarimenti in merito alla sopracitata norma e sollecitata a
porre attenzione sugli effetti della discriminazione in atto nei confronti dei
militari interessati ad usufruire di permessi e trasferimenti in applicazione
della legge 104/92.
Pubblichiamo, quindi, uno stralcio di una di queste
missive pervenuta:
“…..com’è noto, l’art. 24 della legge 183/2010
ha modificato la legge 104/92 prevedendo, in particolare, per
assistere un parente portatore di handicap grave, non bisogna
più avere i requisiti di “Continuità ” ed “Esclusività ”.
Non tutte le Amministrazioni hanno recepito
immediatamente il nuovo dettato normativo, pertanto, alcuni militari ed
appartenenti alle forze di polizia, si sono rivolti ai TAR ed al Consiglio di
Stato. Detti organi giudicanti si sono espressi, quasi sempre,
a favore dei ricorrenti, accogliendo le loro istanze,
disponendo i trasferimenti o chiedendo di eseguire le ordinanze di sospensione
dei provvedimenti impugnati.
Ecco alcune sentenze ed ordinanze
favorevoli:
La Polizia di Stato
e la Polizia Penitenziaria, probabilmente indotte anche da tali favorevoli
orientamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, hanno emanato rispettive
circolari esplicative che HANNO RECEPITO, a chiare lettere, le
modifiche apportate alla L. 104/92 dalla recente L. 183/2010, nonché, quanto
indicato dalla circolare nr. 13/2010 del Ministero della Funzione
Pubblica.
Le disposizioni emanate in materia dalle due Forze di
Polizia sono:
Tuttavia, alcune amministrazioni soccombenti, si sono
appellate al Consiglio di Stato, con l’obiettivo di non rendere applicabile la
legge 183/2010 ai militari ed agli appartenenti alle forze dell’ordine,
interpretando, in maniera restrittiva, l’ art. 19 della legge 183/2010, il quale
recita:
Art. 19
Specificità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizioni degli ordinamenti, delle
carriere e ei contenuti dei rapporti di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale è riconosciuta la specificità delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , nonché
dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della
peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti
da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche
e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i
peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in
attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti
legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse
finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, il rappresentanza del personale militare, alle attivitÃ
negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.
In almeno tre occasioni, il Consiglio di
Stato ha deciso che, ai sensi dell’ art. 19 della legge 183/2010, ai militari ed
agli appartenenti alle forze di polizia, le modifiche alla norma non vanno
applicate. Queste le sentenze:
In almeno altre DUE occasioni, invece,
sempre il Consiglio di Stato, si è pronunciato
favorevolmente:
E’ da evidenziale il ragionamento
(giustissimo) fatto da alcuni giudici in merito all’ art. 19 e
riportato in sentenze, ove scrivono : ”…l’ art. 19 della legge 183/2010 ha
carattere meramente programmatico in quanto chiede che nei successivi
interventi legislativi si tenga conto della specifiche funzioni esercitate
da tali categorie di personale, e non vi si può attribuire efficacia
parzialmente abrogativa delle disposizioni che disegnano un particolare istituto
preordinato alla tutela dei disabili…” (Sent. 1040/11 TAR
Piemonte) ;
E poi ancora : “…la ritenuta inapplicabilità della
norma al personale delle Forze Armate non appare coerente con il contenuto e
la ratio dell’ art. 19 della legge 183/2010; che la norme in esame, nel
rinviare ai successivi provvedimenti legislativi la definizione degli
ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, costituisce disposizione
meramente programmatica, che impone al legislatore di tener conto, nei
successivi interventi, delle specifiche funzioni esercitate dalle Forze Armate
stesse, tenuto conto che seguendo l’interpretazione del Giudice in Appello,
dovrebbe riconoscersi al menzionato art. 19 della legge 183/2010 immediata
efficacia ed effetto abrogante, limitatamente alle Forze Armate, dell’ art. 33
della legge 104/92 e delle altre norme che reg olano attualmente al disciplina
del rapporto di lavoro delle stesse in che è LOGICAMENTE
INCONCEPIBILE… (Ricorso reg. gen. 4266/2011 Tar
Lazio)…..””
Quanto scritto fin qui, purtroppo, non contiene risposte
per i nostri associati, ma, la raccolta delle sentenze TAR, quelle discordanti
delle Sezioni Quarta e Terza del Consiglio di Stato, le Circolari della Polizia
Penitenziaria e della Polizia di Stato, possono ben costituire una base per
motivare, le Amministrazioni militari interessate, le Rappresentanze Militari, i
Parlamentari che volessero interrogare il Governo sulla questione, gli studi
legali amministrativi alle prese con ricorsi analoghi, etc., a favorire una
maggiore chiarezza.
Infine, appare giusto ricordare che la legge 104/92 sia
una norma a tutela del disabile, che ha il diritto a non considerarsi
affetto da un ulteriore handicap nel caso avesse solo familiari militari in
grado di assisterlo.
MIMMO VALLEFUOCO
Segretario Nazionale Ficiesse
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