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venerdì 10 febbraio 2012

legge 104/92 – trasferimenti: per i militari che necessitano di assistere familiari con gravi handicap, spese legali e sentenze che accendono e spengono le loro speranze

LEGGE 104/92 – TRASFERIMENTI: PER I MILITARI CHE NECESSITANO DI ASSISTERE FAMILIARI CON GRAVI HANDICAP, SPESE LEGALI E SENTENZE CHE ACCENDONO E SPENGONO LE LORO SPERANZE (di Mimmo Vallefuoco)
Detta normativa, sta incontrando difficoltà a trovare applicazione tra i militari e gli appartenenti alle forze di polizia. Diversi interessati, come meglio specificato in seguito, stanno subendo il rigetto delle loro istanze di trasferimento (ex legge 104/92) e tali rifiuti hanno indotto molti a ricorrere al giudizio dei competenti Tribunali Amministrativi.
I numerosi ricorsi e le prime sentenze, evidentemente, hanno motivato alcune Amministrazioni interessate, come il Dipartimento della Polizia di Stato e quello della Polizia Penitenziaria, ad emanare circolari, che accolgono le disposizioni contenute nella legge 183/2010.
Anche l’Associazione FICIESSE è stata interessata da alcune richieste di chiarimenti in merito alla sopracitata norma e sollecitata a porre attenzione sugli effetti della discriminazione in atto nei confronti dei militari interessati ad usufruire di permessi e trasferimenti in applicazione della legge 104/92.
Pubblichiamo, quindi, uno stralcio di una di queste missive pervenuta:
 “…..com’è noto, l’art. 24 della legge 183/2010 ha modificato la legge 104/92 prevedendo, in particolare, per assistere un parente portatore di handicap grave, non bisogna più avere i requisiti di “Continuità ” ed “Esclusività ”.
Non tutte le Amministrazioni hanno recepito immediatamente il nuovo dettato normativo, pertanto, alcuni militari ed appartenenti alle forze di polizia, si sono rivolti ai TAR ed al Consiglio di Stato. Detti organi giudicanti si sono espressi, quasi sempre, a favore dei ricorrenti, accogliendo le loro istanze, disponendo i trasferimenti o chiedendo di eseguire le ordinanze di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Ecco alcune sentenze ed ordinanze favorevoli:
1) Sentenza    nr. 1040/11     del TAR PIEMONTE   (all. 1);
2) Sentenza    nr. 1687/11     del TAR TOSCANA     (all. 2);
3) Sentenza    nr. 1000/11     del TAR PIEMONTE    (all. 3);
4) Sentenza    nr. 5887/11     del TAR CAMPANIA    (all. 4);
5) Sentenza    nr. 4266/11     del TAR LAZIO              (all. 5).
 
La Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, probabilmente indotte anche da tali favorevoli orientamenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, hanno emanato rispettive circolari esplicative che HANNO RECEPITO, a chiare lettere, le modifiche apportate alla L. 104/92 dalla recente L. 183/2010, nonché, quanto indicato dalla circolare nr. 13/2010 del Ministero della Funzione Pubblica.
Le disposizioni emanate in materia dalle due Forze di Polizia sono:
1) Nota nr. GDAP-0128123-2011 del 29.03.2011 (Dip. Polizia Penitenziaria)       (all. 6);
2) Nota nr. 333.A/9806.G.3.1 (Dipartimento Pubblica Sicurezza)                           (all. 7).
Tuttavia, alcune amministrazioni soccombenti, si sono appellate al Consiglio di Stato, con l’obiettivo di non rendere applicabile la legge 183/2010 ai militari ed agli appartenenti alle forze dell’ordine, interpretando, in maniera restrittiva, l’ art. 19 della legge 183/2010, il quale recita:
Art. 19
Specificità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
1. Ai fini della definizioni degli ordinamenti, delle carriere e ei contenuti dei rapporti di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale è riconosciuta la specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti   legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, il rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale. 
 
In almeno tre occasioni, il Consiglio di Stato ha deciso che, ai sensi dell’ art. 19 della legge 183/2010, ai militari ed agli appartenenti alle forze di polizia, le modifiche alla norma non vanno applicate. Queste le sentenze:
1) Sentenza nr. 2707/11 del Consiglio di Stato (Sez. Quarta)         (all. 8);
2) Sentenza nr. 66/2012 del Consiglio di Stato (Sez. Quarta)         (all. 9);
3) Sentenza nr. 300/2012 del Consiglio di Stato (Sez. Quarta)       (all. 10).
In almeno altre DUE occasioni, invece, sempre il Consiglio di Stato, si è pronunciato favorevolmente:
1) Sentenza nr. 7025/11 del Consiglio di Stato (Sez. Terza)           (all. 11);
2) Sentenza nr. 6987/11 del Consiglio di Stato (Sez. Terza)           (all. 12).
 
E’ da evidenziale il ragionamento (giustissimo) fatto da alcuni giudici in merito all’ art. 19 e riportato in sentenze, ove scrivono : ”…l’ art. 19 della legge 183/2010 ha carattere meramente programmatico in quanto chiede che nei successivi interventi legislativi si tenga conto della specifiche funzioni esercitate da tali categorie di personale, e non vi si può attribuire efficacia parzialmente abrogativa delle disposizioni che disegnano un particolare istituto preordinato alla tutela dei disabili…” (Sent. 1040/11 TAR Piemonte) ;
 
E poi ancora : “…la ritenuta inapplicabilità della norma al personale delle Forze Armate non appare coerente con il contenuto e la ratio dell’ art. 19 della legge 183/2010; che la norme in esame, nel rinviare ai successivi provvedimenti legislativi la definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, costituisce disposizione meramente programmatica, che impone al legislatore di tener conto, nei successivi interventi, delle specifiche funzioni esercitate dalle Forze Armate stesse, tenuto conto che seguendo l’interpretazione del Giudice in Appello, dovrebbe riconoscersi al menzionato art. 19 della legge 183/2010 immediata efficacia ed effetto abrogante, limitatamente alle  Forze Armate, dell’ art. 33 della legge 104/92 e delle altre norme che reg olano attualmente al disciplina del rapporto di lavoro delle stesse in che è LOGICAMENTE INCONCEPIBILE… (Ricorso reg. gen. 4266/2011 Tar Lazio)…..””
Quanto scritto fin qui, purtroppo, non contiene risposte per i nostri associati, ma, la raccolta delle sentenze TAR, quelle discordanti delle Sezioni Quarta e Terza del Consiglio di Stato, le Circolari della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, possono ben costituire una base per motivare, le Amministrazioni militari interessate, le Rappresentanze Militari, i Parlamentari che volessero interrogare il Governo sulla questione, gli studi legali amministrativi alle prese con ricorsi analoghi, etc., a favorire una maggiore chiarezza.
Infine, appare giusto ricordare che la legge 104/92 sia una norma a tutela del disabile, che ha il diritto a non considerarsi affetto da un ulteriore handicap nel caso avesse solo familiari militari in grado di assisterlo.
 
MIMMO VALLEFUOCO
Segretario Nazionale Ficiesse

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