Ministero dell'interno
Circ. 24-10-2012 n. 2
Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. del Ministro dell'interno, siti all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Circ. 24 ottobre 2012, n. 2 (1).
Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. del Ministro dell'interno, siti all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Alle
Direzioni regionali/interregionali VV.F.
Loro sedi
Ai
Comandi provinciali VV.F.
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero per i beni e le attività culturali
Segretariato generale
Sede
Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie.
In particolare le maggiori criticità sono state rilevate in relazione agli aspetti di seguito indicati:
1. ubicazione dell'edificio;
2. caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
3. sistemi di vie di esodo;
4. impianti di estinzione incendi;
5. sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.
Risulta comunque evidente la necessità di conciliare le esigenze di tutela e conservazione degli edifici e dei beni in essi contenuti sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori.
Ciò premesso, si inviano in allegato le linee di guida contenenti la corretta interpretazione dei specifici disposti normativi nonché le misure di sicurezza alternative, a quanto richiesto dalle norme in argomento, da applicarsi, nell'ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Dette linee guida sono state approvate dalla Commissione Paritetica istituita ai sensi del protocollo d'intesa del 7 marzo 2012 tra Ministero Beni e Attività Culturali - Segretariato Generale e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella riunione del 16 ottobre 2012.
Le linee guida hanno il fine di fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell'operato degli Uffici competenti, ferma restando l'autonomia decisionale degli stessi anche in relazione all'applicazione del D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'applicazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".
Al fine di consentire una valutazione condivisa di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalente individuate, con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli Uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il Soprintendente per i Beni Architettonici, competente per territorio.
Il Direttore centrale
Dattilo
Allegato
1. Ubicazione degli edifici
In merito alla collocazione urbanistica delle strutture turistico alberghiere site all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. ha previsto particolari attenzioni ai fini della preservazione del patrimonio esistente.
In particolare, fermo restando quanto previsto al p.to 18 del D.M. 9 aprile 1994, si evidenzia che le condizioni di accesso all'area nonché di accostamento dei mezzi di soccorso agli edifici sono cogenti esclusivamente in caso di attività di nuova costruzione.
2. Caratteristiche costruttive
a) Resistenza al fuoco delle strutture
Il p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti di resistenza al fuoco sia delle strutture portanti che separanti; in particolare sono previste classi minime di resistenza al fuoco in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio in cui è ubicata l'attività nonché delle misure di sicurezza adottate, facendo tuttavia salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga per l'individuazione di altre misure alternative od aggiuntive a quelle indicate. Le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell'incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.
Nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell'istanza relativa a classi di resistenza al fuoco per solai in materiale combustibile inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate entrambe le seguenti misure di sicurezza equivalente:
a.1 - presenza di impianto automatico di estinzione incendi esteso a tutte le aree per le quali non sono garantiti i prescritti requisiti di resistenza al fuoco;
a.2 - presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegalo IX del D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i del Ministro dell'interno, integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
In alternativa al punto a.1, per attività fino a 50 posti letto e nel caso in cui le strutture non risultino di separazione verso attività non pertinenti, si potranno adottare le seguenti misure compensative:
- dovrà essere garantita la sicurezza delle persone mediante una più sicura configurazione delle vie di esodo (scale almeno protette, fatte salve più restrittive prescrizioni di cui al punto 19.6 del suddetto decreto, materiali incombustibili nelle vie di esodo, compartimentazione dell'atrio rispetto al vano scala);
- dovrà essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, esteso a tutta l'attività e conforme alle prescrizioni del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.
Per edifici fino a 12 m di altezza antincendio è consentito che il compartimento possa essere costituito da più piani, ove non sia già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre misure non osservate, in applicazione di altre deroghe specifiche o generali,
b) Reazione al fuoco dei materiali
Il p.to 19.2 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. specifica i requisiti minimi di reazione al fuoco che i materiali devono possedere.
Al riguardo, vengono segnalate difficoltà nella corretta individuazione dei materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.
Si chiarisce pertanto che arredi di interesse storico artistico quali tappeti, arazzi, mobili di antiquariato, quadri ecc., non sono sottoposti ai particolari vincoli di cui al p.to 19.2 del decreto in argomento. Resta inteso che, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio, lungo le vie di esodo è vietato collocare mobili e tappeti.
3. Sistemi di vie di esodo
a) Larghezza delle vie di uscita
Il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m., salvo prevedere la presenza di puntuali restringimenti in corrispondenza dei quali detta larghezza può ridursi a 0.8 m, in presenza di particolari caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei materiali installati lungo dette vie di esodo.
Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- incremento del livello di illuminamento dell’impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio;
- presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all’intera attività;
- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i. del Ministro dell'interno, integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta inteso che le aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
b) Scale
Le scale dotate di rampe non rettilinee ovvero con parametri dimensionali non conformi alle disposizioni vigenti, facenti parte del sistema di vie di esodo degli alberghi esistenti inseriti in edifici pregevoli per arte e storia, costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga.
Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all'intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio;
- installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative;
- installazione di idonea segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei da adottarsi in caso di esodo in emergenza;
c) Apertura aerazioni vano scala
In considerazione dei particolari vincoli architettonico - urbanistici che caratterizzano le strutture alberghiere in argomento, spesso risulta estremamente difficoltoso, quando non impossibile, la realizzazione della prescritta apertura di aerazione di 1 mq in sommità al vano scala, di cui al p.to 19.6 del D.M. 9 aprile 1994e s.m.i.
Al riguardo, comunque sempre nell'ambito del procedimento di deroga e della relativa valutazione del rischio incendio complessivo dell'intera attività, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo derivante dalla mancata realizzazione dell'apertura di aerazione in argomento, entrambi i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:
- misure atte a mantenere le vie di esodo libere dai prodotti della combustione in caso di incendio. Dette misure, qualora di tipo impiantistico, dovranno essere idonee a funzionare durante l'incendio ed essere asservite all'impianto di rilevazione incendi o essere azionabili manualmente da posizione remota e sempre presidiata dal personale addetto alla gestione dell'emergenza. Qualora la scelta ricada su un impianto di mantenimento delle vie d'esodo in sovrappressione, nelle stesse, in corrispondenza delle porte, dovranno essere installati idonei ripetitori ottici e acustici di segnale di allarme per i rilevatori ubicati nei locali adiacenti;
- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i. Ministro dell'interno, integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Impianti di estinzione incendi
Sovente, le istanze di deroga presentate alle Direzioni Regionali VV.F riguardano l'impossibilità di installare la rete idrica antincendio DN45 (p.to 11.3.2). In particolare, le richieste dell'utenza risultano in prima approssimazione mirate all'installazione di una rete idrica con naspi DN 25 anziché della prescritta rete DN 45.
Fatta salva l'applicazione delle misure antincendio previste dal D.M. 9 aprile 1994 per le attività esistenti, così come integrato dal D.M. 6 ottobre 2003 per le attività alberghiere da 101 a 200 posti letto con altezza antincendio fino a 32 m, per i soli alberghi inseriti negli edifici sottoposti a tutela di cui trattasi e fino ad un'altezza massima di 32 m con una capienza massima di 300 posti letto, dovranno essere previste, come alternative alla realizzazione della rete idranti DN45, tutte le seguenti misure:
- installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:
- sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;
- l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;
- sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.
Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;
- possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali;
- presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i. del Ministro dell'interno, integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
5. Sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile
Come ben noto, particolari problematiche di intervento dei vigili del fuoco emergono in occasione degli incendi delle coperture in legno tipiche delle strutture esistenti site nei centri storici delle città italiane; dette difficoltà operative sono spesso accentuate dell'impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso e di accostamento delle autoscale VF. Risultano peraltro particolarmente significativi gli specifici interventi progettuali mirati alla prevenzione ed alla protezione dall'incendio, sia nell'ambito dei procedimenti di valutazione del progetto che in quelli di deroga.
Al riguardo, sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi anni dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si evidenzia anzitutto l'importanza di prevedere un'idonea gestione nella prevenzione degli incendi attraverso misure gestionali finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle sorgenti d'innesco e del materiale infiammabile e/o combustibile ivi depositato.
Oltre a ciò, gli interventi minimi da effettuate per la riduzione del rischio di incendio dei sottotètti, mirata alla limitazione della propagazione degli incendi ed a garantire la sicurezza dell'immobile per le finalità della tutela, nelle attività alberghiere di cui trattasi, possono essere ricondotti ad uno dei seguenti casi:
a) installazione di idonei impianti di spegnimento automatico, compresi quelli del tipo ad acqua ad alta pressione, che se da un lato sono in grado di intervenire repentinamente ed efficacemente sull'incendio, dall'altro preservano, per quanto possibile, gli edifici tutelati dai danni derivanti dal loro intervento;
b) realizzazione di idonea compartimentazione antincendio sia verso i sottostanti piani sia per ridurre la propagazione laterale, unita ad un impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi. In caso di ambienti sottotetto di limitate, dimensioni e coerentemente con il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, potrà essere realizzata anche soltanto una delle suddette misure.
D.M. 10 marzo 1998, allegato IX
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 7
D.M. 9 aprile 1994, allegato
D.M. 6 ottobre 2003
D.M. 9 maggio 2007
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
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