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Variazione della misura dell'indennita' di trasferta
spettante agli ufficiali giudiziari. (12A12325) (GU n. 271 del 20-11-2012 ) |
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2012, e' pari a + 7,4;
Visto il decreto interdirigenziale del 9 novembre 2011, relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,93;
b) fino a 12 chilometri € 3,52;
c) fino a 18 chilometri € 4,86;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,03.
2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,51;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,30;
c) oltre i 20 chilometri € 1,93.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2012
Il capo dipartimento del Ministero della giustizia: Birritteri
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze: Canzio
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