Cas(Lpd) pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2012) 06-12-2012, n. 47500
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunciata il 20.4.2011 la corte di appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui, in data 7.2.2008, il tribunale di Chieti aveva condannato (Lpd), imputata del reato di cui all'art. 614 c.p., per essersi intrattenuta contro la volontà di (Lpd) nell'appartamento in uso alla stessa, nonostante quest'ultima l'avesse invitata ad uscire, alla pena di mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, riduceva la pena inflitta nella misura di mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo la ricorrente deduce i vizi dell'erronea applicazione della legge penale, nonchè della contraddittorietà e della mancanza di adeguata motivazione, per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che lo ius prohibendi appartenesse alla sola (Lpd), senza considerare che il figlio dell'imputata, marito della (Lpd) e comproprietario dell'appartamento, conservava intatto lo "ius admittendi" rispetto alla propria abitazione.
Identici vizi lamenta la ricorrente con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta insussistenza della circostanza esimente di cui all'art. 54 c.p., anche eventualmente nella forma di cui all'art. 59 c.p., comma 4, in quanto la presenza dell'imputata all'interno dell'abitazione della nuora, anche in considerazione dell'età avanzata della C., appariva strumentale ad assicurare la necessaria assistenza al figlio, in quel momento ricoverato in ospedale, che aveva chiesto l'aiuto della madre non essendoci altra persona che potesse occuparsi della sua degenza.
Infine l'imputata censura l'omessa motivazione della sentenza sulla richiesta di sospensione condizionale della pena che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello.
Motivi della decisione
Il ricorso presentato nell'interesse di (Lpd) va accolto limitatamente al terzo motivo, mentre deve essere rigettato, perchè infondato, nel resto.
Di particolare interesse, pur non potendo condividersi sul punto la tesi difensiva, risulta il tema, prospettato dall'imputata nel primo motivo di ricorso, della individuazione del soggetto titolare del diritto alla inviolabilità del domicilio e, quindi, del relativo potere di vietare agli estranei l'ingresso o la permanenza in quella particolare forma di domicilio rappresentata, nel caso in esame, dall'abitazione familiare dei coniugi (Lpd) - (Lpd), rispettivamente figlio e nuora dell'imputata.
Per una migliore comprensione della questione giuridica da affrontare, occorre soffermarsi, sia pure brevemente, su due aspetti:
l'esatta definizione dell'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 614 c.p. nonchè del soggetto passivo di tale reato nel caso di coabitazione familiare.
Orbene, quanto al primo punto, non appare revocabile in dubbio che il bene giuridicamente rilevante cui appresta tutela la previsione normativa dell'art. 614 c.p., debba individuarsi in ultima analisi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l'inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'art. 14 Cost., che attribuisce al domicilio le stesse garanzie della libertà personale (disciplinata dall'art. 12 Cost.), cui rinvia per la sole eccezioni consentite al principio che il domicilio è inviolabile.
Come è stato osservato da autorevole dottrina, l'art. 614 c.p., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art. 615 bis c.p.) assolve allo scopo di "tutelare quel generale interesse alla pace, alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la libera esplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto a ciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghi di uso privato".
Nell'ambito dei luoghi di privata dimora, espressione della personalità del singolo, assume un rilievo centrale, come si evince dalla stessa formulazione dell'art. 614 c.p., comma 1, "l'abitazione", da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente ad uso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte di ciò che caratterizza la vita domestica privata (cfr. Cas(Lpd), sez. 5, 12.11.1974, Schimmenti).
Quanto al soggetto passivo del delitto di cui si discute, esso va individuato, pacificamente, in chi ha la titolarità del diritto di vietare a terzi l'ingresso o la permanenza in uno dei luoghi presi in considerazione dal citato art. 614 c.p., comma 1.
Non sempre è facile, tuttavia, individuare con precisione l'effettivo titolare del c.d. ius excludendi o ius prohibendi nel caso di comunità di persone conviventi nel medesimo luogo, soprattutto quando si tratti di coabitazione familiare, in cui possono sorgere problemi di non poco momento non solo in ordine, come si diceva, alla individuazione del titolare del potere di esclusione, ma anche, anzi soprattutto, alle conseguenze che ne possono derivare ai fini della concreta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di violazione di domicilio.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato un percorso argomentativo, che, proprio partendo dalla consapevolezza che il bene giuridico tutelato è la "domus", intesa come espressione della libertà individuale, ha affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia ed ospiti) sono titolari dello "ius prohibendi", onde il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all'inviolabilità del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente "more uxorio") per il solo fatto della convivenza (cfr.
Cas(Lpd), sez. 1, 4.6.1971 - 28.12.1971, N. 520; Cas(Lpd), sez. 5, 25.1.1977 - 22.4.1977, n. 52009; Cas(Lpd), 30.6.1972, Sorrentino; Cas(Lpd), 5.4.1974, Barone). Appare, dunque, evidente che, in tale prospettiva, il legittimo esercizio dello "ius excludendi", proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente la convivenza ovvero l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità.
Siffatto approdo interpretativo consente di risolvere la questione posta dalla ricorrente, che, come si è detto, ritiene non configurabile nel caso in esame il delitto di violazione di domicilio, perchè, trattandosi di abitazione coniugale, la presenza dell'imputata nell'abitazione del figlio, pur contro la volontà della nuora, sarebbe stata del tutto legittima in virtù del consenso di quest'ultimo, nonostante tra i coniugi fosse intervenuta una separazione personale di fatto, all'esito della quale il marito aveva trasferito da (OMISSIS) la propria dimora.
Ed invero, fermo restando che, in generale, ad avviso di questa Corte, anche il semplice dissenso di uno dei coniugi conviventi (nonostante l'avvenuta parità dei diritti dei coniugi, conseguente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, abbia attribuito ad entrambi la titolarità del diritto di esclusione) sarebbe sufficiente ad integrare l'esercizio dello "ius prohibendi" la cui violazione integra la fattispecie di reato ex art. 614 c.p., nel caso in esame proprio l'intervenuta separazione tra la (Lpd) ed il (Lpd), con abbandono dell'abitazione familiare da parte di quest'ultimo, ancora prima dell'adozione da parte del giudice civile del provvedimento con cui la casa familiare veniva assegnata alla moglie, ha fatto venire meno il rapporto di convivenza e, con esso, la titolarità dello "ius prohibendi" e del correlativo "ius admittendi" in capo al figlio dell'imputata, non più in grado, dunque, proprio perchè l'abitazione in questione, dal momento in cui egli ha deciso di vivere altrove, non può più considerarsi un luogo dove esplica liberamente la sua personalità, di proibirne o di consentirne l'accesso o la permanenza a terzi estranei e ciò a prescindere dalla circostanza che, conformemente alla sua qualità civilistica di comproprietario, l'immobile continui a far parte, "pro quota", del suo patrimonio.
La "ratio" sottesa a tale soluzione non appare, peraltro, isolata nella giurisprudenza di legittimità, che, muovendosi sempre nell'ottica di privilegiare l'effettivo rapporto tra il soggetto ed il luogo dove si esplica la sua personalità, da un lato ha riconosciuto nella moglie che, a seguito di separazione legale e in base alle clausole dell'atto rimane nell'abitazione coniugale, mentre il marito va a vivere altrove, l'unica avente diritto all'abitazione stessa e l'unica titolare del diritto di esclusione di terzi anche nei confronti del marito, che, pertanto, commette violazione di domicilio se si introduce nell'abitazione della moglie contro la di lei volontà espressa o tacita ovvero clandestinamente o con l'inganno (cfr. Cas(Lpd), sez. 2, 12.2.1962 - 30.3.1962, n. 217);
dall'altro ha affermato che la moglie separata di fatto dal marito, pur conservando il domicilio legale (art. 45 c.c., nozione, si badi bene, diversa da quella di cui all'art. 614 c.p.), ha diritto di esclusione dalla casa ove si è trasferita, anche nei confronti del marito (ccr. Cas(Lpd), sez. 3, 31.10.1968 - 9.1.1969, n. 1451).
Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto: nel caso in cui, all'esito di una separazione personale di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l'abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l'unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell'abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di quest'ultimo ovvero clandestinamente o con l'inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove.
Proprio in parziale applicazione dei principi di diritto ora esposti la corte di appello de L'Aquila rigettava la censura difensiva sul punto, ritenendo comunque la (Lpd) titolare dello "ius prohibendi", in quanto comproprietaria e convivente, per cui, sia pure per ragioni non completamente coincidenti, tale valutazione va condivisa.
Allo stesso modo deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso.
Appare evidente, infatti, che la condizione del (Lpd) di degente presso l'ospedale di (OMISSIS), come rilevato dalla corte territoriale con motivazione immune da vizi, non può essere considerata alla stregua di una circostanza che abbia determinato il pericolo attuale di un danno grave alla sua persona, tale da costringere la madre a trattenersi in quella che era stata l'abitazione familiare, violando il domicilio della nuora, allo scopo di salvarlo, nemmeno sotto il profilo preso in considerazione dall'art. 59 c.p., comma 4. Infatti ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione che se stesso o altri si trovi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto; inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile ed al riguardo l'operatività della scriminante non può attivarsi sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva (cfr. Cas(Lpd), sez. 5, 30.4.2010, n. 26159, P., rv. 247894).
Tanto premesso, nel caso in esame, manca del tutto la dimostrazione che il (Lpd) si trovasse esposto al pericolo di un danno grave, attuale ed imminente alla persona, dovendosi, anzi, ritenere che proprio la sua condizione di degente in una struttura ospedaliera, dove poteva essere agevolmente monitorato e curato, escludeva alla radice una tale evenienza, non potendosi, d'altro canto, nemmeno ai fini della invocata applicazione della disposizione di cui all'art. 59 c.p., comma 4, attribuire rilievo ai timori materni sulla necessità che il figlio avesse bisogno della sua presenza e delle sue cure, pur all'interno dell'ospedale dove era ricoverato.
In tema di cause di giustificazione, infatti, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (cfr. Cas(Lpd), sez. 6, 21.3.2012, n. 18711, G. e altro, rv. 252636).
Fondato, invece, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, in quanto, a fronte di una specifica doglianza della difesa che invocava nei motivi di appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. p. 18 del relativo atto di impugnazione), la corte territoriale ometteva ogni motivazione sul punto, affermando che "l'indulto potrà essere applicato in fase esecutiva".
Orbene, la possibilità per l'imputato di beneficiare dell'indulto, non fa certo venir meno il suo interesse a vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena infittagli, trattandosi di una causa di estinzione del reato, che, in quanto tale, prevale, perchè più favorevole per il reo, nei confronti dell'indulto. Come è stato affermato, infatti, l'indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo quest'ultimo beneficio, realizzando, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, una "fattispecie a formazione progressiva", che determina l'effetto immediato del differimento dell'inizio dell'esecuzione della pena e l'ulteriore effetto futuro ed eventuale dell'estinzione del reato: effetti che, però, sono tra loro strettamente collegati e da subito contemplati nonostante la loro diversa concreta operatività temporale. Proprio tale meccanismo, con gli effetti che ne derivano, osta all'applicabilità dell'indulto, per la ragione che tale istituto può riguardare solo pene suscettibili in concreto di esecuzione, tanto è vero che esso viene a ripartirsi su tutte le pene cumulate (si veda art. 174 c.p., comma 2), dopo che dal cumulo sono state escluse le pene già eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa: l'effetto sospensivo dell'inizio dell'esecuzione della pena prodotto dalla sospensione condizionale della pena è, quindi, inconciliabile con l'applicazione dell'indulto, che risulterebbe non operativo perchè avente a oggetto una pena in quel momento non suscettibile di esecuzione (cfr. Cas(Lpd), sez. un., 15.7.2010, n. 36837, (Lpd), nonchè, sempre nel senso di ritenere il beneficio della sospensione condizionale della pena più favorevole di quello dell'indulto, Cas(Lpd), sez. 1, 12.11.1993, Normi).
Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va annullata, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. c), con rinvio degli atti alla corte di appello di Perugia per un nuovo esame limitatamente alla sospensione condizionale della pena, mentre vanno rigettati i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio alla corte di appello di Perugia per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
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