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domenica 20 gennaio 2013

SENTENZA Corte giustizia Unione Europea Sent. n. 27 del 07-06-2012 Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (in prosieguo: il «Protocollo n. 7»), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea


SENTENZA

Corte giustizia Unione Europea Sent. n. 27 del 07-06-2012
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (in prosieguo: il «Protocollo n. 7»), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché 67 TFUE, 82 TFUE e 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE, della Convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida, la cui adozione da parte degli Stati membri è stata raccomandata con atto del Consiglio del 17 giugno 1998 (GU C 216, pag. 2; in prosieguo: la «Convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida»), dell'Accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie, approvato il 28 aprile 1999 dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (GU 2000, L 239, pag. 428; in prosieguo: l'«Accordo di cooperazione»), e della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag. 16; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone il sig. Vinkov, cittadino bulgaro, al Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost in merito ad una decisione della polizia stradale bulgara con cui gli veniva inflitta una sanzione pecuniaria di BGN 20 nonché la decurtazione di diversi punti dalla sua patente.

Contesto normativo

Il Protocollo n. 7

3 Il Protocollo n. 7 enuncia, al proprio articolo 2, relativo al diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale:

«1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge (...)».

Il diritto dell'Unione

La Convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida

4 L'articolo 2 della Convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida prevede quanto segue:

«Gli Stati membri si impegnano a cooperare, ai sensi delle disposizioni della presente convenzione, affinché i conducenti che sono oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro diverso da quello in cui normalmente risiedono non eludano gli effetti di tale decisione lasciando il territorio dello Stato dell'infrazione».

5 Ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta Convenzione:

«Lo Stato dell'infrazione notifica senza indugio allo Stato di residenza qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida pronunciata per un'infrazione commessa nelle circostanze di cui all'allegato».

6 Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, della medesima Convenzione, detta notifica è corredata da una serie di informazioni riguardanti, segnatamente, le disposizioni applicabili nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'infrazione e in base alle quali quest'ultima è stata accertata nonché lo stato di esecuzione della decisione di ritiro.

7 Ai termini del paragrafo 3 di detto articolo 8:

«Ove le informazioni comunicate [dallo Stato dell'infrazione allo Stato di residenza] siano ritenute insufficienti per adottare una decisione [di ritiro] ai sensi della presente convenzione, in particolare qualora in particolari casi e circostanze si dubiti che la persona in questione abbia avuto sufficienti possibilità di difendersi, le autorità competenti dello Stato di residenza chiedono alle autorità competenti dello Stato dell'infrazione di fornire senza indugio le necessarie informazioni complementari».

L'Accordo di cooperazione

8 L'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cooperazione è formulato come segue:

«Le Parti contraenti s'impegnano a prestarsi la più ampia cooperazione, secondo le disposizioni del presente accordo, nella contestazione delle infrazioni stradali e nella reciproca esecuzione delle decisioni».

9 L'articolo 6, paragrafo 1, di detto Accordo dispone quanto segue:

«(...) Nell'ambito del presente accordo, il trasferimento dell'esecuzione delle decisioni può essere richiesto soltanto se:

a) non è più possibile impugnare la decisione e la decisione è esecutiva nel territorio della Parte contraente richiedente;

(...)

d) la decisione riguarda una persona il cui domicilio o residenza abituale si trovi nel territorio della Parte contraente richiesta;

e) l'ammontare della sanzione pecuniaria inflitta è pari ad almeno 40 EUR.

(...)».

La decisione quadro

10 Ai termini dell'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, si intende per «decisione» «una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da (...) un'autorità giudiziaria dello Stato della decisione a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato».

11 L'articolo 4, paragrafo 1, di questa medesima decisione quadro dispone che una tale decisione sanzionatoria «può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria».

12 L'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce che le decisioni vertenti sulle infrazioni alle norme della circolazione stradale «(...), se punibili nello Stato della decisione e quali definit[e] dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione (...)».

13 A tale scopo, l'articolo 20, paragrafo 3, di detta decisione dispone:

«Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all'articolo 4 solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 [del Trattato UE], opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni (...)».

Il diritto bulgaro

Il codice di procedura civile

14 L'articolo 628, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«I giudici bulgari, quando l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione o della validità di un atto adottato dagli organi dell'Unione europea è necessaria ai fini di una decisione adeguata nella causa, rivolgono questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea».

15 In virtù dell'articolo 629, un giudice di ultima istanza è tenuto a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione ove questa si riveli necessaria per la soluzione della controversia della quale è investito. Qualora si tratti di una domanda di valutazione della validità, tutti i giudici sono tenuti a presentare domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte.

La legge sulla circolazione stradale

16 L'articolo 157, paragrafo 4, della legge sulla circolazione stradale così dispone:

«Un conducente al quale siano stati decurtati tutti i punti perde l'autorizzazione alla guida e sarà tenuto a restituire la patente al servizio competente del Ministero dell'Interno».

17 Conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 157, la persona che abbia perso l'autorizzazione alla guida può, sei mesi dopo la restituzione della patente, essere ammessa a sostenere un esame per riacquistare l'autorizzazione alla guida.

18 L'articolo 171 della medesima legge dispone che tra i provvedimenti amministrativi coercitivi applicabili al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale figuri il «ritiro della patente di una persona che non ha adempiuto gli obblighi ad essa derivanti in virtù dell'articolo 157, paragrafo 4».

19 Ai termini dell'articolo 189, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale:

«Non sono impugnabili in giudizio decisioni che infliggono una sanzione amministrativa [‘nakazatelni postanovleniya'] con cui è stata inflitta una sanzione pecuniaria inferiore o pari a [BGN] 50».

Il decreto relativo alla patente a punti

20 L'articolo 2, paragrafo 1, del decreto n. I3-1959, del 27 dicembre 2007, con cui vengono determinati il numero iniziale massimo dei punti della patente a punti del conducente di un veicolo, nonché i presupposti, la procedura e l'elenco delle infrazioni stradali che consentono la decurtazione dei medesimi, così prevede:

«Al primo rilascio di una patente di guida per un autoveicolo, il suo titolare ottiene un numero iniziale massimo di 39 punti mediante la decurtazione dei quali viene tenuto il conto delle infrazioni commesse dal medesimo alla legge sulla circolazione stradale».

21 L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di questo medesimo decreto è formulato come segue:

«1. I punti vengono decurtati sulla base di una decisione che infligge una sanzione amministrativa (‘nakazatelno postanovlenie') a titolo definitivo.

2. In sede di determinazione delle sanzioni relative alle infrazioni amministrative previste in [tale] decreto, nella decisione che infligge una sanzione amministrativa vengono indicati il numero di punti decurtati ed il numero di punti rimanenti».

22 Ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto decreto:

«Ove un incidente venga causato in modo colposo, vengono decurtati ulteriori quattro punti».

La legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative

23 L'articolo 63, paragrafi 1 e 2, della legge sulle infrazioni e sanzioni amministrative (Zakon za administrativnite narusheniya i nakazaniya), prevede quanto segue:

«1. Il Rayonen sad [tribunale regionale] esamina il merito della causa in composizione monocratica e decide con sentenza con cui può confermare, modificare o annullare la decisione che infligge una sanzione amministrativa. Avverso la decisione può essere proposto ricorso per cassazione presso l'Administrativen sad [Tribunale del contenzioso amministrativo] (...).

2. Nei casi stabiliti dalla legge il giudice può concludere il procedimento con ordinanza impugnabile (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24 Effettuando una manovra a retromarcia in un parcheggio situato a Sofia (Bulgaria), il sig. Vinkov ha urtato un altro veicolo.

25 A seguito di tale incidente, egli è stato oggetto di una decisione del Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost v otdel «Patna politsiya» na Stolichna direktsiya na vatreshnite raboti (direttore «Sanzioni amministrative» della sezione «Polizia stradale» presso la direzione per gli affari interni della Regione capitale), il quale ha constatato che egli era responsabile di un «incidente stradale lieve» e gli ha inflitto un'ammenda dell'importo di BGN 20 nonché la decurtazione di quattro punti dalla sua patente.

26 Il sig. Vinkov ha proposto un ricorso avverso detta decisione dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale regionale di Sofia), il quale ha respinto tale ricorso con un'ordinanza che lo dichiarava irricevibile. Detto giudice ha considerato che, in virtù delle disposizioni applicabili nella fattispecie, segnatamente l'articolo 189, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale, una decisione che infligge sanzioni pecuniarie inferiori a 50 BGN non può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale.

27 Il sig. Vinkov ha impugnato detta ordinanza dinanzi all'Administrativen sad Sofia-grad, il quale, in virtù dell'articolo 63 della legge sulla circolazione stradale, si pronuncia in cassazione nelle cause aventi ad oggetto decisioni che infliggono una sanzione amministrativa.

28 Nella sua decisione di rinvio, detto giudice rileva che dalle disposizioni nazionali applicabili, come interpretate dal Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema), emerge che il ricorso avverso decisioni che infliggono la sanzione della decurtazione di punti dalla patente possono essere dichiarate irricevibili in mancanza di interesse ad agire. Secondo la giurisprudenza di quest'ultimo giudice, la legislazione bulgara definisce la decurtazione di punti dalla patente di guida non come sanzione amministrativa autonoma né come misura amministrativa coercitiva, ma come una misura che deve essere automaticamente applicata dalle autorità di polizia, le quali dispongono solo di una competenza vincolata in tale settore. Di conseguenza, la decisione che prevede una tale sanzione, adottata a seguito di un'infrazione alle norme del codice della strada, è impugnabile solo quando infligge anche una sanzione pecuniaria superiore a 50 BGN.

29 Tuttavia, l'Administrativen sad Sofia-grad sottolinea che, conformemente all'articolo 157, paragrafo 4, della legge sulla circolazione stradale, in caso di decurtazione della totalità dei punti della patente, che può risultare dal cumulo di decisioni di decurtazione non impugnabili, il conducente perde automaticamente l'autorizzazione alla guida e deve restituire la propria patente alle autorità nazionali competenti.

30 Tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni del diritto dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sanciscono segnatamente il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie (in prosieguo: il «principio del riconoscimento reciproco»), nonché quelle nel settore dei trasporti ostino al mancato riconoscimento, nel diritto bulgaro, di un diritto di ricorso avverso tali decisioni di decurtazione dei punti dalla patente di guida.

31 Detto giudice sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza dei giudici nazionali e la dottrina bulgara, le decisioni amministrative che infliggono una sanzione del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale sono considerate decisioni giurisdizionali. Infatti, gli organi che adottano tali decisioni, anche se non fanno parte del sistema giudiziario, esercitano una funzione giurisdizionale.

32 Nell'ambito del diritto dell'Unione, il giudice del rinvio rileva che l'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo di cooperazione nonché l'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida prevedono la possibilità per uno Stato membro di rifiutare di riconoscere una decisione di un altro Stato membro che sanzioni infrazioni alle norme della circolazione stradale qualora, in tale Stato, non sia previsto alcun diritto di ricorso.

33 L'Administrativen sad Sofia-grad sottolinea che detto Accordo e detta Convenzione non sono applicabili in Bulgaria poiché il detto Accordo non figura tra gli atti dell'acquis di Schengen che sono vincolanti per la Repubblica di Bulgaria e che detta Convenzione non è ancora entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni soprammenzionate dovrebbero essere considerate come l'espressione di una norma di diritto internazionale consuetudinario e dovrebbero, secondo la giurisprudenza della Corte, essere pertanto applicabili nei confronti di una decisione come quella di cui trattasi nella causa principale. A tal riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza della Corte del 24 novembre 1992, Poulsen e Diva Navigation (C-286/90, Racc. pag. I-6019).

34 L'Administrativen sad Sofia-grad ricorda inoltre, che la decisione quadro prevede, in particolare al suo articolo 20, paragrafo 1, la possibilità di non riconoscere decisioni che infliggono sanzioni per le quali non sia previsto un diritto di ricorso dinanzi ad un giudice che disponga segnatamente di una competenza in materia penale. Di conseguenza, poiché la normativa bulgara di cui trattasi deroga, secondo il giudice del rinvio, alle disposizioni nazionali che assicurano la trasposizione di questa decisione quadro, detto giudice si chiede se una tale deroga sia ammissibile e, in caso di risposta affermativa, se essa debba essere interpretata restrittivamente.

35 Per quanto riguarda la sua competenza a presentare una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della decisione quadro, l'Administrativen sad Sofia-grad sottolinea che, nel procedimento principale, esso è giudice di ultima istanza. Esso considera che, benché la Repubblica di Bulgaria non abbia depositato una dichiarazione esplicita di accettazione della competenza della Corte in materia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, TUE, l'articolo 628 del codice di procedura civile, entrato in vigore il 24 luglio 2007, che prevede la competenza dei giudici nazionali che statuiscono in ultima istanza a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, dovrebbe essere interpretato come un'accettazione implicita della competenza della Corte ai sensi di detto articolo 35 TUE.

36 Per quanto riguarda le norme del Trattato FUE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il giudice del rinvio rileva che dagli articoli 67, paragrafo 1, TFUE e 82, paragrafo 1, TFUE deriva che l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, su cui si fonda la cooperazione giudiziaria in materia penale, può aver luogo solo nel rispetto dei diritti fondamentali e dunque del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

37 A tal proposito, l'Administrativen sad Sofia-grad ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sua sentenza Öztürk/Germania del 21 febbraio 1984 (serie A, n. 73), ha dichiarato che l'articolo 6 della CEDU non osta alla depenalizzazione delle infrazioni lievi, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ma che le sanzioni relative alle medesime, quando conservano il loro carattere punitivo, rientrano nell'ambito di applicazione di detto articolo. Nella fattispecie, il giudice del rinvio rileva che potrebbe certamente essere applicata l'eccezione al diritto ad un ricorso, prevista dall'articolo 2, punto 2, del Protocollo n. 7, per quanto riguarda le sanzioni applicabili alle infrazioni lievi alle norme della circolazione stradale, ma che, nel diritto bulgaro, non vi è alcun criterio che consenta di qualificare un'infrazione penale come quella di cui trattasi nel procedimento principale come di natura «minore». Infatti, conformemente all'articolo 189, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale, l'unico criterio per determinare se una decisione che infligge una sanzione amministrativa possa essere considerata vertente su un'infrazione grave e costituire l'oggetto di un ricorso sarebbe l'importo della sanzione pecuniaria inflitta. Tuttavia, tale criterio non terrebbe conto delle conseguenze giuridiche della decurtazione dei punti della patente, che può condurre alla perdita dell'autorizzazione alla guida.

38 Infine, il giudice del rinvio fa riferimento a talune disposizioni del diritto dell'Unione nel settore della politica comune dei trasporti. Esso rileva che, anche se quest'ultimo è un settore a competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri e le norme di procedura penale, come quelle relative alle sanzioni delle infrazioni alle norme della circolazione stradale, rientrano in linea di principio nella competenza degli Stati membri, il diritto dell'Unione vieta, in quanto costituisce un ostacolo alla libera circolazione, l'adozione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità delle infrazioni commesse.

39 Tenuto conto di tali considerazioni, l'Administrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni applicabili del diritto nazionale, come quelle del procedimento principale, che riguardano le conseguenze giuridiche di una decisione adottata da un'autorità amministrativa di infliggere una sanzione pecuniaria per reprimere un'infrazione amministrativa, nella fattispecie un incidente stradale, vadano interpretate nel senso che esse sono conformi alle disposizioni dei Trattati e del diritto derivato nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e/o eventualmente nel settore dei trasporti.

2) Se dalle disposizioni dei Trattati e dalle misure adottate sulla base di queste ultime nell'ambito dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale, di cui all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), TFUE nonché nel settore dei trasporti, in virtù dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), di detto Trattato, deriva che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione sanzioni amministrative per infrazioni stradali che possano essere qualificate come "minori" ai sensi dell'art. 2, del Protocollo n. 7 (...).

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, occorre fornire una risposta anche alle questioni seguenti:

a) Se un'infrazione amministrativa alle norme della circolazione stradale costituisca un'"infrazione minore" ai sensi del diritto dell'Unione qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti circostanze:

i) il fatto consiste in un incidente stradale che abbia causato danni patrimoniali, vada qualificato come commesso in modo colposo e sia punibile come infrazione amministrativa;

ii) a seconda dell'importo della sanzione pecuniaria prevista, la decisione con cui viene inflitta detta sanzione può essere oggetto oppure no di un ricorso giurisdizionale, e l'interessato ha la possibilità oppure no di provare di non aver commesso il fatto in modo colposo;

iii) una volta divenuta definitiva la decisione, il numero di punti in essa indicato viene decurtato ipso iure dalla patente a punti;

iv) a seguito dell'introduzione del sistema della patente a punti, rilasciata inizialmente con un determinato saldo di punti al fine di tener conto della commissione di infrazioni, viene presa in considerazione anche la decurtazione ipso iure di punti sulla base di decisioni che infliggono sanzioni amministrative non impugnabili;

v) se il provvedimento coercitivo del ritiro della patente per un autoveicolo, a causa della perdita dell'autorizzazione alla guida che interviene ipso iure a seguito della decurtazione del numero di punti inizialmente concesso, viene impugnato in giudizio, non vi è un controllo giurisdizionale preliminare della legittimità della decisione che infligge una sanzione amministrativa non impugnabile con cui sono stati decurtati i punti.

b) Se l'articolo 82 TFUE e, eventualmente, l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE, nonché le misure adottate sulla base delle citate disposizioni e la decisione quadro (...), consentano che il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o le misure volte al miglioramento della sicurezza stradale non si applichino ad una decisione di infliggere una sanzione pecuniaria a seguito di un'infrazione stradale nelle condizioni del procedimento principale, in quanto tale fatto è qualificabile come «minore» secondo il diritto dell'Unione, qualora lo Stato membro abbia previsto che i requisiti del diritto ad un ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente in materia penale e dell'applicabilità della disciplina processuale nazionale in caso di ricorso contro l'accusa di aver commesso un'infrazione non debbano essere osservati.

4) In caso di risposta negativa alla seconda questione, occorre fornire anche una risposta alla seguente questione:

Se l'articolo 82 TFUE e, eventualmente, anche l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE, nonché le misure adottate in base alle citate disposizioni e la decisione quadro (...), consentano che il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o le misure di diritto dell'Unione volte al miglioramento della sicurezza stradale non si applichino, a discrezione dello Stato membro, qualora esso abbia previsto, in un atto normativo, che i requisiti del diritto ad un ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente in materia penale e l'applicabilità della disciplina processuale nazionale in caso di ricorso contro l'accusa di aver commesso un'infrazione non debbano essere osservati, in presenza di una decisione di infliggere una sanzione pecuniaria a seguito di un'infrazione stradale, nelle circostanze del procedimento principale, ove siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti:

a) il fatto consiste in un incidente stradale che abbia causato danni patrimoniali, vada qualificato come commesso in modo colposo e sia punibile come infrazione amministrativa;

b) a seconda dell'importo della sanzione pecuniaria prevista, la decisione con cui viene inflitta detta sanzione può essere oggetto oppure no di un ricorso giurisdizionale, e l'interessato ha la possibilità oppure no di provare di non aver commesso il fatto in modo colposo;

c) una volta la decisione divenuta definitiva, il numero di punti in essa indicato viene decurtato ipso iure;

d) a seguito dell'introduzione del sistema della patente a punti, rilasciata inizialmente con un determinato saldo di punti al fine di tener conto della commissione di infrazioni, viene presa in considerazione anche la decurtazione ipso iure di punti sulla base di decisioni che infliggono sanzioni amministrative non impugnabili;

e) se il provvedimento coercitivo del ritiro della patente per un autoveicolo, a causa della perdita dell'autorizzazione alla guida, che interviene ipso iure a seguito della decurtazione del numero di punti inizialmente concesso, viene impugnato in giudizio, non vi è un controllo giurisdizionale preliminare della legittimità della decisione che infligge una sanzione amministrativa non impugnabile con cui sono stati decurtati i punti».

Sulla competenza della Corte

40 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 67 TFUE, 82 TFUE e 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE nonché gli atti di diritto derivato nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella applicabile in Bulgaria, che non riconosce il diritto ad un ricorso contro le decisioni che infliggono sanzioni per infrazioni alle norme della circolazione stradale, qualificate come «minori», anche qualora tali decisioni impongano non solo una sanzione pecuniaria di lieve importo, ma anche la decurtazione di punti dalla patente.

41 Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione, occorre rilevare che, poiché tutte queste disposizioni si rivolgono unicamente alle istituzioni dell'Unione e nessuna tra queste riguarda il regime delle sanzioni applicabili alle infrazioni alle norme della circolazione stradale, esse non sono applicabili nel procedimento principale.

42 Infatti, l'articolo 67 TFUE apre il capo 1, intitolato «Disposizioni generali», del titolo V di detto Trattato, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale articolo stabilisce l'oggetto, la finalità e le regole di base dell'azione delle istituzioni dell'Unione diretti alla piena realizzazione di detto spazio. L'articolo 82 TFUE, che figura al medesimo titolo, capo 4, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, enuncia parimenti le misure che il legislatore dell'Unione deve adottare per ottenere una completa cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito penale e sancisce la regola secondo cui tale cooperazione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco.

43 Quanto all'articolo 91 TFUE, che figura al titolo VI del Trattato FUE, riguardante i trasporti, esso enuncia, al paragrafo 1, le misure che le istituzioni dell'Unione devono adottare per l'attuazione di una politica comune dei trasporti. Esso non contiene alcuna regola in materia di sanzione delle infrazioni alle norme della circolazione stradale.

44 Orbene, come emerge da una giurisprudenza costante della Corte, quest'ultima non è competente a rispondere ad una questione pregiudiziale qualora l'interpretazione di norme del diritto dell'Unione, richiesta dal giudice nazionale, non abbia alcuna relazione con la realtà o l'oggetto del procedimento principale e qualora le dette norme non possano applicarsi nel procedimento principale (v., segnatamente, sentenze del 1° ottobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, Racc. pag. I-9021, punto 43, e del 22 dicembre 2010, Omalet, C-245/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto11).

45 Di conseguenza, le questioni pregiudiziali devono essere dichiarate irricevibili nella parte in cui riguardano gli articoli 67 TFUE, 82 TFUE e 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

46 Per quanto riguarda gli atti di diritto derivato, il giudice del rinvio, nella motivazione della sua decisione, si riferisce all'accordo di cooperazione, alla convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida nonché alla decisione quadro.

47 A tal riguardo, occorre tuttavia ricordare che tali atti trovano il loro fondamento giuridico nelle disposizioni del titolo VI del Trattato UE, nella versione anteriore al Trattato di Lisbona.

48 Orbene, come emerge dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, UE, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione di decisioni quadro, di decisioni nonché di convenzioni adottate in virtù di detto titolo VI solo a condizione che lo Stato membro interessato effettui una dichiarazione con cui accetta detta competenza.

49 È pacifico, a tal riguardo, che la Repubblica di Bulgaria non ha reso una tale dichiarazione. Inoltre, una disposizione nazionale quale l'articolo 628, paragrafo 1, del codice di procedura civile, a cui si riferisce il giudice del rinvio e che si limita del resto a riprendere sostanzialmente i termini dell'articolo 267 TFUE, non può in alcun caso essere considerata come equivalente ad una tale dichiarazione.

50 Peraltro, risulta dell'articolo 10 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato FUE, che, per quanto riguarda gli atti dell'Unione nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che sono stati adottati prima della data dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le attribuzioni della Corte in virtù di detto titolo VI del Trattato UE, nella versione anteriore a tale data, restano invariate per un periodo di cinque anni dopo questa medesima data, anche quando sono state accettate conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, di quest'ultimo Trattato.

51 Deriva da quanto precede che la Corte è priva di qualsiasi competenza a statuire sulla domanda pregiudiziale proveniente dal giudice del rinvio nella parte in cui si riferisce all'accordo di cooperazione, alla convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida nonché alla decisione quadro.

52 Nella motivazione della sua decisione, il giudice del rinvio fa riferimento anche al principio del riconoscimento reciproco delle decisioni adottate in un altro Stato membro relative alle infrazioni alle norme della circolazione stradale per concludere che, a suo avviso, il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale che non riconosca il diritto ad un ricorso avverso le decisioni in merito alla decurtazione dei punti dalla patente.

53 A tal proposito basta tuttavia rilevare che un tale principio può riguardare, già per definizione, solo i procedimenti a carattere transfrontaliero, vertenti sul riconoscimento e sull'esecuzione di una decisione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa.

54 Nella fattispecie, il procedimento principale è puramente interno. Infatti, riguarda un soggetto che risiede nel territorio della Repubblica di Bulgaria e ha impugnato la decisione con cui le autorità di tale Stato membro l'hanno sanzionato a seguito di un incidente stradale che ha avuto luogo in tale medesimo Stato membro. Di conseguenza, un'interpretazione di detto principio del riconoscimento reciproco è priva di qualsiasi pertinenza per la soluzione di tale controversia.

55 Peraltro, il giudice del rinvio si chiede se il diritto dell'Unione osti alle regole del diritto bulgaro di cui trattasi nel procedimento principale in quanto comporterebbero una violazione del diritto al ricorso effettivo sancito dagli articoli 6 della CEDU nonché 47 e 48 della Carta.

56 A tal riguardo occorre ricordare che risulta da costante giurisprudenza che le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui essi sono chiamati ad applicare il diritto dell'Unione (v. ordinanze del 12 novembre 2010, Asparuhov Estov e a., C-339/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 13; del 1° marzo 2011, Chartry, C-457/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, nonché del 14 dicembre 2011, Boncea e a., C- 483/11 e C-484/11, punto 29).

57 Inoltre, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta enuncia che le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla Carta il medesimo valore giuridico dei Trattati, essa non crea alcuna competenza nuova per l'Unione.

58 Di conseguenza, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale a titolo dell'articolo 267 TFUE, dal momento che una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali, quali essi risultano, in particolare, dalla Carta (v., in tal senso, sentenze del 29 maggio 1997, Kremzow, C-299/95, Racc. pag. I-2629, punto 15, nonché del 15 novembre 2011, Dereci e a., C-256/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72).

59 Nella fattispecie, non risulta dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale costituisce una misura di attuazione del diritto dell'Unione o che essa presenta altri elementi di collegamento con quest'ultimo. Pertanto, la competenza della Corte per rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui verte sul diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non sussiste (v. citate ordinanze Asparuhov Estov e a., punto 14; Chartry, punti 25 e 26, nonché Boncea e a., punto 34).

60 Da tutto quanto precede deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'Administrativen sad Sofia-grad deve essere dichiarata irricevibile.

Sulle spese

61 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 27 dicembre 2010 (causa C-27/11), è irricevibile.

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