Translate

domenica 20 gennaio 2013

Reg. (CE) 17-1-2013 n. 30/2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009. Pubblicato nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.


Reg. (CE) 17-1-2013 n. 30/2013
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009.
Pubblicato nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.

Reg. (CE) 17 gennaio 2013, n. 30/2013   (1) (2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009.

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.

(2)  Il presente regolamento è entrato in vigore il 25 gennaio 2013.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) , in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione reca modalità di applicazione per l'erogazione di aiuti unionali agli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole». Esso prevede, in particolare, la ripartizione indicativa degli aiuti per Stato membro, calcolata sulla base del numero di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tenuto conto dei livelli di esecuzione del programma registrati durante i primi tre anni e al fine di garantire un uso oculato dei fondi dell'Unione, è necessario predisporre un meccanismo collegato all'operato degli Stati membri, inteso a limitare l'importo dell'aiuto richiesto che superi la rispettiva quota di ripartizione indicativa.

(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede il controllo e la valutazione annuali dell'attuazione del programma «Frutta nelle scuole» da parte degli Stati membri. Al fine di precisare gli obblighi degli Stati membri in relazione alla valutazione dei rispettivi programmi «Frutta nelle scuole», occorre specificare che le valutazioni nazionali devono determinare anche l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.

(3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che alcune delle notifiche prescritte dal regolamento (CE) n. 288/2009 possano essere effettuate mediante detto sistema, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo .

(4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 riporta la ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro. Occorre adattare detto allegato in vista dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

(5) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 288/2009.

(6) In previsione dell'adesione della Croazia, occorre adottare disposizioni specifiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 288/2009 nell'anno scolastico 2013/2014. In particolare, occorre fissare la data per la presentazione della strategia nazionale e della domanda di aiuto da parte della Croazia e stabilire un'apposita procedura per adeguare la tempistica della decisione con cui la Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto unionale assegnato ai singoli Stati membri alla data prevista di adesione della Croazia. In via eccezionale, dati i vincoli di tempo imposti dalla necessità di stabilire la ripartizione definitiva dell'aiuto unionale tra tutti gli Stati membri con molto anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la Commissione, nel fissare gli importi definitivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009, dovrebbe tenere conto dell'eventuale notifica anticipata e volontaria, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni pervengano entro il 31 gennaio.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1  Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:
1)  l'articolo 4 è così modificato:
a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri che istituiscono un programma “Frutta nelle scuole” possono chiedere gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1 o agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il primo periodo.
La strategia è corredata di una domanda di aiuto contenente le seguenti informazioni:
a) la quota di ripartizione indicativa degli aiuti di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II del presente regolamento, espressa in euro;
b) la capacità di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II;
c) se non viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo dell'aiuto richiesto, espresso in euro;
d) se viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo massimo dell'aiuto supplementare richiesto, espresso in euro;
e) la dotazione complessiva richiesta.
La domanda di aiuto è presentata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).
(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;
b)  al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La ridistribuzione degli aiuti unionali di cui al primo comma è effettuata in proporzione alla ripartizione indicativa iniziale di cui all'allegato II, ma entro i limiti di cui al paragrafo 5. Tuttavia, i limiti di cui al paragrafo 5 non si applicano nei primi due anni scolastici di applicazione del programma da parte di uno Stato membro.»;
c)  è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. La ridistribuzione è limitata in funzione del livello di esecuzione degli aiuti assegnati per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto, determinato il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo. Il livello di esecuzione è determinato sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*). Si applicano i seguenti limiti:
a) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è inferiore o uguale al 50% dell'importo definitivo, non è concesso alcun aiuto supplementare;
b) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 50% ma inferiore o uguale al 75% dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50% della quota di ripartizione indicativa;
c) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 75% dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato.
(*) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;
2)  all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma “Frutta nelle scuole” dello Stato membro durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto;»
3)  all'articolo 12, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma “Frutta nelle scuole” e ne determinano l'efficacia, compreso l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.»;
4)  l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Notifiche
1. Entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione:
a) l'esito dell'esercizio di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
b) i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati.
2. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 notifica alla Commissione la nuova strategia al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
4. La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.»;
5)  l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento;
6)  l'allegato II bis è soppresso.



Articolo 2  Disposizioni specifiche per l'anno scolastico 2013/2014

1.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009 in combinato disposto con l'allegato II del medesimo regolamento, per l'anno scolastico 2013/2014 la Commissione decide in merito alla ripartizione definitiva dell'aiuto unionale ai sensi del terzo comma del suddetto paragrafo tenendo debito conto dell'eventuale notifica anticipata, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni siano trasmesse volontariamente entro il 31 gennaio, in vista e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

2.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, per l'anno scolastico 2013/2014 la Croazia notifica la propria strategia e la propria domanda di aiuto entro il 10 luglio 2013 e, in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione decide l'importo definitivo dell'aiuto assegnato alla Croazia entro il 31 luglio 2013.



Articolo 3  Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 2, paragrafo 2 si applicano con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e con effetto alla data della stessa.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



Allegato

«Allegato II

Ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro

Stato membro     Tasso di cofinanziamento (in %)     Bambini 6-10 anni numeri assoluti     EUR
Austria     50     439.035     1.303.700
Belgio     50     592.936     1.760.700
Bulgaria     75     320.634     1.428.200
Croazia     75     249.197     1.110.000
Cipro     50     49.723     175.000
Repubblica ceca     73     454.532     1.963.100
Danimarca     50     343.807     1.020.900
Estonia     75     62.570     278.700
Finlandia     50     299.866     890.500
Francia     51     3.838.940     11.632.700
Germania     52     3.972.476     12.333.000
Grecia     59     521.233     1.837.700
Ungheria     69     503.542     2.051.800
Irlanda     50     282.388     838.500
Italia     58     2.710.492     9.403.100
Lettonia     75     99.689     444.100
Lituania     75     191.033     850.900
Lussemburgo     50     29.277     175.000
Malta     75     24.355     175.000
Paesi Bassi     50     985.163     2.925.400
Polonia     75     2.044.899     9.108.500
Portogallo     68     539.685     2.172.300
Romania     75     1.107.350     4.932.400
Slovacchia     73     290.990     1.260.700
Slovenia     75     93.042     414.400
Spagna     59     2.006.143     7.073.400
Svezia     50     481.389     1.429.500
Regno Unito     51     3.635.300     11.010.800
UE 28     58     26.169.686     90.000.000»
           

Nessun commento: