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domenica 20 gennaio 2013

Congelamento retributivo e blocco degli effetti economici delle promozioni ex. art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010.


Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo

 
COMUNICAZIONE AI COLLEGHI DEL DELEGATO COCER  CAT. “B”
M.O. GIANLUCA TACCALOZZI

OGGETTO:  Congelamento retributivo e blocco degli effetti economici delle   promozioni ex. art.   9 comma 21 del D.L. 78/2010. 

Preso atto delle numerose richieste di parere pervenutemi in questi mesi in ordine all’opportunità di un’eventuale azione legale da intraprendere avverso il famoso congelamento retributivo imposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 ho ritenuto utile partecipare ai colleghi rappresentati la mia personale opinione sulla materia.

Sulla fattibilità e sulla legittimità dell’azione legale non si discute, anche e soprattutto alla luce della recente sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del comma 22 (relativo al personale della Magistratura) dello stesso art 9 decreto legge n. 78.
Alla luce di tale sentenza anche il comma 21 dello stesso art. 9 p è senza dubbio da RITENERSI INCOSTITUZIONALE perché in contrasto con gli art.. 2, 3 e 36 della Costituzione.

In ordine all’opportunità di adire oggi la giustizia amministrativa mi sento di poter affermare che la cosa NON E’ NE CONVENIENTE NE OPPORTUNO.
L’eventuale ricorso, infatti, dovrebbe comunque basarsi sull’illegittimità costituzionale della norma impugnata (art. 9 comma 21) mentre la stessa è già stata oggetto di ricorsi avanzate da altre categorie di personale pubblico ed è già all’attenzione della Corte Costituzionale in attesa di calendarizzazione.
(http://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2012&numero=179&numero_parte=1)

Un’eventuale sentenza favorevole da parte della Corte Costituzionale avrebbe effetti su tutto il personale pubblico colpito dal comma 21 dell’art. 9, nessuno escluso, e pertanto appare inopportuno ed inutile, a mio avviso, proporre oggi un’azione legale per richiedere un intervento del giudice delle leggi che è già stato innescato.

Non si ravvisano infine nemmeno ragioni di opportunità in ordine ad un’eventuale decadenza o prescrizione del diritto in quanto il congelamento retributivo produce effetti dal 01.01.2011.

La vicenda è molto simile a quella della relativa al TFS, dove i ricorsi avanzati dal personale della Guardia di Finanza si sono dimostrati, di fatto, inutili e “sterilizzati” dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale.    
 

 
IL DELEGATO COCER CAT. “B”
 
DELLA GUARDIA DI FINANZA
M. O. Gianluca Taccalozzi

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