Reg. (CE) 17-1-2013 n. 32/2013
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
Pubblicato nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.
Reg. (CE) 17 gennaio 2013, n. 32/2013 (1).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (2).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 18 gennaio 2013.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) , in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
(4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
Allegato
«Allegato I
Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine (1)
0207 12 10 Carcasse di polli presentazione 70%, congelate 135,1 0 AR
121,7 0 BR
0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65%, congelate 161,6 0 AR
136,5 0 BR
0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 267,3 10 AR
271,1 9 BR
319,6 0 CL
224,5 23 TH
0207 25 10 Carcasse di tacchini presentazione 80%, congelate 193,1 0 BR
0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 329,0 0 BR
312,8 0 CL
0408 11 80 Tuorli 569,2 0 AR
0408 91 80 Uova sgusciate essiccate 466,9 0 AR
1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli o di galline 263,9 7 BR
3502 11 90 Ovoalbumina essiccata 712,1 0 AR
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
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