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domenica 20 gennaio 2013

Dec. 17-1-2013 n. 2013/34/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali). Pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.


Dec. 17-1-2013 n. 2013/34/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).
Pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.

Dec. 17 gennaio 2013, n. 2013/34/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2013, n. L 14.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha riconosciuto che i drammatici cambiamenti avvenuti in Mali hanno richiesto un riesame delle azioni che l'Unione dovrebbe intraprendere per sostenere il ripristino di un governo democratico e dello stato di diritto nell'insieme del territorio del Mali. Ha chiesto all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e alla Commissione di presentare proposte concrete per l'azione dell'Unione in diversi settori al fine di rispondere all'evolvere della situazione.

(2) Con lettera del 18 settembre 2012 il presidente della Repubblica del Mali ha chiesto il sostegno dell'Unione per ripristinare l'integrità territoriale del Mali.

(3) Nella risoluzione 2071 (2012) sulla situazione in Mali, adottata il 12 ottobre 2012, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esprimendo profonda preoccupazione per le conseguenze dell'instabilità nel nord del Mali sulla regione e al suo esterno e sottolineando la necessità di rispondere rapidamente per preservare la stabilità in tutta la regione del Sahel, ha invitato i partner internazionali, compresa l'Unione, a fornire assistenza, consulenza, formazione e potenziamento delle capacità all'esercito e alle forze di sicurezza del Mali.

(4) Nelle conclusioni del 15 ottobre 2012 il Consiglio ha chiesto che i lavori di pianificazione di un'eventuale missione militare nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) siano proseguiti e approfonditi con urgenza, elaborando in particolare un concetto di gestione della crisi relativo alla riorganizzazione e all'addestramento delle forze di difesa maliane, tenendo conto delle condizioni necessarie per il buon esito di tale eventuale missione, compreso il sostegno pieno e totale delle autorità maliane e la definizione di una strategia di uscita.

(5) Nelle conclusioni del 19 novembre 2012 il Consiglio ha accolto con favore la presentazione del concetto di gestione della crisi da parte dell'AR e ha chiesto ai gruppi competenti di esaminarlo urgentemente per consentire al Consiglio di approvarlo nel dicembre 2012.

(6) Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi concernente un'eventuale missione militare di formazione nel quadro della PSDC in Mali. Il Consiglio ha sottolineato che una missione in Mali sarebbe un elemento fondamentale nell'approccio globale dell'Unione quale elaborato nella strategia per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel.

(7) Con lettera datata 24 dicembre 2012 il presidente della Repubblica del Mali ha trasmesso all'AR una lettera di invito in cui ha espresso apprezzamento per lo spiegamento di una missione militare di formazione dell'UE in Mali.

(8) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sulla missione militare dell'Unione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

(9) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale dell'UE e alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell'Unione.

(10) È opportuno che le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, siano a carico degli Stati membri, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) .

(11) A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1  Missione

1.  L'Unione conduce una missione militare di formazione (EUTM Mali), per fornire, nel sud del Mali, formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della loro capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l'integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici.

2.  L'obiettivo dell'EUTM Mali è rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:
a)  sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;
b)  formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani.

3.  L'EUTM Mali mira a rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico da parte delle legittime autorità civili delle FAM.

4.  Le attività dell'EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare con le Nazioni Unite (ONU) e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas).



Articolo 2  Nomina del comandante della missione dell'UE

1.  Il generale di brigata François LECOINTRE è nominato comandante della missione dell'UE.

2.  Il comandante della missione dell'UE esercita le funzioni di comandante dell'operazione dell'UE e di comandante della forza dell'UE.



Articolo 3  Designazione della sede del comando della missione

1.  Il comando della missione dell'EUTM Mali ha sede in Mali. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.

2.  Il comando della missione comprende una cellula di sostegno a Bruxelles.



Articolo 4  Pianificazione e avvio dell'EUTM Mali

La decisione sull'avvio dell'EUTM Mali è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.



Articolo 5  Controllo politico e direzione strategica

1.  Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico e la direzione strategica dell'EUTM Mali. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUTM Mali restano attribuite al Consiglio.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUTM Mali. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.



Articolo 6  Direzione militare

1.  L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUTM Mali condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.

2.  L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.

3.  Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell'UE.



Articolo 7  Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione

1.  L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.

2.  Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell'UE riceve orientamenti politici locali dal capo della delegazione dell'Unione a Bamako in stretto coordinamento con il coordinatore UE per il Sahel.

3.  L'EUTM Mali si coordina con la missione dell'Unione in ambito PSDC in Niger (EUCAP SAHEL Niger) per esplorare possibili sinergie.

4.  L'EUTM Mali coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri in Mali, nonché con altri attori internazionali nella regione, in particolare l'ONU, l'Unione africana (UA), l'Ecowas e attori bilaterali compresi gli Stati Uniti e il Canada, nonché con attori regionali chiave.



Articolo 8  Partecipazione di Stati terzi

1.  Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUTM Mali.

2.  Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.  Le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell'Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUTM Mali.

4.  Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all'EUTM Mali hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUTM Mali, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.

5.  Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.



Articolo 9  Status del personale diretto dall'UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della missione, sono oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.



Articolo 10  Disposizioni finanziarie

1.  I costi comuni dell'EUTM Mali sono gestiti a norma della decisione 2011/871/PESC.

2.  L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali è pari a 12,3 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari al 50% e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della decisione 2011/871/PESC è pari al 70%.



Articolo 11  Comunicazione di informazioni

1.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni dell'EUTM Mali, le informazioni classificate dell'UE, prodotte ai fini dell'EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE :
a)  fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; oppure
b)  fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.  L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'Ecowas, in funzione dei bisogni operativi dell'EUTM Mali, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dell'ONU e dell'Ecowas.

3.  Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell'EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUTM Mali, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

5.  L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 al personale del servizio europeo per l'azione esterna e/o al comandante della missione dell'UE.

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



Articolo 12  Entrata in vigore e termine

1.  La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2.  Il mandato dell'EUTM Mali termina 15 mesi dopo l'adozione della decisione del Consiglio di avviare l'EUTM Mali.

3.  La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della missione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUTM Mali e fatte salve le procedure relative alle attività di revisione e rendimento dei conti dell'EUTM Mali di cui alla decisione 2011/871/PESC.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

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