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venerdì 21 giugno 2013

TAR: "la Commissione Medica del Centro Militare di Medicina Legale di Torino ha confermato i pregressi accertamenti, la diagnosi di dipendenza delle infermità sopra richiamate da causa di servizio ed ha espresso parere favorevole alla concessione a vita della pensione privilegiata, quarta categoria, tabella "A", nella misura massima."




T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 12-06-2013, n. 712
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2008, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Borelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Torino, via del Carmine 2;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 113/CC emesso in data 14 maggio 2008, notificato al ricorrente il 20 maggio 2008, dal Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta a vedersi riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anteriore o successivo, comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il maresciallo (Lpd) dal 1978 ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri in qualità di Artificiere Antisabotaggio.
Nel mese di giugno 1999 ha accusato primi fenomeni di cardiopatia, che lo hanno costretto a due ricoveri (in data 8 e 20 giugno 1999) e ad un intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica in data 19 luglio 1999.
In data 29 novembre 1999 il maresciallo L. ha quindi presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità e di concessione dell'equo indennizzo.
A seguito delle informazioni assunte e degli accertamenti sanitari eseguiti, con verbale del 18 settembre 2000 n. 1098, la C.M.O. (Commissione medico ospedaliera) presso il centro Militare di Medicina Legale di Torino, dopo aver emesso un giudizio diagnostico di "severa cardiomiopatia post infartuale, già trattata con rivascolizzazione, con aritmie ventricolari maggiori", ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, così motivando: "l'infermità a diagnosi è stata accertata dopo circa 22 anni di servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, durante i quali il richiedente è stato sottoposto a particolari disagi e gravoso impegno psico-fisico che assurgono a ruolo di concausa efficiente e preponderante nell'insorgenza dell'infermità a diagnosi".
In data 12 aprile 2001 il ricorrente, dichiarato non idoneo in modo permanente e assoluto al servizio militare, è stato collocato in congedo.
Con verbale del 7 aprile 2006, la Commissione Medica del Centro Militare di Medicina Legale di Torino ha confermato i pregressi accertamenti, la diagnosi di dipendenza delle infermità sopra richiamate da causa di servizio ed ha espresso parere favorevole alla concessione a vita della pensione privilegiata, quarta categoria, tabella "A", nella misura massima.
Un successivo parere emesso il 18 ottobre 2007 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, prendendo in specifico esame la patologia da "cardiopatia ipocinetico-dilatativa ischemica post infartuale", in dissenso dalle conclusioni delle Commissioni mediche Ospedaliere che l'avevano preceduto, ha concluso che la suddetta patologia non può ritenersi dipendente da causa di servizio, in quanto si tratterebbe di patologia che può derivare da diverse fattori, e che non sarebbe riconducibile al servizio prestato, "anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".
Sulla scorta di siffatto parere, il Ministero della Difesa, con il decreto qui impugnato, n. 113/CC, emesso il 14 maggio 2008 e notificato il 20 maggio 2008, ha respinto l'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo.
2) Avverso il diniego impugnato il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Ha evidenziato, in tal senso, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non avrebbe adeguatamente motivato le proprie conclusioni e non avrebbe tenuto conto dei precedenti pareri e accertamenti condotti dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera), discostandosene senza fornire alcuna spiegazione al riguardo e senza confutare gli specifici contenuti degli elementi istruttori in precedenza acquisiti. L'amministrazione ministeriale, a sua volta, avrebbe aderito del tutto acriticamente al parere negativo espresso dal Comitato di Verifica.
3) A seguito della costituzione del Ministero della Difesa, che ha replicato alle deduzioni avversarie con memoria depositata il 27 marzo 2013, il ricorso è stato discusso e trattenuto a decisione all'udienza del 23 maggio 2013.
4) Le censure non possono trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
Si deve premettere che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento (cfr. Cons. St. sez. IV, 08 gennaio 2013, n. 31 e 8 giugno 2009 n. 3500; sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195).
Tali limiti sono determinati dalla natura discrezionale delle valutazioni espresse dagli organi tecnici ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, in relazione alle conoscenze specialistiche richieste.
5) Per giurisprudenza oramai pacifica, inoltre, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che è l'organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente.
Per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, tale organo esprime un giudizio conclusivo sulla vicenda sottoposta al suo esame, con una valutazione che assorbe anche i giudizi espressi sulla questione da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e fornisce ogni auspicabile garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta.
Pertanto, il parere del Comitato di verifica è (normalmente) vincolante per l'amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale (Cons. St. Sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1679).
Solo nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non potervi aderire (per l'evidente mancata valutazione di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali) sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (Cons. St. Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1115).
6) Per quanto chiarito, deve ritenersi infondato il primo profilo di censura incentrato sull'asserita contraddittorietà tra il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e i precedenti pareri e accertamenti condotti dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera).
Il D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001prevede una chiara distinzione delle funzioni assegnate nel procedimento ai diversi organi che vi partecipano, stabilendo che alle Commissioni Mediche spetta il compito di accertare la sussistenza della infermità lamentata e al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di accertare la possibile dipendenza di tale infermità dal servizio prestato dal pubblico dipendente (Cons. St. sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195).
Pertanto, quando l'Amministrazione intenda uniformarsi al giudizio medico-legale del Comitato di verifica non deve indicare le ragioni che l'hanno indotta a preferire il parere del Comitato anziché quello del Collegio Medico. Il giudizio del Comitato, infatti, svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi (Cons. St. sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618).
7) Anche se esaminato nel suo contenuto intrinseco, il giudizio espresso nel caso di specie dal Comitato di verifica non rivela evidenti vizi logici o da travisamento dei fatti. In esso viene chiarito che la patologia accusata dal ricorrente può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, e che la stessa, pertanto, non può attribuirsi al servizio prestato "anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".
Tali conclusioni devono ritenersi corrette in considerazione della nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio quale affermatasi in giurisprudenza, nella quale possono farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986).
Alla stregua dei principi richiamati, non pare accoglibile la doglianza circa la mancata valutazione dei fattori di affaticamento psico-fisico connessi al tipo di attività lavorativa prestata dal ricorrente, in quanto trattasi di disagi naturalmente connessi alla specifica tipologia di prestazione lavorativa svolta, non eccedenti il rischio ordinario alla stessa commisurato.
Considerato quindi che, nella fattispecie, la procedura risulta correttamente seguita e che la valutazione espressa dal Comitato di verifica non risulta manifestamente illogica o viziata da difetto di istruttoria, le censure sollevate avverso tale valutazione devono essere respinte.
Tuttavia, tenuto conto della natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore


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